LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DELLA TARIFFA DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DELLA TARIFFA DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Premessa Il presente documento precisa e chiarisce i criteri e le modalità operative ai fini della esatta individuazione e quantificazione dei rimborsi della tariffa di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 15.10.2008) e della conseguente emanazione della L. 13/2009 di conversione del D.L. n. 208/2008 nonché del D.M. 30.09.2009 Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota non dovuta riferita al servizio di depurazione. Nello stesso viene altresì definita la procedura per la restituzione di detti importi agli utenti che ne hanno diritto. 1. Destinatari del rimborso Sono destinatari del rimborso gli utenti allacciati alla pubblica fognatura: - non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, p realizzazione, completamento o attivazione: a questi utenti spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili (lett. b), art. 4 del D.M. 30.09.2009); - non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati ti temporaneamente inattivi: a questi utenti spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili (lett. c), art. 4 del D.M. 30.09.2009); - non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione: a questi utenti spetta la restituzione dell intera quota della tariffa di depurazione (lett. d), art. 4 del D.M. 30.09.2009); 2. Tempistica e procedura per la determinazione dei rimborsi r Gli uffici competenti sono tenuti a redigere l elenco completo degli utenti prescritto dal citato D.M. 30.09.2009 suddivisi in utenti: a) serviti da impianti di depurazione attivi; b) non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione degli impianti di depurazione; c) non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi; d) non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione di impianti di depurazione. Per ciascun elenco di cui sopra, il gestore è tenuto ad indicare le seguenti informazioni: gli importi riferiti al servizio di depurazione pagati da ciascun utente; i relativi volumi di acqua erogati; l importo indebitamente corrisposto, al netto degli oneri deducibili;

Detti elenchi devono essere redatti per ogni anno del periodo oggetto di rimborso; vale a dire per l arco temporale che va dal 15.10.2003 al 31.12.2008 ed indicheranno solo le utenze che risultano in regola con i pagamenti. La Giunta, ai sensi dell art 7 comma del DM del 30/09/20009, provvederà a validare entro il 30.09.2011, i dati inviati del competente ufficio ed approvare gli elenchi di cui al punto precedente, attraverso apposita deliberazione. Il competente ufficio entro 30.10.2011 giorni, dopo l approvazione della Giunta, ha l obbligo di rendere pubblici detti elenchi, inserendoli nel proprio sito web, secondo le modalità operative nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). A partire dalla data di pubblicazione le persone inserite negli elenchi B, C, D potranno presentare istanza di rimborso con le modalità indicate nel successivo punto 3. 3. Richiesta degli utenti Le istanze dovranno essere presentate solo da coloro che sono inseriti negli elenchi B,C e D. In tal caso non dovrà essere fornita prova di pagamento da allegare all istanza essendo sufficiente indicare il proprio codice utente e l indirizzo della fornitura Se l utente è non presente nell elenco predisposto dal gestore e pensa di averne diritto sarà necessario allegare all istanza prova di avvenuto pagamento, Il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione quinquennale. In particolare, l utente che ne ha diritto può richiedere il rimborso del canone di depurazione previa presentazione di documentata istanza a valere su tutti i pagamenti effettuati nei cinque anni precedenti alla presentazione della stessa. Per coloro che non vi hanno provveduto la richiesta di rimborso andrà presentata al Comune, utilizzando un modulario standard predisposto dall ente (da approvare con successivo atto). In detto modulario, da presentarsi in carta semplice corredata di marca da bollo di 14,62 al Comune, giusta Risoluzione n. 98/E del 07/04/2009 dell Agenzia delle Entrate, deve essere indicato obbligatoriamente le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell utente; b) dati identificativi dell utenza per la quale si richiede il rimborso; c) dichiarazione che l utenza, pur essendo allacciata alla pubblica fognatura non risulta usufruire del servizio di depurazione e risulta essere tra quelle indicate nell elenco degli utenti aventi diritto al rimborso della tariffa di depurazione; d) ogni altra eventuale documentazione idonea ad attestare il titolo e diritto al rimborso. Il modulario va spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnato a mano presso gli sportelli del Comuni sito alla via Manin, 23 Bellizzi (SA), e deve comunque, a pena di nullità, essere firmato dal richiedente ed accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora il richiedente non effettui la richiesta per se stesso, ovvero l utenza sia intestata o stata intestata a persona diversa dal richiedente (es. decesso dell intestatario del contratto o cessazione di attività o altro), è necessario che lo stesso richiedente dimostri la sussistenza del titolo e diritto al rimborso allegando adeguata documentazione.

In particolare, con riferimento ai rapporti di fornitura cessati prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (ovvero entro il 15.10.2008), e fatto salvo i casi di morosità ancora pendenti e la conseguente relativa compensazione, i precedenti intestatari dell utenza hanno ugualmente il diritto a vedersi rimborsato la tariffa di depurazione pagata. Detto diritto non è applicabile per quei rapporti divenuti irretrattabili perché indiscutibilmente fissati dal punto di vista del diritto positivo, vuoi per l esistenza di una sentenza passata in giudicato, vuoi per intervenuta prescrizione della pretesa sostanziale, vuoi, infine, per la decadenza del potere di promuovere l azione di giudizio. Le istanze di rimborso già pervenute all ente prive di bollo o non conformi dovranno essere ripresentate secondo il modello predisposto dall ente. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi dell istanza già presentata all ente (barrando l apposita casellac asella). 4. Quantificazione dei rimborsi Il rimborso spetta a tutti gli utenti che hanno pagato il servizio di depurazione senza però averne usufruito. In particolare si potranno verificare le seguenti fattispecie: 1. Per chi ha pagato e usufruisce di un servizio di depurazione -> NON HA DIRITTO AL RIMBORSO. 2. Per chi ha pagato e non usufruisce di un servizio di depurazione si posso presentare due casi: - CASO A se l utenza ricade in area per il quale non vi è in esecuzione nessuna attività di progettazione o realizzazione di impianti -> ha diritto al rimborso totale ; - CASO B se l utenza ricade in area per il quale vi è in esecuzione un attività di progettazione o realizzazione di impianti -> ha diritto ad un rimborso pari alla differenza tra il corrispettivo o pagato e l onere deducibile che il comune può richiedere; 3. Chi ha pagato parzialmente (e rientra nella fattispecie di cui al punto 2) avrà diritto al rimborso solo se, e nella misura in cui, il versamento effettuato copre dapprima le voci dovute delle fatture. (ES. Fattura di euro 100,00 di cui 50 per consumo base, 30 Fognatura e 20 Depurazione. Pagamento effettuato 85 -- Il Rimborso sarà pari a 5 euro) Interessi Gli interessi maturati vanno calcolati al tasso legale (art. 1284 del C.C.) fissato dai decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze dalla data di presentazione dell istanza. In assenza di disposizioni specifiche si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell istanza da parte dell utente (art. 2033 1 e 2036 del codice civile), in quanto si deve ritenere sussistente la buona fede dell ente che ha riscosso la quota di depurazione sulla base delle disposizioni normative vigenti all'epoca e solo successivamente dichiarate incostituzionali. 1 Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda.

5. Quantificazione degli oneri deducibili L ufficio tecnico quantifica entro il 30.08.2011 gli oneri deducibili a norma e con le modalità di cui all art. 5 del D.M. 30.09.2009. Il D.M. 30.09.2009 più volte richiamato, esclude il collettore fognario dalla definizione di impianto di depurazione. Pertanto, salvo quanto previsto dall art. 5, comma 4 del D.M., la spesa sostenuta per la realizzazione dei collettori fognari non può rientrare nel novero degli oneri deducibili. Infatti, l art 5 comma 4 del suindicato decreto consente di portare in detrazione dalla quota da rimborsare le componenti di costi relative all attivazione del servizio di depurazione mediante collegamento ad un impianto al servizio anche di altre comunità di utenti nel caso in cui il gestore abbia attivato tale servizio attraverso la realizzazione di un collettore fognario. In tal caso può essere dedotta quota parte dei costi sostenuti per la realizzazione/riattivazione dell impianto di depurazione, in rapporto al numero dei nuovi abitanti equivalenti serviti. Gli oneri deducibili, come sopra quantificati, non possono essere dedotti all utenza in generale, secondo un principio di solidarietà, ma secondo una logica contributiva. In altre parole gli oneri deducibili devono essere stornati solo ed esclusivamente dai rimborsi di quegli utenti che beneficeranno in futuro di quell investimento. Pertanto, la quota di onere deducibile sarà calcolata rapportando la spesa effettivamente sostenuta ai mc di acqua consumati dagli utenti ricadenti nell area interessata dall opera. 6. L IVA Sussiste la legittimazione ad emettere nota di accredito con applicazione dell imposta ex artt. 19 e 26 D.P.R. 633/72. L importo sarà comprensivo di Iva per tutte le domande presentate entro il 28.02.2012. Mentre per le domande presentate successivamente al suindicata data e nei casi in cui l utente operi in regime d IVA, il rimborso sarà pari unicamente al totale imponibile. Infatti per l utente che operi in regime d IVA, il rimborso sarà pari unicamente al totale imponibile, tranne nell ipotesi in cui lo stesso non abbia potuto detrarre l IVA. In questo caso, il soggetto passivo d imposta, previa adeguata documentazione che dimostri l effettiva indetraibilità dell IVA, avrà diritto al rimborso dell importo totale pagato relativamente al servizio di depurazione, al lordo dell IVA. 7.. Pubblicazione degli elenchi nei siti internet dei soggetti gestori Il competente ufficio entro la data del 30.10.2011 devono provvedere alla pubblicazione online degli elenchi, approvati con deliberazione dell organo esecutivo. Gli elenchi non devono contenere dati personali e/o sensibili degli utenti ai fini della tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 8.. Modalità di rimborso

A ciascuno degli utenti che procederanno alla compilazione e/ presentazione dell istanza di parte, e per i quali è stata verificata l effettiva spettanza al diritto al rimborso, verrà liquidato il credito totale (importo da rimborsare più gli interessi legali) spettante mediante inserimento in bolletta del credito medesimo a compensazione degli importi da pagare. Qualora il credito vantato sia superiore all importo addebitato in fattura la restante parte sarà accreditata su la prossima fatturazione o in mancanza potrà essere prevista la compensazione con altri tributi comunali. 9.. Informativa agli utenti Agli utenti dovrà essere garantita adeguata informazione circa le modalità per ottenere il rimborso della tariffa di depurazione.