Ratifica dell'accordo fra Italia e Israele in materia di pubblica sicurezza

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1 Ratifica dell'accordo fra Italia e Israele in materia di pubblica sicurezza A.C Nota di verifica n marzo 2017 Informazioni sugli atti di riferimento Atto Camera: 4225 Titolo: Ratifica ed esecuzione dell Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 Relatore per la Commissione di merito: Quartapelle Procopio Gruppo: PD Relazione tecnica (RT): presente Iniziativa: Governativa Iter al Senato: Sì Commissione competente : III Affari esteri Finalità Il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato (AS 2186), reca la ratifica e l'esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'israele in materia di pubblica sicurezza. Il testo del disegno di legge di ratifica, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, è stato modificato al fine di aggiornare i riferimenti temporali all'anno finanziario Inoltre, in confomità al parere condizionato reso dalla 5^ Commissione, è stato soppresso il comma 2 dell'art. 3, che prevedeva l'applicazione della procedura di monitoraggio degli oneri, disciplinata dall'art. 17, comma 12, della legge 196/2009, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 163/2016. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. Oneri Quantificati dal provvedimento (euro) A decorrere dal 2017 Art. 3 disegno di legge di ratifica Verifica delle quantificazioni Disposizioni dell'accordo che presentano profili finanziari L'Accordo tra Italia e Israele si compone di quindici articoli ed è finalizzato al rafforzamento della collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione ed al Elementi forniti dalla relazione tecnica La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'accordo ammonta a euro a decorrere dal 2017 di cui euro hanno natura di onere valutato ed euro sono

2 traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai traffici illegali di armi, munizioni ed esplosivi, alla tratta di persone ed alle migrazioni illegali, ai reati economici, alla criminalità informatica ed al terrorismo (articolo 2). Articolo 3: individua quali modalità di cooperazione lo scambio d'informazioni (lettera a) e di esperienze (lettera b), le consegne controllate e le operazioni sotto copertura (lettera c) nonché lo svolgimento di operazioni congiunte di supporto alle iniziative investigative e lo scambio di dati su soggetti ed entità sospettati di implicazione in attività criminali (lettera d). Lo scambio d'informazioni (lettera a) è previsto con riguardo ai seguenti temi: reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi; sostanze stupefacenti, metodi e nuove tecniche impiegati per contrastarne il traffico illecito; strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine; metodi per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta di persone; passaporti, altri documenti di viaggio, visti e timbri per contrastarne la falsificazione; attività di riciclaggio e reati economici; formazione e aggiornamento professionale. Lo scambio di esperienze (lettera c) è previsto nei seguenti campi: gestione dell'ordine pubblico; metodi per la prevenzione della criminalità; metodi e strumenti adottati in materia di pubblica sicurezza; unità artificieri e tecnologie in materia di individuazione di ordini e materiali esplodenti; protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili; polizia scientifica; sequestro e confisca di proventi illeciti; migliori prassi in materia di monitoraggio di infiltrazioni criminali in procedure di appalti pubblici. oneri autorizzati. Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri, relativi all'invio di personale italiano in Israele (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e all'accoglimento di personale israeliano in Italia (spese di vitto, alloggio, ristorazione, buffet, copertura sanitaria, docenza, materiale didattico e attività di interpretariato) si rinvia al testo della relazione tecnica. La relazione tecnica non considera nello specifico l'articolo 2. La relazione tecnica evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'articolo 3 [relativi allo scambio di informazioni e di esperienze di cui alle lettere a) e b)] ammontano ad euro ,43. Di questi, gli oneri autorizzati sono pari ad euro ,31, quelli valutati sono indicati in euro ,12. Con riferimento allo scambio di informazioni e di esperienze la relazione tecnica evidenzia quanto segue: scambio di informazioni sui reati [lettera a), primo alinea]. Tale attività sarà gestita in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionali di polizia (interpol), già finanziati a legislazione vigente, attivi nell'arco delle ventiquattro ore, sette giorni su sette, in base alla vigente normativa. Viene, altresì, evidenziato che le relative spese risultano già autorizzate con la legge n. 191/2014, sul cap. 2851; scambio di informazioni in materia di immigrazione illegale e passaporti [lettera a), quarto e quinto alinea]. Tale attività avverrà senza costi aggiuntivi rientrando la stessa nell'ordinaria attività sulla base della vigente legislazione (cap. 2765); scambio di informazioni in materia di formazione e aggiornamento professionale dei funzionari di polizia (lettera a, settimo alinea). Si utilizzeranno i canali telematici esistenti a legislazione vigente (spese già autorizzate con la legge n. 191/2014, sul cap. 2816) nonché tramite attività addestrative congiunte. Al riguardo sarà attivato in Italia un corso, 2 volte l'anno, a beneficio di 20 funzionari di polizia israeliana, per la durata di 30 giorni, con costo totale per 2 corsi di ,12 euro. Si riportano a seguire le voci di costo che concorrono a determinare la spesa relativa ad un corso: vitto, euro 9.600; alloggio, euro 9.294; copertura sanitaria, euro 3.017,4; docenza, 7.262,04; materiale didattico, euro 400; interpretariato docenza, ,12; scambio di informazioni su sostanze stupefacenti [lettera a), secondo alinea]. Si prevede l'organizzazione di 2 riunioni l'anno, una in Italia e una in Israele. In Italia 2

3 3 parteciperanno 2 funzionari israeliani per 4 giorni di cui 2 di viaggio. La relazione tecnica evidenzia una spesa di 100 euro per coffe break (6 persone). Si prevede, altresì, l'invio in Israele per la durata di quattro giorni, di una delegazione composta da 2 appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o equiparati, di cui uno con qualifica di dirigente ed uno di direttivo. Il relativo onere viene quantificato in euro 2.547,12 [euro 1.284,36, per l'invio di un dirigente (diaria giornaliera, ridotta di un terzo, euro 73,59)+euro 1.262,76, per l'invio di un direttivo (diaria giornaliera, ridotta di un terzo, euro 68,19)]; scambio di informazioni in materia di strumenti per combattere il crimine, l'attività di riciclaggio e i reati economici [lettera a), terzo e sesto alinea] e scambio di esperienze in materia di sequestro e confisca di proventi illeciti e migliori prassi in procedure di appalti pubblici [lettera b), settimo e ottavo alinea]. Si prevede l'invio in Israele di esperti e/o addestratori per l'esecuzione di 2 servizi annui, con l'impiego di 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della polizia di Stato per 5 giorni, con una spesa di euro 5.803,80 (i dati di quantificazione relativi al costo del pernottamento in albergo, del biglietto aereo e alla relativa maggiorazione del 5 per cento, nonché alla diaria giornaliera per il personale direttivo e dirigente, sono analoghi a quelli individuati con riguardo alla lettera a), secondo alinea); scambio di esperienze in materia di gestione dell'ordine pubblico [lettera b), primo alinea]. Si prevede l'invio di 2 unità del ruolo direttivo della polizia di Stato, per 4 giorni in Israele, per un onere di euro 2.525,52 (i dati di quantificazione relativi al costo del pernottamento in albergo, del biglietto aereo e alla relativa maggiorazione del 5 per cento, nonché alla diaria giornaliera per il personale direttivo, sono analoghi a quelli individuati con riguardo alla lettera a), secondo alinea); scambio di esperienze in materia di pubblica sicurezza, unità artificieri, ordigni e materiali esplodenti, protezione di obiettivi sensibili e polizia scientifica [lettera b), terzo, quarto, quinto e sesto alinea]. Si prevede l'invio di esperti e/o addestratori per un servizio annuo, con l'impiego di 2 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato, per la durata di 6 giorni, con un onere di euro 3.278,28 (i dati di quantificazione relativi al costo del pernottamento in albergo, del biglietto aereo e alla relativa maggiorazione del 5 per cento, nonché alla diaria giornaliera per il personale direttivo, sono analoghi a quelli individuati con riguardo alla lettera a), secondo alinea). Con riferimento allo scambio di informazioni di

4 cui alla lettera c), la relazione tecnica afferma che questa verrà svolta con gli strumenti ordinari senza ulteriori oneri finanziari utilizzando i sistemi di comunicazione esistenti a legislazione vigente (spese già autorizzate con la legge n. 191/2014, sul cap. 2642), ovvero per il tramite degli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga. Con riferimento, infine, alla lettera d), la relazione tecnica afferma che i relativi impegni si attueranno mediante lo svolgimento di 4 missioni annuali in Israele con l'invio di 2 unità di personale con qualifica direttiva della Polizia di stato, per una durata di 5 giorni, per un onere complessivo di euro ,60. Anche in tal caso i dati di quantificazione relativi al costo del pernottamento in albergo, del biglietto aereo e alla relativa maggiorazione del 5 per cento, nonché alla diaria giornaliera per il personale direttivo, sono analoghi a quelli individuati con riguardo alla lettera a), secondo alinea. Articoli 4 e 5: disciplinano le modalità dii esecuzione delle richieste di assistenza tra le Parti (articolo 4), prevedendo la possibilità di rifiutare di dar seguito a richieste di assistenza, quando queste possano compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali, o siano in contrasto con la legislazione nazionale o con obblighi internazionali vincolanti la Parte interessata (articolo 5). Articolo 6: prevede la possibilità che le competenti autorità di ciascuna delle Parti forniscano, spontaneamente, informazioni all'altra Parte, qualora queste siano ritenute rilevanti per l'impedimento o la repressione di atti penalmente perseguibili. Articolo 7: in materia di protezione dei testimoni prevede che la cooperazione tra le Parti concerne i profili dell'accoglienza e dell'assistenza di tali soggetti. Le modalità di tale cooperazione saranno disciplinate da intese relative ad ogni singolo caso. In particolare, viene previsto che la Parte richiedente si faccia carico delle spese di sostentamento dei soggetti da proteggere e delle altre spese relative alle misure di cui la stessa Parte richieda l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri connessi all'impiego del personale impegnato. La relazione tecnica non considera l'articolo 4 e, con riferimento alla norma di cui all'articolo 5 si limita a ribadirne il contenuto. La relazione tecnica precisa che con riguardo all'attuazione dell'articolo 6, le informazioni verranno fornite tramite i canali Interpol già finanziati a legislazione vigente, attivi nell'arco delle ventiquattro ore, sette giorni su sette, in base alla vigente normativa. Viene, altresì, evidenziato che le relative spese risultano già autorizzate dalla legge n. 191/2014, sul cap La relazione tecnica con riguardo agli oneri discendenti dall'articolo 7, ritiene che si possano considerare solamente i costi relativi agli spostamenti dei soggetti interessati, posto che in virtù delle condizioni di reciprocità derivanti dall'accordo, il novero delle attività relative ai collaboratori di giustizia permarrà invariato rispetto a quello già previsto a legislazione vigente. I costi del mantenimento non comporteranno, pertanto, oneri aggiuntivi essendo già integralmente finanziati con gli stanziamenti annuali del pertinente capitolo di spesa 2840/1 e non subendo incrementi per effetto dell'accordo. La relazione tecnica afferma che si prevedono costi di trasferimento, per un numero presunto di soggetti, i cui dettagli non possono essere esplicitati per motivi di riservatezza legati alla sicurezza dei medesimi collaboratori di giustizia. Gli oneri in riferimento vengono complessivamente valutati in euro

5 Articolo 8: disciplina il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili nell'ambito delle finalità dell'accordo. Articolo 9: prevede che le Parti istituiscano un Gruppo di lavoro congiunto (GLC) sull'attuazione dell'accordo, con il compito di valutare lo stato di attuazione dello stesso; sviluppare e approvare programmi di cooperazione; concordare scambi di delegazioni nonché discutere ulteriori settori e fasi di cooperazione futuri. Il Gruppo di lavoro congiunto si riunisce periodicamente, alternativamente a Roma e a Gerusalemme, e può istituire, su base permanente o temporanea, anche sottocomitati su diversi profili della cooperazione. Articolo 10: prevede che le Parti possano distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzione di collegamento nel territorio dell'altra Parte. Articolo 12: reca la disciplina dei costi, prevedendo che le spese ordinarie per le richieste, di cui agli artt. 4 e 6, vengano sostenute dalla Parte richiesta. Con riguardo alle richieste che implichino spese notevoli o straordinarie si terranno consultazioni tra le Parti. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente escluse le spese di viaggio e alloggio dei delegati che vengono sostenute dalla Parte inviante. Articolo 13: prevede che la lingua utilizzata ai fini della cooperazione ai sensi dell'accordo sia l'inglese. Articolo 14: prevede che le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'accordo saranno risolte per via diplomatica, qualora non sia stata possibile una loro composizione nell'ambito del Gruppo di lavoro congiunto (GLC) di cui all'articolo 9. La relazione tecnica afferma che le attività previste dall'articolo in esame non comportano alcun onere aggiuntivo. La relazione tecnica afferma che si ritiene di programmare due riunioni l'anno, una in Italia ed una in Israele. La delegazione italiana sarà composta da 3 componenti, con qualifica di dirigente dei ruoli delle Forze di Polizia o equiparati. La durata delle riunioni sarà di 3 giorni. Con riguardo alla riunione in Israele gli oneri vengono valutati in euro 3.272,31 (i dati di quantificazione relativi al costo del pernottamento in albergo, del biglietto aereo e alla relativa maggiorazione del 5%, nonché alla diaria giornaliera per dirigente, sono analoghi a quelli disciplinati all'articolo 3). Con riferimento alla riunione in Italia, che prevede la partecipazione di 3 delegati per 3 giorni, gli oneri autorizzati sono pari a euro 500 [coffee break per 6 persone (3 italiani e 3 israeliani) 100 euro; colazione di lavoro per 6 persone 400 euro]. La relazione tecnica afferma che la disposizione troverà attuazione mediante l'invio di esperti e/o consulenti, per l'esecuzione di n. 1 servizio annuo, con impiego di 2 unità del ruolo direttivo della polizia di Stato o equiparati per la durata di 6 giorni. Con riguardo alla disposizione gli oneri vengono valutati in euro 3.278,28 (per i dati di quantificazione relativi al costo del pernottamento in albergo, del biglietto aereo e alla relativa maggiorazione del 5%, nonché alla diaria giornaliera per il personale direttivo, si rinvia a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 3. La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che l'eventuale deroga al metodo ordinario di sostentamento delle spese, che prevede che le stesse vengano sostenute dalla Parte richiesta, non comporterà attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente le modalità di ripartizione delle spese relative alle attività espressamente descritte nel testo. La relazione tecnica non considera la norma. La relazione tecnica afferma che dall'eventuale composizione di possibili controversie non derivano nuove o maggiori spese. 5

6 Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari Articolo 3 del ddl di ratifica: pone gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell'accordo, valutati in euro annui a decorrere dal 2017, e dei restanti articoli, pari a euro annui a decorrere 2017, a carico delle proiezioni, per gli anni , dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale (comma 1). Elementi forniti dalla relazione tecnica La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, con riguardo al comma 1 si limita a ribadire che l'onere totale derivante dell'accordo (euro dal 2017) si articola in una componete di natura valutata (euro dal 2017) e in una di natura autorizzata (euro dal 2017). In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro annui, di cui euro hanno natura di oneri valutati ed euro di oneri autorizzati. La RT non evidenzia a quali articoli siano specificatamente riferibili le due tipologie di oneri. Anche alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe peraltro riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie, vitto, alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Israele, e alla copertura sanitaria del personale israeliano ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci di spesa relative a spese di ristorazione e coffee break, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia. Al riguardo si confrontino, tra l'altro, i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame dell'ac 3260, ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan (Resoconto V Commissione 18 maggio 2016). Si rileva quindi che, anche sulla base delle indicazioni della RT, gli oneri di natura autorizzata, dovrebbero essere tutti riferibili all'articolo 3, lett. a), settimo alinea (parte delle spese per i corsi di formazione e aggiornamento per i corsi di formazione professionale da tenersi in Italia) e all'articolo 9 [riunione in Italia del Gruppo di lavoro congiunto (GLC)]. Tuttavia l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica imputa gli oneri autorizzati agli articoli dell'accordo diversi dagli artt. 3, 7, 9 e 10. Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio del quale è previsto l'utilizzo in misura complessivamente pari a euro annui a decorrere dall'anno 2017 reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che - sebbene non esplicitamente previsto dal testo - il Ministro dell'economia e delle finanze sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. VQ4225 Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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