documento Documento aggiornato il 15 luglio 2009

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documento sulle RENDITE Documento aggiornato il 15 luglio 2009

documento SULLE RENDITE Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Via Savoia, 82-00198 Roma, Tel. 06.85357425, Fax 06.85302540 info@fondopegaso.it www.fondopegaso.it FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità e per i dipendenti di Federutility Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100 DOCUMENTO RENDITE La rendita Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la trasformazione del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l età al pensionamento, tanto maggiore sarà l importo della rendita. Dal 1 gennaio 2007, si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. L iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: - interamente in rendita, mediante l erogazione della pensione complementare; - parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. IMPORTANTE: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell assegno sociale INPS (per il 2009 pari a 5.317,12 euro annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it), l iscritto può scegliere di ricevere l intera prestazione in capitale. Ai fini della determinazione dell anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Per l erogazione della rendita le convenzioni stipulate da PEGASO permettono, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita: Rendita 1. Vitalizia immediata 2. Reversibile Descrizione della tipologia e finalità Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all aderente fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell aderente stesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e controassicurata), o per sé (LTC). Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all aderente fino a che rimane in vita. Al decesso dell aderente la rendita è corrisposta, per l intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato NON può essere modificato dopo l avvio dell erogazione della prestazione. PAG 1 di 2 Documento sulle rendite - Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

documeto sulle rendite 3. Certa per 5-10 anni 4. Controassicurata 5. Rendita LTC Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all aderente se vivente ovvero ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine del periodo di certezza quinquennale o decennale, la rendita diviene vitalizia, se l aderente è ancora in vita; si estingue, se l aderente è deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l inizio dell erogazione della prestazione. Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari il capitale residuo pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l inizio dell erogazione della prestazione. Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza, rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all aderente fino a che rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell aderente l importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell aderente. La rendita LTC può essere associata anche alle tipologie 2- Rendita reversibile e 3-Rendita certa per 5-10 anni. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. DOCUMENTAZIONE La documentazione contrattuale delle rendite, disponibile sul sito internet del fondo www.fondopegaso.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è costituita da: 1. convenzione, che regola oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la Compagnia Assicuratrice; 2. fascicolo informativo, documento esplicativo articolato in: - scheda sintetica; - nota Informativa (corredata di Progetto Esemplificativo numerico); - condizioni di Assicurazione; 3. allegato amministrativo, che regola gli aspetti operativi della Convenzione; 4. tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita. ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento. PAG 2 di 2 Documento sulle rendite - Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

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