d iniziativa dei senatori LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORlO, CARLINO, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

Documenti analoghi
PROTOCOLLO D'INTESA TRA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE. Seminario istituzionale 13 giugno 2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 930

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale. AVIS Regionale Toscana

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

PROTOCOLLO D INTESA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA L AGENZIA DELLE ENTRATE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1783

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA. LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRETTO 108La TOSCANA

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GALATI

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERATENEO DI INTERESSE REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SECONDARI. Art. 1 Istituzione

N Legislatura 16º - Disegno di legge N Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

PROTOCOLLO D INTESA TRA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane

PROTOCOLLO D INTESA. tra la

ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L INNOVAZIONE A FAVORE DI MICRO e PMI

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Confindustria

Agenzia delle Entrate

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PRESENTE! EDUCAZIONE A SCUOLA IN FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

La Consob. Cosa fa la consob

ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E LA BANCA D ITALIA TRA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROTOCOLLO D INTESA. MIUR Ministero dell Istruzione Università e Ricerca. AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue

istituzionale, economico e sociale della provincia di Piacenza in vista dell'esposizione Universale EXPO 2015 in partenariato con A.T.S.

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

PROTOCOLLO D INTESA VISTO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Proprietà popolare della moneta e istituzione del Fondo di cittadinanza

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Comune di Lamezia Terme (CZ)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

PROTOCOLLO D INTESA. tra la

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE L AGENZIA DELLE ENTRATE

CONVENZIONE QUADRO TRA LA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA) L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

d intesa con Poste Italiane S.p.A.- Divisione Filatelia PROTOCOLLO D INTESA FILATELIA E SCUOLA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

d iniziativa dei senatori Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE e SCAVONE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Consiglio regionale della Toscana

Regione Campania Provincia di Napoli Comune di

VENETO SEGRETERIA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ALLEGATOB alla Dgr n del 08 maggio 2007 pag. 1/7

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA CONFCOOPERATIVE TOSCANA

Informazione Regolamentata n

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MIUR. L Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (nel seguito denominata AIIG, rappresentata dal Presidente

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE UMBRIA. Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare.

Ufficio Scolastico Provinciale

AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

15 241/ PREMESSO CHE

Documento scaricato da

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

UFFICIO LEGISLATIVO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori ZANETTA, BUTTI, D AMBROSIO LETTIERI, CICOLANI, PALMIZIO, ASCIUTTI, TOMASSINI, FLUTTERO, MUSSO e MALAN

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

Protocollo d intesa tra l Istituto Nazionale di Statistica, il Comune di Genova e l Università degli Studi di Genova

L entrata di sicurezza nel mondo del credito

LA CONFERENZA UNIFICATA

LA CONFERENZA UNIFICATA

Protocollo d intesa. Tra

INVESTMENT PLAN TOUR. Genova, 23 Maggio Gianluca Guaitani Commissione regionale Liguria ABI

Agenzia delle Entrate

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. di concerto con I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

D. Lgs. del 30 luglio 1999, n Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.

GABINETTO IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATOA alla Dgr n. 611 del 21 aprile 2015 pag. 1/5

Sostenibilità: focus su inclusione e educazione finanziaria e welfare. 28 febbraio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

PROTOCOLLO D INTESA. Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE LA CORTE DEI CONTI TRA

DICHIARAZIONE DI INTENTI TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Repertorio n. Prot. n. CONVENZIONE

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1626 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORlO, CARLINO, MASCITELLI, PARDI e PEDICA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009 Disposizioni in materia di educazione finanziaria TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1626 Onorevoli Senatori. Siamo oggi in presenza di un mercato finanziario estremamente complesso e sempre più raffinato che offre agli investitori numerose possibilità di accesso ai più disparati prodotti finanziari, alcuni dei quali anche molto rischiosi. Numerose indagini condotte a livello internazionale hanno evidenziato che i consumatori possiedono generalmente un livello ridotto di comprensione delle questioni finanziarie e dei fondamenti dell economia. L educazione dei cittadini nelle questioni finanziarie sta assumendo quindi un importanza crescente, soprattutto a seguito dell innovazione e della globalizzazione che hanno aumentano l ampiezza e la complessità dell offerta di servizi finanziari. La recente crisi del mercato statunitense dei mutui «subprime» che ha visto molti consumatori sottoscrivere mutui che non erano alla loro portata a causa, in parte, di una scarsa comprensione delle caratteristiche del prodotto serve a ricordarci quale sia la portata del problema. Ricordiamo inoltre i numerosi dissesti finanziari che hanno interessato diversi gruppi imprenditoriali del nostro Paese, coinvolgendo altresì milioni di ignari risparmiatori. Un esempio su tutti è quello scoppiato nel novembre 2002 in seguito al crack finanziario-industriale del gruppo Cirio: la maggior parte delle obbligazioni Cirio (stimate dall Associazione Adusbef in oltre 35.000, per un controvalore di 1.125 milioni di euro) erano destinate agli «investitori istituzionali» e non ai semplici risparmiatori, proprio per questo erano state esentate dall obbligo del prospetto informativo sulla rischiosità dell investimento. Due finanziarie del gruppo, Del Monte Finance Lux Sa e Cirio del Monte Nv, secondo «Il Sole 24 Ore», avrebbero emesso la maggior parte dei prestiti obbligazionari (tre bond da 175 milioni di euro) facendoli collocare alle banche affidatarie del gruppo Cirio. Il ricavato è stato prontamente incamerato dalle banche creditrici che in tal modo hanno addossato ai risparmiatori gran parte dei futuri rischi. Ancora una volta né i controllori, né le autorità vigilanti, si sono accorti preventivamente di ciò che sarebbe accaduto, lasciando che banchieri spregiudicati giocassero liberamente, sulla pelle dei piccoli risparmiatori e del mercato. A fine settembre 2002, in occasione della trimestrale, i debiti finanziari di Cirio ammontavano a 1,326 miliardi di euro, dei quali ben 1,125 miliardi nei confronti degli obbligazionisti, con i restanti da dividere tra gli interessi non pagati e le banche. Dal piano di ristrutturazione presentato nel 2003 emerge che l esposizione verso il sistema bancario, pari ad 873 milioni di euro nel dicembre 1999, era miracolosamente sceso a 125,5 milioni su un totale di 429 milioni di euro. La sapiente opera dei consulenti, Abax Bank (Credem), Ubm (Unicredit) e Caboto (Intesa) ha consentito al gruppo Cirio ed alle banche creditrici di «riposizionare» il debito dal breve al lungo periodo, trasferendo l esposizione dagli istituti di credito ad ignari pensionati. Addossare i crediti allegri concessi dalle banche al gruppo Cirio sulle spalle di 35.000 risparmiatori è stato un vero capolavoro favorito dal mancato intervento dell Ufficio di vigilanza della Banca d Italia, che non registrò un disinvolto comportamento di primarie banche (San Paolo di Torino, Intesa, Unicredit). Quando finalmente si decide ad intervenire, il Governatore Fazio circoscrive lo scandalo sui bond

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1626 con voce solenne, affermando che il crack Cirio è l unico default italiano sui trentadue registrati in Europa, mentre i titoli non rimborsati ai risparmiatori rappresentano soltanto lo 0,05 per cento degli investimenti familiari. Magra consolazione per i 35.000 risparmiatori incappati nello scandalo Cirio e per i 475.000 italiani che avevano sottoscritto bond argentini seguendo i cattivi consigli delle banche. Anche il crack finanziario della Parmalat ha coinvolto 135.000 risparmiatori (azionisti ed obbligazionisti), per un controvalore di 20 miliardi di euro. Banche che incassavano provvigioni superiori a quelle di mercato per rifinanziare i vecchi bond, sindaci e revisori distratti, autorità di vigilanza che giravano la testa dall altra parte. Ma anche forti protezioni politiche e intrecci tra potere giudiziario e banchieri nella ricca ed opulenta città di Parma. Un dissesto la cui maturazione è stata consentita dalla mancanza di trasparenza dei princìpi contabili in vigore nel nostro Paese. Così è sembrato caratterizzarsi l incredibile esito della vicenda Parmalat alla comunità finanziaria internazionale: un intrigo tipicamente italiano, fatto di imbrogli e falsificazioni, tanto grossolani da apparire incredibilmente efficaci, così da consentire, per molto tempo, l inganno del pur solitamente «occhiuto» mondo finanziario. «Parfin» (la finanziaria del gruppo Parmalat) è stata guidata per molto tempo da persone che hanno fatto indubbiamente ricorso ai più disparati artifizi e raggiri per celare l intrinseca debolezza e lo squilibrio di un gruppo indebitatosi nel tempo, oltre ogni ragionevole limite. Ma ciò non sarebbe stato possibile nel contesto di una comunità finanziaria attenta a preservare i valori di un sano mercato. Si può quindi affermare, in conclusione, che la tolleranza, ovvero la complicità di diversi operatori finanziari che hanno collaborato con Parfin, ha consentito l artificiosa sopravvivenza in borsa di un gruppo da molti anni in dissesto, ma percepito, viceversa, dai piccoli risparmiatori come una entità solida ed affidabile. In questo contesto riteniamo che sia necessario adottare una disciplina volta alla regolamentazione dell educazione finanziaria nel nostro Paese, in grado di svolgere un ruolo di supporto a favore dei cittadini. D altronde l importanza di una buona educazione finanziaria è stata riconosciuta sia a livello globale sia in sede europea. In molti Paesi è sempre più sentita l esigenza di rafforzare, in tutte le fasce della popolazione, l educazione finanziaria. Nel giugno del 2008 il consiglio dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha approvato un documento sulle buone pratiche per l educazione finanziaria legata alle pensioni, dopo che già tre anni addietro l organizzazione aveva definito princìpi e buone pratiche sulla materia in generale. All inizio del mese di maggio 2008, a Washington, si è svolta una importante conferenza sullo stesso tema, organizzata dall Ocse insieme al dipartimento del Tesoro statunitense, cui hanno contributo le istituzioni che nei diversi Paesi stanno avviando le più interessanti iniziative. In occasione della conferenza, l Ocse ha aperto un portale dedicato ai progetti di educazione finanziaria e ha anche dato impulso alla creazione di un network internazionale tra istituzioni pubbliche, finalizzato allo scambio di informazioni e alla cooperazione. Le iniziative Ocse e il materiale presentato alla conferenza di Washington costituiscono una fonte ricchissima di analisi, informazioni, proposte ed esempi. Un primo elemento importante è la ricerca di sinergie operative tra le diverse iniziative. La materia dell educazione finanziaria è trasversale per sua natura, e quindi le parti coinvolte sono molteplici, pubbliche e private: ministeri (in particolare quelli competenti per economia, istruzione, lavoro e previdenza), banche centrali, autorità di vigilanza in campo finanziario, intermediari finanziari, istituzioni non governative, fondazioni, associazioni e sinda-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1626 cati. Inoltre, anche la dimensione territoriale è particolarmente importante, giacché iniziative concentrate a livello territoriale possono risultare particolarmente efficaci. Nei Paesi dove la sensibilità per questi temi si è già sviluppata da un certo numero di anni, il novero di iniziative è davvero ampio. Negli Stati Uniti, per favorire la cooperazione tra i diversi attori, pubblici e privati, è stata costituita la Financial Literacy and Education Commission, cui partecipano venti diverse amministrazioni, con il compito di definire e implementare una vera e propria strategia nazionale. Anche le linee guida dell Ocse suggeriscono di prendere in considerazione la creazione di una struttura operativa dedicata all educazione finanziaria, che si occupi di promuovere e coordinare i progetti. Nel campo dell educazione finanziaria ci sono già esperienze positive nel mondo anglosassone che possono essere prese ad esempio. Con il presente disegno di legge intendiamo promuovere la diffusione di una maggiore educazione finanziaria in Italia, nella convinzione che la conoscenza del mercato e la consapevolezza riguardo le caratteristiche degli strumenti finanziari possano aiutare i risparmiatori a compiere scelte adeguate alle proprie esigenze di risparmio e investimento. Riteniamo infatti che ogni risparmiatore, per pianificare i propri investimenti, dovrebbe sapere da cosa dipende il valore delle attività e degli strumenti finanziari e quali sono gli stili di gestione adottati dai gestori. L educazione finanziaria è essenziale per assicurare che i consumatori e gli investitori dispongano delle conoscenze necessarie prima di prendere decisioni finanziarie importanti per loro stessi e per le loro famiglie. Alcune conoscenze di base sono necessarie, ad esempio, per pianificare i costi dell istruzione dei figli, per una gestione ponderata del credito, per ottenere una copertura assicurativa adeguata e per prepararsi al meglio alla pensione. Nel nostro Paese, solo l ABI Associazione bancaria italiana si è occupata di educazione finanziaria, con il Consorzio «Patti chiari». Tuttavia, anche questa esperienza, pressoché autoreferenziale, non è riuscita ad evitare che il predetto Consorzio classificasse le obbligazioni Lehman Brothers, il giorno prima del suo fallimento, come prodotti finanziari adatti a soggetti con bassa propensione di rischio. Si comprende quindi l estrema necessità di prevedere un modello di educazione finanziaria che venga realizzato da soggetti qualificati, tra cui enti pubblici e soggetti privati in possesso di conoscenze specifiche e dalle associazioni di consumatori riconosciute a livello nazionale, a spese delle stesse società che vendono prodotti destinati al credito e al consumo. Al fine di recuperare il ritardo del nostro Paese, rispetto ai paesi più avanzati, intendiamo adottare anche nel nostro ordinamento interventi strutturali dedicati all educazione finanziaria, creando un soggetto istituzionalmente preposto al coordinamento di iniziative in tale direzione, individuato, ai sensi dell articolo 2 del presente disegno di legge, in un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico, del sistema bancario e da un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Il costo dei progetti di educazione finanziaria promossi dal citato Comitato verrà posto a carico di tutte le società finanziarie e sarà rapportato alle somme spese dalle stesse, nell anno precedente, per pubblicità. Inoltre, il Comitato definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida appositamente definite dal Comitato stesso. Riteniamo che i consumatori dovrebbero essere formati sulle questioni economiche e

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1626 finanziarie il più precocemente possibile, cominciando dalla scuola. Le autorità nazionali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di rendere l educazione finanziaria una materia obbligatoria dei curricoli scolastici. A tal fine, l articolo 4 del presente disegno di legge stabilisce che il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca provveda ad inserire l educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee. Si prevede inoltre, allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l insegnamento dell educazione finanziaria, che il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca provveda alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1626 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge riconosce l importanza dell educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che abbia lo scopo di ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone altresì l obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia. 2. L educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione. 3. I progetti di educazione finanziaria sono realizzati dalle associazioni di consumatori esperte nella materia ed inserite nell elenco di cui all articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e sono trasmessi, dal 1º al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all articolo 2 della presente legge. I progetti di educazione finanziaria possono essere altresì realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il Comitato medesimo che ne valuta la congruità. Art. 2. (Istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria) 1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell istru-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 1626 zione, dell università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di seguito denominato «Comitato», composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fa parte altresì del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni di cui all articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) promuove e programma iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria; b) coordina le iniziative volte alla attivazione dei programmi di educazione finanziaria con obiettivi di lungo periodo; c) esamina i progetti di educazione finanziaria proposti dai soggetti di cui all articolo 1, comma 3; d) coordina i programmi nazionali di educazione finanziaria; e) favorisce la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione; f) promuove e incentiva attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria; g) verifica l efficacia dei progetti realizzati e relaziona annualmente al Parlamento.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 1626 3. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati, può avvalersi del supporto di esperti. 4. Dall istituzione del Comitato non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Art. 3. (Finanziamento delle attività e dei progetti di educazione finanziaria) 1. Ai fini di cui alla presente legge, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell esercizio finanziario dell anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l importo speso al 31 dicembre dell anno precedente. 2. Le società finanziarie, nell ambito della disponibilità obbligatoria, corrispondono ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato anticipatamente ed il restante 30 per cento alla conclusione del progetto. 3. Il Comitato definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato medesimo. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato definisce, altresì, apposite convezioni con i soggetti che vogliano contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 1626 Art. 4. (Inserimento dell educazione finanziaria tra le attività didattiche delle scuole) 1. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l inserimento dell educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee. 2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l insegnamento dell educazione finanziaria, il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.

E 1,00