Legge del 3 febbraio 2011 n. 8 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2011 - supplemento ordinario Preambolo Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Allegato 1 Allegato ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). ART. 2. (Ordine di esecuzione). ART. 3. (Copertura finanziaria). ART. 4. (Entrata in vigore). Pagina 1
Preambolo - Preambolo In vigore dal 25 febbraio 2011 Torna al sommario La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Articolo 1 - ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). In vigore dal 25 febbraio 2011 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. Torna al sommario Articolo 2 - ART. 2. (Ordine di esecuzione). In vigore dal 25 febbraio 2011 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa. Torna al sommario Articolo 3 - ART. 3. (Copertura finanziaria). In vigore dal 25 febbraio 2011 1. All'onere derivante dalla, presente legge, pari a euro 16.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Torna al sommario Articolo 4 - ART. 4. (Entrata in vigore). In vigore dal 25 febbraio 2011 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Torna al sommario Allegato 1 - Allegato Vigenza non determinabile Pagina 2
Parte di provvedimento in formato grafico Torna al sommario Pagina 3
58 Pagina 4
59 Pagina 5
60 Pagina 6
61 Pagina 7
62 Pagina 8
63 Pagina 9
64 Pagina 10
65 Pagina 11
66 Pagina 12
67 Pagina 13
68 Pagina 14
69 Pagina 15
70 Pagina 16
71 Pagina 17
72 Pagina 18
73 Pagina 19
74 Pagina 20
75 Pagina 21
76 Pagina 22
77 Pagina 23
78 Pagina 24
79 Pagina 25
80 Pagina 26
81 Pagina 27
82 Pagina 28
83 Pagina 29
84 Pagina 30
85 Pagina 31
86 Pagina 32
87 Pagina 33
88 Pagina 34
89 Pagina 35
90 Pagina 36
91 Pagina 37
92 Pagina 38
93 Pagina 39
94 Pagina 40
95 Pagina 41
96 Pagina 42
97 Pagina 43
98 Pagina 44
99 Pagina 45
100 Pagina 46
101 Pagina 47
102 Pagina 48
103 Pagina 49
104 Pagina 50
105 Pagina 51
Senato della Repubblica (atto n. 2095): LAVORI PREPARATORI Presentato dal Ministro degli affari esteri ( FRATTINI ) il 1 aprile 2010. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 aprile 2010, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 27 aprile 2010 ed il 9 novembre 2010. Esaminato in Aula ed approvato il 17 novembre 2010. Camera dei deputati (atto n. 3881): Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 novembre 2010 con pareri delle Commissioni I, V e VI. Esaminato dalla III Commissione il 30 novembre 2010 ed il 22 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 ed approvato l 11 gennaio 2011. 11G0048 (WI-GU-2011-SOL-008) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore 106 Pagina 52