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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Valide dal 24.09.2012 1. Campo di applicazione 1.1. Queste Condizioni generali di vendita si applicano a tutti gli accordi stipulati per le forniture effettuate da parte di GASA GROUP Denmark A/S (qui di seguito denominata GGD) salvo diversamente stabilito da disposizioni di legge inderogabili, oppure salvo diversa espressa pattuizione tra le parti. 1.2. Queste condizioni di vendita prevalgono su eventuali clausole contenute nell ordine e/o nell accettazione dell Acquirente, ivi comprese le condizioni generali dell Acquirente. 2. Offerte e accettazioni 2.1. Le informazioni e il materiale consegnati all Acquirente prima della conferma d ordine da parte di GGD non sono offerte vincolanti, ma sono da considerarsi unicamente un invito rivolto all Acquirente a passare un ordine. L accordo su fornitura, prezzi e altre condizioni è quindi stipulato solo al momento in cui l Acquirente riceve la conferma d ordine da parte di GGD. Ci si riserva il diritto di vendita a terzi. 2.2. I dati contenuti nelle informazioni sui prodotti, sui listini prezzi o su simile materiale di GGD, sono vincolanti esclusivamente nella misura in cui risultino espressamente dall accordo stipulato sulla fornitura. 2.3. GGD ha la facoltà di modificare i prezzi convenuti qualora si verificassero variazioni dei tassi di cambio, dei prezzi d acquisto, delle tariffe doganali o fiscali, delle spese di spedizione, dei premi di assicurazione o altre circostanze che non dipendano da GGD. 3. Pallet e container 3.1. GGD consegnerà le piante su container e scaffali omologati da Container Centralen A/S ( container CC e scaffali CC ) e/o su Europallet e/o in gabbie di legno di abete (denominati complessivamente Attrezzature ). L'Acquirente è tenuto a disporre delle Attrezzature in modo tale da poter scambiare le Attrezzature in occasione delle consegne in rapporto 1:1. Le Attrezzature che l'acquirente consegnerà alla GGD, dovranno essere contrassegnate chiaramente come destinate alla GGD. 3.2. Qualora in occasione di una consegna non avvenga uno scambio di container CC o scaffali CC, GGD addebiterà all'acquirente un canone giornaliero corrispondente al prezzo corrente stabilito per il noleggio degli articoli in questione dalla Container Centralen A/S, salvo accordi specifici. Qualora non avvenga scambio di Attrezzature, GGD ha diritto a fatturare all'acquirente le Attrezzature mancanti al costo di riacquisto. 3.3. Salvo prova contraria, le ricevute per le Attrezzature emesse da GGD o dai trasportatori utilizzati dalla GGD saranno da considerarsi documentazione completa e definitiva del saldo delle Attrezzature relative alla consegna. L'Acquirente può in qualsiasi momento richiedere a GGD un estratto conto relativo alle Attrezzature restituite e da restituire. Qualora in occasione di una consegna l'acquirente constati discordanze tra le Attrezzature scambiate e quanto riportato sulla ricevuta di GGD o del trasportatore di GGD dovrà immediatamente fare reclamo a GGD o, in caso di consegna al di fuori del normale orario di apertura dell'acquirente, entro 24 ore dalla consegna. 4. Termini di consegna 4.1. Se la clausola di consegna è stata concordata, verrà interpretata in conformità all edizione degli Incoterms in vigore al momento della stipulazione dell accordo. GASA GROUP Denmark A/S Lavsenvænget 1 DK-5200 Odense V t: +45 65 48 12 00 f: +45 65 48 12 01 e: mail@gasagroup.com www.gasagroup.com CVR-nr.: 25442024 VAT (Export): DK11896251 VAT (Import): DK25442024

4.2. Nel caso in cui non sia stata concordata alcuna clausola di consegna, la consegna si intende EXW (Ex Works). 5. Pagamento 5.1. Salvo accordi contrari, il prezzo di acquisto concordato, maggiorato di eventuali importi IVA e altre imposte, dovrà essere pagato in contanti alla consegna. Il venditore può chiedere il pagamento in contanti contro documenti (Cash against Documents). 5.2. Se alla data stabilita l Acquirente non accetterà la consegna della merce, sarà comunque tenuto al pagamento come se la consegna fosse avvenuta in conformità all accordo. 5.3. Se il pagamento da parte dell Acquirente non avverrà nei termini convenuti, GGD avrà diritto ad esigere gli interessi moratori dell 1,5% al mese o frazione di mese a partire dalla data della scadenza; GGD ha inoltre il diritto di esigere una penale per solleciti come previsto dalle norme vigenti. 6. Ritardi nella consegna 6.1. Nel caso in cui GGD non sia in grado di fornire puntualmente, oppure in cui si preveda che ci sarà un ritardo da parte di GGD, GGD ne darà tempestivamente comunicazione all Acquirente indicandogli contemporaneamente la causa del ritardo nonché, nei limiti del possibile, comunicandogli la data in cui si prevede che possa avvenire la consegna. 6.2. Se il ritardo nella consegna è dovuto a circostanze che, come indicato al punto 10.1 (forza maggiore), comportano l esonero da responsabilità oppure se il ritardo è dovuto ad un azione o ad una mancata azione da parte dell Acquirente, il termine di consegna viene prolungato in misura adeguata, in base alle circostanze. Il termine di consegna deve essere prolungato sebbene la causa del ritardo si verifichi dopo la scadenza del termine di consegna originariamente concordato. 6.3. Se GGD non consegnerà la merce a tempo debito oppure non la consegna prima della scadenza del termine prolungato di cui al punto 6.2, l Acquirente, mediante comunicazione scritta a GGD, avrà diritto di richiedere che la consegna venga effettuata e potrà fissare un termine perentorio ragionevole di un minimo di 8 giorni per la consegna. Nel caso in cui GGD non effettui la consegna nemmeno entro il termine fissato, a meno che non sia l Acquirente stesso reponsabile del ritardo, l Acquirente potrà dare a GGD una disdetta scritta dell accordo, limitatamente alla parte inadempiuta della fornitura. 6.4. Nel caso in cui l Acquirente disdica legittimamente l accordo, avrà diritto al risarcimento delle spese sostenute e documentate per acquisti di copertura per la parte disdetta della fornitura. Il risarcimento non può tuttavia mai superare l importo netto di acquisto concordato tra l Acquirente e GGD per la parte disdetta della fornitura. Se l Acquirente non disdirrà l accordo per la parte della fornitura non consegnata entro il termine stabilito, non avrà diritto né a risarcimento, né ad altra forma di indennizzo per il ritardo. 6.5. Eccezione fatta per la disdetta che comporta un risarcimento limitato di cui al punto 6.4, è esclusa qualsiasi altra richiesta da parte dell Acquirente in conseguenza del ritardo nella consegna da parte di GGD, compresa un eventuale richiesta per fermo attività, per mancato guadagno o per perdite economiche consequenziali. 7. Responsabilità per i difetti della merce 7.1. GGD ha l obbligo e il diritto di supplire ai difetti di qualità della merce rispetto a quanto pattuito effettuando un miglioramento o una sostituzione della parte difettosa della fornitura in conformità a quanto disposto in questa clausola. L onere 2/5

della prova del difetto della fornitura al momento della consegna spetta all Acquirente. 7.2. L Acquirente è tenuto ad esaminare la merce subito dopo aver ricevuto la fornitura e, in caso di difetti, presentare un debito reclamo al vettore. Inoltre l Acquirente è tenuto, entro 12 ore dalla consegna, a dare comunicazione scritta a GGD di eventuali difetti constatabili al momento della consegna. Per il resto, gli eventuali reclami per merce difettosa devono essere presentati entro 24 ore dal ricevimento della merce. Le comunicazioni relative ai reclami devono contenere una descrizione di come si manifestano i difetti. L Acquirente ha l obbligo di conservare in modo sicuro le parti difettose della fornitura in modo che un rappresentate di GGD e/o un liquidatore di avaria indipendente e riconosciuto possa ispezionarle. 7.3. GGD, dopo aver ricevuto comunicazione scritta da parte dell Acquirente come descritto al punto 7.2, deve rimediare senza indugio al difetto come descritto al punto 7.1. 7.4. Se GGD non farà fronte hai propri obblighi in tempo ragionevole come descritto al punto 7.1, l Acquirente potrà comunicare per iscritto a GGD un termine perentorio di almeno 8 giorni per l adempimento. Se gli obblighi non saranno stati rispettati entro lo scadere di detto termine, l Acquirente potrà far valere nei confronti di GGD le sue consuete facoltà di reclamo per merce difettosa, tenendo tuttavia conto del fatto che una eventuale richiesta economica nei confronti di GGD per risarcimento, abbuono proporzionale oppure per altri motivi non potrà mai superare l importo netto di acquisto concordato tra l Acquirente e GGD per la parte della fornitura mostratasi difettosa. 7.5. GGD declina qualsiasi altra responsabilità per difetti eccetto quanto stabilito nei punti da 7.1 a 7.4. Questo vale per qualsiasi perdita che il difetto possa causare, comprese le perdite per fermo attività, per mancato guadagno o per perdite economiche consequenziali. 8. Riserva di proprietà 8.1. La merce consegnata resta di proprietà di GGD fino al momento del pagamento integrale nella misura in cui una tale riserva di proprietà sia valida. 9. Responsabilità del produttore 9.1. Per i danni causati dal prodotto, GGD è esclusivamente responsabile in caso si possa dimostrare che il danno o la perdita siano dovuti a errori o negligenza da parte di GGD. 9.2. GGD non è responsabile per danni causati a beni mobili o immobili che si verifichino mentre la merce fornita era in possesso dell Acquirente. 9.3. GGD non è responsabile per danni causati a prodotti fabbricati dall Acquirente, oppure a prodotti dei quali essi sono entrati a far parte, oppure per danni a beni mobili o immobili che possano essere causati da questi prodotti in conseguenza della fornitura. 9.4. GGD non è responsabile per danni e/o perdite su beni mobili in conseguenza di contaminazione da fitopatologie e/o parassiti provenienti dalla fornitura. 9.5. GGD non è responsabile per danni indiretti, comprese le perdite per fermo attività, per mancato guadagno e altre perdite economiche consequenziali. 9.6. Il risarcimento totale non può superare l importo di 1.000.000,00 di DKK. 9.7. Nel caso in cui a GGD venisse attribuita la responsabilità del produttore nei confronti di terzi, l Acquirente è obbligato a rispondere nei confronti di GGD nella stessa misura in cui a GGD verrà attribuita la responsabilità nei confronti di terzi per un danno e per una perdita dei quali GGD non è responsabile nei confronti dell Acquirente, ai sensi dei punti da 9.1 a 9.6. 3/5

9.8. Qualora terzi presentino richieste di risarcimento nei confronti di una delle due parti con riferimento a questo punto, la parte alla quale è stata rivolta la richiesta dovrà darne immediata comunicazione all altra parte. 10. Forza maggiore 10.1. Le circostanze descritte qui di seguito comportano l esonero da responsabilità qualora esse impediscano l adempimento dell accordo o rendano l adempimento irragionevolmente oneroso: Conflitti sul mercato del lavoro e qualsiasi altro evento fuori dal controllo delle parti quali incendi, guerra, mobilitazioni militari o richiami alle armi della stessa entità, requisizioni, sequestri, restrizioni valutarie, tumulti e sommosse, mancanza di mezzi di trasporto, comune scarsità di merci, restrizioni nell uso di energia, formazione di code oppure altri ostacoli esterni che impediscano la libera esecuzione del trasporto, nonché difetti o ritardi nelle consegne da parte dei subfornitori dovuti ad alcune delle circostanze sopraddette. 10.2. La parte che desideri far valere alcune delle circostanze di forza maggiore di cui al punto 10.1 allo scopo di essere esonerata da responsabilità ha l obbligo di darne senza indugio comunicazione scritta all altra parte indicandone l insorgere e la cessazione. 10.3. Indipendentemente da quanto peraltro consegua dalle presenti condizioni generali di vendita, ognuna delle parti può risolvere l accordo tramite comunicazione scritta all altra parte nel caso in cui l adempimento dell accordo sia impedito per più di 6 mesi da uno degli eventi elencati al punto 10.1. 11. Diritti immateriali 11.1. Con questa clausola si fa presente all Acquirente che alcune forniture possono essere protette e devono sottostare in tutto o in parte a disposizioni internazionali sulla protezione dei ritrovati vegetali come ad esempio la legge danese sulle novità vegetali e il regolamento (CE) del Consiglio sulla protezione delle varietà vegetali, i diritti di marchio o altre norme sulla protezione dei diritti immateriali che in diversi modi limitano il diritto di utilizzo e di disposizione dei prodotti oggetto della fornitura. L Acquirente ha l obbligo di assicurarsi che dette regole vengano rispettate. 12. Regole particolari per piante di piccole dimensioni 12.1. In linea di principio le presenti condizioni di vendita valgono anche per la vendita di piantine, talee ecc. Si precisa che ai sensi della legge danese sui ritrovati vegetali si possono solamente riprodurre varietà protette da licenza previo accordo di licenza con il titolare dei diritti. Per quanto concerne i termini di scadenza relativi ai reclami vale quanto segue: Per le 'piantine radicate' vale un termine di reclamo di 72 ore dalla consegna all'acquirente. Tale termine è però di 14 giorni nei casi in cui il motivo del reclamo sia l'infestazione da parassiti causata da parassiti presenti nella merce al momento della consegna. Per le 'talee non radicate' vale un termine di reclamo di 72 ore dalla fine della radicazione calcolando nelle 72 ore anche le festività. Tuttavia il termine per presentare reclamo è alla fine della radicazione se il motivo del reclamo è l'infestazione da parassiti che erano presenti nella merce al momento della consegna. 13. Consulenza 13.1. Le condizioni di cui sopra sui difetti, la responsabilità del produttore e la forza maggiore valgono anche nei casi in cui GGD, oppure una o diverse delle società del gruppo, fungano da consulenti per l'acquirente. 4/5

13.2. Lo stesso vale nel caso in cui i difetti o le responsabilità vengano fatti valere nei confronti di GGD sulla base di istruzioni o informazioni sulle forniture e il loro utilizzo, comprese le istruzioni per l'uso dei prodotti consegnati. 14. Legge applicabile e foro competente 14.1. Le parti convengono che l accordo, la fornitura e tutto quanto sia ad essi correlato saranno governati dalla legge danese per cui l interpretazione e il rispetto dell accordo dovranno essere in conformità alle norme della legislazione danese e le controversie dovranno essere decise in base alle norme della legislazione danese. 14.2. Il foro competente a decidere delle controversie relative al presente accordo e tutto quanto ad esso correlato è quello della giurisdizione in cui ha sede GGD. GGD ha inoltre il diritto di promuovere una eventuale azione legale presso il foro della giurisdizione dell Acquirente. 5/5