Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità Istituto delle assicurazioni sociali di compensazione AVS/AI/IPG per gli assegni familiari di assicurazione contro la disoccupazione Ufficio dell'assicurazione invalidità Ufficio dell'assicurazione malattia Assegno integrativo Assegno di prima infanzia
Informazioni sull'assegno integrativo e sull'assegno di prima infanzia L'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia sono prestazioni familiari destinate alle famiglie con figli e con reddito insufficiente. Sono accordate ai salariati, agli indipendenti ed alle persone senza attività lucrativa. I genitori soli (famiglie monoparentali) ed i genitori sposati o conviventi (famiglie biparentali), che vivono con i figli, hanno diritto a questi nuovi assegni se sono domiciliati in Ticino da almeno tre anni. L'assegno integrativo copre il fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto i 15 anni (spese riconosciute della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per assicurare loro l'indispensabile (fabbisogno scoperto). L'assegno di prima infanzia copre il fabbisogno dell'intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno un'età inferiore ai tre anni. Per le famiglie biparentali, al genitore che non lavora, rinunciando ad un reddito senza giustificati motivi, è computato un reddito ipotetico. In ogni caso si ha sempre diritto prima all'assegno integrativo e poi all'assegno di prima infanzia, che interviene là dove non basta quello integrativo. Le richieste per poter beneficiare dell'assegno integrativo e di prima infanzia devono essere presentate, presso il competente sportello Laps (Legge sull armonizzazione delle prestazioni sociali). In generale 1. L'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia coprono, assieme agli altri redditi, il fabbisogno vitale del o dei figli (AFI) e dell'intera famiglia (API). 2. Ha diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia il genitore solo, sposato o convivente che coabita con il figlio, ossia che vive sotto lo stesso tetto del figlio. La prestazione è versata al genitore dalla per gli assegni familiari. 3. L'assegno integrativo e quello di prima infanzia devono essere richiesti, tramite il competente sportello Laps, alla per gli assegni familiari. Assegno integrativo 1. L'assegno integrativo è riconosciuto per i figli d'età inferiore ai 15 anni e copre il fabbisogno scoperto del figlio. gennaio 2003 1
2. Ha diritto all'assegno integrativo, per il figlio, il genitore domiciliato nel Cantone Ticino se cumulativamente: coabita, anche in forma parziale, con il figlio; è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta ed è stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta (periodo di carenza); di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore alla soglia d intervento prevista dalla Laps. 3. In caso di famiglia biparentale (entrambi i genitori vivono con il figlio) è sufficiente che uno di essi adempia al presupposto del periodo di carenza. 4. L'importo dell'assegno, compreso l'eventuale assegno di base, non può superare il limite di reddito del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto. 5. L'assegno integrativo annuo inferiore all'importo mensile dell'assegno di base (per il 2003 fr. 183.-) non è versato. Assegno di prima infanzia 1. L'assegno di prima infanzia copre il fabbisogno scoperto della famiglia, quando vi è almeno un figlio d'età inferiore ai tre anni. 2. Per le famiglie monoparentali, il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente: è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta; coabita costantemente con il figlio; ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni (periodo di carenza); di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore alla soglia d intervento prevista dalla Laps. 3. Per le famiglie biparentali, i genitori hanno diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente: sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; coabitano costantemente con il figlio; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni (periodo di carenza); di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore alla soglia d intervento prevista dalla Laps. Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo pargennaio 2003 2
ziale, senza giustificati motivi, è computato un reddito ipotetico. Sono considerati giustificati motivi la malattia, l'infortunio, la disoccupazione e la cessazione dell'attività lucrativa indipendente per motivi equiparabili al fallimento secondo le condizioni poste dal regolamento di applicazione (articoli 51 a 55). 4. L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo nonché le eventuali pensioni alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento dell'unità di riferimento ai sensi della Laps. 5. L'assegno di prima infanzia annuo inferiore all'importo mensile dell'assegno di base (per il 2003 fr. 183.-) non è versato. Obbligo di informare del beneficiario dell'assegno L'avente diritto, il suo rappresentante legale, oppure la terza persona o le autorità cui è pagato l'assegno, devono comunicare senza indugio alla per gli assegni familiari, qualsiasi mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della situazione economica del beneficiario, come per esempio: cambiamenti d'indirizzo; l'inizio o la cessazione di un'attività lucrativa; l'aumento di una prestazione del datore di lavoro attuale o del precedente, di una cassa pensioni o di un istituto di previdenza; un'eredità o una donazione; cessioni di beni; la vendita di un bene immobile; l'inizio o la cessazione di prestazioni, di rendite o di indennità giornaliere da parte di un'assicurazione privata, di una cassa malattia, dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione contro la disoccupazione, ecc.. Le omissioni volontarie o per negligenza sono passibili di pena. Gli assegni indebitamente riscossi devono essere restituiti. Inizio e fine del diritto 1. Il diritto nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta e sono assolte tutte le premesse legali per la sua assegnazione e si estingue alla fine del mese durante il quale una di queste premesse non è più adempiuta, rispettivamente in caso di decesso del figlio. 2. La decisione circa il riconoscimento o il rifiuto dell'assegno viene notificata per i- scritto al richiedente. gennaio 2003 3
Possibilità di ricorso Contro la decisione della per gli assegni familiari il richiedente può interporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica della decisione presso l Istituto delle assicurazioni sociali, per gli assegni familiari, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona. L opposizione può essere presentata per iscritto o oralmente durante un colloquio personale, che sarà messo a verbale. L opposizione deve contenere l indicazione della decisione contestata, una motivazione e una conclusione, nonché essere sottoscritta dall opponente o dal suo patrocinatore. Contro la decisione su opposizione può essere presentato ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, Camera del Tribunale d appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica. Il ricorso, in tre esemplari, deve contenere l indicazione della decisione contestata, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati, le conclusioni, nonché recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Richiesta delle prestazioni familiari Le richieste per beneficiare dell'assegno integrativo e di quello di prima infanzia devono essere presentate al competente sportello Laps dopo essersi annunciati presso l amministrazione del proprio comune di domicilio. Informazioni Le informazioni possono essere richieste all'istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni, Servizio prestazioni complementari e assegni familiari, via Ghiringhelli 15a, Bellinzona (tel. 091 821 91 11). Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore (Legge sugli assegni di famiglia del 11 giugno 1996 e regolamento di applicazione del 5 febbraio 1997). gennaio 2003 4