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Transcript:

MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni Società cooperative Società consortili per azioni o a responsabilità limitata Società estera avente sede secondaria in Italia Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Consorzio con attività esterna Gruppo europeo di interesse economico Enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni di diritto privato di cui all art. 16 del D.Lgs. 367/96 Associazioni iscritte nel R.I. Società Europea Società Cooperativa Europea Finalità del modulo a) Il deposito presso l ufficio del R.I.: del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e società cooperative; del bilancio consolidato delle s.n.c. e delle s.a.s. (di cui all art. 111- duodecies disp. att. Codice civile); del bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia; del bilancio degli enti operanti nel settore musicale (es. istituzioni teatrali, concertistiche e della danza) trasformati in fondazioni di diritto privato. della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna; dello stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E.; b) Il deposito per l iscrizione nel R.I. dell elenco variato dei soci e dei titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni e sulle quote sociali, allegando l Intercalare S; c) La conferma dell elenco dei soci rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell esercizio precedente. Ufficio competente alla ricezione del modulo È quello della sede legale della società o quello dove è ubicata la sede secondaria, nel caso di società estera. 1

Persone obbligate alla presentazione del modulo L obbligo ricade sugli amministratori di società o sui legali rappresentanti degli enti. A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Nello spazio destinato alla Camera di Commercio deve essere indicata la sigla della provincia dell ufficio competente alla ricezione del modulo. Deve essere inoltre indicato il numero REA dell impresa nonché la forma giuridica dell impresa stessa. DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE A) BILANCIO D ESERCIZIO Per tutte le società deve essere indicato il tipo di bilancio da depositarsi, es. ordinario, abbreviato, situazione patrimoniale, ecc. e la data di chiusura dello stesso. Per il bilancio consolidato si veda l indicazione più sotto riportata. Entro trenta giorni dalla sua approvazione una copia del bilancio di esercizio, corredata dal verbale di approvazione dell assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, deve essere depositata presso l ufficio del R.I. dove è situata la sede legale della società. Il bilancio dovrà altresì essere corredato, nei casi previsti dalla legge, da: relazione sulla gestione - relazione del collegio sindacale relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (nel caso non coincida con il collegio sindacale) relazione di certificazione del bilancio, per le sole società quotate in borsa Società di persone Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall art. 26 del D.Lgs. 127/91 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies disp. att. codice civile). Società estere Le società estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensì quello della società straniera. Enti operanti nel settore musicale Il bilancio degli Enti operanti nel settore musicale, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è approvato, sempre nei termini previsti per le società per azioni, dal consiglio di amministrazione e non dall assemblea dei soci. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del R.I. dove ha sede l Ente (un copia deve essere trasmessa anche al Ministero del Tesoro). 2

Consorzi con attività esterna La situazione patrimoniale relativa ai consorzi con attività esterna va depositata entro due mesi dalla chiusura dell esercizio. Non e' prevista l'allegazione del verbale di approvazione della situazione patrimoniale. Confidi Ai sensi dell art. 13, comma 35, della Legge 326/03 gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio ed entro trenta giorni dall approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l Ufficio del R.I.. G.E.I.E. Gruppo Economico di Interesse Europeo Lo stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E. devono essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. B) BILANCIO CONSOLIDATO L art. 25 del D.Lgs. 127/1991 prevede le tipologie di imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato. L art. 42 di detto D.Lgs. prevede il deposito di tale bilancio, da effettuarsi ai sensi del secondo comma dell art. 2435 c.c. Il deposito dovrà essere effettuato separatamente dal bilancio d esercizio. Il bilancio consolidato, che non è soggetto ad approvazione, dovrà essere corredato da: relazione sulla gestione relazione degli stessi organi o soggetti a cui è demandato il controllo sul bilancio d esercizio dell impresa controllante CASI PARTICOLARI a) Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall art. 2490 c.c. Al primo bilancio d esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, c.c. b) Le società di capitali che iscrivono l atto di trasformazione in società di persone prima dell approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l organo necessario per l approvazione del bilancio. 3

c) Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel R.I. l atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell atto di trasformazione. d) Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito. e) Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l organo necessario per l approvazione del bilancio. f) Alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di tale caso si invita a contattare l ufficio competente). In ogni caso il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato. g) Il deposito di un bilancio a rettifica implica che venga presentato nuovamente il bilancio, completo di tutta la documentazione presentata precedentemente, con l indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito. h) Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (di cui all art. 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c.. i) Le società soggette all altrui attività di direzione e coordinamento (di cui all art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio della società o dell ente che esercitano su di esse l attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell esercizio. DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELL ELENCO SOCI Nel caso in cui l elenco soci non sia variato rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio precedente, non è necessario allegare alcun modulo Intercalare S, ma va barrato il riquadro relativo alla conferma dell elenco soci. Qualora invece si fossero verificate variazioni nella compagine sociale rispetto all elenco soci già depositato e riferito alla data di approvazione dell esercizio precedente, è necessario allegare l Intercalare S completo dei soci e degli altri titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni o quote sociali indicando la data di approvazione del bilancio. Per tutte le società di capitali l elenco va completato con l indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo intercorrente tra la 4

data di approvazione del bilancio e quella di approvazione del bilancio dell esercizio precedente. Per quanto riguarda i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi dell art. 13, comma 34, della Legge 326/03, le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati, devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Dal deposito dell elenco soci sono escluse le società quotate in mercati regolamentati, le cooperative, i G.E.I.E., i consorzi con attività esterna, le società straniere aventi sedi secondarie in Italia e le società di persone. FIRMA Il modulo va sottoscritto a cura di un amministratore o di un liquidatore. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI. 5