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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Ufficio Supporto al Senato Accademico MS/SP Tit. Ifl 3 Decreto Rettorale n. 1639/2015 del 8/05/2015 Oggetto: "Regolamento per l'elezione del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto- modifica. IL RETTORE Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologia"; Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; Visto lo Statuto dell'università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15.03.2012; Visto il Regolamento per l'elezione del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto, emanato con Decreto Rettorale n. 4182 del 13 luglio 2012; Vista la deliberazione n. 7/2015Nlll/l del 27 aprile 2015 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di: "1) approvare l'adozione della moda/dà te! ematica di votazione per il rinnovo del Senato Accademico, dei rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle Commissioni istrultorie del Senato Accademico e del Comitato di Selezione. 2) dare mandato al Rei/ore di provvedere alla modifica e/o integrazione dei rispettivi Regolamenti elettorali, per gli aspetti indicati in relazione, e dare avvio alla procedura elettorale "; Considerata l'opportunità di adeguare il suddetto Regolamento agli art. 2, 6 e 1 O in relazione alla adottanda modalità telematica e alla necessità di prevedere le modalità di subentro in caso di cessazione di uno dei componenti eletti; Considerato ogni opportuno elemento; DECRETA Il Regolamento per l'elezione del Comitato di selezione e Decreto Rettorale n. 4182 del 13 luglio 2012, è emanato nel test parte integrante del presente decreto. art. 55 dello Statuto, di cui al i seguito allegato he costituisce Visto il DIRETTORE della D~re z i on e Programmazione, Qualità e Valutazione j\~\wo--e_

~ w UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL COMITATO DI SELEZIONE EX ART. 55 DELLO STATUTO ART. 1 - Ambito di applicazione 1. 11 presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze del persqnale docente e tecnico amministrativo nel Comitato di selezione per la designazione dei candidati al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. ART. 2 - Rappresentanze nel Comitato di selezione 1. Ogni 3 anni accademici sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico nel Comitato di selezione per la designazione dei candidati al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo,. 2. Il Comitato di selezione è composto da: );;> 3 componenti eletti dai professori ordinari; );;> 3 componenti eletti dai professori associati; );;> 3 componenti eletti dai ricercatori; );;> 3 componenti eletti dal personale tecnico - amministrativo. 3. Qualora in corso di mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra il primo tra i candidati non eletti. ART. 3 - Indizione. 1. Le elezioni dei rappresentanti nel Comitato di selezione per la designazione dei candidati nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo, sono indette dal Rettore con proprio Decreto reso pubblico nella pagina web deli' Ateneo almeno 45 giorni prima dell' inizio delle elezioni. Tale decreto indica la data delle elezioni, la composizione della commissione elettorale, i tennini per la presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale competente e tutte le scadenze relative alle elezioni. L'Ufficio elettorale provvede a pubblicare il manifesto nel portale dell'ateneo, dandone comunicazione a tutte le strutture. 2. Il manifesto deve riportare: l'ubicazione dei seggi; le modalità di votazione: giorni, orari e documenti da presentare al seggio; le modalità di presentazione delle candidature. 3. Al momento della convocazione delle elezioni il Rettore pubblica i due bandi per la presentazione delle candidature dei componenti interni ed esterni per il Consiglio dì Amministrazione. 4. La votazione si svolge in contemporanea con la prima tornata della votazione dei rappresentanti nel Senato Accademico. In prima applicazione l'elezione dei componenti del Comitato di selezione

è indetta dal Rettore contestualmente alla prima tornata di elezioni del Senato Accademico, entro e non oltre 60 giorni dalla costituzione dei Dipartimenti. Art. 4 - Elettorato attivo 1. L'elettorato attivo per l'elezione delle componenti del Comitato di selezione spetta: a) ai professori prima fascia per l'elezione dei 3 rappresentanti dei professori ordinari; b) ai professori di seconda fascia per l'elezione dei 3 rappresentanti dei professori associati; c) ai ricercatori per l'elezione dei 3 rappresentanti dei ricercatori; d) al personale tecnico - amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l'elezione dei 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. ART. 5 - Modalità di elezione 1. L'elezione avviene per liste distinte per le 4 rappresentanze: lista professori di prima fascia; lista professori di seconda fascia; lista ricercatori; lista personale tecnico - amministrativo. 2. Ogni elettore esprime una preferenza. ART. 6 - Candidature l. Le candidature sono presentate anche per via telematica, entro le ore 13 del 15 giorno antecedente le votazioni. 2. I nomi dei candidati devono essere conedati dai dati anagrafici. 3. La presentazione delle candidature avviene per liste distinte per le 4 rappresentanze. 4. La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella categoria di appartenenza. 5. Ogni voto espresso in riferimento a candidature non fo1malmente presentate è nullo a tutti gli effetti. ART. 7 - Eleggibilità e incompatibilità 1. Non possono far parte del Comitato di selezione i candidati al Consiglio di Amministrazione dell'ateneo, coloro che ricoprono il ruolo di Rettore, Prorettore, Vicerettori, Direttore di Dipartimento o Consigliere di Amministrazione dell'ateneo e i titolari di cariche in organi di governo in altri Atenei pubblici e pdvati. 2. Non possono candidarsi a far parte del Comitato di selezione i candidati per il Senato Accademico e i Consiglieri di Amministrazione che hanno ricoperto il ruolo nei tre anni precedenti. 2

3. I componenti del Comitato di selezione non sono rieleggibili nella votazione immediatamente successiva. ART. 8 - Costituzione Commissione elettorale I. La Commissione elettorale preposta è la stessa Commissione nominata per l'elezione dei Componenti nel Senato Accademico. 1. La Commissione elettorale ha il compito di: ART. 9 - Compiti della Commissione elettorale a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi; c) proclamare gli eletti. ART. 10 - Norme generali 1. Per quanto riguarda tutta l'attività del seggio e le modalità di voto si fa espressamente riferimento agli articoli presenti nel Regolan1ento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico. ART. 11 - Commissione elettorale d'appello l. La Commissione elettorale d'appello preposta è la stessa Commissione d'appello nominata per l'elezione dei Componenti nel Senato Accademico. ART. 12 - Compiti delja Commissione elettorale d'appello 1. Avverso alle decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso a una Commissione elettorale d'àppello che viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere ogni altra attività istruttoria che venga ritenuta opportuna. 2. Il ricorso alla Commissione elettorale d'appello deve essere presentato nel termine di 5 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale d 'Appello deve esprimersi nei successivi 5 giorni. 3. Le decisioni della Commissione elettorale d'appello sono definitive. ART. l3 - Nomina Comitato di selezione 1. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior n\lmero di voti in ciascuna categoria di rappresentanza. In caso di parità prevale il più giovane di età. 2. Dopo la proclamazione degli eletti o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, il Rettore provvede tempestivamente e comunque entro i 3 giorni successivi con proprio decreto alla nomina dei Componenti del Comitato di selezione ex art.55 dello Statuto. ART. 14 - Compiti del Comitato 3

1. Il Comitato di selezione procede entro 30 giorni alla valutazione delle candidature pervenute formando una rosa di l O candidati appartenenti al personale di ruolo dell'università e 5 candidati non appartenenti al personale di ruolo dell'ateneo. ART. 15 - Rinvio a disposizioni generali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto compatibili, le regole della normativa vigente relativa all'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali. 4