Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale
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- Gaspare Grimaldi
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1 Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale A.G. 403 Nota di verifica n aprile 2017 Informazioni sugli atti di riferimento Natura atto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica Atto del Governo: 403 Titolo: Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale Norma di riferimento: articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 406 Relatore per la Commissione di merito: Patriarca Gruppo: PD Relazione tecnica (RT): presente Commissione competente : XII Affari sociali Finalità Il provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 406/2016 reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. L'articolo 10, comma 4, della legge n. 106/2016 prevede l'approvazione dello statuto della Fondazione con decreto del Presidente della Repubblica. Si ricorda che la Fondazione Italia Sociale è finalizzata a sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. A tal fine, l'articolo 10, comma 7, della legge n. 106/2016, provvede ad una dotazione iniziale di un milione di euro, per il Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimenti considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. Verifica delle quantificazioni Disposizioni dello schema di decreto che presentano profili finanziari Articolo 1: istituisce la Fondazione Italia Sociale, persona giuridica privata che risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ha durata illimitata e si dota di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. La Fondazione ha sede legale in Milano ed ha la possibilità di costituire delegazioni ed uffici, sia in Italia sia all'estero, per attività di promozione e di sviluppo della rete di relazioni. Elementi forniti dalla relazione tecnica La relazione tecnica afferma che lo schema viene emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 106/2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, il quale prevede l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, con lo scopo d sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare lo scopo e l ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli organi,
2 definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili. L'emanazione dello Statuto non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non siano già stati previsti dalla legge n. 106/2016, istitutiva della Fondazione e da essa finanziati. Articolo 2: individua lo scopo della Fondazione nel sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione agisce nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico e, inoltre, opera per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali. La Fondazione, nello svolgimento delle attività relative alle proprie finalità istituzionali, potrà compiere atti relativi alle operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, funzionali al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e all'amministrazione dei suoi beni. Articolo 3: prevede che il patrimonio della Fondazione sia costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato (articolo 10, comma 7, della legge n. 106/2016) e sia composto da un Fondo di dotazione di euro conferito dallo Stato, dalle pubbliche e private contribuzioni, da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, dai residui di gestione, destinati a patrimonio con delibera del Comitato di gestione, dai fondi di riserva ed, infine, dal Fondo di gestione, costituito dalla dotazione iniziale dello Stato di euro e da donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali e contributi di soggetti pubblici e privati, nonché da somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, da ricavi delle attività istituzionali, avanzi di gestione dei precedenti esercizi e da ogni altra elargizione pubblica o privata. La Fondazione può acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché non in contrasto con le proprie finalità, oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile. Le rendite e le risorse della Fondazione dovranno essere impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Articolo 4: prevede che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei 2
3 conti. Articolo 5: disciplina la figura dei partecipanti alla Fondazione, nominati con delibera del Comitato di gestione, tra le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (partecipanti non profit) sia lucrativa (partecipanti for profit), che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di gestione. Articolo 6: individua gli organi della Fondazione nel Collegio dei partecipanti, Comitato di gestione, Presidente e Vice Presidente, Segretario generale e l'organo di revisione. Articolo 7: disciplina composizione e funzionamento del collegio dei partecipanti, alle cui riunioni si applicano le disposizioni del successivo articolo 10 dello statuto, sul comitato di gestione. Il collegio dei partecipanti svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione ed esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nello statuto o richiesto dal Comitato di gestione. Articolo 8: disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato di gestione che amministra la Fondazione, composto da 10 membri, nonché i requisiti dei membri del comitato, nominati con decreto del Ministro vigilante, che restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, con la possibilità di conferma per una sola volta. Articoli 9 e 10: del Comitato di Gestione si disciplinano le competenze, tra le quali si segnalano quelle relative alla predisposizione e approvazione del bilancio consuntivo e preventivo come del bilancio sociale, nonché alla destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di dotazione, all'amministrazione e gestione dei beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e alla sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura. Ad alcuni componenti ("consiglieri delegati") possono essere delegate funzioni del Comitato (articolo 9). Viene poi disciplinato il funzionamento del comitato di gestione, che si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero (articolo 10). Articolo 11: disciplina la figura del Presidente, che ha legale rappresentanza della Fondazione e, tra l'altro, esercita i poteri conferitigli dal Comitato di gestione. Articolo 12: disciplina la figura del Segretario generale, nominato dal Comitato di gestione, con il compito di sovrintendere all'attività tecnica e 3
4 finanziaria della Fondazione, dando esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione, compiendo ogni atto necessario e conseguente. Articolo 13: disciplina la composizione e il funzionamento dell'organo di revisione, di natura collegiale, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione. Articolo 14: prevede che tutte le cariche siano gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio. Viene fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali Consiglieri delegati ai quali può essere riconosciuto un compenso determinato dal Comitato di gestione all'atto della nomina, così come ai membri dell'organo di revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 15: introduce i principi che regolano il bilancio della Fondazione la cui redazione avviene in ossequio alle norme vigenti e a cui si applicano le disposizioni del codice civile in tema di società di capitali. Nel bilancio sociale la Fondazione dovrà dar conto dell'effettivo impatto sociale cd occupazionale conseguito. Si prevede espressamente il divieto per la Fondazione di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. Articolo 16: disciplina la procedura di scioglimento della Fondazione, deliberata dal Comitato di gestione nei casi previsti dal codice civile. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, si prevede che la Fondazione debba versare allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106/2016 e, in subordine, devolvere il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di gestione, salva, in ogni caso, una diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 17: dispone che per la Fondazione sia esclusa la trasformazione ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, relativo alla trasformazione eterogenea in società di capitali da parte di consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni. 4
5 Articolo 18: come norme finali, prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale (articolo 10, comma 6, della legge n. 106/2016); si prevede poi una clausola di rinvio per cui si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, la legge n. 106/2016 e le altre norme di legge vigenti in materia, per quanto non espressamente previsto dallo statuto. In merito ai profili di quantificazione si prende atto, preliminarmente, della natura ordinamentale dello statuto della Fondazione e di quanto affermato dalla relazione tecnica. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile acquisire una conferma che i compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e alla Corte dei conti rientrino nei compiti istituzionali di tali amministrazioni e possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione agli organi dei rappresentanti di Amministrazioni pubbliche non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che l'articolo 10, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 [1], ha assegnato alla istituenda Fondazione Italia sociale, per lo svolgimento delle proprie attività, una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro [2]. Conformemente a tale previsione legislativa, lo schema di decreto in esame stabilisce, all'articolo 3, che il patrimonio della Fondazione Italia sociale risulta costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro, articolata in un Fondo di dotazione e in un Fondo di gestione [3], con uno stanziamento rispettivamente pari a euro e ad euro Al riguardo, posto che la citata autorizzazione di spesa si riferisce all'esercizio 2016, appare necessario che il Governo chiarisca se le relative risorse siano state iscritte in conto residui ovvero se saranno indicate come tali nel prossimo disegno di legge per l'assestamento di bilancio. [1] Recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. [2] Alla copertura di tale onere si è fatto fronte attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stanziato 50 milioni di euro per l'anno 2015, 140 milioni di euro per l'anno 2016 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (cap dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). [3] Si rammenta che nelle Fondazioni di partecipazione, il patrimonio è a formazione progressiva e si distingue tra Fondo di dotazione (riserva intangibile) e Fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell'attività di gestione). VQAG403 Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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