Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia Linee Guida sugli Aiuti di Stato Beneficiari italiani

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Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 Linee Guida sugli Aiuti di Stato Beneficiari italiani Versione n. 01/2012

INDICE 1 FINALITA DELLE LINEE GUIDA... 3 2 COSA SONO GLI AIUTI DI STATO... 4 3 QUATTRO CRITERI PER GLI AIUTI DI STATO... 5 3.1 DEFINIZIONE GENERALE... 5 3.2 CRITERI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA. 6 4 DIECI REGOLE CHIAVE DA RICORDARE... 8 5 SCHEMI DI AIUTI DI STATO... 9 5.1 GRUPPI DI REGIMI DI AIUTI DI STATO... 9 5.2 PROCEDURA DI NOTIFICA DI REGIMI DI AIUTI DI STATO... 10 5.3 AIUTI DI STATO NEL PROGRAMMA OPERATIVO... 10 6 MISURE ADOTTATE DAL PROGRAMMA OPERATIVO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE OPERAZIONI CON LE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO... 12 7 AIUTI DI STATO IN REGIME DE MINIMIS... 13 7.1 AIUTI DI STATO DIRETTI CONCESSI IN REGIME DE MINIMIS NEL CORSO DELL ATTUAZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO... 13 7.2 PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE DELL INFORMATIVA RELATIVA AGLI AIUTI DI STATO CONCESSI A REGIME DE MINIMIS... 14 7.3 COMUNICAZIONE AI POTENZIALI BENEFICIARI DI AIUTI DI STATO INDIRETTI... 14 2

1. FINALITA DELLE LINEE GUIDA Il Trattato CE dispone che gli Aiuti di Stato non possano essere ammissibili quando esiste già uno schema d intervento nazionale o comunitario, in quanto causerebbero distorsioni della concorrenza e del commercio intracomunitario. Gli Aiuti di Stato vengono definiti un vantaggio qualsiasi sia la forma in cui vengono assegnati alle imprese, in base a una selezione, dalle autorità pubbliche nazionali, o attraverso l impiego di fondi pubblici. I Stati fondatori hanno tuttavia notato che in alcuni casi gli interventi governativi si rendono necessari ai fini di un buon funzionamento e di equità di un economia nel rispetto delle decisioni comunitarie. Pertanto, il Trattato (Articolo 87 del Trattato CE), lascia spazio alla possibilità di considerare l Aiuto di Stato compatibile con un numero consistente di obiettivi. Queste norme di base vengono poi sviluppate da una legislazione secondaria e da sentenze della Corte di Giustizia Europea. Le norme comunitarie sugli Aiuti di Stato limitano e prevedono deroghe a questi sostegni finanziari, ai quali si può far fronte con finanziamenti pubblici. Tutte le norme sugli Aiuti di Stato descritte nelle presenti Linee guida rivestono rilevanza anche per quanto concerne la Cooperazione Territoriale Europea (CTE). Le presenti Linee guida sugli Aiuti di Stato sono redatte a cura dell Autorità di Gestione e devono essere osservate da: - Autorità di Gestione (AdG) - Segretariato Tecnico Congiunto (STC) - Beneficiari italiani del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013 1 1 Per i beneficiari sloveni le Linee guida applicabili sono quelle edite dal Ministero delle Finanze dalla Repubblica di Slovenia. 3

2. COSA SONO GLI AIUTI DI STATO Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (Articolo 87 del Trattato) Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli Scambi tra Stati Membri. Il significato della definizione sopra citata viene spiegato di seguito in dettaglio: Gli aiuti.sotto qualsiasi forma Non solo le sovvenzioni o le agevolazioni sui tassi d interesse, ma anche le garanzie sui prestiti, agevolazioni di deprezzamento accelerato, iniezioni di capitale, sconti sui prezzi, o qualsiasi altro vantaggio Dagli Stati ovvero mediante risorse statali Qualsiasi finanziamento pubblico (Europeo, statale, regionale) Che falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le attività co-finanziate sono o possono essere in situazione di concorrenza all interno dell Unione Europea Imprese Qualsiasi soggetto giuridico privato o pubblico, che produce o non produce reddito impegnato in un attività di scambio, di qualunque status giuridico Favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni Fornendo un vantaggio ad imprese su base selettiva Incide sul commercio tra gli Stati Membri Le attività co-finanziate sono esposte alla concorrenza in vari Stati membri/paesi partecipanti. 4

3 QUATTRO CRITERI PER GLI AIUTI DI STATO I quattro criteri che seguono individuano i criteri secondo i quali un sostegno finanziario è, oppure non è, Aiuto di stato. Si sottolinea il fatto che le regole relative agli Aiuti di stato sono applicabili solo agli interventi che rispondono a tutti i criteri elencati nell Articolo 87(1) del Trattato. 3.1 DEFINIZIONE GENERALE I seguenti quattro criteri definiscono se il contributo/sostegno finanziari pubblico ricevuto si configura quale Aiuto di Stato o meno. Da notare che le regole sugli Aiuti di Stato si applicano solo per gli interventi che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 87 (1) del Trattato. PRIMO CRITERIO: TRASFERIMENTO DI RISORSE STATALI L Aiuto è fornito mediante Risorse statali (finanziamento Europeo, nazionale, regionale e locale) Le regole sugli Aiuti di stato coprono solo gli interventi che prevedono il trasferimento di Risorse di Stato (che comprendono le amministrazioni nazionali, regionali o locali, banche e fondazioni pubbliche, ecc.). L aiuto, inoltre, per essere tale non ha necessariamente bisogno di venire concesso dall0 Stato. Può anche venir concesso da un organismo privato o da un organismo pubblico intermedio designato dallo Stato. Quest ultimo caso potrebbe verificarsi quando uno schema di interventi finanziati dallo Stato viene gestito da una banca privata. SECONDO CRITERIO: VANTAGGIO ECONOMICO L Aiuto (direttamente o indirettamente) falsa o minaccia di falsare la concorrenza (tutti i vantaggi devono essere presi in considerazione) L'aiuto deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ricevuto nel corso della normale attività. Esempi meno ovvi di operazioni che rientrano in questa condizione sono i seguenti: una società acquista/affitta terreni di proprietà pubblica a prezzi inferiori al prezzo di mercato; una società vende un terreno allo Stato al prezzo superiore a quello di mercato; una società gode di un accesso privilegiato alle infrastrutture senza pagarne il costo oppure a condizioni di favore; 5

l'impresa ottiene capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quanto non avrebbe ottenuto da un investitore privato. L'impresa è qualsiasi entità che esercita un'attività di natura commerciale e che offre beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica e dal modo di finanziamento di tale entità. Anche se l'entità non è orientata al profitto, le regole sugli Aiuti di Stato si applicano fintanto che compete con le aziende che a scopo di lucro. TERZO CRITERIO: SELETTIVITA L Aiuto favorisce talune imprese o la produzione di taluni beni L Aiuto di Stato deve essere selettivo e pertanto incidere sull equilibrio tra talune imprese e i loro concorrenti. La Selettività è ciò che differenzia l Aiuto di stato dai cosiddetti interventi generali (vale a dire gli interventi che si applicano senza distinzione a tutte le ditte in tutti i settori economici di uno Stato membro e cioè la maggior parte delle misure fiscali di livello nazionale). Uno schema viene considerato selettivo, se le autorità che lo amministrano dispongono di un certo grado di potere discrezionale. Il criterio della selettività è rispettato anche nel caso in cui lo schema si applichi solo a parte del territorio di uno Stato Membro (in questo caso rientrano tutti gli schemi di aiuto regionale e settoriale). QUARTO CRITERIO: GLI EFFETTI SULLA CONCORRENZA E IL COMMERCIO L Aiuto incide sul commercio tra gli Stati Membri in quanto le attività interessate dall aiuto stesso sono esposte alla concorrenza in vari Stati Membri L aiuto deve poter potenzialmente influire sulla concorrenza e sul commercio tra gli Stati membri. 3.2 CRITERI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 Sulla base di quanto sopra, è importante chiarire come i criteri generali si inseriscono nel Programma. Quella che segue è la definizione generale delle attività transfrontaliere co-finanziate dai Programmi operativi rapportate ai 4 criteri degli Aiuti di Stato: 6

PRIMO CRITERIO: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DI STATO = sempre rispettato Tutte le operazioni vengono co-finanziate almeno dai fondi pubblici europei. SECONDO CRITERIO: VANTAGGIO ECONOMICO = da controllare caso per caso Quella che segue è la domanda principale che ci si deve porre al fine di determinare se un attività può essere o meno pertinente in relazione agli Aiuti di Stato: - L attività è inserita in un contesto di concorrenza? - Vengono forniti vantaggi direttamente o indirettamente (in qualsiasi forma) a taluni concorrenti da parte dei partners? TERZO CRITERIO: SELETTIVITA = da controllare caso per caso Tutte le operazioni sono limitate da un punto di vista geografico all area di Programma ammissibile, ma questo significa che le attività possono coprire un area geograficamente più vasta dell area ammissibile di Programma, mentre è importante per il Programma che le attività producano effetto sull area di Programma. Le attività possono avere come target talune imprese o settori specifici ed essere in questo senso selettive. QUARTO CRITERIO: EFFETTI SULLA CONCORRENZA ED IL COMMERCIO = quasi sempre rispettato Nel caso si configuri un attività di commercio, la stessa è sempre soggetta alla concorrenza in vari Stati Membri/Paesi partecipanti. 7

4 DIECI REGOLE CHIAVE DA RICORDARE Regola n.1 Le norme relative agli Aiuti di Stato si applicano ad ogni tipo di beneficiario organismo pubblico o privato nella misura in cui questo è coinvolto in un attività di mercato. Regola n.2 Le norme che regolano gli Aiuti di Stato non riguardano il profitto : anche un organismo senza scopo di lucro può creare una distorsione della concorrenza. Regola n.3 L Aiuto di Stato riguarda attività inserite in un contesto di concorrenza: anche se la regione interessata è una zona bianca (una regione in cui non si è mai verificata concorrenza finora). Regola n.4 L Aiuto di Stato è una questione di plafond (percentuale massima di concessione applicabile; in caso di de-minimis quota massima in tre anni). Regola n.5 Il plafond si applica non solo ai finanziamenti UE ma a tutti i finanziamenti pubblici (ivi compresi quelli nazionali, regionali e locali). Regola n.6 Tutti gli Aiuti di Stato concessi sono soggetti a cumulo comprensivo di de-minimis. Regola n.7 Le norme che regolano gli Aiuti di Stato individuano i costi che sono da considerarsi ammissibili (sulla base dello schema degli Aiuti di Stato). Regola n.8 L Aiuto di Stato dev essere controllato sia in base al beneficiario (partner) che in base all attività (partner e livelli operativi). Regola n.9 I criteri che regolano gli Aiuti di Stato devono essere presi in considerazione sulla base di un raffronto tra il territorio degli Stati Membri/Paesi partecipanti e il territorio dell UE in relazione al quarto criterio. Regola n.10 Qualora un soggetto economico si impegni in attività che sono inserite in un contesto di concorrenza e agisca in qualità di partner, è soggetto alle norme degli Aiuti di Stato in quanto è stato selezionato come partner in modo non trasparente. Se lo stesso attore è invece impegnato nelle stesse attività in qualità di contraente (individuato cioè attraverso un pubblico appalto) non ricade nell ambito previsto dalle norme sugli Aiuti di Stato. 8

5 SCHEMI DI AIUTI DI STATO In generale, l Aiuto di Stato non è permesso. I fondi pubblici, considerati aiuti di stato, possono venire concessi solo nel rispetto di una norma comunitaria che permetta questo tipo di finanziamento, cioè attraverso l applicazione di un regime di Aiuti di Stato. La Commissione Europea ha adottato una linea secondo la quale piccoli importi d aiuto (l aiuto de minimis inferiore ai 200.000 euro sul totale di agevolazioni pubbliche ricevute in un periodo di 3 esercizi finanziari per beneficiario) non hanno potenziali effetti sulla concorrenza ed il commercio tra gli Stati membri. Pertanto ritiene che tale tipo di aiuto sia conforme all Art. 87(1) del Trattato, ma necessiti in modo chiaro di essere trattato nel rispetto delle regole de minimis. 5.1 GRUPPI DI REGIMI DI AIUTI DI STATO I regimi di aiuti possono essere suddivisi in vari gruppi che possono trovare applicazione diretta senza notifica preventiva alla CE (applicazione diretta a livello nazionale): - l aiuto regionale che abbia come obiettivo principale quello di promuovere lo sviluppo di regioni meno favorite. E applicabile alle imprese in regioni ammissibili agli aiuti di stato. Gli Aiuti di Stato a finalità regionale sono ammissibili ai fini di finanziamenti rivolti ad investimenti di avvio e funzionamento; - aiuti di Stato orizzontali (esenzioni per categoria): Aiuti alle PMI, ricerca, sviluppo e innovazione, per la tutela dell'ambiente, per i lavoratori svantaggiati e disabili, alla formazione, salvataggio e ristrutturazione, capitale di rischio; - aiuti settoriali: agricoltura, acquacoltura, produzione audiovisiva, trasmissioni, carbone, energia elettrica, pesca, silvicoltura, i servizi postali, cantieristica, acciaio, fibre sintetiche, trasporti; - aiuti de minimis: applicabili a tutti i settori, ad eccezione della maggior parte degli aiuti settoriali; - servizi di interesse economico generale (SIEG): compensazioni relative ad obblighi di servizio pubblico definito in modo esplicito da parte delle autorità pubbliche. Generalmente, gli aiuti più rilevanti nell'ambito dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono gli aiuti de minimis e le esenzioni per categoria (ad esempio: aiuti alle PMI, aiuti a finalità regionale). Le norme sugli Aiuti di Stato comprendono anche due importanti principi: - aiuti di Stato trasparenti: sono aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza dover effettuare alcuna valutazione del rischio (ad esempio, sovvenzioni, abbuoni di 9

interessi, misure fiscali limitate). Gli Aiuti di stato non sono considerati trasparenti nei seguenti casi: fornitura di iniezioni di capitale alle imprese o aiuto sotto forma di misure relative al capitale di rischio (a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali solo fino al tetto de minimis per ogni impresa interessata); - cumulo: gli aiuti destinati a finanziare gli stessi costi ammissibili non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato secondo quanto previsto dall'articolo 87 del trattato (1), se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dalle norme comunitarie. 5.2 PROCEDURA DI NOTIFICA DI REGIMI DI AIUTI DI STATO a) Procedura di notifica alla Commissione Europea L'applicazione di deroghe al divieto generale di concessione di Aiuti di Stato dipende esclusivamente dalla Commissione Europea, che possiede poteri investigativi e decisionali. Al centro di questi poteri c è la procedura di notifica, che - tranne in alcuni casi - gli Stati Membri sono tenuti a seguire. E' solo dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea che una misura di aiuto può essere implementata. Inoltre, la Commissione ha potere di recupero nei confronti di aiuti di Stato incompatibili. b) Procedura di notifica all'organismo competente dello Stato Membro / Paesi partecipanti Nel caso delle esenzioni per categoria e degli aiuti de minimis, gli Aiuti di Stato non devono essere notificati alla Commissione Europea. Il regime di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione delle esenzioni per categoria o de minimis, deve essere notificato all'ente competente dello Stato Membro / Paese partecipante. 5.3 AIUTI DI STATO NEL PROGRAMMA OPERATIVO I programmi transfrontalieri sono caratterizzati da attività transfrontaliere che tendono ad essere molto diverse, che coprono molti settori e spesso anche hanno contenuti multi-settoriali dal momento che viene incoraggiato l'approccio integrato. Quindi, per definizione, le attività transfrontaliere non devono essere trattate direttamente come Aiuti di Stato: si tratta sempre di un esame caso per caso nel corso della valutazione e attuazione dei progetti, date le condizioni effettive di attuazione. Tuttavia, nel caso di Aiuti di Stato, devono essere osservate le norme sugli Aiuti di Stato e aiuto dev essere concesso in conformità con un regime di aiuti di Stato, mediante utilizzo di un esenzione per categoria o un regime di Aiuti di Stato da notificarsi alla Commissione Europea. In tutti i casi, accanto alla legislazione europea, anche tutte le norme nazionali/regionali devono essere rispettate in base alla sede 10

del beneficiario che ha attività che rientrano nelle disposizioni perviste dalle norme sugli Aiuti di Stato. Pertanto, gli organi regionali e le autorità nazionali hanno la responsabilità di provvedere ad adeguati regimi di aiuti di Stato che saranno utilizzati per la concessione dei fondi FESR e degli altri co-finanziamenti nazionali. E' importante sottolineare che la valutazione della compatibilità delle norme sugli Aiuti di Stato dovrebbe essere fatta progetto per progetto, esaminando i singoli beneficiari e relative attività, e il corrispondente FESR nazionale/regionale di cofinanziamento che ha richiesto. 11

6 MISURE ADOTTATE DAL PROGRAMMA OPERATIVO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE OPERAZIONI CON LE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO L'Autorità di Gestione (AdG)/Segretariato Tecnico Congiunto (STC) inserisce le informazioni sugli Aiuti di Stato nel Manuale di attuazione pratica/guida per i proponenti che è una guida per i richiedenti, i Lead Partners (LP) e i partner dei progetti (PP). Le responsabilità di LP/PP in relazione agli Aiuti di Stato devono essere indicate nel Contratto di finanziamento, nel contratto di co-finanziamento nazionale e nel Manuale sulla ammissibilità delle spese. Come stabilito dall Autorità di Gestione/STC nel Manuale sulla verifica e validazione della spesa, la conformità delle spese dichiarate e delle relative attività con le norme comunitarie e nazionali/regionali in materia di Aiuti di Stato, viene accertata in ogni relazione intermedia di avanzamento del progetto dei Partner dal Controllore nazionale designato. Il parere delle Autorità nazionali/organi regionali sulla rilevanza delle proposte progettuali in relazione alla normativa degli Aiuti di Stato è obbligatorio in quanto parte della conformità degli adempimenti amministrativi e di controllo di ammissibilità delle domande pervenute all interno di un bando. L Autorità di Gestione/STC esegue controlli sul livello dell operazione al fine di accertare che la conformità delle spese dichiarate e delle attività connesse con le norme comunitarie e nazionali / regionali in materia di aiuti di Stato in ogni relazione intermedia di progetto redatta dai Partner sia controllata dal controllore nazionale designato attraverso la sua dichiarazione firmata sulle spese convalidate. 12

7 AIUTI DI STATO IN REGIME DE MINIMIS 7.1 AIUTI DI STATO DIRETTI CONCESSI IN REGIME DE MINIMIS NEL CORSO DELL ATTUAZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO Prima della sottoscrizione del Contratto di concessione del Finanziamento i beneficiari di un progetto, le cui attività siano state valutate in regine d aiuti, predispongono e trasmettono all Autorità di Gestione del Programma (di seguito AdG) una dichiarazione sugli aiuti di Stato già concessi nell anno in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Le informazioni locali (a livello di Programma), per i singoli progetti con aiuti, devono essere comunicate dall AdG, Direzione o Servizio di appartenenza, al Servizio Controllo Comunitario (di seguito SCC) all atto della concessione del finanziamento e dell impegno finanziario giuridicamente vincolante ed eventualmente aggiornate (se del caso) con cadenza periodica (esempio: integrazione contrattuale con diminuzione del budget di uno o più Partner con aiuti). Le comunicazioni obbligatorie in tema di Aiuti di Stato (de-minimis) vengono effettuate sulla BDA (Banca Dati Aiuti) nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico italiano. La BDA è interfacciabile con un data-base in formato access messo a disposizione delle Autorità preposte alla comunicazione obbligatoria per il tramite del SCC incardinato presso la Regione autonoma FVG. Le attività potranno pertanto essere realizzate da parte dei soggetti che non hanno superato l ammontare complessivo massimo previsto (plafond). Qualora il potenziale beneficiario degli Aiuti di Stato abbia superato l ammontare complessivo massimo previsto: a) nel caso in cui a beneficiare degli aiuti sia un Partner di progetto: - si attua una riduzione del finanziamento concesso, prima della liquidazione della Richiesta di rimborso: le spese relative all attuazione di tale attività non vengono rimborsate (il controllore non convalida ovvero riduce l importo convalidato dell ammontare delle spese sostenute per l attuazione di tali attività); - si attua una compensazione, qualora la Richiesta di rimborso che ricomprende le spese relative all attuazione di tali attività sia stata già liquidata, mentre non è stata ancora liquidata l ultima Richiesta di rimborso: le spese sostenute per l attuazione di tali attività vengono dedotte dalla successiva Richiesta di rimborso; - si attua il recupero del contributo assegnato, qualora questo sia già stato versato (è stata liquidata anche l ultima Richiesta di rimborso): si richiede la restituzione delle spese sostenute per l attuazione di tali attività tramite una Richiesta di recupero dei fondi; b) nel caso in cui a beneficiare degli aiuti non sia un Partner di progetto (ma, ad esempio, il partecipante ad un workshop) l AdG, comunica al Partner di progetto, che tale partecipante non dovrebbe prendere parte alle attività organizzate. 13

7.2 PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE DELL INFORMATIVA RELATIVA AGLI AIUTI DI STATO CONCESSI A REGIME DE MINIMIS 1. Terminata l attuazione delle attività soggette ad aiuti il beneficiario ne da pronta comunicazione all AdG del Programma entro e non oltre 15 giorni per il seguito di competenza. 2. L AdG predispone un elenco in cui viene data evidenza degli Aiuti di Stato concessi a regime de minimis per singolo beneficiario. 3. L AdG informa il beneficiario in merito alla concessione dell aiuto a titolo di de minimis, specificando che per le medesime spese non possono essere concesse altre agevolazioni oltre agli aiuti a regime de minimis nel caso in cui l importo cumulativo di tali benefici dovesse superare l ammontare complessivo massimo previsto. 4. L AdG è tenuta a conservare l elenco in cui viene data evidenza dei singoli aiuti concessi a regime de minimis fino a 5 anni dalla data di concessione dei medesimi. 5. L AdG è tenuta a garantire che: - tra i destinatari di aiuti non vi siano imprese attive nei settori della pesca, dell acquacoltura, del carboniero, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all Allegato I del Trattato CE o imprese in difficoltà; - gli aiuti non vengano concessi a favore di attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati Membri, ossia aiuti direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all attività di esportazione, o aiuti condizionati, anche indirettamente, all'impiego preferenziale di prodotti interni nazionali rispetto ai prodotti importati; - gli aiuti a favore delle imprese attive nel settore dei trasporti su strada, non vengano utilizzati per l acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada. Come indicato al punto 1 di cui sopra, l AdG è tenuta ad informare il Ministero dello Sviluppo Economico italiano per il tramite del SCC incardinato presso la Regione autonoma FVG successivamente alla concessione o eventuale rideterminazione degli aiuti e comunque successivamente alla liquidazione dell ultima richiesta di rimborso, che include la spesa sostenuta in regime d aiuto. 7.3 COMUNICAZIONE AI POTENZIALI BENEFICIARI DI AIUTI DI STATO INDIRETTI In caso di workshop, corsi e/o viaggi di formazione in cui si possono configurare contributi a titolo di Aiuti di Stato concessi a soggetti terzi e non direttamente ai partner di progetto (aiuti indiretti): 1. Prima dell attuazione delle attività in cui si possono configurare possibili aiuti indiretti, il Partner di progetto deve compilare e trasmettere tramite posta 14

elettronica all AdG del Programma una descrizione dettagliata delle attività da attuare con l elenco dei partecipanti - se disponibile. 2. In seguito alla ricezione della richiesta, l AdG verifica, attraverso la Banca Dati Aiuti (BDA) presso il Ministero dello Sviluppo Economico italiano, se tali soggetti, negli ultimi tre anni di esercizio, hanno già percepito Aiuti di Stato in regime de minimis, verificando altresì il non superamento del plafond previsto. 3. Nel caso in cui il Partner di progetto, prima della realizzazione delle attività non disponga dell elenco dei partecipanti può inoltrare la lista presenze a conclusione delle attività. 4. I partecipanti alle attività organizzate dal Partner di progetto possono produrre un autocertificazione in cui dichiarano di non aver beneficiato o di aver beneficiato di aiuti di stato negli ultimi 3 esercizi finanziari, per l importo complessivo determinato. Qualora, a seguito delle verifiche, il plafond de minimis risulti già utilizzato, il partecipante deve restituire al Partner di progetto la quota spese (determinata dal Partner di progetto organizzatore dell evento) di cui ha beneficiato e relativa al workshop. Nel caso in cui il soggetto partecipante e beneficiario degli aiuti abbia superato il plafond de minimis previsto a seguito delle verifiche effettuate tramite la BDA, l AdG, ne dà comunicazione al Partner di progetto. In tale caso il soggetto terzo beneficiario partecipante non dovrebbe prendere parte a tali attività. 5. Il Partner di progetto deve trasmettere l invito ai potenziali partecipanti indicando che: i partecipanti potrebbero essere soggetti ad Aiuti di Stato concessi in regime de minimis ; l importo relativo agli aiuti concessi a regime de minimis per singolo partecipante dipenderà dal numero di partecipanti e sarà disponibile solamente al termine dell attuazione delle attività. L importo degli aiuti concessi ai partecipanti viene calcolato dividendo le spese complessive sostenute per la realizzazione del workshop per il numero di partecipanti. In seguito all attuazione delle attività (dopo che le spese sostenute per la realizzazione delle attività sono state convalidate) il beneficiario: - comunica per iscritto a tutti i partecipanti soggetti ad Aiuti di Stato a regime de minimis che i medesimi sono soggetti ad Aiuti di Stato concessi a regime de minimis, specificando l importo di tali aiuti per singolo beneficiario; - invia all AdG per conoscenza, in formato elettronico, la comunicazione di cui al punto precedente; - trasmette all AdG (al più tardi congiuntamente alla presentazione della Relazione del beneficiario sullo stato di attuazione del progetto e della relativa richiesta di rimborso, nella quale sono state inserite le spese sostenute per la realizzazione dell evento), i documenti comprovanti l effettiva realizzazione dell attività quali copia dell invito e copia della lista presenze (l elenco deve contenere almeno i seguenti dati: nome e cognome, ente di appartenenza e firma del partecipante) sulla base della quale è stato calcolato l importo degli aiuti concessi per singolo partecipante. 15

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