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Politiche Territoriali e Legislazione - legislazione@apacomo.it Como 18 aprile 2008 In Gazzetta Ufficiale il decreto 25 febbraio 2008 Solidarietà appaltatore-subappaltatore. La via per mettersi al riparo Individuata la documentazione necessaria ad attestare l'assolvimento degli adempimenti previsti dal Dl "Visco-Bersani" e introdotti per combattere l'evasione fiscale e contributiva Diventano operative, con la firma del decreto 25 febbraio 2008 da parte dei ministri dell'economia e delle Finanze e del Lavoro e della Previdenza sociale, le disposizioni, contenute nel "Visco-Bersani", relative alla prova documentale attraverso cui dimostrare il venire meno della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, la cui conseguenza si concretizza in una sanzione amministrativa. La scelta di un decreto regolamentare di concerto tra due Amministrazioni distinte, quella fiscale e quella previdenziale, nasce dall'esigenza comune volta a combattere l'evasione che, per la particolare tipologia contrattuale, appalto e subappalto, si materializza con l'evasione delle ritenute fiscali e con il mancato versamento dei contributi previdenziali. Con il "Visco-Bersani" è stato introdotto un sistema in grado di arrestare il fenomeno evasivo attraverso la previsione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con la l'appaltatore che risponde in solido (cioè in sostituzione) con il subappaltatore sia in ordine all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, sia in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, obbligo cui è tenuta l'impresa subappaltatrice. Si segnala che la Finanziaria 2007 ha previsto che anche il committente è obbligato in solido, oltre che con l'appaltatore, anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori. Il decreto in commento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008) identifica, quindi, quali dati dei lavoratori e le modalità attraverso cui attestare l'effettivo adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, trovando applicazione alle prestazioni di lavoro dipendente rese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo della data di pubblicazione in G.U. I soggetti coinvolti Le disposizioni si riferiscono a tre soggetti: il committente, ossia colui che riceve la prestazione d'opera l'appaltatore, ossia a colui il quale è commissionata l'opera il subappaltatore, ossia il terzo soggetto esecutore materiale dell'opera. La solidarietà tra appaltatore e subappaltatore trova applicazione sia nell'esecuzione di appalti pubblici sia in esecuzione di appalti di natura privatistica, anche se disciplinati da apposite leggi speciali. Ne discende che potranno identificarsi quali destinatari del decreto sia persone fisiche sia persone giuridiche, esercenti una attività commerciale ai fini della disciplina Iva. Restano fuori dalle prescrizioni, di fatto, i professionisti anche se organizzati in forma di impresa. 1

Quali dati comunicare L'articolo 1 del decreto fissa una scala "gerarchica" sia in ordine alla comunicazione sia in ordine ai pagamenti per la prestazione dell'opera originariamente appaltata. Infatti, la norma, nel sancire che il subappaltatore deve comunicare all'appaltatore il codice fiscale di ogni soggetto impiegato nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché nel segnalare ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti, stabilisce che l'appaltatore, al fine di ottenere il pagamento dell'opera da parte del committente, deve comunicare a quest'ultimo i dati ottenuti dal subappaltatore. Si badi, tuttavia, che quanto previsto dal decreto non produce effetti in ordine all'obbligazione scaturente dal preordinato contratto di appalto o subappalto, fatta eccezione per il solo aspetto sanzionatorio, con "punizioni" che vanno da un minimo di 5mila a un massimo di 200mila euro. La responsabilità solidale dell'appaltatore è, comunque, limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Quale documentazione fiscale Al fine di poter rendere dimostrabili gli adempimenti prescritti normativa, per le ritenute fiscali è stata prevista una doppia possibilità: adottare un prospetto, allegato 1 al decreto, in forma di atto notorio autodichiarativo, ai sensi del Dpr 445/2000, e fornire le copie dei modelli F24 fornire una asseverazione, allegato 2 al decreto, rilasciata da un professionista come individuato dall'articolo 35, comma 1, del Dlgs 241/1997 (responsabile dei centri di assistenza fiscale ) o dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del Dpr 322/1998 (iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro). La scelta dell'atto notorio autodichiarativo o dell'asseverazione (che generalmente richiede un costo per l'attestazione professionale) è alternativa. In pratica, si dovrà dimostrare o attestare i modelli F24 del versamento delle ritenute effettuati dal subappaltatore sui lavoratori materialmente impiegati o l'asseverazione professionale. Per fini esemplificativi, il subappaltatore terrà distinti l'insieme dei modelli F24 riferiti alla singola prestazione, evitando di procedere a compensazioni fuori dalla singola prestazione subappaltata. L'apposito modello F24, sul quale sarà possibile evidenziare tutti i dati richiesti, sarà approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. Quale documentazione previdenziale La dimostrazione del versamento contributivo da parte del subappaltatore può essere effettuata, al pari delle ritenute fiscali, in un duplice modo: attraverso un prospetto in forma libera, con cui attestare, a chi (nominativi dei soggetti), su che cosa (ammontare delle singole retribuzioni) e quanto (aliquota contributiva singolarmente applicata), e con il Documento di regolarità contributiva (Durc), reperibile sul sito www.inps.it, successivamente alla data di ultimazione dei lavori con specifico riferimento ai lavoratori impiegati nella specifica opera tramite una attestazione asseverata, allegato 3 del decreto, da un professionista, analogamente a quanto previsto per le ritenute fiscali. La scelta tra prospetto o asseverazione professionale è libera e alternativa. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 febbraio 2008, n. 74 Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. (GU n. 90 del 16-4-2008 ) testo in vigore dal: 1-5-2008 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali e' stata introdotta la responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi; Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonche' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono; Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune attivita' di assistenza fiscale; Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto 1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonche' ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti. 3

2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Art. 2. Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali 1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto. 2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto. 3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1. 4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006. Art. 3. Modello F24 riferito al singolo subappalto 1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali e' attribuita la responsabilita' solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006. 2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di piu' appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura 4

proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa. Art. 4. Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi 1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione: a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente: 1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto; 2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore; 3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati; b) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1. 2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1. 3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1. 4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006. Art. 5. Efficacia 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 5

Roma, 25 febbraio 2008 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 398 ----> Vedere allegati da pag. 6 a pag. 11 <---- Allegati 18.04.2008 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:51:47 6

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