Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera

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Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Matera Rosso; Matera Primitivo Matera Rosso Jonico Matera Greco; Matera Bianco Matera Spumante Art. 2 Base ampleografica I vini di cui all art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Matera Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%. Matera Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%. Matera Rosso Jonico: Rosso Jonico: Cabernet S. minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10% possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%. Matera Greco: Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 15%. Matera Bianco Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, autorizzate per la vinificazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%. Matera Spumante Malvasia di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Matera Rosso, Rosso Jonico, Primitivo, Greco, Bianco e Spumante comprende gli interi territori comunali di Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 700 mt s.l.m.. Art. 4 Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell Ambiente Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Matera devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali. Densità di impianto Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve bianche che per le uve Rosse. Forme di allevamento e sesti di impianto I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice. E facoltà della Regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve Forzature ed irrigazione È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: TIPOLOGIA PRODUZIONE UVA Tonnellate/etta ro Matera Rosso 10 11,50 Matera Primitivo 10 12,50 Matera Rosso Jonico 10 11,50 Matera Greco 10 10,50 Matera Bianco 10 10,50 Matera Spumante 10 12,00 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol. Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 20%, l esubero potrà essere destinata, se ne sussistono i requisiti, all ottenimento della I.G.T. Basilicata Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l intera partita non potrà essere rivendicata a DOC Matera. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite

Art. 5 Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l invecchiamento obbligatorio, l affinamento in bottiglia obbligatorio, l affinamento dei rossi, devono essere effettuate nell area della zona di produzione della denominazione di origine controllata Matera. E tuttavia consentito che possano essere effettuate nell intero territorio della Regione Basilicata per i soli primi 8 anni dal riconoscimento della suddetta DOC. La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata all interno della zona di vinificazione di cui al comma 1. Per la presa di spuma della tipologia spumante, deve essere utilizzato esclusivamente mosto di uve dei vigneti iscritti all albo della denominazione d origine. E ammessa la pratica dell arricchimento, nei limiti massimi di 1 grado. Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 9 mesi. Resa uva/vino e vino/ha La resa massima dell uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti: TIPOLOGIA Resa uva/vino % Matera Rosso 70 Matera Primitivo 70 Matera Rosso Jonico 70 Matera Greco 70 Matera Bianco 70 Matera Spumante 70 Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che abbia diritto alla rivendicazione. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento: TIPOLOGIA Durata in Decorrenza mesi Matera Rosso 12 1 ottobre dell anno Matera Primitivo 12 1 ottobre dell anno Matera Rosso Jonico 12 1 ottobre dell anno Matera Greco 07 31 marzo dell anno Matera Bianco 07 31 marzo dell anno Matera Spumante 09 31 maggio dell anno

L immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata Matera nella tipologia Rosso, Primitivo e Rosso Jonico, può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. L immissione al consumo per la tipologie Greco e Bianco della denominazione di origine controllata Matera deve avvenire dopo il 31 marzo dell anno successivo a quello della. Art. 6 Caratteristiche al consumo I vini di cui al precedente art. 1, all atto dell immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Matera - Rosso: Colore: Rosso rubino; Profumo: complesso, fruttato; Sapore: Armonico, rotondo, tipico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.; Matera Primitivo: Colore: rosso rubino tendende al violaceo ed al granato con l invecchiamento Profumo: intenso, persistente caratteristico; Sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.; Matera Rosso Jonico: Colore: rosso rubino Profumo: intenso, persistente, erbaceo; Sapore: Secco, pieno, armonico tendente al vellutato; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.; Matera - Greco: Profumo: Caratteristico,Intenso, persistente, erbaceo; Sapore: tipico, caratteristico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 % vol.; Matera - Bianco: Profumo: Intenso, Fruttato, Erbaceo; Sapore: tipico, Secco, Fresco, Sapido; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 % vol.; Matera - Spumante: Profumo: fruttato,tipico,gradevole; Sapore: Fragrante, tipico, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50 % vol.; I vini a denominazione di origine controllata Matera di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno. È in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Comitato per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell acidità totale e dell estratto secco netto previsti dal presente disciplinare. Art. 7 Designazione Qualificazioni Nella designazione e presentazione dei vini di cui all art. 1 è vietata l aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Località È consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve. Per i Vini di cui all art. 1 l indicazione dell annata di produzione delle uve è obbligatoria Art. 8 Confezionamento I vini di cui all art. 1, ossia le tipologie: Matera rosso, Matera Primitivo, Matera Rosso Jonico, Matera Greco Matera Bianco e Matera Spumante, escluse le dame, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.. Per il vino rosso Primitivo è obbligatorio l uso di tappi in sughero raso bocca. Per i vini rossi e bianchi è consentito l uso di tappi raso bocca anche in materiale sintetico. Solo per le bottiglie fino a litri 0,375 (per le tipologie rosso e bianco) è consentito anche l uso del tappo a vite. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.