A.C. 2800 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica N. 378 18 maggio 2016
CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C. 2800 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica N. 378 18 maggio 2016
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Informazioni sul provvedimento A.C. 2800 Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007 Iniziativa: governativa Iter al Senato: no Relazione tecnica (RT): sì; riferita al testo presentato alla Camera Commissione competente: III Sede: referente Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI (euro) ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO 2014 2015 A decorrere dal 2016 Art. 3 disegno di legge di ratifica 172.220 172.220 177.080 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO Articoli 1-2: l'accordo è finalizzato a favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle regioni italiane nonché in applicazione di programmi multilaterali dell'unione europea (articolo 1). Sono individuati i seguenti settori della collaborazione: arte e cultura; musei e biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici e documentari; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazioni e di aggiornata documentazione sui sistemi di istruzione scolastica (articolo 2). Articolo 3: con riferimento all'istruzione universitaria, impegna le Parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento. La relazione tecnica non considera le norme. La relazione tecnica afferma che, per le finalità di cui al presente articolo, si prevedono le seguenti attività, i cui oneri sono quantificati considerando che per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le - 1 -
DISPOSIZIONI DELL ACCORDO Articolo 4: nel settore scolastico e dell istruzione le Parti si impegnano a forme di collaborazione volte ad incrementare: a) scambi di esperienze in ordine a metodi, materiali didattici e programmi in uso nei due sistemi scolastici; b) scambi di docenti e di esperti, nonché scambi di informazioni in merito a istituzioni, organizzazioni ed imprese collegate con l'istruzione e la formazione, finalizzati anche al miglioramento di tecniche e materiali didattici. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili nonché le iniziative di associazioni, enti ed organismi locali mirate allo scambio di esperienze. spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente: - sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente 2 docenti tagiki in Italia per visite di 8 giorni: euro 120 per 8 giorni per 2 persone = euro 1.920, a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); - in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'italia possa inviare in Tagikistan 2 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati: spesa per 2 biglietti aerei Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 2 persone = euro 1.800, a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). La RT precisa che la quantificazione si riferisce esclusivamente allo scambio di docenti universitari, sia perché la partecipazione a seminari e convegni è strettamente connessa all'attività di scambio, sia perché l'eventuale organizzazione di «corsi di perfezionamento nelle strutture universitarie» è concordata eventualmente nel programma esecutivo solo in presenza di risorse degli atenei interessati. TOTALE ONERE ARTICOLO 3: euro 3.720 di cui euro 1.920 sul bilancio del MAECI ed euro 1.800 sul bilancio del MIUR. La relazione tecnica afferma che, in analogia con altri Paesi dell'area, che non hanno ancora completato il processo di omogeneizzazione dei sistemi educativi, l'attività nel suo complesso sarà effettuata con modalità telematiche, senza costi per la pubblica amministrazione. Gli eventuali oneri di «iniziative di associazioni, enti ed organismi locali» saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati. Articolo 5: le Parti si impegnano ad incrementare La relazione tecnica afferma che, al fine di la promozione della conoscenza, della diffusione e incrementare le attività rivolte allo studio delle dell'insegnamento delle rispettive lingue e rispettive lingue e letterature, si prevedono le letterature, per mezzo di una maggiore diffusione di seguenti iniziative così quantificate: cattedre e lettorati presso le rispettive Istituzioni di - contributi ad istituzioni universitarie scuola secondaria superiore ed Università, nonché tagike per la creazione e il incoraggiando la pubblicazione di vocabolari nelle funzionamento di cattedre di lingua - 2 -
DISPOSIZIONI DELL ACCORDO due lingue, tagika ed italiana. Articolo 6: si prevede la possibilità che ciascuna Parte assegni borse di studio a studenti e docenti dell'altra Parte, ovvero conceda periodi di formazione professionale e artigianale in Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, su base di reciprocità e secondo le disponibilità delle Parti. Articolo 7: in materia di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi, si prevede che tali finalità saranno perseguite attraverso: a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree di comune interesse; b) scambi di visite di personale tecnico-scientifico e di operatori delle arti visive e dello spettacolo, finalizzate ad incrementare le reciproche esperienze nei settori di competenza; c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e manifestazioni di carattere culturale ed artistico. - 3 - italiana e di sezioni sperimentali di tipo bilingue: euro 10.000 a carico del MAECI; - spese per forniture librarie, di materiale didattico e audiovisivo a università locali quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana: euro 5.000 a carico del MAECI; - spese per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere la traduzione del libro italiano: previsto un onere complessivo di euro 5.000 a carico del MAECI. Infine, con riferimento all'elaborazione e alla pubblicazione di vocabolari tagiko-italiano e italiano-tagiko, la RT precisa che trattasi di un'attività espressa in mera forma di auspicio, in quanto le parti contraenti incoraggeranno l'eventuale sviluppo operativo senza alcun onere a carico della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, infatti, si limiterà a promuovere l'interesse di case editrici private. TOTALE ONERE ARTICOLO 5: euro 20.000 da iscrivere nel bilancio del MAECI. La relazione tecnica afferma che per la concessione di borse di studio a studenti tagiki, si prevede che l'italia possa assegnare ogni anno 30 mensilità con i seguenti oneri: - borsellino mensile: euro 700 per 30 mensilità = euro 21.000; - spese assicurative: euro 10 al mese per 30 mensilità = euro 300. La RT segnala, inoltre, che l'erogazione del borsellino non avviene in un'unica soluzione ma tramite mensilità, il cui numero varia secondo la richiesta. TOTALE ONERE ARTICOLO 6: euro 21.300 da iscrivere nel bilancio del MAECI. La relazione tecnica afferma che per assicurare la realizzazione in Tagikistan di iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di euro 20.000 a carico del MAECI. Inoltre, per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri: - invio di una delegazione di 5 funzionari dell'area della dirigenza per un periodo di 5 giorni. Spese di viaggio per 5 biglietti A/R Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 5 persone = euro 4.500. Spese di pernottamento: euro 120 al giorno per 4 giorni per 5 persone = euro 2.400. Spese di vitto: euro 60 al giorno
DISPOSIZIONI DELL ACCORDO Articolo 8: si prevede la collaborazione delle Parti per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti di interesse culturale, storico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia al riguardo; in tali attività le Parti agiranno nel rispetto delle convenzioni UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), ed UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995). Articolo 9: viene disciplinata la collaborazione in ambito sportivo e in materia di scambi giovanili. Articolo 11: le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi nelle seguenti forme: a) realizzazione congiunta di studi e progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate; b) visite reciproche di personale tecnico-scientifico finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca ed allo scambio di esperienze; c) svolgimento di attività scientifiche presso istituti di ricerca, università, archivi, biblioteche e musei dell'altra Parte, comprese ricerche congiunte e spedizioni sul campo. - 4 - per 5 giorni per 5 persone = euro 1.500; - organizzazione di eventi con una spesa complessiva di euro 11.600. TOTALE ONERE ARTICOLO 7: euro 40.000 di cui euro 20.000 da iscrivere nel bilancio del MAECI ed euro 20.000 nel bilancio del MIBACT. La relazione tecnica afferma che le attività di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte non comportano nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. La relazione tecnica prevede: - un contributo per promuovere lo scambio di informazioni e la realizzazione di programmi nel settore della gioventù pari a euro 5.000 a carico del MAECI; - contributi per la realizzazione di progetti, predisposti dagli enti e associazioni in base al programma concordato pari a euro 20.000 a carico del MAECI. TOTALE ONERE ARTICOLO 9: euro 25.000 da iscrivere nel bilancio del MAECI. La relazione tecnica afferma che, per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti attraverso lo scambio di esperti e ricercatori. Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa: - n. 5 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata: euro 120 al giorno per 10 giorni per 5 persone = euro 6.000 a carico del MAECI; - n. 5 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata: euro 1.300 per 1 mese per 5 persone = euro 6.500 a carico del MAECI; - spese di assicurazione: euro 20 a persona per 10 persone = euro 200 a
DISPOSIZIONI DELL ACCORDO Articolo 13: le Parti, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, si impegnano a favorire scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie. Articolo 14: le Parti istituiranno una Commissione mista che esaminerà i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e darà concretezza a programmi esecutivi triennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti concorderanno attraverso i canali diplomatici. carico del MAECI. Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'italia possa inviare in Tagikistan 5 ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati: - spesa per 5 biglietti aerei Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 5 persone = euro 4.500 a carico del MAECI. Per la concessione di contributi, volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in euro 20.000 a carico del MAECI. Si prevede inoltre il finanziamento di progetti congiunti di reciproco interesse scientifico, aventi il costo complessivo di euro 25.000 a carico del MIUR. La RT precisa che l attività relativa alla cooperazione scientifica e tecnologica è compresa nella concessione di contributi da parte del MAECI e nei finanziamenti di progetti congiunti da parte del MIUR. TOTALE ONERE ARTICOLO 11: euro 62.200 di cui euro 37.200 da iscrivere nel bilancio del MAECI ed euro 25.000 nel bilancio del MIUR. La relazione tecnica afferma che il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale sono rimandati ad intese ad hoc che esulano dal provvedimento in oggetto, quindi senza oneri. La relazione tecnica afferma che per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i Protocolli esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e nel Tagikistan. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 1 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBACT, per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (solo per l'anno 2016), i dirigenti si riuniranno nelle due capitali una volta per ciascun triennio di vigenza del programma esecutivo: - spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma/Dushanbe/Roma: euro 900 per 3 persone = euro 2.700; - spese di pernottamento: euro 120 al giorno per 4 giorni per 3 persone = euro 1.440; - spese per vitto: euro 60 al giorno per 4 giorni per 3 persone = euro 720. TOTALE ONERE ARTICOLO 14: euro 4.860 (solo per l'anno 2016) di cui euro 1.620 da iscrivere nel bilancio del MAECI, euro 1.620 da iscrivere nel bilancio del MIUR ed euro 1.620 da iscrivere nel bilancio del MIBACT. Articolo 15: prevede che l'accordo entrerà in La relazione tecnica non considera la norma. - 5 -
DISPOSIZIONI DELL ACCORDO vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di avvenuto espletamento delle procedure interne. DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA Articolo 3 del ddl di ratifica: prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'accordo, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si prevede, inoltre, che ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili. La relazione tecnica precisa che l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è pari ad euro 26.800 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 28.420 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del MIUR, a euro 20.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 21.620 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del MIBACT nonché a euro 125.420 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 127.040 a decorrere dall'anno 2016 nello stato di previsione del MAECI. Agli oneri derivanti dal provvedimento si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Inoltre, per l'applicazione della clausola di salvaguardia, i programmi e le missioni da considerare sono: i programmi «Cooperazione in materia culturale» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» e il programma «Sistema universitario e formazione postuniversitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del MIUR, il programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del MIBACT, il programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAECI. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge. Sul punto - nel rinviare alle considerazioni contenute nella successiva parte, relativa ai profili di copertura - si evidenzia che la RT assume che la Commissione di cui all art. 14 dell Accordo si riunisca ogni 3 anni, a decorrere dal 3 anno dall entrata in vigore dell Accordo. Tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima RT ma non emerge espressamente dal testo - 6 -
dell Accordo né dal disegno di legge di ratifica: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto che trovi effettiva applicazione l ipotesi indicata. Nulla da osservare in merito alle spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11, definite come spese autorizzate, nel presupposto del rispetto dei relativi limiti di spesa. Quanto alle altre spese che determinano oneri valutati - non riconducibili a predeterminabili limiti di spesa - si rileva l opportunità di un chiarimento in merito alle spese di soggiorno, quantificate in relazione agli articoli 3 e 11, al fine di verificare se le stese debbano includere o meno anche le spese di vitto. In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell elenco degli slittamenti di cui all articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 1, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati tra oneri valutati ed oneri autorizzati - in euro 172.220 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 177.080 annui a decorrere dall anno 2016, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettera alla Camera. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l avviso del Governo, anche ai fini di una conferma circa la permanenza del maggior onere a decorrere dal terzo anno, nel presupposto che come specificato nella relazione tecnica - la prima riunione della Commissione mista da istituire ai sensi dell articolo 14 dell Accordo, della quale si prevede la convocazione ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti, abbia luogo in Italia. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all articolo 3, comma 1, si fa presente che l accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all articolo 3, comma 2, che prevede l imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione nell ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, appare opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che 1 Si rammenta che, essendo il provvedimento in esame già stato incluso nell elenco degli slittamenti dal 2014 al 2015, la quota imputabile al 2014 dovrebbe comunque intendersi quale economia di bilancio. - 7 -
hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Con riferimento ai diversi programmi e missioni di spesa 2 riportati nella relazione tecnica riferita al disegno di legge presentato nel dicembre 2014 ai fini dell eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, si fa presente che - tra di essi figurano anche i programmi «Cooperazione in materia culturale» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca che, per effetto della riorganizzazione del citato Ministero, a partire dal bilancio per il triennio 2015-2017 sono stati soppressi e fatti confluire, rispettivamente, nei programmi settoriali della ricerca e dell istruzione del medesimo Ministero. Sul punto, appare dunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa i nuovi programmi di spesa eventualmente interessati dall applicazione della clausola di salvaguardia. 2 Si tratta dei programmi «Cooperazione in materia culturale» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L Italia in Europa e nel mondo» e del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» (rectius «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria») dello stato di previsione del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei bei e delle attività culturali e del turismo, del programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - 8 -