COMUNE DI CESSALTO PROVINCIA DI TREVISO P.zza Martiri della Libertà n.3 31040 Cessalto (TV) Tel. (0421)327110-327502 Fax (0421)327753 - P.I. 00498260264 C.F. 80011370261 Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Ferrari Orario di apertura Ufficio Attività Produttive Responsabile dell Istruttoria: D. Sforzin dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 Prot. n. _9878 Li, 05.11.2009 BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Anno 2009 Ai sensi della Legge Regionale n. 10/96 e successive modificazioni, è indetto il bando di concorso per l assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l anno 2009, per gli alloggi che si renderanno disponibili per l assegnazione in locazione semplice nel corso di validità della graduatoria stessa, fatte salve eventuali riserve disposte ai sensi della L.R. 10/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Possono partecipare al presente bando sia i nuovi aspiranti all assegnazione, sia coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al bando indetto nell anno 2008. REQUISITI PER L ASSEGNAZIONE ( art. 2 L.R. 10/1996) I richiedenti, per conseguire l assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all Unione Europea, purché sia residente nel Comune di Cessalto o sia residente altrove ma svolga la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cessalto. Gli stranieri extracomunitari possono accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani se sono titolari di permesso di soggiorno almeno biennale o di carta di soggiorno e se al momento della presentazione della domanda esercitano regolare attività lavorativa (art. 27 L. 189/2002). 2. non titolarietà di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 percento del valore catastale sia superiore al 50 percento di una pensione minima INPS annua (pari, per l anno 2008, a 5.766,28) ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; 3. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio, realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno (es. case assegnate a riscatto dall Ater, mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato dal Comune, ecc.). 4. reddito annuo complessivo del nucleo familiare i misura non inferiore ad 23.184,00 (art. 2, lett. e della l.r. N. 10/1996, così come modificato dall art. 11 della L.R. n. 18/2006). Il reddito è da 1
computarsi con le modalità di cui all art. 21 della L. 05.08.1978, n. 457, come sostituito dall art. 2, comma 14, del D.L. 23.01.1982, n. 9 convertito con modificazioni dalla L. 25.03.1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo si intende la somma dei redditi di cui all art. 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, dedotto gli oneri di cui all art. 10 del decreto medesimo, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di 516,46 per ogni componente oltre i due, fino a un massimo di 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall art. 21 della L. 457/1978. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60 per cento. numero componenti numero figli limite di reddito da limite di reddito per nucleo familiare a carico lavoro dipendente altri tipi di reddito 1 0 figli a carico 38.640,00 23.184,00 2 0 figli a carico 38.640,00 23.184,00 2 1 figlio a carico 39.156,46 23.700,46 3 1 figlio a carico 39.672.92 24.216,92 4 2 figli a carico 40.705,84 25.249,84 5 3 figli a carico 41.738,76 26.282,76 6 4 figli a carico 42.771,68 27.315,68 In caso di figli minori a carico il limite di accesso è ulteriormente aumentato di 516,46 per ogni figlio fino ad un massimo di 3.098,74. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli, legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. - Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge (vale a dire sia stata iscritta regolare residenza anagrafica). - Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate all art. 7, comma 1, lett. a) n. 4 e n. 5 (Anziani ultrasessantenni non autosufficienti o componente portatore di handicap).tale ulteriore forma di convivenza deve ai fini dell inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. - Per il cittadino di stati non appartenenti all Unione Europea sono considerati componenti del nucleo i familiari residenti in Italia e coabitanti con il richiedente (sempre, il coniuge presente in Italia anche se con residenza diversa) e per quelli per i quali è stato chiesto il ricongiungimento (allegare copia della domanda e, se il ricongiungimento è relativo a parenti diversi dai figli, lo stato di famiglia rilasciato dal paese d origine che comprovi la presenza nel nucleo da oltre due anni o autodichiarazione sostitutiva). 5. non occupare senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o non averlo in precedenza ceduto senza autorizzazione. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai precedenti punti 2, 3 e 5, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione 2
della domada del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui al punto 4 deve permanere alla data dell assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui al punto 2 sussiste anche qualora l alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato. QUANDO E DOVE PRESENTARE DOMANDA La domanda deve essere redatta su apposito modulo, bollato con marca da 14,62. Detto modulo è a disposizione presso: Comune di Cessalto Ufficio Attività Produttive Piazza Martiri Libertà, 3 Dal lunedì al venerdì Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 Le domande saranno raccolte a partire dal giorno 9 novembre 2009 al giorno 9 dicembre 2009 (sino al 24 dicembre 2009 per i lavoratori emigrati residenti all estero) con le seguenti modalità: Per posta, tramite raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Cessalto Ufficio Attività Produttive Piazza Martiri della Libertà, 3; Per consegna presso l Ufficio Attività Produttive, ove sarà possibile usufruire anche di consulenza per la compilazione, nei seguenti giorni ed orari: - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. entro i suddetti termini. A tal fine farà fede la data del timbro postale. COME FARE DOMANDA A) Presentazione della domanda da parte del richiedente che firmerà di fronte all addetto incaricato del ritiro della domanda stessa. B) E possibile presentare una domanda già firmata dal richiedente, allegando alla stessa fotocopia di un documento d identità del richiedente in corso di validità. C) Mediante spedizione a mezzo posta tramite raccomandata A.R., allegando fotocopia di un documento d identità. COME SI COMPILA LA DOMANDA Attenzione: l inesatta o incompleta compilazione della domanda potrà comportare l esclusione della dalla graduatoria o la non attribuzione dei punteggi. In caso di false dichiarazioni che abbiano inciso nell attribuzione del punteggio o che riguardino il possesso dei requisiti di legge verrà inoltrata denuncia all Autorità Giudiziaria (artt. 482-483- 485-489 del Codice Penale). PRIMA FACCIATA Vanno riportati con esattezza i dati anagrafici relativi al dichiarante. Colui che risiede fuori Comune dovrà specificare con precisione la sede lavorativa e indicare il datore di lavoro. SECONDA FACCIATA 3
Al punto 8 deve essere indicato il numero di persone che costituirà il nucleo per il quale si intende chiedere l alloggio; tale numero potrà essere diverso dal numero dei componenti dell attuale nucleo (es. figlio che intende uscire dal nucleo). Per reddito annuo si intende la somma dei redditi percepiti da tutto il nucleo familiare di cui all art. 8 del D.P.R. n. 917/1986 (redditi complessivi), dedotti gli oneri di cui all art. 10 del citato decreto (solo in caso di presentazione del modello 730 e UNICO): In caso di reddito non imponibile (pensione sociale, pensione di guerra, rendita INAIL, contributi assistenziali, ecc.) va comunque indicato il tipo di reddito (PS= pensione sociale; PG = pensione di guerra; ecc.). In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. E necessario in tal caso produrre copia della sentenza di separazione omologata o equivalente titolo. Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo. TERZA e QUARTA FACCIATA In queste pagine sono indicate tutte le situazioni che, se esistenti alla data di scadenza del bando, danno diritto all attribuzione dei relativi punteggi indicati, e precisamente A) Condizioni soggettive 1. presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL: il punteggio è attribuito sulla base degli anni prestati in qualità di lavoratore dipendente (o disoccupato) nel periodo 1963 1995, in quanto la trattenuta operata ai fini della contribuzione GESCAL è cessata al 31.12.1995. La condizione dovrà essere comprovata esclusivamente da estratto contributivo rilasciato dall INPS : punti da 1 a 5; 2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l importo di una pensione minima INPS: punti 4; 3. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni: punti 1; 4. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4; 5. presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; 6. nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2; 7. nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2; 8. nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3; 9. coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell assegnazione dell alloggio: punti 2; 10. anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all art. 8 della L.R. 10/1986: punti 0,5 per anno fino a un massimo di punti 6; 11. condizioni stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2006; Le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 della presente lettera non sono loro cumulabili. B) Condizioni oggettive 4
1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a : a) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall assistenza pubblica secondo quanto previsto dall art. 7, primo comma, n. 1, lett. a) del D.P.R. 1035/1972 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5: b) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2; c) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da una sola unità: punti 1; d) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicapp motorio: punti 1; La condizione di cui al numero 1) della presente lettera non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale. 2. Situazioni di disagio abitativo esistenti alla data di scadenza del bando dovute a: a) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall autorità competente sulla base dei seguenti parametri: a.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1; a.2) da più di tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2; b) abitazione in alloggi antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall art. 7, primo c., n.4, lett. b del D.P. 1035/1972 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2; c) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l uso dell alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5; Le condizioni di cui ai punti 1.a e 2.b della presente lettera non sono tra loro cumulabili. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di aui all art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 10/1996. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lett. e) comma 1, dell art. 2 della L.R. 10/1996, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici dell Agenzia delle Entrate, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell accertamento. Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Dopo l approvazione la graduatoria provvisoria con l indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigranti all estero sarà data notizia dell avvenuta pubblicazione della 5
graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigranti all estero, nei quarantacinque giorni successivi all invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all art. 6 della L.R. n. 10/1996. Il ricorso deve essere depositato presso il Comune. Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all art. 6 della L.R. n. 10/1996 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all art. 6 della citata L.R., entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione e all approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all art. 5 della L.R. 10/1996. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI L assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con Ordinanza del Sindaco, dopo la verifica della permanenza in capo all aspirante assegnatario dei requisiti di cui all art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 10/1996. Il requisito di cui all art. 2, comma 1, lett. e), della citata Legge Regionale, dovrà permanere alla data dell assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data: Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all art. 18, comma 1, lettere A) e B), della L.R.V. n. 10/1996, così come modificato dall art. 14 della L.R.V. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l accesso all edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime. AVVERTENZA La domanda verrà accolta solo se la prima facciata sarà debitamente compilata e se saranno allegati almeno la documentazione reddituale, la copia del documento d'identità in caso di domanda già sottoscritta e dei permessi o carte di soggiorno per gli stranieri. L'ulteriore documentazione mancante potrà essere presentata entro e non oltre il 31.7.2006, pena l'esclusione della domanda dal concorso o la mancata attribuzione dei punteggi. f.to IL SINDACO Dott. Giovanni Artico 6