Prof. Carlo Ghia I soggetti processuali Giudice ed ausiliari (cancelliere; ufficiale giudiziario; custode e consulente tecnico; Pubblico Ministero; Parti del processo e difensori. 1
Generalmente, il processo civile ha ad oggetto situazioni giuridiche sostanziali disponibili, rispetto alle quali ha efficacia la volontà negoziale delle parti. L esistenza delle stesse situazioni giuridiche soggettive ed il loro contenuto sono ovviamente influenzati dagli atti di disposizione delle stesse. Ne consegue quindi che il ricorso alla giurisdizione diventa necessario per le parti, laddove esse non riescano a addivenire ad un accordo tra di loro. Il pubblico ministero Esempi: 1) Tizio ritiene che Caio non abbia diritto a passare sul proprio terreno. Caio è di avviso contrario. Non trovando i due un accordo, si rende necessario un intervento del giudice. 2) Tizio, Caio, Sempronio e Mevia, decidono di costituire una società in nome collettivo per portare avanti insieme un progetto di creazione di una nuova linea di abiti e per la loro commercializzazione in tutto il territorio italiano. In questo caso, non è necessario che le parti si presentino davanti al Giudice. 2
: La disponibilità del diritto consente all ordinamento di non occuparsi direttamente della situazione giuridica soggettiva lesa o della azione volta alla sua tutela. Ricordiamo, infatti, che il processo, ex artt. 99 e 100 c.p.c., è in genere azionato da un impulso di parte, mediante la presentazione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto da parte di chi ha interesse ad agire. Tuttavia, esistono anche situazioni giuridiche soggettive indisponibili, rispetto alle quali non hanno efficacia le volontà negoziali dei loro titolari. Il pubblico ministero: Le parti possono entrare in contrasto anche con riferimento a tali situazioni giuridiche soggettive o possono avere un interesse a farle valere. Es. Le parti non possono convenzionalmente dichiararsi padre e figlio. In questi casi è sempre necessaria una sentenza che riconosca la sussistenza del rapporto di filiazione. Ovviamente, in questi casi le parti potrebbero allegare solamente fatti che possono portare loro esclusivamente dei vantaggi, portando a conoscenza del giudice una realtà giuridica, che non corrisponde effettivamente alla realtà concreta. 3
In questi casi, visto che si tratta di diritti indisponibili, si rende necessario l intervento del Pubblico Ministero al fine di garantire la completezza del quadro dei fatti allegati e provati in corso di causa, e, nei casi in cui l interesse pubblico sia maggiormente coinvolto, al fine di consentire l instaurazione di un processo anche nei casi in cui le parti titolari delle singole situazioni giuridiche soggettive rimangano inerti. Gli artt. da 69 a 74 c.p.c. affidano al pubblico ministero il potere-dovere di attivarsi a tale scopo. Il pubblico ministero attore L art. 69 c.p.c. prevede che Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge. Nei casi previsti dalla legge, il pubblico ministero ha il potere - dovere di iniziare un processo, deducendo in giudizio la situazione giuridica soggettiva bisognosa di tutela giurisdizionale. Queste sono le situazioni in cui deve essere garantito l esercizio dell azione. L interesse pubblico prevale necessariamente sulla volontà delle parti di adire l autorità giudiziaria. 4
attore Esempi: - Rettificazione degli atti stato civile; - Controlli in materia societaria; - Nomina di un curatore speciale per il minorenne; - Interdizione ed inabilitazione (anche la revoca); - Impugnazione del matrimonio in violazione della legge; - Impugnazione del matrimonio per gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci; - Revoca dell affidamento preadottivo Il pubblico ministero come parte necessaria Nel caso in cui le parti si siano attivate di propria iniziativa, il p.m può intervenire nel processo, purchè gliene sia data notizia. Vi sono dei casi in cui è necessario che il p.m. sia a conoscenza della pendenza del processo, affinchè egli possa intervenire e spendervi i poteri attribuitigli dalla legge. Art. 70 c.p.c.: 1) Tutti i casi previsti dall art. 69 c.p.c.; 2) Cause matrimoniali, comprese quelle di separazione e divorzio; 3) Cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; 4) Altre ipotesi previste dalla legge (es.: querela di falso, controversie elettorali). 5) Dinanzi alla Corte di Cassazione; 6) In tutti i casi in cui si ravvisi un pubblico interesse 5
poteri processuali Nei casi in cui il p.m. avrebbe potuto introdurre la domanda (quelli previsti dall art. 69 c.p.c.), c ) il p.m. ha gli stessi poteri che competono alle parti (art. 72 c.p.c.). Può quindi: - allegare fatti; - produrre documenti; - richiedere prove; - impugnare la sentenza; - il suo consenso è necessario per la rinuncia agli atti. Il pubblico ministero Poteri processuali Negli altri casi in cui può semplicemente intervenire, il p.m. può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti ( Art. 72 c.p.c.). In particolare, il pubblico ministero può allegare fatti non dedotti dalle parti. Se, infatti, la funzione del p.m. è quella di intervenire anche al fine di garantire l obiettività della fattispecie presentata dalle parti al giudice, ne consegue che il p.m., dimostrando l omissione o l alterazione della realtà può allegare i fatti non dedotti, dandone dimostrazione. 6
Poteri processuali La comunicazione degli atti al pubblico ministero costituisce, inoltre, un presupposto pp processuale fondamentale. Nel caso in cui non sia rispettato il disposto di cui all art. 71 c.p.c., ossia nel caso in cui non vengano comunicati gli atti al pubblico ministero laddove necessario, si determina un vizio nel processo, rilevabile anche d ufficio. Nel caso in cui il vizio non venga rilevato nell ambito del processo e la sentenza passi in giudicato, l ordinamento giuridico prevede un rimedio straordinario per il p.m.: la revocazione ex art. 397 c.p.c.. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI 7