Rep. N. /2013 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONTRESTA PROVINCIA DI ORISTANO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE, CON ANNESSE ATTREZZATURE, SITO IN VIA ROMA S.N.C. L anno duemilatredici addì del mese di in Montresta e nella sede comunale sita in via S. Maria della neve n. 2, dinanzi a me Dott. Giuseppe Manca, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell esclusivo interesse dell Amministrazione Comunale ai sensi dell art. 97, c. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti : Da una parte, nato a il, nella sua esclusiva qualità di Responsabile dei Servizi Tecnico- Manutentivi del Comune di Montresta, C.F. 83002350912, in nome, per conto e nell interesse del quale agisce e presso il quale è domiciliato, d ora innanzi chiamato locatore ; Dall altra parte il Sig., nato a il e residente a in via n., quale rappresentante legale della Ditta, con sede in, via n., P. IVA, d ora innanzi chiamato conduttore ; Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di rinunciare all assistenza di testimoni e lo fanno con il mio consenso. Detti comparenti, della cui identità personale e capacità sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale PREMESSO CHE - il locatore è attualmente proprietario dell immobile comunale sito in Montresta, via Roma s.n.c., indicato in catasto al fg. 7 particella 6424 e delle attrezzature ivi custodite ed elencate nell Allegato 1), nonché titolare del marchio BISTOCCU DI MONTRESTA, registrato al n 1152686 in data 17.11.2008, per uso produzione pane artigianale tipico locale Bistoccu di Montresta ; - con deliberazione n. 1 del 20.01.2012 il Consiglio Comunale dava mandato ai Responsabili di Servizio interessati per avviare le procedure di competenza necessarie all adozione di forme alternative di gestione dei servizi strumentali o locali già costituenti oggetto sociale della disciolta società mista Rosamura s.r.l., in particolare la locazione ad operatori locali in possesso dei necessari requisiti di specializzazione della struttura da adibire a produzione del pane tipico locale Su Bistoccu di Montresta, con annesse attrezzature, in aderenza allo spirito della Legge Regionale n. 37/98 in materia di Iniziative locali per lo sviluppo e l occupazione;
- con deliberazione C.C. n. 5 del 06.04.2012, di Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali di cui all art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 06.08.2008 n. 133, si disponeva di procedere a locazione ad operatori locali dell immobile in questione con i macchinari, con onere di assunzione di manodopera locale, al fine della produzione pane tipico Bistoccu di Montresta, in conformità a quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 1 del 20.01.2012, nonché in linea con le finalità di cui al Piano di sviluppo approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 27.12.2005 e di cui all art. 19 L.R. n. 37/98 Iniziative Locali per lo sviluppo e l occupazione ; TUTTO CIO PREMESSO Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l unità immobiliare a destinazione commerciale di proprietà comunale, sita in via Roma s.n.c., identificato catastalmente al Foglio 7 mapp. 6424, unitamente alle attrezzature di cui all allegato elenco sub 1) ed all uso del marchio BISTOCCU DI MONTRESTA, registrato al n 1152686 in data 17.11.2008, per uso produzione pane artigianale tipico locale Bistoccu di Montresta. La locazione avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano, il tutto già visto ed accettato senza riserve dalla conduttore. ART. 2 MODALITA DI UTILIZZO Il conduttore non potrà modificare l uso per il quale i locali sono locati e gli stessi dovranno essere sempre tenuti nel massimo decoro. E fatto espresso divieto al conduttore di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell immobile. Il conduttore dovrà inoltre assicurare una conduzione conforme ed adeguata alla categoria ed alla posizione dell esercizio. A maggior chiarimento si precisa che il Comune di Montresta considera essenziale e il conduttore ne prende atto il mantenimento delle caratteristiche dell esercizio secondo la tipologia aggiudicata in gara, con la conseguenza che deve considerarsi rigorosamente vietata, in quanto atta ad alterare tali caratteristiche, qualsiasi diversa attività. In particolare il conduttore dovrà, per tutta la durata della locazione e di eventuali rinnovi, produrre prevalentemente pane tipico Bistoccu di Montresta ed impiegare, per le attività di panificazione ed annesse esercitate nell immobile locato, esclusivamente lavoratori residenti in Montresta. I lavoratori dovranno essere obbligatoriamente residenti in Montresta, anche nel caso di soci-lavoratori. La forza lavoro impiegata dovrà essere idonea, nel complesso, alla produzione del pane Bistoccu di Montresta. L inottemperanza ad una o più delle prescrizioni del presente articolo,
accertabile in ogni momento da personale del Comune a mezzo ispezioni cui la conduttore acconsente fin d ora, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 codice civile. ART. 3 DURATA DELLA LOCAZIONE La locazione avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto. E consentito alla conduttore di recedere in qualsiasi momento del contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Ai sensi dell art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 è consentita la rinnovazione tacita di sei anni in sei anni per più volte, se nessuna delle parti comunicherà all altra la disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno dodici mesi prima della data di scadenza. In caso di recesso anticipato del conduttore non si darà luogo a rimborsi, indennizzi o risarcimenti di sorta. ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE Il canone di locazione annuale viene pattuito nella misura di annui, da pagare in n. 2 rate semestrali di pari importo dal conduttore alla Tesoreria comunale in via anticipata entro il ed il di ogni anno. In caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti il locatore diffiderà il conduttore a provvedere entro i successivi novanta giorni, ai sensi dell art. 1454 del codice civile, con avvertenza che, decorso tale termine il contratto s intenderà senz altro risoluto. Il ritardo nel pagamento del canone comporterà, salvo quanto previsto al precedente periodo per la risoluzione del contratto, il pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale. A decorrere dall inizio del secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT dell indice dei prezzi al consumo famiglie e operai verificatisi nell anno precedente. ART. 5 OPERE E ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA E MIGLIORIA Competono al locatore, anche su segnalazione del conduttore, gli interventi di straordinaria manutenzione finalizzati a mantenere l immobile in stato da servire all uso convenuto, mentre al conduttore competono gli interventi di piccola manutenzione e di pulizia oltre all ordinaria manutenzione ed alla conservazione delle attrezzature e dei beni mobili. Al termine della locazione dei locali, nessun compenso od indennizzo spetterà al conduttore per migliorie, anche autorizzate, e addizioni, che non siano agevolmente rimovibili e rimosse e che pertanto rimarranno acquisite in proprietà al locatore. Qualora non sia possibile la rimozione senza
nocumento della cosa locata, spetta al conduttore un indennità pari al minor valore della spesa sostenuta in merito ed il valore dei miglioramenti o della addizioni. ART. 6 SPESE DI GESTIONE Il conduttore dovrà provvedere ad intestare a proprio carico tutte le utenze e pagare qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al godimento dei locali. Sono a carico del conduttore tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati, ove possibile, oppure in base agli effettivi consumi rilevati con appositi strumenti di misurazione o proporzionalmente ai millesimi attribuiti. ART. 7 GARANZIE ASSICURATIVE Il conduttore ha presentato al momento della stipula del presente contratto una polizza assicurativa stipulata con Compagnia assicurativa a garanzia di danni all unità immobiliare con annesse attrezzature ed unità immobiliari di terzi attigue e/o confinanti e più precisamente: Incendio ed eventi speciali, per un valore di Euro 500.000,00. Tale polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi Eventi Atmosferici, Rischi Elettrici, Eventi Socio-politici ed atti vandalici. A garanzia di danni provocati a terzi nell espletamento dell attività nonché di infortuni di personale impiegato nell attività: RCT/O Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la sezione RCT ad Euro 1.000.000,00 e per la sezione RCO a Euro 1.000.000,00 a garanzia di eventuali danni provocati a terzi nell espletamento dell attività. Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione, pena la diffida ad adempiere entro 10 giorni e la risoluzione automatica del contratto in caso di inadempienza entro il termine dato con diffida, ai sensi dell art. 1454 del codice civile. ART. 8 RICONSEGNA DELL IMMOBILE Allo scadere del contratto, ove non rinnovato, l immobile dovrà essere restituito al locatore proprietario in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall attività svolta, libero da persone e completamente ritinteggiato. Dovranno essere altresì restituite tutte le attrezzature accessorie all immobile di cui all Allegato 1, anch esse in buono stato di conservazione, salvo la normale usura derivante dall attività svolta e dovrà essere retrocesso al Comune anche l uso del marchio Bistoccu di Montresta.
Nel caso di ritardata consegna dell immobile ed accessori alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, ai sensi dell art. 1591 c.c.. Sarà dovuta inoltre una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), al giorno, salvo per il locatore il diritto al risarcimento dell eventuale maggior onere. ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE E fatto espresso divieto al conduttore di cedere il presente contratto e di sublocare in tutto o in parte la cosa locata, senza il preventivo assenso del Comune, che può rifiutarlo senza particolari motivazioni. In ogni caso costituisce motivo ostativo alla cessione del contratto o alla sublocazione la mancanza, in capo al terzo, dei requisiti previsti dal bando, nonché l incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. L inottemperanza a tali prescrizioni, accertabile in ogni momento da personale del Comune, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 codice civile ART. 10 DIRITTO DI CONTROLLO DEL LOCATORE Il locatore si riserva il diritto di visitare, o far visitare da personale di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l immobile per motivata ragione e comunque per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal precedente art. 2 in merito alla produzione prevalente di Bistoccu di Montresta ed alla assunzione esclusiva di manodopera residente in Montresta anche qualora rivestente la qualifica di socio. Il personale del Comune o di sua fiducia potrà in merito eseguire le necessarie verifiche documentali. ART. 11 RISOLUZIONE CONTRATTUALE In tutti i seguenti casi di inadempimento da parte del conduttore: - mancato pagamento del corrispettivo alle scadenza pattuite, ai sensi dell art. 4; - mancato mantenimento della validità ed efficacia, per tutto il periodo di vigenza della locazione, delle polizze assicurative stipulate, ai sensi del precedente articolo 7, il locatore procederà con diffida ad adempiere nei termini di cui ai precedenti articoli 4 e 7 e, in caso di ulteriore inadempimento, alla risoluzione automatica del contratto. In tutti i seguenti casi di inadempimento da parte del conduttore: - violazione degli obblighi inerenti la destinazione dell immobile ed altri sulle modalità dell attività ivi esercitabile, ai sensi dell art. 2 del presente contratto; - cessione del contratto o sublocazione non preventivamente autorizzati dal Comune locatore, ai sensi dell art. 9 del presente contratto; si avrà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 del codice civile.
Nel caso di violazione di leggi e regolamenti o di altri obblighi contrattuali ritenuti rilevanti, il locatore potrà chiedere la risoluzione per inadempimento ai sensi dell art. 1453 del codice civile. In tutte le suindicate ipotesi il conduttore dovrà rilasciare immediatamente i locali liberi da persone e cose anche interposte, riconoscendo fin d ora il diritto del Comune di reimmettersi nella detenzione dei locali. Il Comune proprietario potrà pertanto avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall ordinamento, ivi compreso, se necessario, il ricorso all autorità giudiziaria, per riacquistare la disponibilità dei locali, rinunciando fin d ora la conduttore ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il conduttore potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni.. ART. 12 DIRITTO DI PRELAZIONE Qualora il locatore intenda affittare a terzi l'immobile e le attrezzature, alla scadenza del contratto rinnovato, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare il contratto e nei casi di cessazione del rapporto dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative all affittuario medesimo. Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno. Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso la proprietà dell immobile e dei beni accessori, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, affinchè lo stesso possa esercitare il diritto di prelazione nelle forme e nei limiti di cui all art. 38 della legge 27.07.1978 n. 392 e ss.mm.ii.. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. ART. 13 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE Le spese inerenti alla stipula e registrazionedel presente contratto, comprese, a titolo meramente indicativo, quelle contrattuali, di rogito, di registrazione e di bollo, nella misura indicata dalla vigente normativa, saranno ripartite in parti uguali tra il locatore ed il conduttore. ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente contratto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore. ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il locatore, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, informa il conduttore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, interamente dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. pagine e quanto sin qui scritto della esima in carta resa legale e ho personalmente dato lettura ai signori comparenti che, avendolo trovato conforme alla loro volontà espressami, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante. Per il locatore Per il conduttore Il Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo Il Rappresentante legale del Comune di Montresta dell Impresa Il Segretario Comunale Specifica approvazione per iscritto: Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si intendono specificatamente approvate le condizioni contrassegnate con i numeri: 2 (modalità di utilizzo), 4 (corrispettivo della locazione), 5 (opere e esecuzione di interventi di modifica e miglioria), 6 (spese di gestione), 8 (riconsegna dell immobile), 9 (cessione del contratto e sublocazione), 11 (risoluzione contrattuale). Per il locatore Per il conduttore Il Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo Il Rappresentante legale del Comune di Montresta dell Impresa Il Segretario Comunale