Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenza consortile)

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CONVENZIONE DEL CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI Allegato 1 alla deliberazione dell Assemblea consortile avente ad oggetto adeguamento alla disciplina della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24. Art. 1 (Oggetto) 1. La convenzione del giorno 14 aprile 1994, che ha istituito il Consorzio «Azienda Albese - Braidese Smaltimento Rifiuti» (A.A.B.S.R.) per trasformazione del preesistente Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, industriali assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nell area di intervento albese, risulta in via ricognitiva così definita, in conformità all entrata in vigore della nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui alla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24. 2. Tra i Comuni indicati nell Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti siglabile CO.A.B.SE.R., con sede in Alba, Piazza Risorgimento n. 1. Art. 2 (Competenza consortile) 1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia. 2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni necessari all esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani, ove la stessa non sia trasferita a società di capitali ai sensi della disciplina vigente. 3. In particolare il Consorzio, nell esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l organizzazione della realizzazione e gestione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, l organizzazione dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e di raccolta indifferenziata dei rifiuti, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta dei soggetti gestori, ove non assegni tale compito a società di capitali in mano pubblica avente le caratteristiche definite dalla disciplina vigente, nonché esercita i poteri di vigilanza, adottando le conseguenti deliberazioni. 4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli Enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino. 5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall Associazione d ambito e ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, e del d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, definisce i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio e sulla congruità della tariffa. 9

Ove sia consentito dalla disciplina di settore e ragioni tecniche non consentano l affidamento della riscossione al gestore del servizio la tariffa è riscossa dal Consorzio. 6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione d interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all accertamento delle violazioni, all esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica. Art. 3 (Autorità d ambito territoriale) 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti (l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 12) il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli Enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale e con ciascun Comune con maggiore popolazione di ogni bacino apposita convenzione per il governo dei servizi d ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti. 2. La convenzione legittima l Associazione d ambito ad esercitare, in nome e per conto degli Enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti ed altre dotazioni destinati all esercizio dei servizi pubblici di competenza d ambito, fermo restando l esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che l Associazione d ambito succeda ai Comuni e ai Consorzi di bacino nella titolarità della proprietà dei predetti impianti ed altre dotazioni, fermo restando l esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio. 4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti ed altre dotazioni a società di capitali ai sensi delle disposizioni vigenti. 5. Con la Convenzione l Associazione d ambito succede agli Enti associati nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito, ove gli stessi non siano trasferiti alle società di capitali pubbliche di gestione dei predetti impianti ed altre dotazioni patrimoniali. Art. 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorzista) 1. Ciascun Ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l effettiva potestà d intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 2. Resta fermo che le quote di partecipazione sono determinate per classi di Comuni così formate in base alla popolazione risultante dall ultimo censimento: a) Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti: quota 0,50; b) Comuni con popolazione da 1001 a 2000 abitanti: quota 1; c) Comuni con popolazione da 2001 a 3000 abitanti: quota 1,50; d) Comuni con popolazione da 3001 a 4000 abitanti: quota 2; e) Comuni con popolazione da 4001 a 5000 abitanti: quota 2,50; 10

f) Comuni con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti: quota 3; g) Comuni di Alba e Bra: 50% ciascuno della quota residua per completamento a 100/100. 3. In attuazione della disposizione di cui al precedente comma 2 le quote di partecipazione sono definite nell Allegato 1-a. 4. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall Assemblea consortile, in occasione dell approvazione del bilancio annuale, per effetto e in ragione della verifica delle variazioni dei dati di cui al precedente comma 2, effettuata a seguito dei futuri censimenti. 5. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. 6. I rappresentanti di ciascun Comune hanno diritto ad un solo voto assembleare, con valore proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione (voto disuguale). 7. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino. Art. 5 (Obblighi e garanzie) 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli Enti consorziati. 2. Gli Enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino. 3. Copia degli avvisi di convocazione dell Assemblea Consortile con il relativo ordine del giorno è inviata a ciascun Comune consorzista che ne cura la pubblicazione all Albo Pretorio. 4. Ciascun Ente consorzista può sottoporre all Assemblea o al Consiglio di Amministrazione, per mezzo del proprio rappresentante, istanze sull attività del Consorzio, che sono iscritte all ordine del giorno entro trenta giorni e riscontrate dal Presidente del Consorzio entro i trenta giorni successivi all adunanza. 5. L Assemblea consorziale è convocata entro venti giorni quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei suoi componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote di partecipazione dell intero Consorzio. 6. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività. 11

Art. 6 (Atti fondamentali dell Assemblea) Sono atti fondamentali approvati dall Assemblea e comunicati ai consorzisti: a) le modificazioni del presente Statuto e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, il piano programma d erogazione del servizio agli utenti, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, i bilanci preventivi, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, i piani finanziari e la tariffa dei rifiuti, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi; b) l elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente dell Assemblea, la nomina, la revoca, la dichiarazione di decadenza e la determinazione delle indennità dei componenti gli organi del Consorzio, la nomina dei rappresentanti che la legge riserva all Assemblea e la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi; c) la deliberazione sull aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio e sull accettazione di nuove adesioni e di recessi, nonché sulla costituzione, o partecipazione, a società di capitali; d) la definizione dei criteri generali sull ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compreso l organico del personale, l autorizzazione a disporre del patrimonio immobiliare, a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento non previsti espressamente in atti fondamentali dell Assemblea, nonché l autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all amministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente; e) la deliberazione motivata dell azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti. Art. 7 (Nomina degli organi consortili) Il Presidente del Consorzio, gli altri componenti del Consiglio d Amministrazione e il Revisore dei Conti sono nominati e revocati dall Assemblea. Art. 8 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari) 1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni risultanti alla chiusura dell ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti e delle altre dotazioni di titolarità del Consorzio, che non sia stata trasferita a società di capitali ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché dalle future acquisizioni e trasferimenti. 2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli Enti aderenti in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell anno precedente. Restano fermi i benefici accordati ai Comuni sede degli impianti. 12

Art. 9 (Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di adeguamento) 1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo agli Enti consorziati nei rapporti esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) relativi alle funzioni di bacino attribuite dalla legge alla sua competenza, nonché nei rapporti con il personale inserito o transitato nei ruoli del Consorzio. 2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui o finanziamenti già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o società di capitali. 3. Il canone dei rapporti di concessione è pagato al proprietario di cui al comma precedente. 4. Il Consorzio può ottenere dagli Enti consorziati il godimento di beni utili all esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo. Art. 10 (Durata e scioglimento) 1. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione del 14 aprile 1994, in specie di anni 20 (venti) dalla predetta data di sottoscrizione della stessa, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge. 2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto. 3. Salvo il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall Assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti, che rappresentino altrettante quote di partecipazione. 4. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge. Il Revisore dei Conti provvede alla sua liquidazione. 5. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso dal Consorzio è previsto solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino. Art. 11 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie) 1. La presente Convenzione approvata in via ricognitiva dall Assemblea Consorziale per adeguamento alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 acquista efficacia a partire dal 16 maggio 2004, senza necessità di nuova deliberazione dell Assemblea Consorziale. Per l effetto conservano efficacia sino al 15 maggio 2004 le disposizioni della Convenzione istitutiva del Consorzio A.A.B.S.R., nel testo approvato in data 14 aprile 1994. 2. Fuori dal caso in cui il Consorzio assegni il compito di espletare le gare per l erogazione dei servizi di bacino a società di capitali pubblica avente le caratteristiche definite dalla 13

disciplina vigente, alla quale siano altresì trasferiti tutti i contratti di appalto e le concessioni per l erogazione dei servizi di bacino, l oggetto sociale del Consorzio contempla in via transitoria la gestione indiretta dell azienda di erogazione dei servizi medesimi, fino alla scadenza dei contratti con i soggetti gestori che importino la riscossione della tariffa da parte del Consorzio ai sensi del precedente articolo 2, comma 5, ultimo periodo, con conseguente mantenimento in capo al Consorzio stesso della partita IVA, della contabilità economica, dell iscrizione al registro delle imprese e della prosecuzione dell applicazione ai dipendenti del C.C.N.L. Federambiente. Il presente atto, composto di undici articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d uso, ai sensi dell art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali: 1. Elenco dei Comuni consorziati e delle relative quote di partecipazione (Allegato 1-a); 2. Statuto (Allegato 2); Letto, confermato e sottoscritto. Firme ( ) 14

Allegato 1-a Alla Convenzione del Consorzio di bacino Elenco dei Comuni consorziati e delle relative quote di partecipazione Comune Popolazione Quota ALBA 29.759 19,75 BRA 27.894 19,75 CHERASCO 7.196 3,00 SOMMARIVA DEL BOSCO 5.779 3,00 CANALE 5.217 3,00 MONTA' 4.292 2,50 SANTO STEFANO BELBO 4.036 2,50 NARZOLE 3.301 2,00 BENEVAGIENNA 3.294 2,00 GUARENE 3.015 2,00 DIANO D'ALBA 2.981 1,50 NEIVE 2.931 1,50 POCAPAGLIA 2.758 1,50 MARENE 2.702 1,50 SOMMARIVA PERNO 2.626 1,50 LA MORRA 2.608 1,50 SANTA VITTORIA D'ALBA 2.512 1,50 SANFRE' 2.484 1,50 CERESOLE D'ALBA 2.088 1,50 VEZZA D'ALBA 2.073 1,50 PRIOCCA 1.956 1,00 GOVONE 1.923 1,00 MONFORTE D'ALBA 1.917 1,00 MONTICELLO D'ALBA 1.909 1,00 CORNELIANO D'ALBA 1.884 1,00 CERVERE 1.879 1,00 GRINZANE CAVOUR 1.812 1,00 CASTAGNITO 1.728 1,00 MAGLIANO ALFIERI 1.672 1,00 MONTEU ROERO 1.603 1,00 MANGO 1.334 1,00 RODDI 1.323 1,00 SANTO STEFANO ROERO 1.234 1,00 BALDISSERO D'ALBA 1.084 1,00 COSSANO BELBO 1.071 1,00 PIOBESI D'ALBA 1.026 1,00 NOVELLO 931 0,50 RODELLO 908 0,50 CASTIGLIONE TINELLA 877 0,50 MONTALDO ROERO 866 0,50 CASTELLINALDO 858 0,50 TREISO 762 0,50 SALMOUR 704 0,50 BAROLO 679 0,50 BARBARESCO 638 0,50 CASTIGLIONE FALLETTO 632 0,50 MONCHIERO 517 0,50 VERDUNO 513 0,50 SERRALUNGA 491 0,50 SINIO 461 0,50 MONTELUPO ALBESE 459 0,50 NEVIGLIE 419 0,50 RODDINO 363 0,50 TREZZO TINELLA 356 0,50 CAMO 238 0,50 15