N. 00575/2013 REG.PROV.COLL. N. 00672/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 672 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Cooperativa Sociale Medi Care a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cooperativa Sociale - Onlus Turi Apara, in persona del legale rappresentante pro tempore e Cooperativa Sociale L'Arca Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Barone, Angela Barone, con domicilio eletto presso Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145; contro Comune di Modica, nella qualità di Comune capofila del Distretto socio- sanitario n. 45, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Dell'Ali, con domicilio eletto presso A. Giordano in Catania, v.le V. Veneto, 151; http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/catania... 1 di 6
Distretto socio sanitarion.45, Comune di Ispica, Comune di Pozzallo, Comune di Scicli, Azienda Sanitaria Provinciale N. 7 di Ragusa, non costituiti in giudizio; nei confronti di Cooperativa Sociale Artemide, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Giurdanella e Carmelo Elio Guarnaccia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest ultimo, in Catania, via Trieste, 36; Cooperativa Sociale Esperia 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Carta, con domicilio eletto presso l Avv. Francesco Mauceri in Catania, via Conte Ruggero,9; Cooperativa Sociale La Pira, non costituita in giudizio; per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del verbale n.252 R.A.P. dell'8 febbraio 2012, comunicato con nota del 16 febbraio 2012 a firma del Coordinatore del Gruppo Piano di Zona 2010-2012 del Distretto Socio - Sanitario n. 45 con il quale è stata disposta l esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese costituto dalle cooperative sociali ricorrenti; - del verbale di gara n. 241 R.A.P. del 20 dicembre 2011 nella parte in cui il Presidente del seggio di gara si è riservato di verificare la possibilità di ammissione alla gara del raggruppamento temporaneo di imprese costituto dalle cooperative sociali ricorrenti; http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/catania... 2 di 6
- di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e consequenziale; quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato il 17/05/2012 - del verbale di gara n. 271 RAP del 17/04/2012 con il quale è stata disposta l aggiudicazione provvisoria; - dei verbali di gara nn. 1,2, e 3 dei giorni 20, 24 e28 febbraio 2012 di valutazione delle offerte tecniche. - di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modica e di Cooperativa Sociale Artemide e di Cooperativa Sociale Esperia 2000; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso introduttivo, la cooperativa MediCare - capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con la Cooperativa Sociale - ONLUS "Turi Apara" e la Cooperativa Sociale L'Arca ONLUS - ha impugnato i provvedimenti con i quali è stata disposta l esclusione del predetto R.T.I. dalla gara indetta dal Distretto Socio-Sanitario n.45 per l affidamento del servizio di educativa domiciliare, per mancanza, in capo a tutte le http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/catania... 3 di 6
cooperative, del requisito dell iscrizione all Albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, per le sezioni anziani, minori e disabili; ciò in quanto la cooperativa Turi Apara era iscritta per le sole sezioni anziani e disabili, e la cooperativa L Arca, per la sola sezione minori. Nel ricorso sono articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere; in particolare, parte ricorrente ritiene che l unica iscrizione all Albo regionale richiesta fosse quella concernente la tipologia dell attività svolta, senza ulteriore distinzione in ordine alle diverse ipotesi di interventi socio-assistenziali nei confronti del destinatario finale del servizio (minore, anziano o disabile). Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposta in favore della cooperativa sociale Artemide, deducendo le medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo. L amministrazione intimata e la cooperativa controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. Con ordinanza n. 454 del 10/05/2012, la Sezione ha accolto l istanza cautelare disponendo l ammissione alla gara della cooperativa ricorrente. La predetta ordinanza è stata riformata dal C.G.A. che con ordinanza n. 332 del 31 maggio 2012 ha respinto la domanda cautelare di primo grado ritenendo che la clausola del disciplinare relativa ai requisiti tecnici va necessariamente interpretata in relazione alee diverse categorie soggettive (minori, anziani, etc) oggetto dell assistenza domiciliare e che ciascuna delle cooperative associate nel R.T.I. Medicare avrebbe dovuto prestare assistenza a tutte le citate categorie soggettive, http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/catania... 4 di 6
trattandosi di raggruppamento orizzontale. Con memoria depositata il 14/01/2013 la cooperativa Artemide ha comunicato di aver conseguito l aggiudicazione definita e di aver stipulato il relativo contratto ed avviato il servizio, chiedendo una pronuncia d improcedibilità del ricorso in ragione dell omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il Collegio rileva che l eccezione d improcedibilità del ricorso è fondata. La giurisprudenza ha, infatti, ripetutamente chiarito che diviene improcedibile il ricorso avverso l'esclusione dalla se non è impugnata l'aggiudicazione definitiva, successivamente intervenuta nel corso del giudizio. La conseguenza dell'omessa impugnazione è l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione, da cui non potrebbe derivare alcuna rimozione dell'aggiudicazione definitiva. Pertanto, una volta impugnato in via autonoma il provvedimento di esclusione dalla gara, è onere della parte ricorrente estendere l'impugnazione agli ulteriori atti pregiudizievoli, fino all'aggiudicazione definitiva (cfr., Cons Stato, sez. V, 31 gennaio 2012, n. 467 e Sez. VI, 26 febbraio 2011, n. 5367). Nella fattispecie in esame, il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto (determina del 26/06/2012) comunicata alla parte ricorrente e prodotta in giudizio dalla cooperativa controinteressata, non è stato impugnato e pertanto, il ricorso è improcedibile. L articolazione concreta della vicenda e il complessivo esito processuale giustificano, tuttavia, l integrale compensazione tra le http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/catania... 5 di 6
parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Gabriella Guzzardi, Consigliere Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/02/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/catania... 6 di 6