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COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA Via M. Provenzali, 15 44042 Cento (FE) Web: www.comune.cento.fe.it ORDINANZA DEL SINDACO n.17/2008 di repertorio IL SINDACO PREMESSO che con gli artt. 11-12-13 del Dlgs 114/98 è attribuito ai Comuni il potere di emanare criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; VISTO l art. 11 del suddetto decreto che attribuisce altresì ai Comuni la facoltà di mantenere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi, ed attribuisce altresì l onere di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva; VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Regionale nr. 478 del 12/04/1999 con la quale, in esecuzione del disposto dell art. 12 del Dlgs. 114/98, viene confermata per CENTO la qualifica di Città d Arte, consentendo pertanto agli esercenti di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e di derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 26/05/2004 con la quale vengono individuate le aree e le manifestazioni territoriali relative alla qualifica di Città d Arte; Vista la precedente ordinanza del Sindaco n. 29/2007; VISTA altresì la Legge Regionale n. 6 del 21 maggio 2007 Disposizioni in materia di distribuzione Commerciale ed in particolare il Capo II e l art. 6 in cui si specifica che anche alle attività di Phone Center si applicano le stesse disposizioni contenute nel Dlgs. 114/98 e pertanto le stesse attività sono assoggettate alla presente ordinanza; VISTA inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 27/12/2007 ad oggetto Attuazione delle disposizioni contenute nella LR 6/2007 in materia di orari ; VERIFICATO che nella sopraindicata Deliberazione sono elencati i giorni di festività civile o religiosa ossia:

nei quali le attività commerciali e phone center devono osservare l obbligo di chiusura festiva. VALUTATO che quest obbligo coinvolge anche le aree/zone riconosciute CITTA D ARTE o interessate a progetti di valorizzazione commerciale di cui alla LR 41/97, salvo deroghe comunali specifiche concertate con le organizzazioni del Commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori che maggiormente rappresentano il territorio. VISTO il parere delle Associazioni di categoria (agli atti presso lo SUAP); VISTO l art. 50 del TU n. 267/2000; 1. che per quanto riguarda i periodi: DISPONE Carnevale di Cento - Domeniche di svolgimento Settembre Centese (con riferimento al calendario delle manifestazioni) Pasqua Rosata (con riferimento al calendario delle manifestazioni) tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e phone center, presenti nell area individuata dalle seguenti vie del Centro Storico: via IV Novembre, Via Primo Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Via Bologna (nel tratto compreso tra le intersezioni con Via XXV Aprile e Via IV Novembre- Via Matteotti) possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi e possono derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva. 2. si applica quanto precedentemente indicato fatto salvo per quanto concerne le specifiche festività indicate nella Delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 27/12/2007: dove si dispone che tutti gli esercizi commerciali e phone center del territorio dovranno rispettare la chiusura in tali giornate festive La deroga, concordata con le Associzioni di categoria del Territorio, è concessa per le sole giornate del e limitatamente agli esercizi commerciali e phone center presenti nell area di città d arte (area indicata al punto 1). 3. Fatto salvo quanto indicato nei precedenti punto 1) e 2), tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e phone center presenti sul territorio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni

feriali della settimana dalle ore 07.00, alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l esercente può liberamente determinare l orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque le tredici ore giornaliere. Su richiesta, debitamente motivata, per gli esercizi del settore alimentare, può essere autorizzata l apertura anticipata alle ore 06.00, sia per garantire una adeguata fruizione da parte dei consumatori, che per ragioni ineliminabili legate all attività lavorativa che necessita del servizio, nel rispetto comunque del limite massimo di tredici ore giornaliere. 4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3) tutti gli esercizi dell intero territorio del Comune di Cento, osservano la chiusura domenicale e festiva lasciando liberamente agli stessi la facoltà di osservare e determinare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 5. Gli Esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, in modo ben visibile all esterno, l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale; 6. Gli Esercenti sono tenuti a comunicare gli orari prescelti al Comune di Cento Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 7. Nel Mese di Dicembre, gli Esercenti possono derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva. Rimangono ovviamente esclusi i giorni del 25 e 26 Dicembre ed il giorno 01 Gennaio. Gli Esercenti del settore alimentare, in caso di più di due festività consecutive, devono garantire l apertura al pubblico in almeno una di queste, con facoltà di scelta da parte dell Esercente garantendo lo svolgimento dell attività almeno per la fascia oraria antimeridiana e comunicando al Comune di Cento (SUAP) la scelta effettuata. 8. E stabilito il seguente calendario relativo alle 8 domeniche o festività nelle quali, ai sensi dell art. 11 del Decreto in oggetto, si può derogare all obbligo della chiusura domenicale o festiva, differenziato per zone del territorio (sempre nel rispetto dei precedenti punti 1) e 2)). PER TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTO (Cento e Frazioni) 06 Gennaio Epifania La Domenica precedente la Pasqua ZONA DI CENTO CAPOLUOGO L ultima Domenica di Ottobre 5 festività a scelta da Comunicare preventivamente al Comune (tenendo presente il punto 2). ZONA FRAZIONI Per tutte le Frazioni: N. 5 festività a scelta da Comunicare preventivamente al Comune (tenendo presente il punto 2). Per Renazzo: la Domenica di Luglio in occasione della Fiera delle Pere Per Corporeno: la Domenica di Giugno - Sagra Per XII Morelli: 1 domenica di Ottobre Per Casumaro: la Domenica della Sagra della Lumaca Per Alberone: la Domenica di Settembre Sagra Per Buonacompra: la Domenica di Giugno - Sagra Per Reno Centese: la Domenica di Luglio - Sagra E data facoltà ai singoli esercenti, nel rispetto del numero massimo di otto aperture in deroga fissato dal Dlgs. 114/98, di sostituire le giornate indicate nel suddetto calendario, con altra festività o domenica a scelta, comunicando in forma scritta, al Comune di Cento Sportello Unico per le

Attività Produttive (SUAP), e con un anticipo di almeno sette giorni, la giornata domenicale o festiva nella quale intende effettuare l apertura e quella rinunciata, sempre nel rispetto del precedente punto 2). 9. E fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di riposo settimanale del personale dipendente. In particolare il normale riposo settimanale del personale dipendente dovrà essere sostituito con riposo compensativo. 10. Ai sensi dell art. 13 del Dlgs 114/98 le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: - Rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri, musicassette, videocassette, opere d arte, oggetti d antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, e stazioni di servizio stradale. - Sono altresì esclusi tutti gli esercizi pubblici che continuano ad essere regolati da specifiche normative ed ordinanze. 11. per quanto riguarda lo svolgimento dei MERCATI SETTIMANALI (a Cento il Giovedì a Renazzo il Lunedì a Casumaro il Sabato) questi non potranno effettuarsi, se il giorno della settimana dedicato al mercato è in concomitanza con le seguenti festività: mentre si intendono derogate le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 novembre. 12. Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento si rinvia al decreto legislativo 114/98 in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio per chi viola le disposizioni indicate nel presente atto (sanzioni da euro 516,00 a euro 3.098,00 art. 22 comma 3 Dlgs 114/98). La presente ordinanza ha decorrenza dal 21/3/2008 e sostituisce ed annulla la precedente. IL SINDACO Flavio TUZET

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA Via M. Provenzali, 15 44042 Cento (FE) Web: www.comune.cento.fe.it ORDINANZA DEL SINDACO n.17/2008 di repertorio IL SINDACO PREMESSO che con gli artt. 11-12-13 del Dlgs 114/98 è attribuito ai Comuni il potere di emanare criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; VISTO l art. 11 del suddetto decreto che attribuisce altresì ai Comuni la facoltà di mantenere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi, ed attribuisce altresì l onere di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva; VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Regionale nr. 478 del 12/04/1999 con la quale, in esecuzione del disposto dell art. 12 del Dlgs. 114/98, viene confermata per CENTO la qualifica di Città d Arte, consentendo pertanto agli esercenti di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e di derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 26/05/2004 con la quale vengono individuate le aree e le manifestazioni territoriali relative alla qualifica di Città d Arte; Vista la precedente ordinanza del Sindaco n. 29/2007; VISTA altresì la Legge Regionale n. 6 del 21 maggio 2007 Disposizioni in materia di distribuzione Commerciale ed in particolare il Capo II e l art. 6 in cui si specifica che anche alle attività di Phone Center si applicano le stesse disposizioni contenute nel Dlgs. 114/98 e pertanto le stesse attività sono assoggettate alla presente ordinanza; VISTA inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 27/12/2007 ad oggetto Attuazione delle disposizioni contenute nella LR 6/2007 in materia di orari ; VERIFICATO che nella sopraindicata Deliberazione sono elencati i giorni di festività civile o religiosa ossia:

nei quali le attività commerciali e phone center devono osservare l obbligo di chiusura festiva. VALUTATO che quest obbligo coinvolge anche le aree/zone riconosciute CITTA D ARTE o interessate a progetti di valorizzazione commerciale di cui alla LR 41/97, salvo deroghe comunali specifiche concertate con le organizzazioni del Commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori che maggiormente rappresentano il territorio. VISTO il parere delle Associazioni di categoria (agli atti presso lo SUAP); VISTO l art. 50 del TU n. 267/2000; 1. che per quanto riguarda i periodi: DISPONE Carnevale di Cento - Domeniche di svolgimento Settembre Centese (con riferimento al calendario delle manifestazioni) Pasqua Rosata (con riferimento al calendario delle manifestazioni) tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e phone center, presenti nell area individuata dalle seguenti vie del Centro Storico: via IV Novembre, Via Primo Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Via Bologna (nel tratto compreso tra le intersezioni con Via XXV Aprile e Via IV Novembre- Via Matteotti) possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi e possono derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva. 2. si applica quanto precedentemente indicato fatto salvo per quanto concerne le specifiche festività indicate nella Delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 27/12/2007: dove si dispone che tutti gli esercizi commerciali e phone center del territorio dovranno rispettare la chiusura in tali giornate festive La deroga, concordata con le Associzioni di categoria del Territorio, è concessa per le sole giornate del e limitatamente agli esercizi commerciali e phone center presenti nell area di città d arte (area indicata al punto 1). 3. Fatto salvo quanto indicato nei precedenti punto 1) e 2), tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e phone center presenti sul territorio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni

feriali della settimana dalle ore 07.00, alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l esercente può liberamente determinare l orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque le tredici ore giornaliere. Su richiesta, debitamente motivata, per gli esercizi del settore alimentare, può essere autorizzata l apertura anticipata alle ore 06.00, sia per garantire una adeguata fruizione da parte dei consumatori, che per ragioni ineliminabili legate all attività lavorativa che necessita del servizio, nel rispetto comunque del limite massimo di tredici ore giornaliere. 4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3) tutti gli esercizi dell intero territorio del Comune di Cento, osservano la chiusura domenicale e festiva lasciando liberamente agli stessi la facoltà di osservare e determinare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 5. Gli Esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, in modo ben visibile all esterno, l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale; 6. Gli Esercenti sono tenuti a comunicare gli orari prescelti al Comune di Cento Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 7. Nel Mese di Dicembre, gli Esercenti possono derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva. Rimangono ovviamente esclusi i giorni del 25 e 26 Dicembre ed il giorno 01 Gennaio. Gli Esercenti del settore alimentare, in caso di più di due festività consecutive, devono garantire l apertura al pubblico in almeno una di queste, con facoltà di scelta da parte dell Esercente garantendo lo svolgimento dell attività almeno per la fascia oraria antimeridiana e comunicando al Comune di Cento (SUAP) la scelta effettuata. 8. E stabilito il seguente calendario relativo alle 8 domeniche o festività nelle quali, ai sensi dell art. 11 del Decreto in oggetto, si può derogare all obbligo della chiusura domenicale o festiva, differenziato per zone del territorio (sempre nel rispetto dei precedenti punti 1) e 2)). PER TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTO (Cento e Frazioni) 06 Gennaio Epifania La Domenica precedente la Pasqua ZONA DI CENTO CAPOLUOGO L ultima Domenica di Ottobre 5 festività a scelta da Comunicare preventivamente al Comune (tenendo presente il punto 2). ZONA FRAZIONI Per tutte le Frazioni: N. 5 festività a scelta da Comunicare preventivamente al Comune (tenendo presente il punto 2). Per Renazzo: la Domenica di Luglio in occasione della Fiera delle Pere Per Corporeno: la Domenica di Giugno - Sagra Per XII Morelli: 1 domenica di Ottobre Per Casumaro: la Domenica della Sagra della Lumaca Per Alberone: la Domenica di Settembre Sagra Per Buonacompra: la Domenica di Giugno - Sagra Per Reno Centese: la Domenica di Luglio - Sagra E data facoltà ai singoli esercenti, nel rispetto del numero massimo di otto aperture in deroga fissato dal Dlgs. 114/98, di sostituire le giornate indicate nel suddetto calendario, con altra festività o domenica a scelta, comunicando in forma scritta, al Comune di Cento Sportello Unico per le

Attività Produttive (SUAP), e con un anticipo di almeno sette giorni, la giornata domenicale o festiva nella quale intende effettuare l apertura e quella rinunciata, sempre nel rispetto del precedente punto 2). 9. E fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di riposo settimanale del personale dipendente. In particolare il normale riposo settimanale del personale dipendente dovrà essere sostituito con riposo compensativo. 10. Ai sensi dell art. 13 del Dlgs 114/98 le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: - Rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri, musicassette, videocassette, opere d arte, oggetti d antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, e stazioni di servizio stradale. - Sono altresì esclusi tutti gli esercizi pubblici che continuano ad essere regolati da specifiche normative ed ordinanze. 11. per quanto riguarda lo svolgimento dei MERCATI SETTIMANALI (a Cento il Giovedì a Renazzo il Lunedì a Casumaro il Sabato) questi non potranno effettuarsi, se il giorno della settimana dedicato al mercato è in concomitanza con le seguenti festività: mentre si intendono derogate le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 novembre. 12. Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento si rinvia al decreto legislativo 114/98 in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio per chi viola le disposizioni indicate nel presente atto (sanzioni da euro 516,00 a euro 3.098,00 art. 22 comma 3 Dlgs 114/98). La presente ordinanza ha decorrenza dal 21/3/2008 e sostituisce ed annulla la precedente. IL SINDACO Flavio TUZET

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA Via M. Provenzali, 15 44042 Cento (FE) Web: www.comune.cento.fe.it ORDINANZA DEL SINDACO n.17/2008 di repertorio IL SINDACO PREMESSO che con gli artt. 11-12-13 del Dlgs 114/98 è attribuito ai Comuni il potere di emanare criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; VISTO l art. 11 del suddetto decreto che attribuisce altresì ai Comuni la facoltà di mantenere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi, ed attribuisce altresì l onere di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva; VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Regionale nr. 478 del 12/04/1999 con la quale, in esecuzione del disposto dell art. 12 del Dlgs. 114/98, viene confermata per CENTO la qualifica di Città d Arte, consentendo pertanto agli esercenti di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e di derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 26/05/2004 con la quale vengono individuate le aree e le manifestazioni territoriali relative alla qualifica di Città d Arte; Vista la precedente ordinanza del Sindaco n. 29/2007; VISTA altresì la Legge Regionale n. 6 del 21 maggio 2007 Disposizioni in materia di distribuzione Commerciale ed in particolare il Capo II e l art. 6 in cui si specifica che anche alle attività di Phone Center si applicano le stesse disposizioni contenute nel Dlgs. 114/98 e pertanto le stesse attività sono assoggettate alla presente ordinanza; VISTA inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 27/12/2007 ad oggetto Attuazione delle disposizioni contenute nella LR 6/2007 in materia di orari ; VERIFICATO che nella sopraindicata Deliberazione sono elencati i giorni di festività civile o religiosa ossia:

nei quali le attività commerciali e phone center devono osservare l obbligo di chiusura festiva. VALUTATO che quest obbligo coinvolge anche le aree/zone riconosciute CITTA D ARTE o interessate a progetti di valorizzazione commerciale di cui alla LR 41/97, salvo deroghe comunali specifiche concertate con le organizzazioni del Commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori che maggiormente rappresentano il territorio. VISTO il parere delle Associazioni di categoria (agli atti presso lo SUAP); VISTO l art. 50 del TU n. 267/2000; 1. che per quanto riguarda i periodi: DISPONE Carnevale di Cento - Domeniche di svolgimento Settembre Centese (con riferimento al calendario delle manifestazioni) Pasqua Rosata (con riferimento al calendario delle manifestazioni) tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e phone center, presenti nell area individuata dalle seguenti vie del Centro Storico: via IV Novembre, Via Primo Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Via Bologna (nel tratto compreso tra le intersezioni con Via XXV Aprile e Via IV Novembre- Via Matteotti) possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi e possono derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva. 2. si applica quanto precedentemente indicato fatto salvo per quanto concerne le specifiche festività indicate nella Delibera di Giunta Regionale n. 2164 del 27/12/2007: dove si dispone che tutti gli esercizi commerciali e phone center del territorio dovranno rispettare la chiusura in tali giornate festive La deroga, concordata con le Associzioni di categoria del Territorio, è concessa per le sole giornate del e limitatamente agli esercizi commerciali e phone center presenti nell area di città d arte (area indicata al punto 1). 3. Fatto salvo quanto indicato nei precedenti punto 1) e 2), tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e phone center presenti sul territorio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni

feriali della settimana dalle ore 07.00, alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l esercente può liberamente determinare l orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque le tredici ore giornaliere. Su richiesta, debitamente motivata, per gli esercizi del settore alimentare, può essere autorizzata l apertura anticipata alle ore 06.00, sia per garantire una adeguata fruizione da parte dei consumatori, che per ragioni ineliminabili legate all attività lavorativa che necessita del servizio, nel rispetto comunque del limite massimo di tredici ore giornaliere. 4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3) tutti gli esercizi dell intero territorio del Comune di Cento, osservano la chiusura domenicale e festiva lasciando liberamente agli stessi la facoltà di osservare e determinare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 5. Gli Esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, in modo ben visibile all esterno, l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale; 6. Gli Esercenti sono tenuti a comunicare gli orari prescelti al Comune di Cento Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 7. Nel Mese di Dicembre, gli Esercenti possono derogare all obbligo di chiusura domenicale e festiva. Rimangono ovviamente esclusi i giorni del 25 e 26 Dicembre ed il giorno 01 Gennaio. Gli Esercenti del settore alimentare, in caso di più di due festività consecutive, devono garantire l apertura al pubblico in almeno una di queste, con facoltà di scelta da parte dell Esercente garantendo lo svolgimento dell attività almeno per la fascia oraria antimeridiana e comunicando al Comune di Cento (SUAP) la scelta effettuata. 8. E stabilito il seguente calendario relativo alle 8 domeniche o festività nelle quali, ai sensi dell art. 11 del Decreto in oggetto, si può derogare all obbligo della chiusura domenicale o festiva, differenziato per zone del territorio (sempre nel rispetto dei precedenti punti 1) e 2)). PER TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTO (Cento e Frazioni) 06 Gennaio Epifania La Domenica precedente la Pasqua ZONA DI CENTO CAPOLUOGO L ultima Domenica di Ottobre 5 festività a scelta da Comunicare preventivamente al Comune (tenendo presente il punto 2). ZONA FRAZIONI Per tutte le Frazioni: N. 5 festività a scelta da Comunicare preventivamente al Comune (tenendo presente il punto 2). Per Renazzo: la Domenica di Luglio in occasione della Fiera delle Pere Per Corporeno: la Domenica di Giugno - Sagra Per XII Morelli: 1 domenica di Ottobre Per Casumaro: la Domenica della Sagra della Lumaca Per Alberone: la Domenica di Settembre Sagra Per Buonacompra: la Domenica di Giugno - Sagra Per Reno Centese: la Domenica di Luglio - Sagra E data facoltà ai singoli esercenti, nel rispetto del numero massimo di otto aperture in deroga fissato dal Dlgs. 114/98, di sostituire le giornate indicate nel suddetto calendario, con altra festività o domenica a scelta, comunicando in forma scritta, al Comune di Cento Sportello Unico per le

Attività Produttive (SUAP), e con un anticipo di almeno sette giorni, la giornata domenicale o festiva nella quale intende effettuare l apertura e quella rinunciata, sempre nel rispetto del precedente punto 2). 9. E fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di riposo settimanale del personale dipendente. In particolare il normale riposo settimanale del personale dipendente dovrà essere sostituito con riposo compensativo. 10. Ai sensi dell art. 13 del Dlgs 114/98 le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: - Rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri, musicassette, videocassette, opere d arte, oggetti d antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, e stazioni di servizio stradale. - Sono altresì esclusi tutti gli esercizi pubblici che continuano ad essere regolati da specifiche normative ed ordinanze. 11. per quanto riguarda lo svolgimento dei MERCATI SETTIMANALI (a Cento il Giovedì a Renazzo il Lunedì a Casumaro il Sabato) questi non potranno effettuarsi, se il giorno della settimana dedicato al mercato è in concomitanza con le seguenti festività: mentre si intendono derogate le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 novembre. 12. Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento si rinvia al decreto legislativo 114/98 in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio per chi viola le disposizioni indicate nel presente atto (sanzioni da euro 516,00 a euro 3.098,00 art. 22 comma 3 Dlgs 114/98). La presente ordinanza ha decorrenza dal 21/3/2008 e sostituisce ed annulla la precedente. IL SINDACO Flavio TUZET