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DE LONGHI S.p.A. LINEE GUIDA E CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE E, IN PARTICOLARE, DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2003

Premessa In conformità all art.1.2, lettera e) del suo Codice di Autodisciplina e all impegno assunto dal Consiglio di Amministrazione con la relazione 2003 in materia di Corporate Governance (art. 1.2), De Longhi S.p.A. presenta di seguito le linee guida e i criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, quelle con parti correlate, al fine di regolarne nel dettaglio le modalità di realizzazione. Finora, la prassi seguita dal Consiglio nell esaminare le operazioni in oggetto (riservate alla sua esclusiva competenza dall art. 10 dello statuto sociale) ha sempre seguito criteri di natura qualitativa, intendendo per operazioni significative quelle di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società o dalle società controllate, adempiendo al contempo anche all obbligo statutario di riferire al Collegio Sindacale tali operazioni, in particolare quelle in potenziale conflitto di interesse, in maniera tempestiva e comunque con periodicità almeno trimestrale. L obiettivo di tale documento è, pertanto, quello di dare concreta attuazione alla centralità del Consiglio di Amministrazione all interno dell attuale sistema di governance, consentendo a ciascun amministratore di condividere la gestione in maniera consapevole ed informata, secondo i principi di correttezza e trasparenza procedurale e sostanziale che anche le operazioni con parti correlate sono tenute a rispettare (art. 11 del Codice di Autodisciplina). 1. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE 1.1 Definizione di operazioni significative Ai fini delle presenti linee guida, per operazioni significative si intendono: a) le operazioni che di per sé sottopongono la società alla necessità di comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta ad-hoc secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati (attualmente Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19 ottobre 1998, allegato A); b) le operazioni non delegabili a singoli amministratori ai sensi dell art. 2381 cod. civ.. Sono significative, qualora di importo superiore al 10% del patrimonio netto contabile della Capogruppo, anche le seguenti operazioni: la sottoscrizione, l acquisto, la cessione di partecipazioni, anche di minoranza; la costituzione di diritti reali sulle stesse; l acquisto, la cessione, l affitto di aziende o rami di azienda; l acquisto, la cessione o le licenze di marchi di impresa; l acquisto o l alienazione di beni immobili. Infine, rientrano tra le operazioni significative le operazioni con parti correlate e con società del Gruppo che (i) abbiano un valore superiore al 5% del patrimonio netto della società coinvolta; (ii) abbiano una durata prevista pluriennale. 2

Sono comunque escluse dalla definizione di operazioni significative, le operazioni tipiche, usuali o concluse a condizioni standard. Più in particolare: sono tipiche o usuali le operazioni che, per oggetto, natura, caratteristiche o condizioni, rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali e non presentano particolari elementi di criticità anche con riferimento ai rischi inerenti alla controparte o al tempo del loro compimento; sono a condizioni standard, le operazioni concluse a condizioni in linea con quelle di mercato ovvero a condizioni analoghe a quelle che sarebbero state previste in rapporti con parti non correlate. 1.2 Disciplina delle operazioni significative Le operazioni significative sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione che delibera alla luce delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, fattibilità economica e atteso ritorno per la Società. 2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOCIETA DEL GRUPPO 2.1 Definizione di parti correlate Sono parti correlate (ex Comunicazione Consob n. DEM/2064231 del 30.09.2002): a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposi a comune controllo con De Longhi S.p.A.; b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo; c) i soggetti collegati a De Longhi S.p.A. e quelli che esercitano un influenza notevole sulla Società medesima; d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle Società; e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d); f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) ed e) esercitano un influenza notevole; g) i soggetti che hanno in comune con De Longhi S.p.A. la maggioranza degli amministratori. Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che: - per controllo si intende quello previsto dall art. 93 del D.Lgs. n. 58/98; - per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall art. 2359, comma 3, del codice civile; - tra i soggetti di cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione; - per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla Società, o esserne influenzati, nei loro rapporti con De Longhi S.p.A., tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado. 3

Ai fini delle presenti linee guida, sono considerate operazioni con parti correlate infragruppo quelle da concludere con i soggetti che sono direttamente o indirettamente controllati da De Longhi S.p.A., nonché con i soggetti sui quali la Società o le Società Controllate esercitano un influenza notevole, a condizione che non si tratti di soggetti sottoposti ad influenza notevole anche di parti correlate diverse da quelle infragruppo. 2.2 Disciplina delle operazioni significative con parti correlate 2.2.1 Le operazioni significative compiute fra i soggetti di cui ai punti 2.1 sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione così come ogni altra operazione con parti correlate o con società del Gruppo che non avvenga a condizioni di mercato (o ai sensi della politica di transfer pricing, quando applicabile) o che sia atipica o inusuale. 2.2.2 Le operazioni significative fra parti correlate infragruppo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione delle singole parti coinvolte, le quali sono, tuttavia, tenute a fornirne apposita informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo De Longhi S.p.A.. In particolare, qualora tali operazioni avvengano tra parti correlate interne all area di consolidamento, l informativa può essere anche successiva qualora il loro ammontare sia inferiore a Euro 500.000,00. mentre devono essere preventivamente sottoposte al parere di conformità della Capogruppo De Longhi S.p.A., nel caso di operazioni di importo superiore. 2.2.3 Il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare in merito alle operazioni significative con parti correlate, deve ricevere un adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Nelle operazioni con parti correlate, gli amministratori che hanno un interesse anche potenziale o indiretto nell operazione i) informano tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione sull esistenza dell interesse e sulle circostanze del medesimo; ii) si allontanano dalla riunione consigliare al momento della deliberazione. 2.2.4 Il Consiglio di Amministrazione, in funzione della natura, del valore o delle caratteristiche dell operazione, al fine di evitare che l operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, richiede l assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimono un opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse. 2.2.5 Per le operazioni con parti correlate che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi o i dirigenti responsabili della realizzazione dell operazione, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull interesse e le 4

motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto. 2.2.6 In occasione di operazioni significative con parti correlate e di operazioni significative con società del Gruppo, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili relative a De Longhi S.p.A., la Società mette a disposizione del pubblico un documento redatto ai sensi dell art. 71 bis ( operazioni con parti correlate ) del Regolamento Emittenti, sue modifiche ed integrazioni. Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro 15 giorni dalla conclusione dell operazione. In alternativa, la Società può emettere, successivamente al compimento dell operazione, un comunicato stampa ai sensi dell art. 66 del Regolamento Emittenti o nel caso in cui l operazione abbia la natura di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione, il documento informativo previsto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. 3. ESTENSIONE Il Consiglio di Amministrazione si adopera affinché le società del Gruppo, compatibilmente con le rispettive normative nazionali e fatte salve situazioni di particolare specificità, si conformino alle disposizioni delle presenti linee guida. 4. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI Il Consiglio di Amministrazione di De Longhi S.p.A. si riserva di aggiornare ed integrare le linee guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate anche tenendo conto dell evoluzione normativa, dell esperienza applicativa e della best practice che verrà a maturare in materia. 5. ENTRATA IN VIGORE Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 5

ALLEGATO A Comunicazione n. DIS/98081334 del 19-10-1998 inviata agli emittenti azioni quotate in borsa e, p.c., all'abi, all'assogestioni, all'assonime e alla Borsa Italiana s.p.a. Oggetto: Informazione societaria - Individuazione dei criteri generali per la redazione dei documenti informativi di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11520 del 1.7.1998, che attua il Decreto Legislativo n. 58 del 24.2.1998 La Commissione nazionale per le società e la borsa individua i criteri generali sulla base dei quali, a seconda delle caratteristiche delle operazioni di finanza straordinaria e degli emittenti, potrà richiedere la predisposizione dei documenti informativi previsti dalle disposizioni indicate in oggetto. In particolare si forniscono di seguito i parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni, anche infragruppo, di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto sarà richiesta la redazione dei documenti informativi di cui agli artt. 24 e 25 della delibera Consob n. 11520 del 1.7.1998 (1). FUSIONI E SCISSIONI Gli indicatori in questione sono i seguenti: a - totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto); b - risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto); c - totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto). Si precisa, in via generale, che la Consob intende richiedere in ogni caso la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra società quotate nonché di fusione per unione tra una società quotata ed una non quotata ovvero di incorporazione di una società quotata in una non quotata. ACQUISIZIONI E DISMISSIONI Trattasi dei seguenti indicatori: a - prezzo della società (o del ramo di azienda o delle attività) acquisita (o ceduta)/capitalizzazione media degli ultimi sei mesi dell'emittente; b - risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto); c - totale patrimonio netto della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto). Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a). 6

ALLEGATO A Resta comunque impregiudicata la possibilità della Commissione di richiedere, ai sensi dell'art. 114, comma 3 del d.lgs. n. 58/98, la redazione del documento informativo in argomento sia nel caso di fattispecie equivalenti alle acquisizioni/cessioni (quali, ad esempio, i conferimenti in società), che in relazione a fattispecie aventi soglie dimensionali inferiori ai parametri sopra indicati, a seconda delle caratteristiche dell'operazione e degli emittenti (tipologia di business, dimensione del fatturato, totale attivo, ecc.), al fine di assicurare la necessaria informazione al pubblico. Gli emittenti potranno comunque richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento in oggetto, qualora la specificità dell'operazione renda non significativa la predisposizione di detto documento informativo. Si precisa, inoltre, che il contenuto dei documenti informativi in esame è stato definito negli schemi n. 1, 2 e 3 dell'allegato 2B del regolamento citato in oggetto. In proposito si rammenta, come evidenziato negli stessi schemi, che questi ultimi sono stati redatti avendo riguardo alle fattispecie di operazioni di fusione/scissione ed acquisizione/dismissione più ricorrenti e che gli stessi, ove ricorrano operazioni che per la loro natura non siano pienamente corrispondenti a quelle considerate, necessitano degli opportuni adattamenti. In relazione a fattispecie rilevanti si raccomanda alle società interessate di segnalare in tempo utile alla Consob gli elementi necessari per la determinazione dei parametri di cui ai punti precedenti. Con particolare riferimento alle fattispecie rilevanti di fusione e scissione, si raccomanda, inoltre, di prendere contatto con gli uffici di Roma di questa Commissione, Divisione Informativa Societaria, prima di effettuare la trasmissione della documentazione di cui all'art. 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e 2504-novies del codice civile. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 7