REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI CAMPEGGIO TEMPORANEO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI CAMPEGGIO TEMPORANEO (Art.38 L.R. n. 42 del 23.03.2000) Art. 1 Il presente atto disciplina l attività di campeggio temporaneo ai sensi dell art. 38 della Legge regionale n. 42 del 23/03/2000. Si definisce campeggio temporaneo un area pubblica o privata dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell ambiente e può essere utilizzato per una durata massima di 60 giorni per i seguenti obiettivi: per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario; per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro. Art. 2 Il campeggio occasionale ai sensi dell art. 37 della Legge regionale n. 42 del 23/03/2000, è l insediamento per non più di tre giorni di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile. L esercizio del campeggio occasionale dovrà avvenire nel rispetto della proprietà privata e dei divieti imposti dalle autorità competenti. Art.3 Le associazioni ed organismi senza scopo di lucro che intendono svolgere un campeggio temporaneo auto-organizzato per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose, devono fare pervenire almeno 30 giorni prima al Comune, una dichiarazione di possesso dei requisiti minimi elencati nell allegato 1. La dichiarazione deve contenere anche: le generalità di uno o più responsabili dell Ente/Associazione/Organizzazione/Gruppo e/o le generalità di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio; la durata del soggiorno e il numero di persone presenti previsto; la dichiarazione di un medico che si rende responsabile dell assistenza sanitaria ai partecipanti per tutto il tempo del campeggio (da esibire a richiesta); per i soli minorenni, autorizzazione scritta in carta semplice di un genitore (da esibire a richiesta); l assenso del proprietario/i del terreno/i e/o dei servizi igienici se disponibili (da esibire a richiesta); impegno alla rimozione delle strutture ed al ripristino dello stato dei luoghi al momento dell abbandono assumendosi altresì l onere di risarcire eventuali danni arrecati al proprietario dell area o a terzi. L ufficio che riceve la dichiarazione completa, con allegata anche una planimetria del foglio di mappa catastale del campo con esatta indicazione delle attrezzature del campeggio, la invierà
all ufficio tecnico, alla C.M.P. e alla ASL competente per territorio, i quali entro i successivi 10 giorni potranno esprimere eventuali osservazioni, richieste di integrazioni e/o motivi di dissenso. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione completa, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al primo punto del comma precedente, l attività di campeggio potrà essere iniziata. Tale termine è suscettibile di sospensione in caso di richiesta chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso il tempo anteriore alla causa di sospensione non perde la sua efficacia ma si somma con il periodo successivo. A iter concluso, copia della dichiarazione verrà trasmessa agli organi di vigilanza per i controlli di competenza. Art. 4 Chi effettua un campeggio temporaneo senza la preventiva dichiarazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all art. 42 c. 1 della L.R. n. 42 del 23/03/2000 per chi gestisce un campeggio sprovvisto di autorizzazione. Per le ulteriori e seguenti violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni sottoindicate: - mancato ripristino stato dei luoghi: da 100 a 600; - assenza documenti da esibire su richiesta di cui all art.3: da 100 a 600. Eventuali danni a cose o persone sono a carico dei responsabili del gruppo. Art. 5 Il presente regolamento non si applica ai campeggi temporanei in forma imprenditoriale. Art. 6 Per quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Allegato 1 Requisiti minimi per lo svolgimento di campeggi temporanei auto-organizzati Requisiti dell area Nell individuazione dell area da adibire a campeggio temporaneo dovranno essere rispettate: - adeguata distanza da fonti di radiazione elettromagnetica (linee elettriche, radio base); - la zona di salvaguardia dei pozzi di interesse pubblico (D.Lgs 152/99); - la sussistenza di adeguate condizioni per lo smaltimento delle acque meteoriche; - l accessibilità per interventi antincendio e di soccorso sanitario: per garantire l accesso le aree non devono essere a distanza maggiore di m. 200 dalle strade percorribili da idoneo mezzo di soccorso; - un idoneo approvvigionamento idrico; - un agevole smaltimento dei rifiuti solidi ( assimilabili a R.S.U.) - un idoneo smaltimento dei reflui neri e saponosi ; - un adeguato smaltimento delle acque meteoriche; - le aree devono essere ubicate esternamente alle zone caratterizzate da rischio idraulico e geologico (vedere cartografia U.T.C.). Capacità ricettiva La capacità ricettiva massima dell area deve essere calcolata tenendo conto di assicurare un minimo di 50 mq. per piazzola, equivalenti a mq. 10 per ospite. Pronto soccorso Il campeggio deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla normativa regionale vigente in materia. Preparazione e somministrazione alimenti In presenza di personale preposto alla produzione di alimenti per l intera comunità, lo stesso deve essere in possesso di attestato di frequenza al corso HACCP o documento sanitario in corso di validità. In tal caso la struttura deve essere in possesso di piano di autocontrollo (da esibire a richiesta). Approvvigionamento idrico
L approvvigionamento idrico è possibile mediante cisterne e/o rami di acquedotto; è consentito l uso di acqua minerale o resa potabile mediante idoneo trattamento purché sia distinta l acqua potabile per la cucine e l igiene personale da quella da utilizzare nei servizi igienici. Deve essere assicurato un approvvigionamento idrico pro capite di 40/50 litri al giorno (acqua potabile più acqua di servizio) e una riserva di acqua per un giorno. Deve essere garantita la presenza di un lavello per stoviglie ogni 50 ospiti e i rifiuti liquidi per pulizia personale e delle stoviglie (utilizzando solo sapone biodegradabile al 99%) devono essere smaltiti lontano dai corsi d acqua. Servizi igienici Qualora esistano nella zona strutture organizzate (es. case o prefabbricati) dovranno essere utilizzati i servizi igienici esistenti. Nel caso non siano presenti sul posto, questi dovranno essere realizzati mediante fosse (latrine) di idonea capacità, disinfettate giornalmente con calce e ricoperte con terra al termine del soggiorno. I WC dovranno essere distanti dalla cucina e dalle tende dormitorio da un minimo di 30 metri ad un massimo di 150 metri. Il recapito finale dei reflui dovrà essere distante 200 metri da pozzi di interesse pubblico e 30 metri da corsi di acqua superficiale, strade e sentieri di passaggio. Il numero dei WC dovrà essere di uno ogni 20/25 ospiti. Inoltre è indispensabile una doccia ogni 30/40 ospiti. In prossimità delle latrine dovrà essere installato un lavello per l igiene delle mani. Rifiuti solidi Per la raccolta dei rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da svuotarsi periodicamente. Qualora l asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l organizzazione dovrà provvedere giornalmente al trasporto nel più vicino luogo di raccolta. Accensione fuochi Per l accensione di fuochi nelle aree non attrezzate con apposite piazzole o manufatti, fissi o rimovibili, atti all accensione di fuochi per il confezionamento dei pasti, per il riscaldamento o similari, è necessaria la prevista autorizzazione in deroga ai sensi dell art.68 del Regolamento n.48/r del 2003 di attuazione della L.R. 39/2000 da richiedersi alla C.M.P.. Ripristino stato dei luoghi Le attrezzature per il campeggio debbono essere completamente rimosse ed asportate al momento del loro abbandono.