NEWS FISCALI DEL MESE DI GENNAIO / 2017 Indice di questo numero: SCADENZARIO FISCALE...2 NOVITA FISCALE...4 1. DEFINIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - NOVITÀ DEL DL 22.10.2016 N. 193... 4 RISPOSTE AI QUESITI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA...7 Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per l agente della riscossione?... 7 Come si può pagare?... 7 Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?... 7 pagina 1 / 7
SCADENZARIO FISCALE 1 febbraio 2017 Termine iniziale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione annuale IVA: - relativa all anno 2016. Necessariamente in forma separata dalla dichiarazione dei redditi (novità 2017) 16 febbraio 2017 VERSAMENTO MENSILE IVA Liquidazione e versamento dell IVA relativa al mese precedente. Versamento telematico RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il mese precedente. Versamento telematico 25 febbraio 2017 INTRASTAT Elenchi Intrastat relativi a gennaio 2017. Dall 1.1.2017, a valere quindi sulla scadenza del 25.02.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT non sarà più necessario comunicare l ammontare degli acquisti intracomunitari. Resta in vigore l obbligo di comunicazione delle vendite intracomunitarie così come disposto negli anni passati DICHIARAZIONE IVA/2017 (ANNO 2016) 28 febbraio 2017 Per l anno d imposta 2016, il termine ultimo per l invio telematico della dichiarazione annuale IVA deve coincidere con il giorno 28.02.2017 pagina 2 / 7
Per gli anni d imposta 2017 e successivi, il periodo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA è previsto dal 1.02 al 30.04 di ogni anno successivo a quello da dichiarare pagina 3 / 7
NOVITA FISCALE 1. DEFINIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - NOVITÀ DEL DL 22.10.2016 N. 193 L art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, c.d. Legge di Stabilità, ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi presso gli Agenti della Riscossione, che comporta importanti sconti per chi ne usufruisce (c.d. rottamazione ). In breve, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 31.3.2017, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. I contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata dei ruoli esattoriali, potranno in media percepire un abbattimento dei propri debiti iscritti in cartella pari a circa il 30%. Occorre però eseguire i versamenti al massimo in cinque rate, l ultima delle quali va versata entro settembre 2018. Equitalia ha reso noto il modello di domanda (modello DA1 ) reperibile sul suo sito https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica. Modalità di accesso e di pagamento Per accedere alla rottamazione, il contribuente presenta l apposita domanda all agente della riscossione dove risulta iscritto il ruolo entro il 31 marzo 2017, nella quale va indicata, tra l altro, la modalità di pagamento scelta, nonché l impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti. Entro questa data inoltre chiunque avesse già presentato la propria domanda potrà effettuare eventuali integrazioni e/o modifiche. Il contribuente debitore, qualora abbia più cartelle esattoriali inscritte a suo carico, avrà facoltà di richiedere la rottamazione solo di alcune di esse, potendo dunque indicare esclusivamente quelle che lo stesso ritenga più opportuno in base ad un mero apprezzamento sull opportunità economico finanziaria (ndr. come ad esempio nei casi in cui il contribuente abbia già una dilazione in corso ed in via di definizione, ovvero nei casi in cui il contribuente abbia già provveduto ad impugnare alcune cartelle esattoriali con buona probabilità di vittoria in giudizio e pertanto sia ancora in attesa del giudizio di merito), tenendo conto che, per le cartelle parzialmente pagate attraverso forme di rateizzazione pluriennale non verranno rimborsate le relative somme e che, nei casi in cui ci fossero cartelle esattoriali sottoposte ad impugnativa giudiziale pendente, per poter accedere alla rottamazione, il contribuente deve dichiarare di rinunciare al relativo contenzioso al momento della domanda. Equitalia comunica ai contribuenti, entro il 31 maggio 2017, l ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Potrebbe sussistere la circostanza per cui, alcuni debiti (erariali e/o previdenziali ad esempio) accertati e ritenuti esigibili nel corso dell anno 2016 non siano stati ancora notificati ai contribuenti, entro il 31.12.2016, attraverso le cartelle esattoriali ovvero attraverso le dovute comunicazioni inerenti l attività di riscossione per gli atti di accertamento o gli avvisi di addebito INPS. Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una pagina 4 / 7
comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate. Il pagamento può essere effettuato integralmente entro luglio 2017 o in forma rateale, nel massimo di 5 rate di pari ammontare (3 rate nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 nei mesi di aprile e settembre) sulle quali sono dovuti gli interessi (da calcolarsi a decorrere dal 1 agosto 2017). In caso di pagamento rateale, il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Quali sono i tributi interessati dalla misura agevolativa. I principali tributi oggetto dei ruoli esattoriali, interessati dalla misura agevolativa sono: - Irpef; - Ires; - Irap; - Iva (tranne quella riscossa all importazione); - I contributi previdenziali o di altra natura dovuti alle Casse professionali; - Tutti i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti, ad esempio, sono comprese anche Ici, Imu, Tari, Tarsu, Tares, rette scolastiche. - relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento. Dilazioni in corso (Art. 6, comma 8 del D.Lg. n. 193/2016) Possono essere oggetto della rottamazione anche le cartelle per le quali è già in corso un piano di rateazione, a condizione però che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. Procedure Esecutive (Art. 6, comma 5 del D.Lg. n. 193/2016) La rottamazione prevede che con la presentazione della domanda di definizione agevolata, le procedure coattive in corso siano interrotte a condizione che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della stessa. L Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: -Non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; -Non sia stata presentata istanza di assegnazione; -Non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. pagina 5 / 7
In pratica, facendo riferimento ad una fra le più comuni procedure esecutive utilizzate dagli Agenti di riscossione, in presenza di un pignoramento direttamente attivato nei confronti del terzo, senza l intervento del giudice, la domanda di definizione agevolata ne dovrebbe interrompere gli effetti. Contenziosi in corso Uno dei dubbi interpretativi collegati alla definizione agevolata è il caso di contenziosi già in essere. Infatti, la norma nulla dispone in tal senso, se non l indicazione di rinunciare ai giudizi da inserire nell istanza da trasmettere entro il 31 marzo 2017. Da qui, la necessità di verificare se e come è possibile rottamare ruoli già oggetto di giudizio. Quindi, per coloro che già adesso ritengono conveniente la rottamazione, con l istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 si assume l impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti: la dichiarazione fatta al concessionario non sembra ad oggi aver valore di rinuncia al contenzioso. La rinuncia, salvo diversa indicazione, andrà fatta innanzi al Giudice nei modi e nei termini previsti dall art. 44, DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546 chiedendo la cessata materia del contendere. Poiché la rottamazione si perfeziona con il termine dei pagamenti, è auspicabile richiedere il rinvio delle discussioni presso la Commissione Tributaria già in calendario sottoposte a rottamazione dei ruoli. La definizione agevolata, così descritta, potrà subire delle variazioni o cambiamenti sulla base delle nuove comunicazioni dell Amministrazione Finanziaria e dell Agente della riscossione. pagina 6 / 7
RISPOSTE AI QUESITI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per l agente della riscossione? Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito dell agente della riscossione Come si può pagare? Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, direttamente agli sportelli e sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick per Equitalia. Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata? Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto. pagina 7 / 7