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L anticipazione dei crediti certificati verso la PA Lo smobilizzo tramite Factor dei crediti certificati verso la PA G. Tuè Prodotti Servizi Aziende G. Casagrande Direttore Commerciale Credemfactor Spa Reggio Emilia, 05 giugno 2013

Agenda Situazione di mercato Contesto normativo Certificazione Iniziativa ABI Certificazione 2

Situazione di mercato La congiuntura economica di questi ultimi anni, unitamente all annosa questione dei ritardi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, si riflettono in modo pesante sull equilibrio economico-finanziario delle imprese che continuano a fornire beni e servizi senza poter contare sulla regolarità degli incassi. In Italia, ad acuire le difficoltà delle PMI creditrici, concorrono due elementi: l entità dei crediti arretrati il cui ammontare si stima essere fra i 70 e i 100 miliardi di euro; i tempi medi di incasso si attestano a circa 180 gg. (media europea 90 gg.) con punte di inefficienza che possono superare i 900 giorni. Tale situazione è stata l elemento determinante per alcuni provvedimenti governativi volti a consentire alle imprese italiane la monetizzazione dei crediti arretrati attraverso una più agevole disciplina sulla certificazione dei crediti. 3

Situazione di mercato - DSO SERIE STORICA TOTALE PANEL 2013 (SANITA ) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto DSO DSO DSO DSO DSO DSO DSO DSO REGIONE Panel Panel Panel Panel Panel Panel Panel Panel VALLE D'AOSTA 83 88 86 78 PIEMONTE 306 317 327 331 LIGURIA 178 178 177 168 LOMBARDIA 105 105 108 107 TRENTINO A.A. 80 84 81 86 VENETO 259 262 264 258 FRIULI 88 90 87 84 EMILIA ROMAGNA 271 272 270 262 TOSCANA 275 264 267 259 MARCHE 144 144 142 140 UMBRIA 144 139 135 130 ABRUZZO 195 189 184 190 MOLISE 921 914 907 877 LAZIO 332 330 308 315 CAMPANIA 682 682 677 654 BASILICATA 144 138 138 139 PUGLIA 303 309 312 304 CALABRIA 922 932 930 936 SICILIA 252 253 253 242 SARDEGNA 237 240 241 213 NAZIONALE 283 285 283 278 4

Contesto normativo Tra maggio e giugno 2012, sono stati emanati quattro decreti ministeriali con cui il Governo ha inteso regolare la procedura per la certificazione dei crediti per fornire liquidità alle imprese mediante il supporto del sistema bancario o attraverso compensazioni fra crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico, rientrano fra tali misure: due decreti certificazione, il D.M. 22 maggio 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali), modificato dal D.M. 24 settembre 2012, e il D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle regioni ed enti locali (inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale), modificato dal D.M. 19 ottobre 2012; il decreto compensazione, D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la compensazione di crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, emanato in attuazione del decreto legge 31 marzo 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, così come modificato dal D.M. 19 ottobre 2012, che ne ha esteso l ambito ai crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 5

Contesto normativo il decreto sul Fondo Centrale di Garanzia, D.M. 26 giugno 2012 avente ad oggetto le modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, emanato in attuazione dell art. 39 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. salva Italia ). da ultimo, sempre nell ottica di liberare i debiti bloccati e fornire liquidità alle imprese, il Governo ha emanato il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. 6

DL. n.35 - Pagamento dei debiti della P.A. I debiti che possono essere pagati sono quelli certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. In linea generale, le Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Province, Regioni e Ministeri) devono comunicare al Ministero dell Economia e delle Finanze, entro il 30 aprile 2013, l importo dei pagamenti da effettuare nel 2013 per estinguere i debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 nonché l importo di fatture o richieste pervenute a quella data. Entro il 15 maggio con Decreto del MEF sono individuati, per ciascun ente locale, gli importi da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell importo comunicato. Entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni comunicano ai creditori importo e data dei pagamenti effettuati nel 2013. L omessa comunicazione, così come l omessa registrazione e comunicazione dei debiti costituiscono responsabilità a carico del funzionario competente. 7

DL. n.35 - Pagamento dei debiti della P.A. Per il pagamento dei debiti di Enti locali (Comuni e Province), Regioni e Servizio Sanitario Nazionale, il provvedimento prevede: l utilizzo delle risorse che gli enti hanno già a disposizione nelle loro casse ovvero, in caso di assenza di risorse di cassa, l accesso, su richiesta delle Pubbliche amministrazioni interessate, ad un apposito fondo, denominato Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Il fondo è dotato complessivamente di 26 miliardi di euro e suddivisi in tre sezioni: Enti locali (4 miliardi), Regioni (8 miliardi) e S.S.N. (14 miliardi). Le misure di immediata attuazione riguardano gli enti che dispongono già di risorse in cassa. Nel procedere al pagamento dei debiti arretrati, le Pubbliche Amministrazioni devono dare priorità ai pagamenti alle imprese rispetto ai pagamenti agli istituti finanziari (cessioni pro soluto) e seguire l ordine cronologico dei debiti, a cominciare da quelli più vecchi. Il provvedimento prevede la compensazione crediti-debiti fiscali. A decorrere dal 2014 il limite dei crediti d imposta e contributi compensabili è aumentato da 516.000 a 700.000 euro. 8

DL. n.35 - la ricognizione dei debiti pregressi della PA Le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a registrarsi alla piattaforma telematica di certificazione dei crediti P.A. entro il 29 aprile 2013. Prevista una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo. Tra il 1 giugno 2013 ed il 15 settembre 2013, le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare alla piattaforma l elenco completo dei debiti maturati al 31 dicembre 2012, con l indicazione dei dati del creditore. L inclusione del credito, non già oggetto di cessione o certificazione, nell elenco equivale ad una certificazione del credito senza data (art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008). Il rispetto dei tempi rientra nei criteri di valutazione dei funzionari degli enti interessati. E prevista la possibilità per il creditore di segnalare preventivamente la presenza del credito per assicurarsi di essere presente nell elenco e la possibilità di avere la certificazione per le vie ordinarie. Una volta pubblicato l elenco completo, il creditore ha la possibilità di chiedere modifiche e/o integrazioni. Qualora la PA non provveda o esprima un motivato diniego entro 15 giorni, il creditore ha la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta. Entro il 15 settembre 2013, le banche e intermediari finanziari, tramite l ABI, comunicano l elenco dei crediti oggetto di cessione distinguendo tra cessioni pro soluto e cessioni pro solvendo. Con la legge di stabilità 2014 può essere autorizzato il pagamento di questi crediti mediante assegnazione di Titoli di Stato. 9

Certificazione Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i decreti certificazione attuano l obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. L istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A. Non tutti gli Enti possono rilasciare la certificazione: SI Amministrazioni statali, centrali e periferiche Regioni e province autonome Enti locali Enti del Servizio Sanitario Nazionale NO Enti locali commissariati; Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo Organismi costituzionali (es. Presidenza della Repubblica, parlamento) Camere di commercio/industria/agricoltura Società a partecipazione statale (es. Accademie, Sovrintendenza) Enti ed organismi di diritto privato Società a partecipazione pubblica 10

Piattaforma telematica MEF Il procedimento di certificazione del credito è gestito a regime tramite una Piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Accedendo al portale http://certificazionecrediti.mef.gov.it/certificazionecredito/home.xhtml le imprese possono effettuare l accreditamento e successivamente richiedere la certificazione. 11

Piattaforma telematica MEF La procedura transitoria definita dal MEF prevede il seguente iter: 1. il titolare del credito, avvalendosi delle funzionalità offerte dalla Piattaforma, salva su un dispositivo elettronico (chiavetta USB, Hard Disk, etc.): la Certificazione del Credito, l Estratto Conto del credito certificato il Modulo di registrazione operazione di anticipazione/cessione di credito certificato e li presenta all istituto finanziario presso cui intende smobilizzare il credito. La Certificazione del Credito e l Estratto Conto consentiranno all istituto finanziario di verificare l esistenza del credito e l importo disponibile ai fini dell operazione; se la verifica dei documenti ha esito positivo e si decide di dare seguito all operazione, l istituto compila il Modulo di registrazione operazione, che, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso, a cura del titolare del credito, alla pubblica amministrazione debitrice; 12

Piattaforma telematica MEF 3. la pubblica amministrazione debitrice, ricevuto il Modulo di registrazione operazione, compilato e sottoscritto dall istituto finanziario, provvede ad effettuare la registrazione dell operazione sulla piattaforma PCC; 4. effettuata la registrazione dell operazione, il titolare del credito, avvalendosi dell apposita funzionalità presente sulla piattaforma PCC, salva l Estratto Conto aggiornato su un dispositivo elettronico (chiavetta USB, Hard Disk, etc.) e lo consegna all istituto finanziario; 5. l istituto finanziario, verificato che l Estratto Conto aggiornato attesta che l operazione è stata correttamente registrata sulla piattaforma PCC, può procedere all erogazione del finanziamento. 13

Piattaforma telematica MEF Si prevede che il processo transitorio si concluda a fine luglio, momento in cui la piattaforma telematica CBI (corporate banking Interbancario) dovrebbe integrare l intero processo di gestione delle certificazioni consentendo ai diversi soggetti coinvolti la gestione dell operazione nel suo complesso: la richiesta di certificazione la visualizzazione l esecuzione dell anticipo 14

Iniziativa ABI Nell ambito delle diverse iniziative a favore delle PMI promosse dall ABI avviate lo scorso 28 febbraio con la sottoscrizione delle Nuove misure per il credito alle PMI era già previsto lo sviluppo di un nuovo accordo per agevolare lo smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell accordo, lo smobilizzo di tali crediti verso la pubblica amministrazione può avvenire attraverso diverse forme tecniche: sconto pro soluto anticipazione crediti con cessione (sconto pro solvendo) anticipazione del credito senza cessione Il Gruppo Credem ha aderito all accordo Crediti PA, il Gruppo Credem costituendo un apposito plafond che potrà essere utilizzato attraverso operazioni di anticipazione, anche tramite factoring, dei crediti certificati ai sensi della normativa vigente, vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica amministrazione. Le prime due tipologie di anticipazione sono gestite attraverso Credemfactor e l ultima in modalità diretta su CredemBanca. 15

Iniziativa ABI Con specifico riferimento all anticipazione del credito senza cessione, l iniziativa ABI, lascia alla banca la piena autonomia decisionale nella valutazione delle singole operazioni di finanziamento, senza prevedere alcuna forma di automatismo nella concessione del credito, e stabilisce le regole generali per l accesso all iniziativa da parte delle imprese: Beneficiari Aziende PMI in bonis Oggetto Crediti certi, liquidi ed esigibili verso Pubblica Amministrazione (Amm. Statali e Enti Pubblici Nazionali, Regioni, Enti locali e SSN) per i quali la PA rilascia certificazione. Esclusi enti/amministrazioni soggetti a commissariamento o a procedure di rientro deficit. Forma tecnica Anticipazione di crediti certificati (senza cessione). Anticipo non inferiore al 70% del credito certificato. Garanzie Copertura del Fondo di Garanzia (ex L. 662/96) fino al 70% dell anticipazione. Mandato irrevocabile all incasso rilasciato dalla PMI a favore banca. Obbligatorie per il perfezionamento dell operazione. Condizioni Tasso di interesse determinato sulla base del costo provvista BCE. Le altre condizioni dell affidamento sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti. 16

Anticipazione e copertura crediti nei confronti di Enti Pubblici 17