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AULA 'A' \S RE PUBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 3965/2013 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 25/03/2015 PIETRO VENUTI GIANFRANCO BANDINI GIUSEPPE NAPOLETANO UMBERTO BERRINO - Consigliere - PU - Consigliere - - Rel. Consigliere - - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3965-2013 proposto da: MP, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GATTO, giusta delega in atti; - ricorrente - 2015 1404 contro I.N.A.I.L ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589); "' Nonché da: - intimato -

-- ------- - - - - - - - I.N.A.I.L ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589), in persona del legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA e FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti; - controricorrente a ricorrente incidenta1e contro MP, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall 1 avvocato VINCENZO GATTO, giusta delega in atti; - controricorrente a1 ricorrso incidenta1e - avverso la sentenza n. 1835/2012 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/10/2012 r.g.n. 76/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere GIUSEPPE NAPOLETANO; udito l'avvocato OTTOLINI TERESA per delega FAVATA EMILIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per 1 'accoglimento del ricorso per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.

RG 3965-13 n. 13 ud 25-3-15 ca SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Messina, riformando la sentenza del Tribunale di Messina, rigettava la domanda di MP, proposta nei confronti dell'inail,diretta al riconoscimento della rendita vitalizia revocatagli in seguito di revisione con conseguente condanna del predetto Istituto al pagamento dei relativi ratei. A base del decisum la Corte del merito, dopo aver rigettato 1' eccezione di prescrizione riproposta dall'inail, poneva il fondante rilievo secondo il quale il CTU, nominato nel giudizio di appello, aveva escluso che la patologia oculare aveva comportato una diminuzione del visus, sicché residuava, ai fini dell'indennità richiesta, la sola patologia relativa alla pregressa frattura del piede che, tuttavia, comportava una percentuale inabilitante del 9% e, quindi, al di sotto della soglia indennizzabile. Avverso questa sentenza l'assicurato ricorre in cassazione sulla base di due censure. Resiste con controricorso l' INAIL che propone impugnazione incidentale assistita da un'unica censura cui si oppone, con controricorso, il ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale l'assicurato, deducendo vizio di motivazione, sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto della documentazione, presentata successivamente al deposito della relazione peritale, attestante un peggioramento della patologia oculistica con diminuzione funzionale del visus. Con la seconda censura del ricorso principale l'assicurato, denunciando violazione dell'art. 149 disp. att. cpc, allega che l'intervenuto aggravamento rileva ai sensi della richiamata norma di rito. Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno trattate unitariamente, sono fondate. Invero la Corte del merito, nel porre a base del suo decisum esclusivamente i rilievi e le conclusioni del CTU che attestavano per la patologia oculare la mancanza di un incidenza funzionale sul visus, non ha tenuto conto, così incorrendo anche nella violazione della denunciata norma di cui all'art. 149 disp. att. cpc, delle successive certificazioni che, invece, deponevano per un aggravamento della patologia oculare comportante una sensibile diminuzione funzionale del visus. Con il ricorso incidentale condizionato l'inail, denunciando violazione degli artt. 111 e 112 del dpr n_1124 del 1965, sostiene che la Corte del merito nel respingere l'eccezione di prescrizione non ha tenuto conto che secondo la giurisprudenza più recente la sospensione del termine di prescrizione in ipotesi procedimento 2

4 amministrativo non può essere superiore a 150 giorni trascorsi i quali si forma il silenzio rigetto e, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo. La censura non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata, infatti, risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l'una dalla altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: da un lato, all'affermazione della mancata prova della data dell'avvenuta comunicazione della cessazione della rendita ai fini dell'individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione;dall'altro, al rilievo della sospensione della decorrenza della prescrizione nel corso del procedimento amministrativo. Orbene è ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla 3

4 rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n.24540). Nel caso di specie la censura del ricorrente incidentale attiene esclusivamente alla questione della sospensione della prescrizione nel procedimento amministrativo e non investe in alcun modo la mancata prova della data di comunicazione del provvedimento di cessazione della rendita vitalizia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione che costituisce autonoma ratio decidendí sufficiente a sorreggere da sola il dictum. Il ricorso principale va accolto e quello incidentale condizionato rigettato. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello designata in dispositivo che provvederà anche alle spese del presente giudizio Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. 4

... -... -. La Corte riuniti 1 ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale condizionato. Cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.l, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2015 Il Presidente Il Consigliere est. Gi Napoletano DEPOSITATO ln CANCELLERIA IL... \.Q.UJ6.... 2Ql5_,,_ Il Funzt}nt). fi iudiziarb Mare 5