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REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate Proposta nr. 146 del 17/10/2013 - Determinazione nr. 2483 del 17/10/2013 OGGETTO: D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e DPR 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Basso Antonio Impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio sito in comune di Pordenone, Viale Treviso n. 40. PREMESSA I L D I R I G E N T E 1.Fatto La ditta Basso Antonio con sede legale ed operativa a Pordenone, in Viale Treviso 40, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, quale Gestore dell impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, ha presentato tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pordenone la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale corredata dalla documentazione tecnica; l istanza è pervenuta allo Sportello in data 03.07.2013, il quale ha trasmesso l istanza alla provincia di Pordenone con nota prot. n. 46133 del 03.07.2013 assunta al prot. provinciale n. 54839 del 04.07.2013; lo Sportello Unico ha effettuato il controllo formale ex art. 4 del D.P.R. 59/13; sono stati assolti i diritti di istruttoria; l istanza comprende la variazione quali e/o quantitativa dello scarico di cui alla Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Provincia n. 198 del 26.01.2011 in quanto vengono inviate al trattamento in continuo solo le acque meteoriche di dilavamento delle aree considerate a rischio e comprende i seguenti titoli: 1. autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento contaminate (scarico n. 2) e di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di autoveicoli (scarico n. 1); 2. autorizzazione allo scarico su suolo mediante subirrigazione di acque reflue assimilate alle domestiche; con nota prot n. 58823 del 18.07.2013 è stato comunicato l avvio del procedimento e l indizione e convocazione della Conferenza di Servizi; in data 01.08.2013 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi alla quale hanno partecipato la Provincia, l ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e il Tecnico progettista delle opere relative agli scarichi. I lavori sono stati sospesi, in quanto è stato ritenuto necessario, ai fini istruttori, acquisire ulteriori informazioni ed integrazioni che sono

state richieste alla ditta tramite SUAP con note prot. n. 62222 del 05.08.13 e prot. n. 70347 del 20.09.2013; la Ditta Basso Antonio ha fatto pervenire, tramite il SUAP di Pordenone, le integrazioni richieste con note acquisite agli atti con prot. provinciale n. 65558 del 27.08.2013 e prot. n. 72829 del 02.10.2013; in data 10.10.2013 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi alla quale hanno partecipato la Provincia di Pordenone, il Comune di Pordenone, l ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e il Tecnico progettista delle opere relative agli scarichi. La Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole con le osservazioni e prescrizione riportate nel relativo verbale. 2.Documenti La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell istruttoria tecnica è la seguente: di data 03.07.2013: acqua_ 1 6.pdf.p7m Elaborati grafici relativi ai processi depurativi; acqua_ 1 7 pdf.p7m Relazione integrativa per scarico al suolo; acqua_ 1 8 pdf.p7m Fascicolo tecnico estratto di mappa, scala:2000; acqua_ 1 9 pdf.p7m Fascicolo tecnico C.T.R., scala 1:5000; acqua_ 1 11 pdf.p7m Scheda tecnica del prodotto; di data agosto 2013: acqua_ 1 6 rev. 01.pdf.p7m Relazione tecnica illustrativa; acqua_ 1 10 rev. 01.pdf.p7m Planimetria impianto con schema impianto fognario; scheda reflui civili.pdf.p7m D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 - Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue assimilate al civile (allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico). Allegato 1 di data 01.10.2013 Autorizzazione agli scarichi comprensivo di Allegato 1.1) Tipo di domanda e Allegato 1.2) Scheda di rilevamento acque reflue industriali Allegato 1. 3. Istruttoria 3.1 Scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento di competenza della Provincia. Nell'insediamento viene svolta attività di distribuzione carburanti e lavaggio delle auto; gli scarichi sono generati da: - acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di autoveicoli, allo scarico 1; - acque meteoriche di dilavamento della zona di erogazione carburanti, posta sotto pensilina e della zona di carico centralizzato dei serbatoi interrati, che vengono raccolte da un sistema di canalette grigliate poste lungo il perimetro delle relative aree ed inviate, dopo sistema di trattamento, allo scarico 2; - acque reflue assimilate alle domestiche con recapito su suolo mediante subirrigazione; L impianto per il trattamento per le acque reflue industriali, provenienti dall attività di autolavaggio, ha una capacità di 5,22 mc/ora ed è costituito dalla seguenti apparecchiature: - vasca di sedimentazione dei fanghi (LT 5000); - vasca di separazione degli oli e benzine (LT 1500); - biofiltro con biomasse adese su supporto di ghiaia e lava; - vasca di accumulo; - filtrazione a sabbia (FQ) e filtrazione a carbonio attivi (FC). L impianto per il trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento delle aree considerate a rischio, ha una potenzialità di 10 l/sec ed è costituito da un separatore fanghi/oli dotato di filtri a coalescenza e galleggianti di sicurezza al fine di impedire la fuoriuscita di

eventuali oli; nella planimetria dell impianto (acqua_1 10 rev. 01 pdf.p7m) vengono indicati con la sigla PP i pozzetti di campionamento in uscita dai sistemi di trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento che tramite due differenti scarichi, confluiscono nel tratto tombinato di fossato posto a lato della Strada Provinciale n. 35 "Opitergina", da considerarsi suolo. 3.2 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di competenza del Comune. Le acque provenienti dai lavabi vengono trattate in vasca condensa grassi, le acque reflue provenienti dai servizi igienici vengono trattate in vasca Imoff; in uscita ai due trattamenti i reflui vengono convogliati in un pozzetto e scaricati assieme all impianto di sub irrigazione posto su area verde. 3.3 Condizioni di deroga per scarico su suolo. La pubblica fognatura distante circa 150 metri dall insediamento, si trova sul lato opposto alla strada Provinciale (in via Linussio), mentre il corpo idrico superficiale più vicino al punto di scarico si trova alla distanza di circa 200/280 metri ed in entrambi i casi un eventuale allacciamento comporterebbe un onere eccessivo da sostenere a fronte dei benefici ambientali conseguibili, come indicato nella relazione tecnico illustrativa, di data agosto 2013 (acqua_ 1 6 rev. 01.pdf.p7m). 4.Normativa D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Terza (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche); la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008; Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque"; Delibera del Comitato Interministeriale (DCIA) del 04.02.1977; Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane; D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 5.Motivazione. La decisione si fonda: a) sull istruttoria tecnica effettuata dal personale del Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate, per quanto riguarda lo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, con il supporto del Dipartimento Provinciale dell ARPA FVG che ha partecipato alle riunioni delle

Conferenze di Servizio del 01.08.2013 e del 10.10.2013, come riportato nei verbali delle riunioni delle Conferenze medesime; b) sull acquisizione del parere del Comune di Pordenone, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, come riportato nel verbale della riunione della Conferenza di servizi del 10.10.2013; Il provvedimento è assunto nel rispetto dell art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica ; 6. Responsabilità procedimentale Si richiama l art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell Ente, nonché l Ordinanza Presidenziale n. n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia; Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Pordenone è la dr.ssa Silvia Cigana. Tutto ciò premesso DETERMINA 1.Decisione Di adottare l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore della Ditta Basso Antonio con sede legale ed operativa a Pordenone, in viale Treviso, n. 40 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, quale Gestore dell impianto stradale di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio che sostituisce l autorizzazione ai seguenti scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 1. di acque meteoriche di dilavamento (scarico n. 2) e industriali dall autolavaggio (scarico n. 1) con recapito su suolo; 2. di acque assimilate alle domestiche con recapito su suolo. 2.Prescrizioni 2.1 Scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento contaminate: 1. deve essere rispettata allo scarico n. 1 dal depuratore delle acque reflue dell autolavaggio, la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza e quanto previsto dall art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5; 2. deve essere rispettata allo scarico n. 2 dal depuratore delle acque meteoriche di dilavamento, la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza, per il parametro solventi organici aromatici totali e quanto previsto dall art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5; 3. gli scarichi devono essere resi accessibili, per il campionamento da parte dell autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell allegato 5 alla parte terza); 4. vengano effettuati i seguenti autocontrolli, sui reflui in uscita dai relativi sistemi di trattamento, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività dell autorizzazione:

- allo scarico n. 1 dall autolavaggio, nel pozzetto indicato nella planimetria acqua_1 10 rev. 01 pdf.p7m (aggiornata alla data 08/13) con la sigla PP, almeno sui seguenti parametri: idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, ferro, rame, zinco e fosforo totale (espresso come P) per quanto riguarda i succitati metalli si potrà considerare l eventuale modifica dopo una valutazione su un periodo almeno biennale; - allo scarico n. 2 delle acque meteoriche di dilavamento, nel pozzetto indicato con la sigla PP, almeno sui seguenti parametri: idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali; 5. i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell Autorità di controllo presso la ditta; 6. il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; 7. le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperta aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti dal lavorazioni e/o stoccaggi di materiali. 2.2 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche: 1. lo scarico sia derivante esclusivamente dal metabolismo umano; 2. le acque meteoriche e qualsiasi altro tipo di scarico non confluiscano nello scarico considerato; 3. le acque nere dei servizi igienici dovranno essere trattate in fosse settiche di tipo Imhoff e quelle bionde dei lavabi, bagni, docce, lavatrici e lavastoviglie, ecc. in manufatto degrassatore, e conseguente passaggio nell impianto di sub-irrigazione; deve essere previsto idoneo by-pass in modo da permettere l immissione dei liquami tal quali in fognatura nera quando questa verrà realizzata; 4. morchie e rifiuti vari non vengano immessi negli scarichi in causa e vengano raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 5. le soluzioni adottate rientrino tra quelle previste dalla delibera del Comitato Interministeriale (DCIA) del 04.02.1977, a cui le stesse dovranno essere conformi; 6. i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche siano spurgati con la periodicità prevista dalla normativa in materia, ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore, e comunque non meno di una volta l anno e gli stessi vengano tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione; 7. nell area circostante non vi sia ristagno di reflui. 2.3 Per entrambi gli scarichi di cui ai punti 2.1 e 2.2 1. resta inteso l obbligo di collegamento dell insediamento in essere alla rete fognaria una volta reso disponibile l allacciamento alla medesima; 2. non vi sia presenza in zona di corpi idrici di captazione e di derivazioni di acque per il consumo umano (distanza non inferiore a 200 m dal punto di captazione o derivazione); 3. le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti di tutte le acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia. 3.Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.P.R.59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente; sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto tramite il SUAP competente il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, 1 comma, del D.P.R.59/2013.

4. Suggerimenti e osservazioni Si evidenzia l opportunità da parte del titolare dell autorizzazione di: a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno alla ditta sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell autorità di controllo presso la ditta; b) predisporre, per il personale addetto all impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento; c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario; d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto. 5. Avvertenze 1. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. 2. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 3. E fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico. 4. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 5. L Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quanto: le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico; si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 6. Ogni modifica dovrà essere comunicata dal Gestore dell impianto, tramite il SUAP alla Provincia-Autorità competente, qualora la modifica non sia sostanziale il Gestore dell impianto potrà procedere alla modifica trascorsi 60gg dalla comunicazione. 7. Qualora la modifica sia sostanziale il Gestore dovrà richiedere, tramite il SUAP, una nuova autorizzazione ai sensi dell art. 4 del DPR 59/2013.

8. Qualora la modifica comunicata dal Gestore dell impianto, sia ritenuta da parte dell Autorità competente come sostanziale ai sensi della vigente normativa, nei trenta gg successivi alla comunicazione, sarà ordinato al Gestore di presentare domanda di nuova autorizzazione (ex art. 4 DPR59/2013), la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 9. Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Società o modifiche dell assetto societario dovranno essere comunicate sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L eventuale subentro nella gestione dell impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 10. La cessazione dell attività deve essere tempestivamente comunicata all Autorità competente. 11. L Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 12. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazioni di opere. 13. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia n. 198 del 26.01.2011 e quanto prescritto, relativamente allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, nella Concessione Edilizia del Comune di Pordenone n. 99/58484 del 05.07.2000. 14. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 15. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 16. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute procederà la Provincia di Pordenone con successivo provvedimento. 17. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. 18. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 6. A chi ricorrere Ai sensi dell art. 3 della legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente Autorizzazione. Pordenone, lì 17/10/2013 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO CRISTANTE CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M DATA FIRMA: 17/10/2013 01:42:43 IMPRONTA: 58BE72FC6120EC75679401D693509D43DCCF5D104C37816543B5DFC943F0EA7E DCCF5D104C37816543B5DFC943F0EA7E9D5AFBBD5C8EC83FB39BA2BD224465D4 9D5AFBBD5C8EC83FB39BA2BD224465D4D877689725F6E56EB77711AAB14579A8 D877689725F6E56EB77711AAB14579A8AB2B31959AAF098AB04FBE298874BD03