Allegato 1 alla Deliberazione n. 462 del 08.11.2013 REGOLAMENTO GESTIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI 1
Capo I Disposizioni Generali 4 Art. 1 Ambito di applicazione 4 Art. 2 Normativa applicabile 4 Art. 3 Registri inventariali 4 Capo II Inventario dei beni immobili 4 Art. 4 Beni immobili oggetto del regolamento 4 Art. 5 Beni immobili oggetto di inventariazione 4 Art. 6 Ammortamento dei beni immobili 5 Art. 7 Valutazione degli immobili 6 Capo III Inventariazione dei beni mobili 6 Art. 8 Beni mobili oggetto del regolamento 6 Art. 9 Beni di consumo e contabilità di magazzino 6 Art. 10 Beni mobili oggetto di inventariazione 7 Art. 11 Scheda tecnica 7 Art. 12 Classificazione e identificazione dei beni 8 Art. 13 Accessori 8 Art. 14 Universalità di beni 8 Art. 15 Chiusura dei registri inventariali e contabilità patrimoniale 9 Capo IV Consegnatari e subconsegnatari 9 Art. 16 Consegnatario responsabile 9 Art. 17 Compiti del consegnatario 10 Art. 18 Responsabilità del consegnatario e del subconsegnatario 10 Art. 19 Comunicazioni per trasferimento 11 Capo V Valutazione, ammortamenti, cancellazione dei beni mobili 11 Art. 20 Valutazione dei beni 11 2
Art. 21 Ammortamenti 12 Art. 22 Cancellazione 12 Capo VI Disposizioni finali 13 Art. 23 Beni in leasing, locazione e comodato 13 Art. 24 Beni in visione e prova 13 Art. 25 Opere d arte, beni di interesse storico, culturale e scientifico 13 Art. 26 Norma di rinvio 13 3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina la tenuta dell inventario dei beni immobili e mobili. 2. La disciplina recata dal presente regolamento è stabilita ai sensi degli artt. 116 e 117 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.. ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE 1. La tenuta dell inventario dei beni immobili e mobili dell Azienda è inoltre disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle norme del Codice Civile e di altre legge speciali, dalla normativa regionale e dal presente Regolamento. ART. 3 - REGISTRI INVENTARIALI 1. Sono istituiti, anche su supporto informatico, i registri inventariali previsti dall art. 116, comma 1, della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., nei quali sono descritti separatamente tutti i beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni materiali. 2. L iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all esercizio delle funzioni istituzionali dell Azienda da quelli in altro modo utilizzati. CAPO II - INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI ART. 4 - BENI IMMOBILI OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di beni immobili: a) Fabbricati; b) Terreni. 2. I fabbricati a loro volta si distinguono in: Fabbricati indisponibili sono quelli utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali dell Azienda ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; Fabbricati disponibili sono quelli che non presentano vincoli di destinazione alla attività istituzionale. Fra i fabbricati disponibili sono da considerarsi fabbricati destinati alla vendita quelli che cessano l utilizzazione per attività istituzionali dell Azienda per cui si è adottato un apposito atto deliberativo aziendale di avvio della procedura di vendita ai sensi dell art. 115 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i. ed il cui realizzo è previsto entro i 12 mesi successivi. 3. I Terreni sono quelli di proprietà dell Azienda. 4. Sono assimilati ai beni immobili gli impianti e relativi componenti e le opere d arte facenti parte integrante degli stessi. ART. 5 - BENI IMMOBILI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE 1. Sono oggetto di inventariazione tutti i fabbricati ed i terreni di proprietà dell Azienda. 2. L inventariazione dei beni immobili viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 4
numero identificativo attribuito progressivamente e data di carico; denominazione, descrizione e caratteristiche del bene; ubicazione, titolo di provenienza, estensione e altri dati catastali; servitù pesi e oneri di cui il bene immobile è gravato; causale di acquisizione; destinazione d uso; stato di conservazione, indicazione se in uso, fuori uso e/o cancellato dal registro; valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 124, comma 3, della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., in base a quanto disposto dal principio n. 3 dei principi contabili per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana e successiva Casistica. data inizio ammortamento, qualora applicato, e percentuale di ammortamento applicata ai sensi dell Allegato 3 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; valore residuo al netto dell ammortamento. 3. Per i beni immobili concessi in uso all Azienda a qualsiasi titolo dovrà essere predisposto apposito registro inventariale separato. 4. Gli impianti fissi ed i relativi componenti che afferiscono a ciascun immobile soggetto a inventariazione sono oggetto esclusivamente di catalogazione ai fini tecnico-manutentivi. 5. Per i beni immobili concessi all Azienda in locazione o comodato vale quanto sopra detto ad esclusione della determinazione ed attribuzione del valore patrimoniale. ART. 6 - AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI 1. Le aliquote da adottare in base alla tipologia di immobile sono le seguenti in conformità a quanto disposto dall Allegato 3 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011: TERRENI 0% FABBRICATI: Edifici adibiti alle attività istituzionali 3% Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale 3% Costruzioni leggere 10% Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato 3% 2. Il primo anno di entrata in uso del bene viene applicata l aliquota di ammortamento ridotta del 50% a prescindere dalla data di effettiva entrata in uso. 3. Nel corso del periodo di durata utile di un immobilizzazione alcune condizioni di utilizzo o addirittura l operatività stessa dell Azienda possono subire mutamenti di rilievo, conseguentemente la residua possibilità di utilizzazione dell immobile deve essere soggetta ad un riesame ed a una conferma costante nel tempo. 4. Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa deve essere riflessa nel bilancio d esercizio attraverso una svalutazione. Se negli esercizi successivi vengono meno le condizioni che hanno portato alla svalutazione, deve essere ripristinato il valore precedente alla svalutazione. 5. Nell anno in cui si effettua la dismissione o la vendita di un cespite l ammortamento non va calcolato. 5
ART. 7 - VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 1. Gli immobili conferiti da parte della Regione alla data di costituzione dell Azienda dovranno essere valutati nel seguente modo: Valore catastale rivalutato ai fini ICI - alla data del 1.1.1997; Gli incrementi successivi al 1.1.1997 dovranno essere determinati al costo; Gli stessi immobili dovranno essere ammortizzati secondo le aliquote indicate nell art. 6 del presente regolamento. 2. Gli immobili acquistati dall Azienda in data successiva al 1.1.1997 devono essere valutati al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dell IVA se indetraibile, ammortizzato secondo le aliquote di cui all art. 6 del presente regolamento. 3. Qualora il valore (presumibile valore di realizzo) del bene si debba ritenere significativamente inferiore rispetto al costo di acquisto o di produzione, l Azienda dovrà prudenzialmente indicare il valore inferiore motivandolo in nota integrativa. 4. Le immobilizzazioni possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi regionali o nazionali lo richiedono o lo permettano cosi come stabilito dai principi contabili. 5. Per i beni destinati alla vendita non si dovrà procedere all ammortamento dal momento della delibera che ne cambia la destinazione, salvo quanto evidenziato nei principi contabili regionali. 6. Nel patrimonio netto dovranno essere indicati i contributi assegnati per l acquisto dei beni immobili non ancora integralmente utilizzati movimentati con la sterilizzazione degli ammortamenti. CAPO III - INVENTARIO DEI BENI MOBILI ART. 8 - BENI MOBILI OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di beni mobili: a. impianti e macchinari tecnico/economali; b. attrezzature scientifiche e sanitarie di ordinaria ed alta tecnologia; c. attrezzature tecniche ed economali; d. strumentario chirurgico; e. mobili e arredi ad uso sanitario e d ufficio; f. automezzi; g. macchine d ufficio; h. libri, riviste e pubblicazioni variamente attinenti la materia sanitaria in dotazione a biblioteche dell Azienda; i. opere d arte non facenti parte integrante di immobili; j. beni che rivestono interesse storico, culturale e scientifico; k. software, brevetti ed altre eventuali immobilizzazioni immateriali. 2. Agli effetti dell inventariazione, sono assimilati ai beni mobili le apparecchiature sanitarie e tecniche ancorché connesse in modo stabile ai beni immobili. ART. 9 - BENI DI CONSUMO E CONTABILITA DI MAGAZZINO 1. Sono considerati beni di consumo e come tali non sono oggetto di inventariazione tutti i beni mobili aventi durata presunta uguale o inferiore a 12 mesi. 6
2. Tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilità di magazzino, tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative. ART. 10 - BENI MOBILI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE 1. Sono oggetto di inventariazione tutti i beni aventi durata presunta superiore a 12 mesi. 2. Tutti i restanti beni sono gestiti come beni di consumo secondo quanto indicato all articolo 9. ART. 11 - SCHEDA TECNICA 1. I beni mobili oggetto di inventariazione sono rilevati e descritti attraverso una scheda tecnica, anche informatizzata, nella quale è necessario registrare i seguenti dati: Dati identificativi: numero di inventario e data di carico; classificazione e codifica; descrizione; Caratteristiche Tecniche produttore del bene; modello del bene; matricola; eventuali accessori; marchio di qualità e/o marcatura CE. Titolo dell inventariazione causale di acquisizione ( acquisto a titolo oneroso o gratuito, regalia); fornitore; estremi delibera di acquisizione; numero e data ordine; numero e data bolla consegna; numero e data fattura. Scadenza titolo di possesso causale di eliminazione Valorizzazione e relazioni con il processo produttivo attribuzione produttiva ed ubicazione del bene (Servizio, Edificio, Stanza, Unità Funzionale, Unità di Prelievo); costo (valore di acquisto e valore attribuito); stato di conservazione; percentuale di ammortamento; quota ammortizzata; valore residuo. Relazioni con la struttura organizzativa data di collaudo; data di scadenza della garanzia. 7
ART. 12 - CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENI 1. I beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell Azienda vengono classificati allo scopo di agevolarne la gestione in un sistema organizzativo complesso, che prevede l attribuzione di competenze funzionali e professionali a strutture diverse. 2. La classificazione dei beni si articola in due livelli: a. categoria; b. classe; 3. In particolare i beni vengono suddivisi in categorie secondo un criterio di omogeneità legato alla tipologia del bene, con particolare riferimento alla competenze professionali necessarie per la gestione e la manutenzione dello stesso e, di conseguenza, legato all univocità dell individuazione della struttura organizzativa professionale competente per la gestione tecnica del bene (ad esempio apparecchiature sanitarie, apparecchiature informatiche, arredi, ecc.) 4. I beni vengono d altra parte suddivisi in classi secondo un criterio di omogeneità di funzione svolta e, di conseguenza, di univocità di denominazione (ad esempio elettrobisturi, defibrillatore, ecc ). 5. Il numero di inventario che identifica ciascun bene viene riportato sullo stesso tramite applicazione di un apposita etichetta stampata in maniera indelebile. Fanno eccezione lo strumentario chirurgico ed altri eventuali beni immateriali, per i quali l etichetta viene apposta sull ordine, e i software, il cui numero di inventario viene apposto sulla scheda tecnica conservata in un apposito registro. ART. 13 - ACCESSORI 1. Sono da considerarsi accessori quei componenti non dotati di vita autonoma e/o di autonomo sfruttamento produttivo. Essi vengono associati al bene principale ed identificati in maniera separata per i motivi di seguito elencati: a. possono essere riutilizzati in un altra analoga apparecchiatura in caso di mal funzionamento o alienazione del bene principale; b. possono essere sottoposti singolarmente ad interventi manutentivi o verifiche di sicurezza. 2. La rilevazione deve essere in ogni caso eseguita per singolo bene, senza artificiose suddivisioni. ART. 14 - UNIVERSALITA DI BENI 1. I beni della stessa specie e natura che non sono soggetti singolarmente ad inventariazione per il loro modesto valore economico, ai fini del presente regolamento costituiscono universalità e possono essere inventariati con un unico numero di inventario per singola tipologia del bene e riservati globalmente per unità di prelievo, salvo che venga disposta in tempi successivi una loro gestione all interno della contabilità magazzino. 2. Per tali beni sono rilevati soltanto i seguenti dati: Dati identificativi: numero di inventario e data di carico; classificazione e codifica; descrizione; Titolo dell inventariazione causale di acquisizione ( acquisto a titolo oneroso o gratuito, regalia, locazione, noleggio, leasing, service); Scadenza titolo di possesso 8
causale di eliminazione Valorizzazione e relazioni con il processo produttivo attribuzione produttiva ed ubicazione del bene (Servizio, Edificio, Stanza, Unità Funzionale, Unità di Prelievo); quantità e consistenza numerica dei beni che costituiscono l universalità; costo (valore di acquisto); stato di conservazione; percentuale di ammortamento; quota ammortizzata; valore residuo. ART. 15 - CHIUSURA DEI REGISTRI INVENTARIALI E CONTABILITA PATRIMONIALE 1. Il valore dell inventario dei beni mobili, compilato al 31 dicembre di ogni anno, deve essere attestato con provvedimento del Responsabile della struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario, dopo aver acquisito il parere dell U.O.C. Bilancio. 2. I beni mobili sono classificati e descritti nell inventario con l indicazione dei seguenti elementi, selezionati tra quelli previsti nella scheda tecnica di cui all art. 11: Dati identificativi: numero di inventario e data di carico; classificazione e codifica; descrizione; Caratteristiche Tecniche produttore del bene; modello del bene; Titolo dell inventariazione causale di acquisizione ( acquisto a titolo oneroso o gratuito, regalia); Relazioni con il processo produttivo attribuzione produttiva ed ubicazione del bene (Servizio, Edificio, Stanza, Unità Funzionale, Unità di Prelievo); quantità e consistenza numerica dei beni che costituiscono l universalità stato di conservazione; valore residuo. 3. Ai fini della contabilità del patrimonio il valore residuo del bene alla data dell inventario è determinato sulla base del costo d acquisto o di stima al netto delle quote di ammortamento. CAPO IV - CONSEGNATARI E SUBCONSEGNATARI ART. 16 - CONSEGNATARIO RESPONSABILE 1. I beni oggetto di inventariazione ed i beni comunque utilizzati dall Azienda nei casi previsti ai seguenti artt. 23 e 24, che sarebbero oggetto di inventariazione se fossero di proprietà dell Azienda stessa, sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto. 9
2. I responsabili delle Unità Operative sono consegnatari dei beni. E data facoltà al consegnatario, sotto la propria personale responsabilità, di procedere alla nomina di uno o più sub-consegnatari. Tale nomina è formalizzata con atto di delega sottoscritto anche dal sub consegnatario. 3. La consegna dei beni mobili risulta da apposito verbale, redatto dalla struttura organizzativa a cui è affidata la gestione dei beni. ART. 17 - COMPITI DEL CONSEGNATARIO 2. E compito del consegnatario dei beni immobili: segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni; informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprietà o del possesso dei beni. 3. E compito del consegnatario dei beni mobili: prendere in carico i beni che gli vengono assegnati, sia quelli di prima dotazione, sia quelli consegnati in tempi successivi, tramite apposito verbale di presa in carico; provvedere alla verifica dello stato di consegna dei beni di nuova acquisizione; provvedere con la diligenza del buon padre di famiglia alla detenzione, custodia, conservazione e distribuzione dei beni inventariati; trasmettere alle strutture competenti tutte le richieste inerenti beni mobili, attrezzature, apparecchiature; effettuare ricognizioni sullo stato d uso dei beni assegnati, con periodicità almeno annuale; proporre ed adottare ogni provvedimento necessario alla buona conservazione ed al migliore uso dei beni ricevuti in consegna; segnalare immediatamente ogni necessità di manutenzione, interventi tecnici, restauri e simili alle strutture organizzative deputate alla gestione e manutenzione dei diversi beni; segnalare immediatamente alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario la perdita, il furto o comunque la sparizione dei beni mobili assegnati e la loro accidentale rottura o distruzione; proporre l eventuale fuori uso e conseguente scarico inventariale dei beni ricevuti in consegna allorquando i beni siano divenuti inutili o inservibili oppure abbiano perduto la loro efficienza funzionale ed il ripristino o la reversibilità non siano più possibili o convenienti; procedere, ove opportuno, al trasferimento dei beni inventariati all interno della propria Unità Operativa, dando doverosa comunicazione alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario, per quanto di competenza di quest ultima; comunicare alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario i trasferimenti definitivi dei beni tra reparti ed uffici della stessa U.O. ma assegnati a centri di costo diversi. ART. 18 - RESPONSABILITA DEL CONSEGNATARIO E DEL SUB CONSEGNATARIO 1. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbia ottenuto formale atto di scarico dalla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario. 2. Il consegnatario non è direttamente e personalmente in caso di uso non appropriato e/o di colpevole deterioramento dei beni dati in uso ai sub-consegnatari ed altri singoli dipendenti, per ragioni di servizio, salvo nei casi di omissione di vigilanza o di esercizio del proprio ufficio. 3. E preposto a vigilare sia in merito alla buona conservazione dei beni assegnati, sia sul regolare uso degli stessi. 10
4. E soggetto alla vigilanza, verifiche ed accertamenti da parte della struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario. 5. Risponde per omessa vigilanza, originando un debito di valore uguale al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito da parte dell Azienda (più la maggiorazione di valore sopravvenuta, meno la degradazione derivante dall uso). 6. Al consegnatario, infine, farà carico ogni e qualsiasi tipo di responsabilità (disciplinare patrimoniale ed anche penale, a seconda della gravità del caso), per comportamenti difformi dalle disposizioni dettate con il presente regolamento e di quelle successive che verranno impartite dagli organi competenti. 7. Ciascun sub-consegnatario risponde della gestione dei beni ricevuti in uso per il servizio di cui allo stesso è operativamente responsabile. E inoltre tenuto ad informare con urgenza il proprio diretto consegnatario e la struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario in merito ad ogni tipo di variazione concernente i beni ricevuti in uso. In caso di omissione risponde direttamente e personalmente per eventuali responsabilità contabili e patrimoniali. ART. 19 - COMUNICAZIONI PER TRASFERIMENTO 1. Il cambiamento di assegnazione di un bene mobile già inventariato, che comporti una variazione di uno dei seguenti parametri: ubicazione del bene; centro di costo; consegnatario; dovrà essere comunicato alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario, da parte del consegnatario, tramite apposito verbale firmato anche dal nuovo consegnatario. 2. Il trasferimento si configura quando avvengono variazioni definitive di almeno uno dei parametri indicati al precedente comma. CAPO V - VALUTAZIONE, AMMORTAMENTI, CANCELLAZIONE DEI BENI MOBILI ART. 20 VALUTAZIONE DEI BENI 1. I beni mobili vengono rilevati al valore iniziale, costituito dal prezzo di acquisto comprensivo di IVA, nonché delle eventuali spese di imballo, trasporto ed installazione. 2. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sul bene o degli accessori acquisiti ad integrazione dello stesso ai sensi del precedente art. 13 è considerato e rilevato come incremento del costo di acquisto del bene base. 3. Ai beni acquisiti per fine locazione o per fine leasing è attribuito il corrispondente valore residuo determinato in funzione del costo di acquisto, al netto di eventuali oneri finanziari, depurato delle quote di ammortamento già maturate, come se il bene fosse stato realmente ammortizzato durante il periodo di locazione o di leasing. 4. Ai beni mobili prodotti in economia è attribuito il valore corrispondente ai costi di produzione sostenuti o stimati. 5. Ai beni acquisiti a titolo gratuito è attribuito il valore presunto di mercato del bene al momento dell acquisizione. 6. Ai beni per i quali non sia possibile risalire al valore iniziale e/o alla data di acquisto è attribuito un valore storico di stima alla data di iscrizione, che tiene conto dello stato di conservazione del bene stesso. Il valore storico di stima viene associato al bene a partire dal momento della 11
rilevazione ed è successivamente ammortizzato secondo la percentuale di ammortamento assegnata alla categoria di pertinenza. ART. 21 AMMORTAMENTI 1. Ai fini della contabilità economica il calcolo degli ammortamenti è effettuato in quote annue costanti secondo i coefficienti di ammortamento percentuale indicati nell Allegato 3 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011. 2. Per i beni che costituiscono universalità l ammortamento non è calcolato sui singoli componenti, ma sull universalità stessa. 3. I beni acquisiti a titolo gratuito sono soggetti alle procedure di ammortamento. 4. I beni valutati a stima sono iscritti in inventario alla data della stima e saranno ammortizzati in quote annue costanti a partire da tale data. 5. Per la determinazione del costo di esercizio, le quote annue di ammortamento sono calcolate sulla base del costo di acquisto o della stima ed attribuite al centro di costo consegnatario a partire dall anno di consegna del bene. ART. 22 CANCELLAZIONE 1. La cancellazione dall inventario dei beni mobili viene disposta a seguito di dismissione dei beni mobili di proprietà dell Azienda dovuta a: A. alienazione mediante il ricorso a : a) vendita; b) donazione; c) permuta; B. rottamazione. 3. La cancellazione viene altresì disposta qualora l Azienda perda definitivamente il possesso del bene a seguito di furto o di smarrimento dello stesso. 4. Le diverse modalità di dismissione riportate al comma precedente e le operazioni di scarico dei beni dall inventario generale sono descritte in apposite procedure. 5. La richiesta di dismissione dei beni avviene tramite la compilazione di apposita scheda. 6. L eventuale valore residuo dei beni di cui è disposta la cancellazione è imputato al centro di costo consegnatario. 7. Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili che rivestono interesse ai fini della documentazione dell evoluzione storica, culturale e scientifica della sanità pubblica devono essere scaricati dal relativo inventario e riclassificati, ai fini della inventariazione, secondo i criteri di cui al comma 3 dell art. 116 della L.R. n. 40 del 24 febbraio 2005. Nella procedura di dismissione si tiene conto anche del valore posseduto dai beni in ordine agli aspetti di documentazione storica, culturale e scientifica. L Azienda, per l accertamento della rilevanza dei beni ai fini della documentazione dell evoluzione storica, culturale e scientifica della sanità pubblica e per stabilire le modalità della loro conservazione, tutela e valorizzazione, può avvalersi di apposite commissioni tecniche, nonché della collaborazione dei competenti organismi dell amministrazione statale e regionale direttamente preposti alla loro tutela e valorizzazione culturale e scientifica. 8. A chiusura di ogni esercizio, con deliberazione adottata dal Direttore Generale, si prende atto dei beni dismessi nel corso dell esercizio in chiusura, indicando per ciascuno di essi nell elenco riepilogativo che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto atto, il numero di inventario, il valore di acquisto ed il valore residuo. 12
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI ART. 23 BENI IN LEASING, LOCAZIONE E COMODATO 1. Tutti i beni utilizzati dall Azienda a titolo di leasing, locazione e comodato sono inventariati analogamente a quanto previsto per i beni di proprietà dell Azienda ad eccezione dell attribuzione del valore e del relativo ammortamento. 2. Tali beni vengono comunque iscritti negli elenchi previsti dall apposito regolamento approvato dall Azienda. 3. In caso di acquisizione del bene al termine del periodo di leasing la struttura organizzativa preposta alla tenuta dell inventario provvede all annotazione dell avvenuta acquisizione in proprietà del bene medesimo, osservando per la valorizzazione le prescrizioni dell art. 20. 4. Nel caso in cui venga disposto il ritiro del bene per termine del contratto o per inidoneità all utilizzo, ne viene disposta la cancellazione dall inventario. ART. 24 - BENI IN VISIONE E PROVA 1. Tutti i beni in utilizzo a titolo di visione o prova sono rilevati e annotati negli specifici registri di carico e scarico previsti e disciplinati dall apposito regolamento approvato dall Azienda. ART. 25 - OPERE D ARTE, BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E SCIENTIFICO 1. Le opere d arte, i beni di interesse storico, culturale, e scientifico e loro annessioni e pertinenze, esclusi quelli facenti parte integrante dei beni immobili, sono annotati in due appositi registri a carico e scarico separati, nelle due seguenti categorie: Opere d arte non facenti parte integrante di immobili; Beni che rivestono interesse storico, culturale e scientifico. 2. Detti registri dovranno riportare i seguenti dati: a. descrizione del bene; b. consegnatario; c. stato di conservazione; d. verbale di consegna; 3. Per la tenuta dei registri di cui al presente articolo, specifici atti deliberativi individueranno i consegnatari. ART. 26 - NORMA DI RINVIO 1. Le attività, le competenze e la modulistica connesse con l applicazione del presente regolamento sono disciplinate da apposita procedura rivolta alle strutture interessate. 13