ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO relativo alla procedura aperta bandita ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per Expo 2015 S.p.A. 1
ART.1 - OGGETTO DELL APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Expo 2015 S.p.A. intende affidare l incarico per il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa ad un Broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005, relativamente alle polizze che Expo 2015 S.p.A. dovrà e potrà stipulare, in qualità di contraente/assicurato anche a favore dell appaltatore delle opere qualora risulti espressamente autorizzata. Più in particolare, sono richieste le seguenti prestazioni: A - Servizio di consulenza: 1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; 2. elaborazione di Piano di Lavoro relativo all attività di assistenza nella procedura europea a evidenza pubblica per l aggiudicazione del servizio in oggetto (comprensivo, a titolo esemplificativo, di elaborazione dei Capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo, di assistenza alle procedure di gara, dei controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel bando di gara); 3. costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fideiussorie da richiedersi ai fornitori di beni e servizi ed agli esecutori dei lavori pubblici; 4. identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio. B - Servizio di brokeraggio: 1. gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; 2. gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell'interesse di Expo 2015 S.p.A. delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, finalizzata ad ottenere il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché predisposizione di report periodico sull'andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria, legale; 3. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine. ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL INCARICO L'incarico di consulenza e brokeraggio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà il 30/06/2016. Expo 2015 entro trentacinque giorni dall avvenuta aggiudicazione definitiva provvederà a formalizzare il rapporto contrattuale con l aggiudicatario tramite documento contrattuale di recepimento integrale dei contenuti del presente capitolato speciale d appalto. ART.3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E SPONSORIZZAZIONE Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per Expo 2015 S.p.A. alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di 2
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Le aliquote provvigionali da indicare nei contratti saranno solo ed esclusivamente quelle indicate nell offerta economica per la partecipazione alla gara. Il Broker si impegna, in caso di aggiudicazione, a corrispondere alla Società Expo 2015 S.p.A., a titolo di sponsorizzazione, un importo predeterminato in una percentuale pari al 15% delle commissioni percepite dalle Compagnie, da retrocedere ad Expo 2015 S.p.A. entro tre mesi dall avvenuto incasso delle provvigioni da parte del Broker stesso. In caso di aggiudicazione a favore di RTI, Expo 2015 veicolerà l immagine del marchio indicato e/o prescelto dal RTI in sede di domanda di partecipazione alla gara. In contropartita Expo 2015 S.p.A. che assumerà la veste di Sponsee procederà alla veicolazione dell immagine dello Sponsor di cui si riportano qui di seguito i contenuti minimi : Expo 2015 S.p.A. veicolerà l immagine dello sponsor tramite: a) la visibilità resa possibile dalla presenza dell immagine, del logo/marchio dello o prescelto dallo sponsor, nell ambito di specifiche attività e/o prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l immagine, il logo, il marchio dello, o prescelto dallo, sponsor meglio specificate al punto successivo; b) la concessione da parte dello sponsee del proprio marchio secondo modalità da definirsi congiuntamente con l aggiudicatario. Expo 2015 riconoscerà allo sponsor in caso di unico aggiudicatario per entrambi i lotti, per tutta la durata del contratto, esclusiva per le prestazioni sopra indicate, in relazione alla categoria merceologica Consulenza e brokeraggio assicurativo. ART.4 SVOLGIMENTO DELL INCARICO È esplicitamente convenuto che restano in capo ad Expo 2015 S.p.A. l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte. Entro i limiti di cui al comma precedente, la società Expo 2015 S.p.A. autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né è in grado di impegnare Expo 2015 S.p.A. se non previa esplicita autorizzazione scritta. ART.5 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Expo 2015 S.p.A. provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell art. 1901 c.c.. Il Broker si impegna a rilasciare ad Expo 2015 S.p.A. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa. 3
ART.6 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il Broker si impegna ad: eseguire l incarico secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale d Appalto e dell offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell esclusivo interesse di Expo 2015 S.p.A.; garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. La Società Expo 2015 S.p.A. si impegna a: non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker; rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di Expo 2015 S.p.A., con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso; indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia assicuratrice aggiudicataria corrisponderà al Broker; fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale adempimento di formalità ed obblighi riguardanti l incarico. ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL BROKER Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Stazione appaltante; il Broker è, anche responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Società Expo 2015 S.p.A. competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde, altresì, dei danni intervenuti dopo la scadenza dell incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. ART. 8 PENALI Per inadempimenti e ritardi, nell esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del Broker, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, sarà facoltà di Expo 2015 procedere alla applicazione delle seguenti penali: - ritardo nella trasmissione degli atti necessari (es. bando di gara, capitolato, disciplinare di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, etc.) all espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l affidamento dei servizi assicurativi: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 120 giorni prima della scadenza del contratto assicurativo; 4
- ritardo nei tempi di risposta alle richieste della Stazione Appaltante: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con lettera da Expo 2015; - ritardo nella segnalazione preventiva del termine di scadenza dei contratti assicurativi Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 140 giorni antecedenti la scadenza del contratto assicurativo; - ritardo nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi assicurativi dovuti Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento dei premi. ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà di Expo 2015 S.p.A. risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1454 c.c., previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Per la particolare tipologia della prestazione oggetto della presente procedura di gara, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. La violazione dell obbligo di cui sopra comporta l immediata risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del maggior danno. ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA Il Broker aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva, costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all art. 107, del D.Lgs. n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica secondo le forme e le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La riduzione dell importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dall art. 75 del citato Decreto. Tale cauzione dovrà essere prestata entro 30 giorni dal termine di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento del servizio assicurativo. La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la clausola di operatività entro trenta giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante. ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n.136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con la Società Expo 2015 S.p.A., utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle 5
persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi, utilizzando preferibilmente il fac simile fornito da Expo 2015 S.p.A. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall accensione del conto corrente. Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c. c.. Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003). ART. 13 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE Expo 2015 S.p.A si riserva altresì la facoltà di risolvere l incarico ai sensi e per gli effetti dell art.1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del Broker aggiudicatario, nei seguenti casi: - revoca o sospensione delle autorizzazioni/licenze per l esercizio dell attività; - grave negligenza o frode nell esecuzione degli obblighi contrattuali; - cessione dell azienda, cessazione dell attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico del Broker aggiudicatario; - violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A.; - violazione delle disposizione in materia di tracciabilità dei pagamenti; - applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria nella modalità previste dall art. 140 del D.lgs. 163/2006. ART. 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Il Broker aggiudicatario ha l obbligo di comunicare ad Expo 2015 S.p.A. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o la rappresentanza della stessa. ART. 15 CONTROVERSIE Eventuali controversie, inerenti l esecuzione o l interpretazione del presente Capitolato Speciale d Appalto e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano in via esclusiva. ART. 16 RINVIO Per quanto non espressamente indicato dalla presente lex specialis di gara, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dal D. Lgs. 209/2005, dal D.P.R. 207/2010, dalla legge 106/2011 e dalle altre norme applicabili in materia. 6