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CRITERI PER LA REINTEGRAZIONE DEI COSTI DELL IMPIANTO CENTRO ENERGIA FERRARA PER L ANNO 2015 Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell interpretazione e dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente allegato, valgono le definizioni di cui all articolo 1 dell allegato A alla deliberazione dell Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue: periodo residuo dell anno 2015 è il periodo dal giorno successivo al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento sino al giorno 31 dicembre 2015; * deliberazione 111/06 è l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato; deliberazione 582/2012/R/eel è la deliberazione dell Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel. Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione 2.1 Il presente allegato definisce i criteri per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi dell impianto Centro Energia Ferrara per l anno 2015, alla luce della revoca, con riferimento a una parte del citato anno, dell ammissione alla reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 582/2012/R/eel. Articolo 3 Applicazione di disposizioni del regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06 3.1 Ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi di cui all articolo 2, l impianto Centro Energia Ferrara è soggetto alle stesse disposizioni contenute nei commi della deliberazione 111/06 sotto elencati, modificate e integrate come indicato di seguito: a. il comma 64.11, attribuendo alla componente di cui alla lettera e) del comma medesimo un valore pari a 10 euro/mwh; b. i commi da 64.12 a 64.16.2; 1

c. il comma 64.18 (i commi 64.18.1, 64.18.2 e 64.18.3 esclusi), applicando le percentuali previste per l anno 2015 dal comma 77.20, lettera h); d. i commi 64.19 e 64.19.3, applicando il valore del parametro P EUA calcolato con riferimento all anno 2015; e. i commi 64.19.1, prorogando, per i giorni dall 1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento, il termine di cui alla lettera c) del medesimo comma al decimo giorno successivo all entrata in vigore del presente provvedimento; f. il comma 64.20; g. il comma 64.22, applicando gli standard per l anno 2015 relativi alle categorie tecnologia-combustibile di cui al combinato disposto dei commi 77.3 e 77.18; h. il comma 64.23, utilizzando i consumi effettivi comunicati a Terna ai sensi dell art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 ed esclusivamente per il calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la reintegrazione; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito uniformemente nei periodi rilevanti dell arco temporale cui si riferisce la comunicazione; i. il comma 64.32; j. i commi da 64.37 a 64.41 e da 64.43 a 64.45 e 64.47; k. il comma 65.3, esclusivamente per la valorizzazione delle offerte accettate ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, con riferimento all anno 2015; la determinazione degli importi ex comma 65.3 rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione è effettuata applicando altresì la metodologia indicata alla lettera o); l. il comma 65.3.2, ad esclusione dell ultimo capoverso; la determinazione degli importi rilevanti ex comma 65.3.2 per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione è effettuata applicando altresì la metodologia indicata alla lettera o); m. il comma 65.3.3, facendo salvo il comma 65.3.5 e limitatamente alla configurazione del costo variabile riconosciuto per la fornitura del servizio di riserva secondaria; qualora siano accettate, le offerte sul mercato del servizio del dispacciamento sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione per l anno 2015: m.1. in caso di offerta di vendita, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l offerta accettata; m.2. in caso di offerta di acquisto, al minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l offerta accettata; La determinazione degli importi di cui alla presente lettera rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione è effettuata con la metodologia indicata alla lettera o); n. il comma 65.3.5; 2

o. il comma 65.4, considerando l intero valore dei ricavi relativi al periodo dall 1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento e una quota dei ricavi relativi al periodo residuo dell anno 2015; detta quota è determinata secondo quanto previsto al comma 4.6; p. i commi 65.5 e 65.6, calcolando distintamente l importo relativo al periodo dall 1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento e quello relativo al periodo residuo dell anno 2015 e definendo gli importi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione con la metodologia indicata alla lettera o); per il calcolo degli importi relativi ai citati periodi, i valori dei parametri rappresentativi dei prezzi sono determinati in relazione all anno 2015 e i valori dei parametri Qa e Qin per ciascuno di detti periodi è definito in ragione del peso delle quote di emissione da rendere per il periodo medesimo rispetto a quelle da rendere per l intero anno 2015; q. il comma 65.7; r. il comma 65.8, considerando l intero valore dei costi variabili riconosciuti relativi al periodo dall 1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento e una quota dei costi variabili riconosciuti relativi al periodo residuo dell anno 2015; detta quota è determinata secondo quanto previsto al comma 4.6; s. i commi 65.8.1, 65.9, 65.10 e 65.10.1; t. i commi da 65.13 a 65.15, tenendo conto di quanto indicato ai commi 4.2 e 4.3 del presente articolo; u. il comma 65.17; v. il comma 65.19, tenendo conto di quanto indicato ai commi 4.4 e 4.5 del presente articolo; w. il comma 65.20; x. il comma 65.22; entro il 31 gennaio 2016, l utente interessato titolare dell impianto Centro Energia Ferrara può richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; in occasione dell invio all Autorità di cui al comma 65.22, Terna presenta la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall utente interessato in tema di tassi di indisponibilità; y. i commi da 65.23 a 65.24.1; tra i ricavi sono incluse le partite economiche figurative che derivano dall applicazione dei commi 65.3, 65.3.2, 65.3.3 e 65.3.5, secondo quanto previsto alle lettere precedenti in merito ai commi medesimi; z. i commi da 65.25 a 65.29; aa. il comma 65.30, applicando il costo variabile rilevante per la reintegrazione dei costi, adottando i valori dei parametri P EUA e P FLEX determinati in relazione al primo semestre dell anno 2015; l eventuale acconto è pari alla differenza tra: 3

aa.1. la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell anno solare considerato e il minore tra il 40% della stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 20% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di cui al comma 63.11; aa.2. i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell anno solare considerato; bb. i commi da 65.31 a 65.34; cc. il comma 77.20, lettere a), b), d), e), f), h), i) e j). Articolo 4 Ulteriori disposizioni 4.1 Qualora l utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al comma 3.1, lettere t) e v), e ai commi da 4.2 a 4.5, ai fini della determinazione dei costi fissi riconosciuti per l anno 2015, e di cui al comma 4.6, per il calcolo della quota di margine di contribuzione rilevante per la reintegrazione con riferimento al periodo residuo dell anno 2015, l utente medesimo: a. li illustra all interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), della deliberazione 111/06, descrivendo i motivi che potrebbero giustificarne l applicazione; b. presenta sia i risultati derivanti dall applicazione dei criteri di cui al comma 3.1, lettere t) e v), e ai commi da 4.2 a 4.6 sia quelli conseguenti all adozione dei criteri alternativi proposti. 4.2 Per ciascuna immobilizzazione che, contestualmente, presenti i requisiti previsti dalla disciplina per la reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06 e sia diversa dalle immobilizzazioni di cui al comma 4.3, l importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l anno 2015 è pari a una quota del valore di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, definita in ragione del peso, sul medesimo anno, del minore tra il numero di giorni del periodo dall 1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento e la durata dell ammortamento del cespite nell ambito del numero di giorni predetto. 4.3 I costi fissi riconosciuti rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l anno 2015 includono l intero valore di cui al combinato disposto dei commi 65.14 e 65.15 della deliberazione 111/06 in relazione a ciascuna immobilizzazione che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche: a. abbia i requisiti previsti dalla disciplina per la reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione medesima; b. la decisione di acquisto (o realizzazione) dell immobilizzazione considerata sia stata assunta nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della deliberazione 582/2012/R/eel e il giorno di entrata in vigore del presente provvedimento; c. l ammortamento sia iniziato nel periodo indicato alla precedente lettera b); 4

d. l immobilizzazione considerata sia stata strettamente necessaria per consentire l operatività dell impianto nel periodo dall 1 gennaio 2013 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento (o in parte del periodo medesimo). In relazione alle immobilizzazioni che, oltre a presentare le caratteristiche sopra esplicitate, sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell anno, l importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del numero di giorni di ammortamento nell anno 2015. 4.4 Salvo quanto previsto al comma 4.5, i costi fissi riconosciuti rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l anno 2015 includono una quota del valore di cui al comma 65.19 della deliberazione 111/06, definita in ragione del peso, sul medesimo anno, del numero di giorni del periodo dall 1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento. 4.5 I costi fissi riconosciuti rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l anno 2015 includono l intero valore di cui al comma 65.19 della deliberazione 111/06 in relazione a ciascun onere che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche: a. abbia i requisiti previsti dalla disciplina per la reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione medesima; b. sia conseguenza diretta di vincoli (es. contrattuali, autoritativi etc.), a carico dell utente del dispacciamento, che abbiano avuto origine nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della deliberazione 582/2012/R/eel e il giorno di entrata in vigore del presente provvedimento; c. sia risultato strettamente necessario per consentire l operatività dell impianto nel periodo dall 1 gennaio 2013 al giorno di entrata in vigore del presente provvedimento (o in parte del periodo medesimo). Ciascun onere con le caratteristiche sopra elencate è reintegrato al netto degli eventuali proventi derivanti dall eventuale cessione nel corso dell anno 2015 dei beni e servizi sottesi. 4.6 Con riferimento al periodo residuo dell anno 2015, la quota dei ricavi (costi variabili) rilevanti per la reintegrazione dei costi è pari al prodotto tra i ricavi (costi variabili) attinenti al menzionato periodo e il rapporto tra la somma degli importi di seguito elencati e l insieme dei costi fissi che, in relazione al periodo medesimo, sarebbero stati riconosciuti se non fosse intervenuto il provvedimento di revoca dell ammissione alla reintegrazione: a. per ciascuna immobilizzazione di cui al comma 4.3, la quota parte del costo fisso riconosciuto di cui al comma stesso, definita in ragione del peso, sull anno 2015, del minore tra il numero di giorni del periodo residuo dell anno 2015 e la durata dell ammortamento del cespite nell ambito del numero di giorni predetto; b. la quota parte dei costi fissi riconosciuti di cui al comma 4.5, definita in ragione del peso, sull anno 2015, del numero di giorni del periodo residuo dell anno 2015. 5

L importo dell insieme dei costi fissi che, in relazione al periodo residuo dell anno 2015, sarebbero stati riconosciuti se non fosse intervenuto il provvedimento di revoca dell ammissione alla reintegrazione è determinato sommando: a. gli importi di cui alla precedenti lettere a) e b); b. in relazione a ciascuna immobilizzazione di cui al comma 4.2, il valore di cui al combinato disposto dei commi 65.14 e 65.15 della deliberazione 111/06, al netto della quota parte di cui al medesimo comma 4.2; c. in relazione agli oneri fissi che, contestualmente, non attengono a immobilizzazioni e non presentano le caratteristiche di cui al comma 4.5, il valore di cui al comma 65.19 della deliberazione 111/06, al netto della quota parte di cui al comma 4.4. 6