Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 PROTOCOLLO DI COMPLIANCE 5 PREVENZIONE DAI REATI DI FALSITA IN MONETE E VALORI APPROVATO ED ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 MAGGIO 2011 1
INDICE 1.FINALITA E STRUTTURA... 4 2.TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO... 4 3.R EGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi)... 6 4.RACCOMANDAZIONE... 7 5.ALLEGATO... 8 5.1 - SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001... 8 5.2 - SEZIONE II - Disposizioni del codice penale richiamate dal decreto legislativo231/2001... 9 5.3 - SEZIONE III Disposizioni BANCA D ITALIA... 11 2
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1.FINALITA E STRUTTURA Il Protocollo è adottato in relazione all art. 25-bis del Decreto, che contempla una serie di fattispecie di reati posti a tutela della fede pubblica, vale a dire dell affidamento sociale nella qualità e integrità di alcuni specifici simboli funzionali affinché il traffico economico si possa svolgere secondo i requisiti di certezza e rapidità negli scambi. Le condotte punite hanno ad oggetto le monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito aventi corso legale - come le banconote, le carte e le cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti di emissione appositamente autorizzati, i valori di bollo, le carte filigranate e gli strumenti o gli oggetti destinati al falso nummario. La finalità del presente Protocollo è quella di prevenire che siano poste in essere condotte delittuose nell interesse ovvero finalizzate ad arrecare qualsiasi vantaggio alla Capogruppo, alle Banche Rete e alle Società comunque controllate, attraverso comportamenti idonei a integrare, mediante azioni od omissioni, le fattispecie di reato considerate, avendo presente che per la prevenzione da alcune condotte penalmente rilevanti occorre adottare misure particolari poiché esse si concretizzano anche nel caso di buona fede del soggetto agente, così come previsto per le ipotesi di reato di cui agli artt. 457 e 464, comma 2, c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e Uso, in buona fede, di valori di bollo contraffatti o alterati). Bisogna tenere presente che, per il raggruppamento di reati che concorre a formare la famiglia omogenea degli illeciti di falsità rilevanti ai sensi del Decreto, l agente non è punibile qualora, nonostante abbia commesso qualcuno dei fatti contemplati dalle fattispecie penali, riesca a impedire la contraffazione, l alterazione, la fabbricazione o la circolazione di monete, carte o valori, prima che ne abbia notizia l Autorità. La struttura del presente Protocollo è lineare e non necessita di particolari interventi complessi, in quanto tra le aree di rischio sensibili ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori bollati deve comprendersi unicamente l attività di gestione degli strumenti di pagamento monetari effettuata, di regola, presso gli sportelli bancari. I rischi maggiori sono individuabili nelle ipotesi di messa in circolazione, anche in modo inconsapevole da parte degli operatori di sportello, di banconote contraffatte o alterate, ovvero di ricezione delle stesse, in buona fede, e di successiva omessa denuncia della falsità, nell intento di evitare pregiudizi o adempimenti formali, anche semplicemente per non ostacolare la correntezza operativa. La possibilità che il Personale dipendente o soggetti interni che rivestano posizioni apicali pongano in essere autonomamente o in concorso con terzi, nell interesse o a vantaggio delle Società del Gruppo, fatti di contraffazione o alterazione di monete ovvero di falsificazione di valori di bollo o carta filigranata e/o altri strumenti per la produzione di carte valori può essere considerata scolastica. 2.TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.). Le fattispecie di reato si realizzano, nei seguenti casi, quando: 1) chiunque viene a contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque procede ad alterare in qualsiasi modo monete genuine, con il dare ad esse l apparenza di un valore superiore; 4
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, ma di concerto con chi l ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Secondo le definizioni della legge penale, la contraffazione di monete si distingue dall alterazione, in quanto la prima richiede che sia fabbricata ex novo la moneta falsa, mentre la seconda ricorre nel caso in cui a monete vere sia dato un valore superiore a quello reale. Alterazione di monete (art. 454 c.p.). La condotta delittuosa prevede che sia punito chiunque altera monete della qualità indicata nel precedente art. 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero commette, rispetto alle monete in tal modo alterate, alcuno dei fatti indicati nei numeri 3) e 4) del predetto articolo. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). Il reato si perfeziona quando chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, per cui l ipotesi di reato qui contemplata viene ad avere carattere residuale nel senso che presuppone almeno la consapevolezza o l iniziale sospetto della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia materialmente compiuto la falsificazione. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). Il reato si realizza quando le monete contraffatte o alterate vengano spese ovvero messe altrimenti in circolazione, sebbene siano state ricevute in buona fede dall agente; al contrario dell ipotesi di reato prevista dall art. 455 c.p., l elemento essenziale e distintivo è la bona fides iniziale del soggetto agente, che viene meno soltanto all atto della spendita o della messa in circolazione. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.). Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all introduzione nel territorio dello Stato, o all acquisto, alla detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se le sanzioni penali sono applicate in forma ridotta rispetto alle fattispecie corrispondenti riguardanti le monete falsificate. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). La condotta criminosa si realizza quando viene ad essere contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero si procede all acquisto, alla detenzione o all alienazione di detta carta contraffatta. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranata (art. 461 c.p.). La fattispecie di reato prevede che venga punito chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata; la stessa pena si applica se le condotte delittuose hanno ad oggetto ologrammi o altre componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l alterazione. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Il reato si realizza quando chiunque, non avendo concorso alla contraffazione o all alterazione con il soggetto che ha posto in essere tali attività criminose, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena prevista viene ridotta, in base a quanto 5
stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, qualora i valori siano stati ricevuti in buona fede dal soggetto agente. 3.R EGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi) Tutti coloro che operano nell interesse o a vantaggio o per conto delle Società del Gruppo, senza distinzione o alcuna eccezione, sono tenuti, nel trattamento di valori e di strumenti di pagamento monetari (in particolare, banconote, monete e valori bollati aventi corso legale nello Stato e in Paesi esteri o materiali, programmi e quant altro utilizzato per la fabbricazione degli stessi), a operare nell osservanza della legge, dei regolamenti e delle normative interne, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà, integrità, correttezza, trasparenza e buona fede. Per i Processi sensibili individuati e ritenuti maggiormente a rischio in relazione ai reati di falsità in monete e valori da prevenire ai sensi del Decreto, si introducono una serie di accorgimenti specifici, intesi come insieme di regole interne ed etiche, strumenti operativi e presidi di controllo, finalizzati a un efficace azione di contrasto. In particolare, viene stabilito che: a) i soggetti che intervengono nel processo di movimentazione dei valori (operazioni di sportello, cassa continua, gestione apparecchiature Bancomat, rimessa valori alle Filiali e versamenti in Banca d Italia, contazione esterna, ecc.) devono essere individuati e autorizzati ad operare dal responsabile della struttura di riferimento; b) deve essere prestata dagli operatori di sportello particolare attenzione alle negoziazioni di banconote effettuate con clientela poco conosciuta, specie se aventi ad oggetto importi in contanti di rilevante entità ovvero in relazione a operazioni occasionali; c) la stipula di rapporti contrattuali con operatori addetti alla lavorazione dei valori deve essere autorizzata da soggetti a ciò facoltizzati in base al sistema delle deleghe e dei poteri in vigore; d) devono essere adottate particolari cautele, attraverso registrazioni e identificazione certa degli operatori addetti alla movimentazione e custodia di contante e altri valori, che prevedano la segregazione delle attività e dei compiti tra i diversi soggetti partecipanti al processo operativo; e) sotto la responsabilità del Titolare della Struttura ovvero del Titolare di Filiale, vanno assicurati riscontri periodici dei valori in carico a tutti gli operatori; f) con riferimento alla cassa continua e alla raccolta valori tramite terzi intermediari, le attività di movimentazione, consegna e prelievo devono essere compiute con il concorso di due addetti senza soluzione di continuità; g) con riferimento alle apparecchiature Bancomat, le attività di gestione, caricamento delle banconote, riscontro dei valori, recupero delle carte catturate, quadratura, ecc. devono avvenire con il concorso di due addetti senza soluzione di continuità; h) il Titolare della Struttura o il Titolare della Filiale, o un suo designato, deve effettuare almeno una volta al mese la verifica a campione del contenuto delle mazzette oggetto di rimessa, annotando i controlli eseguiti e le relative risultanze; i) l esecuzione delle operazioni e degli adempimenti relativi alla messa in circolazione di valori, deve prevedere l utilizzo di sistemi informatici di supporto tali da garantire la tracciabilità delle fasi del processo operativo; j) allo scopo di consentire la ricostruzione delle responsabilità, devono essere disciplinate le modalità di archiviazione e di conservazione della documentazione prodotta, anche mediante forme telematiche o elettroniche, delle varie fasi e adempimenti relativi alla movimentazione dei valori, incluse le rimesse per approvvigionamento o versamento di fondi alla Banca d Italia; k) vanno scrupolosamente osservate le modalità e i termini per la rilevazione e la comunicazione interna delle sospette falsità in monete e valori e devono essere prestate le massime cautele per il 6
puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati e di segnalazione o denuncia delle banconote contraffatte o sospettate di falsità; l) deve essere perseguita, anche facendo ricorso a sessioni integrative specifiche nell ambito della programmazione settoriale, la formazione degli operatori che maneggiano denaro contante e altri valori e che possono considerarsi maggiormente esposti ai rischi di reati di falsità in monete e valori. Costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Compliance relativo alla prevenzione dei reati di falsità in monete e in valori, il Codice Interno Etico e di Comportamento, i Regolamenti, i Manuali di Processo, la Normativa Interna e le Disposizioni Operative e i processi e le procedure riguardanti le aree di attività a rischio inerenti le suddette tipologie di reato. 4.RACCOMANDAZIONE E fatto obbligo esplicito agli esponenti/soggetti rilevanti e dipendenti della Capogruppo, delle Banche Rete e delle Società comunque controllate, rispettare e fare rispettare concretamente le disposizioni del presente protocollo. 7
5.ALLEGATO 5.1 - SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001 Art.25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) Articolo inserito dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409. (1)Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 1 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 2 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 3 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464 4, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 5 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 6 e 474 7, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (1). 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 (1) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. 1 2 3 4 5 6 7 Art. 453, Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Art. 454, Alterazione di monete; Art. 460, Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; Art. 461, Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Art. 455, Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Art. 457, Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; Art. 464, Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Art. 459, Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. 8
5.2 - SEZIONE II - Disposizioni del codice penale richiamate dal decreto legislativo231/2001 Articolo 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. E` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Articolo 454 - Alterazione di monete. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. Articolo 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. Articolo 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. Articolo 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotti da un terzo alla metà. Articolo 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni. Articolo 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. Articolo 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, aquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. Articolo 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa 9
uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Articolo 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 10
5.3 - SEZIONE III Disposizioni BANCA D ITALIA BANCA D ITALIA PROVVEDIMENTO del 29 novembre 2006 Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante IL GOVERNATORE DELLA BANCA D ITALIA le seguenti disposizioni: Omissis Emana Art. 1 Definizioni Nel presente provvedimento si intende per: 1) banconote: banconote denominate in euro; 2) intermediari: le banche e la Società p.a. Poste italiane; 3) società di servizi: le società che effettuano il trattamento del contante per conto di un intermediario; 4) trattamento del contante: le operazioni di contazione e di autenticazione o di selezione buono/logoro delle banconote; 5) operazione di autenticazione delle banconote: operazione finalizzata ad individuare fra le banconote trattate quelle che sono sospette di falsità; 6) operazione di selezione buono/logoro delle banconote: operazione finalizzata a separare, fra le banconote autentiche, quelle idonee da quelle non idonee alla circolazione; 7) banconote buone: banconote autentiche idonee ad essere rimesse in circolazione; 8) banconote logore: banconote autentiche non più idonee alla circolazione; 9) apparecchiature di selezione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione, l autenticazione e la selezione buono/logoro delle banconote. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilati alle apparecchiature di selezione gli apparati automatici di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione, l autenticazione e la selezione delle banconote immesse dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone, logore e sospette di falsità; 10) apparecchiature di autenticazione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione e l autenticazione delle banconote introdotte dagli intermediari e di classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette di falsità. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilate alle apparecchiature di autenticazione le apparecchiature di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione e l autenticazione delle banconote introdotte dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone e sospette di falsità; 11) apparecchiature di ricircolo: apparati utilizzabili autonomamente dalla clientela per il versamento e prelevamento di banconote; 12) sportelli bancari automatici: dispositivi automatici di erogazione di banconote al pubblico. 11
Art. 2 Principi 1. Gli intermediari devono assicurare che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate da personale esperto, con l osservanza dei criteri indicati all art. 3, comma 4. 2. Le banconote sospette di falsità e quelle logore non possono essere rimesse in circolazione e devono essere consegnate alla Banca d Italia. 3. Gli intermediari e le società di servizi sono tenuti ad effettuare le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso sportelli bancari automatici o apparecchiature di ricircolo secondo le prescrizioni del presente Provvedimento. Art. 3 Condizioni da osservare per il trattamento delle banconote 1. Le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote di cui all art. 2, comma 3, debbono avvenire meccanicamente attraverso apparecchiature di autenticazione e di selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell Eurosistema nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea. L elenco delle apparecchiature che hanno superato positivamente detti test è pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali dell Eurosistema. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli intermediari, in caso di forza maggiore, possono, in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote per le quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto ovvero da personale di una società di servizi; in tal caso gli intermediari danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale territorialmente competente della Banca d Italia, indicando la natura dell evento e la presumibile durata dello stato di forza maggiore. 3. Gli intermediari che abbiano sportelli ubicati in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro possono, in deroga a quanto previsto al comma 1, alimentare gli sportelli automatici con banconote per le quali le operazioni di autenticazione siano avvenute automaticamente tramite una apparecchiatura di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo taglio, il volume di dette banconote non potrà superare il 5% del totale del taglio stesso erogato mediante gli sportelli bancari automatici o le altre apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario. 4. I criteri da osservare per le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote, siano esse manuali ovvero automatiche, sono definiti con apposita comunicazione dalla Banca d Italia, in conformità delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea. Art. 4 Obblighi informativi degli intermediari 1. Per consentire il monitoraggio dell attività di ricircolo delle banconote e di valutare la qualità dei biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d Italia le seguenti informazioni: a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante; b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro; c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote; d) dati sulle filiali ubicate in località remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate manualmente. 2. La Banca d Italia definisce, con apposita comunicazione, il contenuto, le modalità e la periodicità di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonché di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest ultima. 12
3. I dati forniti hanno carattere riservato, vengono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e possono essere pubblicati dalla Banca d Italia solo in forma aggregata. Art. 5 Entrata in vigore 1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il periodo transitorio, entro il quale dovrà essere completato l adeguamento delle procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2007. Eventuali proroghe saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Il Governatore M. Draghi 13
BANCA D ITALIA PROVVEDIMENTO del 5 febbraio 2007 Modifiche al Provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante IL GOVERNATORE DELLA BANCA D ITALIA Omissis Considerato opportuno modificare il Provvedimento del 29 novembre 2006, emana il seguente provvedimento: Art. 1 Periodo transitorio 1. Il secondo capoverso dell articolo 5 del Provvedimento del 29 novembre 2006 è sostituito dal seguente: << Il periodo transitorio, entro il quale dovrà essere completato l adeguamento delle procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2010.>> Il Governatore (M. Draghi) 14
VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843) DIVISIONE NORMATIVA (015) N. 462765 del 07-05-2007 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA Esternalizzazione del trattamento del contante. Con provvedimento del 29 novembre 2006 (1) la Banca d Italia ha emanato disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante volte a recepire le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea in materia di ricircolo delle banconote il 16 dicembre 2004 ( Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante ). Oggetto di tali disposizioni è l attività di trattamento del contante sia da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane s.p.a.), sia da parte delle società di servizi (società che, per conto di un intermediario, effettuano le operazioni di autenticazione e di selezione delle banconote). L osservanza delle disposizioni, oltre a incentivare l utilizzo da parte del pubblico degli sportelli bancari automatici, consente agli intermediari di minimizzare i rischi legali e di reputazione connessi all eventuale erogazione alla clientela di banconote false o di qualità tale da non renderle idonee alla circolazione. Con le presenti disposizioni di vigilanza emanate ai sensi dell articolo 53, comma 1, lettera d), del Testo unico bancario e della delibera attuativa del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 2 agosto 1996 si individuano le cautele organizzative e i controlli sull adeguatezza del servizio a cui le banche che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento del contante, devono attenersi. In particolare, le banche devono porre specifica attenzione nella valutazione delle capacità professionali e dell adeguatezza organizzativa del soggetto esterno incaricato del trattamento del contante, accertando che il medesimo rispetti le disposizioni in materia di autenticazione e selezione buono/logoro delle banconote contenute nel citato provvedimento della Banca d Italia del 29.11.2006, avuto riguardo, in particolare, all utilizzo di apparecchiature conformi alle previsioni dell art. 3, comma 1, del provvedimento stesso 8. La banca committente formalizza il rapporto con il soggetto incaricato attraverso un contratto concluso in forma scritta che, nel fissare adeguati standard qualitativi del servizio, deve prevedere, tra l altro: l obbligo di attenersi alle disposizioni riguardanti la specifica materia, con particolare riguardo all utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi alla disciplina richiamata in premessa; 8 Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 286 del 9 dicembre 2006. L art. 5, secondo capoverso, del provvedimento del 29 novembre 2006 è stato modificato con provvedimento del sig. Governatore del 5 febbraio 2007 (pubblicato in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2007) per prorogare, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010, il termine del periodo transitorio per l adeguamento da parte degli intermediari e delle società di servizi delle procedure e delle attrezzature alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento del 29.11.2006. 15
la possibilità per le banche di verificare la performance del servizio reso e di richiedere eventuali misure correttive. Il contratto deve stabilire che, laddove emergano elementi di criticità in ordine all output di selezione, sia possibile l accesso della banca anche congiuntamente a esperti della Banca d Italia per una più compiuta valutazione delle apparecchiature utilizzate; il diritto per la banca di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali. Le suddette disposizioni si applicano anche a Poste Italiane s.p.a., relativamente all attività di Bancoposta, in forza del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli intermediari adottano le opportune iniziative per adeguare alla prima occasione utile i contratti di esternalizzazione del trattamento del contante già in essere a tale data alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2010. Roma, 04.05.2007 IL GOVERNATORE M. DRAGHI 16