GUIDA OPERATIVA FORMAZIONE

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GUIDA OPERATIVA FORMAZIONE In data 25 luglio 2012 la Conferenza Stato Regioni ha emanato delle Linee Interpretative sugli accordi del 21 dicembre 2011 in merito alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. Considerando che una corretta formazione dei lavoratori ha assunto un ruolo sempre più essenziale nell ambito della prevenzione e della sicurezza e che in caso di ispezioni da parte degli organi controllo la mancata e/o insufficiente formazione è spesso sanzionata pesantemente, ci è sembrato necessario cogliere l occasione per redigere una guida operativa (una sorta di vademecum ) utile a comprendere gli obblighi formativi dei datori di lavoro non solo in relazione ai già citati accordi, ma anche in relazione ad altri aspetti normati separatamente ma sempre afferenti nell orbita del D.Lgs. 81/2008. 1.FORMAZIONE LAVORATORI Per lavoratore si intende (art. 2, comma a, D.Lgs 81/2008) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione. Naturalmente anche i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) rientrano in tale definizione, così come tutti gli altri lavoratori cosiddetti atipici. Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo relativo alla formazione prevista dall Accordo Stato Regioni per i lavoratori neoassunti (tutti i lavoratori assunti dopo l 11 gennaio 2012). La durata del corso dipende dalla classe di rischio in cui si colloca l azienda (sulla base del proprio codice ATECO 2007). L Ateneo, essendo Pubblica amministrazione, rientra nel percorso formativo relativo al rischio medio. L Accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa effettuata secondo le seguenti modalità:

Per i lavoratori già assunti al momento dell entrata in vigore dell Accordo (11.01.2012) occorre verificare se è già stata effettuata formazione relativamente a: D.Lgs. 81/08; rischi specifici; documento di valutazione dei rischi. In caso affermativo occorre che tale formazione sia documentata (presenza di verbale di formazione o attestato e possibilmente test di apprendimento). Nel caso non si riesca a documentare l effettuazione di tale formazione occorre provvedere all effettuazione del percorso formativo previsto dall Accordo Stato Regioni. Si sottolinea la necessità di verificare la situazione per ciascun lavoratore, poiché nelle aziende si possono trovare situazioni molto eterogenee. Per la formazione dei lavoratori neo assunti occorre considerare, innanzitutto, questa fase di prima applicazione dell Accordo per la quale vale quanto riportato nello schema sottostante: Per i lavoratori neo - assunti dopo l entrata in vigore dell Accordo (11.01.2012) occorre effettuare il percorso formativo composto da: Formazione Generale; Formazione Specifica. Il percorso deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di assunzione. Valgono inoltre le seguenti considerazioni: la Formazione GENERALE di 4 ore costituisce un credito formativo permanente (non deve più essere ripetuta); la Formazione SPECIFICA (durata in funzione del settore di rischio: 4 8-12 ore) deve essere effettuata nuovamente solamente se il neo-assunto proviene da un settore merceologico differente. L aggiornamento di 6 ore deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di conclusione della formazione di cui sopra.

L Accordo inoltre prevede che la formazione formalmente e documentalmente approvata prima dell entrata in vigore dell Accordo (11.01.2012) ed effettuata entro il 11.01.2013 è considerata valida e permette di non far frequentare ai lavoratori i moduli di formazione generale e specifica. Il concetto del formalmente e documentalmente approvato è soggetto a numerose interpretazioni. Sicuramente se è stato presentato (prima dell entrata in vigore dell accordo) un progetto formativo in attesa di finanziamento si rientra in tale deroga così come ad esempio se è stato approvato un progetto formativo (che abbia data certa, ossia siano presenti le firme del Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente) in occasione delle riunioni annuali per la sicurezza (art. 35 D.Lgs 81/2008) antecedenti all entrata in vigore dell accordo. Si vuole fare notare che oggi, ad oltre 9 mesi dopo l entrata in vigore dell accordo, erogare formazione in deroga ai moduli di formazione generale e specifica è una possibilità di fatto esaurita. In sintesi occorre verificare per ciascun lavoratore se è stata fatta formazione in passato sul D.Lgs. 81/08, sui rischi specifici a cui è esposto e sul Documento di Valutazione dei Rischi, reperendo i verbali di formazione o gli attestati. Si configureranno i seguenti casi: A. è stata fatta formazione (documentata) prima del 11.01.2007 il lavoratore deve seguire il corso di aggiornamento di 6 ore entro il 11.01.2013; B. è stata fatta formazione (documentata) dopo il 11.01.2007 il lavoratore deve seguire il corso di aggiornamento di 6 ore entro il 11.01.2017; C. non è stata fatta formazione al lavoratore il lavoratore deve effettuare la formazione Generale (4 ore) e la formazione Specifica (4-8-12 ore a seconda del settore di rischio dell azienda) entro 60 giorni dall inizio del rapporto di lavoro. ULTERIORI NOTE ED INDICAZIONI PRATICHE 1. in caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e nuove sostanze o preparati pericolosi occorre ripetere la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione; 2. nel caso siano presenti rischi particolari l azienda è comunque tenuta ad integrare la formazione obbligatoria con ulteriori incontri formativi (a titolo esemplificativo e tutt altro che esaustivo: utilizzo di talune attrezzature di lavoro, lavori in altezza, lavori in ambienti confinati, esposizione ad amianto, montaggio e smontaggio ponteggi ); 3. tutti i lavoratori che NON svolgono mansioni che comportino la loro presenza, ANCHE SALTUARIA, nei reparti produttivi di aziende a rischio medio o alto possono frequentare i corsi individuati per il rischio BASSO (durata complessiva 8 ore); 4. i lavoratori neoassunti possono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all assunzione (nota: per un azienda può essere problematico per aspetti fiscali e previdenziali avviare un lavoratore ad un corso di formazione quando questo lavoratore non ha ancora alcun rapporto con l azienda). In ogni caso il percorso deve essere completato entro 60 giorni dalla assunzione; 5. i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento (almeno 6 ore ogni 5 anni): nell aggiornamento non è compresa la formazione relativamente al trasferimento o cambiamento di mansioni e all introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all evoluzione o all insorgenza di nuovi rischi. 6. è ammessa la formazione e-learning per i lavoratori, solo relativamente alla parte generale (4 ore) e non per la parte specifica; 7. le DOCENZE (in attesa dell uscita di un decreto interministeriale che dovrà stabilire con maggiore accuratezza le qualifiche dei formatori) devono essere effettuate da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione e/o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per esperienza triennale non si intende quindo solo il poter dimostrare di avere effettuato attività di docenza, ma anche di essersi occupati di sicurezza (es. esperienza triennale di RSPP ed ASPP); 8. relativamente ai lavoratori con contratto di somministrazione le recenti linee guida specificano che i somministratori e gli utilizzatori hanno la facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando in particolare che essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell utilizzatore (nota: l utilizzo del verbo possono presuppone che anche tutte le altre combinazioni sono possibili); 9. la formazione pregressa diventa quindi un VALORE da prendere in considerazione per i lavoratori, sia in caso di assunzioni dirette sia in caso di utilizzo di lavoratori interinali tramite le agenzie di somministrazione. La formazione generale di 4 ore costituisce un credito formativo permanente per il

lavoratore. La formazione specifica (4-8-12 ore) può costituire un credito formativo permanente se il lavoratore è stato formato in aziende che provengono dallo stesso settore merceologico. Quindi occorre abituarsi a chiedere al lavoratore in fase di assunzione ed all agenzia di somministrazione (anche in via contrattuale) gli attestati della formazione pregressa. COMUNICAZIONE AGLI ENTI BILATERALI L Accordo Stato - Regioni richiama espressamente l obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di richiedere preventiva collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici se presenti sul territorio e nel settore nel quale l azienda opera (nel caso di aziende con più sedi operative in diversi territori la comunicazione va fatta solo all ente bilaterale in cui l azienda ha la propria sede legale). Ecco le indicazioni su come procedere: 1. verificare se la propria azienda è iscritta all ente bilaterale di riferimento al proprio contratto collettivo del lavoro. Nel caso siate iscritti dovete inviare una comunicazione all ente bilaterale in cui lo informate che intendete procedere con l effettuazione della formazione prevista dall Accordo Stato Regioni (indicando la tipologia di corsi, la durata, il periodo di svolgimento e i docenti). In mancanza di risposta da parte dell ente bilaterale entro 15 giorni, il Datore di Lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Altrimenti occorre dare seguito alle richieste eventualmente avanzate dall ente bilaterale. A titolo esemplificativo, per le aziende iscritte ad UNINDUSTRIA di Bologna tale procedura è già attiva e va attuata. Per le altre Provincie e per le altre Organizzazioni Datoriali di Lavoro (CNA, Confartigianato, ) occorre verificare, caso per caso, se l ente bilaterale di riferimento è presente e con quali modalità inviare la comunicazione. La comunicazione all ente bilaterale in ogni caso va fatta unicamente per i corsi di formazione generale e di formazione specifica indirizzati ai lavoratori (non ai preposti o ai dirigenti). Non è necessaria per i corsi di aggiornamento periodico. 2. se l azienda non è iscritta ad alcun ente bilaterale o nel proprio territorio non esistono enti bilaterali non occorre fare nulla. Le linee guida del 25 luglio 2012 chiariscono in ogni caso che il datore di lavoro informando gli organismi paritetici non è in ogni caso obbligato a svolgere attività di formazione seguendo le loro (eventuali) indicazioni, ma ha autonomia nella scelta dei soggetti formatori (nel rispetto dei requisiti indicati nella pagina precedente). Si vuole anche sottolineare che la mancata comunicazione agli organismi paritetici, pur essendo un obbligo, non è sanzionata. 2. FORMAZIONE PREPOSTI E DIRIGENTI Per preposto si intende (art. 2, comma e, D.Lgs 81/2008) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si può essere preposti di fatto anche senza nomine ufficiali. I preposti devono frequentare, oltre alla formazione prevista per i lavoratori (di cui al punto precedente), un corso di formazione, definito dall Accordo Stato Regioni particolare aggiuntivo, della durata di 8 ore a prescindere dal settore di appartenenza dell azienda. Per i preposti valgono le considerazioni già riportate in precedenza per i lavoratori, in termini di riconoscimento dei crediti pregressi e di formazione non ancora eseguita ma già pianificata formalmente e documentalmente approvata prima dell entrata in vigore dell accordo. In caso si debba effettuare l intero percorso formativo l Accordo prevede che venga completato entro il 11.07.2013. La formazione e-learning per i preposti è ammessa solo in parte (4 ore a carattere generale sulle 8 totali). Per dirigente si intende (art. 2, comma d, D.Lgs 81/2008) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Anche in questo caso si può essere dirigenti di fatto senza averne necessariamente la qualifica (dipende cioè dal ruolo effettivo esercitato in azienda). Il percorso formativo per i dirigenti è strutturato in 4 moduli (e sostituisce la formazione prevista per i lavoratori, pertanto i dirigenti devono effettuare solo questa tipologia di corso) L Accordo prevede che NON sono tenuti a frequentare il corso specifico di 16 ore i dirigenti che dimostrino di aver frequentato entro il 11.01.2012 un formazione con contenuti conformi: all art. 3 del DM 16/01/1997 (16 ore di corso); al Modulo A per ASPP e RSPP previsto dall Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 (28 ore di corso).

Per i dirigenti valgono le considerazioni già riportate in precedenza per i lavoratori, in termini di riconoscimento dei crediti pregressi e di formazione non ancora eseguita ma già pianificata formalmente e documentalmente approvata prima dell entrata in vigore dell accordo. La formazione e-learning per i dirigenti è ammessa per tutte e 16 le ore. Sia i PREPOSTI che i DIRIGENTI devono frequentare corsi di aggiornamento con frequenza quinquennale (6 ore ogni 5 anni). La nuova nomina di un lavoratore a preposto o dirigente obbliga il datore di lavoro a fargli frequentare il relativo corso di formazione entro 60 giorni. 3. FORMAZIONE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI L Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 disciplina la formazione in materia di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione. Naturalmente questa formazione si aggiunge a quella trattata ai capitoli precedenti ed è necessaria solo per i lavoratori che utilizzano determinate attrezzature di lavoro. Le attrezzature per l uso delle quali è prevista formazione specifica e l abilitazione sono: a) piattaforme di lavoro mobili elevabili b) gru a torre c) gru mobile d) gru per autocarro e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 1. a braccio telescopico 2. carrelli industriali semoventi 3. carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi f) trattori agricoli o forestali g) macchine movimento terra: 1. escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg 2. escavatori a fune 3. pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4500 kg 4. terne 5. autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg h) pompa per calcestruzzo. PERCORSO FORMATIVO L Accordo definisce un percorso formativo, per ciascuna tipologia di attrezzatura sopra elencata che prevede un modulo giuridico-normativo, un modulo tecnico, un modulo pratico ed una valutazione finale: al superamento delle prove previste viene rilasciato un attestato di abilitazione. La durata del percorso formativo previsto per ciascuna attrezzatura è variabile è stato indicato dettagliatamente all interno dell accordo stesso. AGGIORNAMENTO L Accordo dispone inoltre il rinnovo dell abilitazione entro 5 anni dalla data di rilascio dell attestato di abilitazione mediante partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. REQUISITI DEI DOCENTI E SOGGETTI FORMATORI Le docenze devono essere effettuate da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature oggetto della formazione. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA I lavoratori che, all entrata in vigore dell Accordo, sono incaricati dell uso delle attrezzature disciplinate dall Accordo stesso, devono effettuare i corsi (con modalità e durata definiti dall Accordo) entro il 12.03.2015. L Accordo prevede il riconoscimento della formazione effettuata in passato. In particolare, alla data di entrata in vigore dell Accordo (12.03.2013) sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per tipologia di attrezzatura, soddisfano i seguenti requisiti: corsi di formazione della durata complessiva NON inferiore a quella prevista dall Accordo, composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell apprendimento;

corsi composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell apprendimento di durata complessiva inferiore a quella prevista negli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell Accordo (entro il 12/03/2015); corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell Accordo (entro il 12/03/2015) siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale dell apprendimento. Inoltre affinché la formazione pregressa sia riconosciuta valida, deve essere presente il registro del corso, gli esiti della valutazione teorica e dell esercitazione pratica ed il partecipante deve essere in possesso dell attestato di partecipazione. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di quanto sopra descritto, relativamente al riconoscimento della formazione pregressa. 5. FORMAZIONE PER GLI RSPP e ASPP Pur non essendo questa la sede per ridefinire gli obblighi di formazione che hanno i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendali (RSPP) e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendali (ASPP) si vuole accennare all argomento poiché le linee guida del 25 luglio 2012 affrontano anche tale aspetto. Si ricorda che la formazione degli RSPP ed ASPP è regolata dall art. 32 (commi 2, 3, 5 e 6) del D.Lgs. 81/2008 in conformità a quanto previsto dall Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 26 gennaio 2006. Gli RSPP e gli ASPP, una volta formati (frequentazione dei moduli A, B e C con deroghe previste per alcune lauree particolari), per mantenere la propria idoneità devono frequentare corsi di aggiornamento di 40 ore (macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9) o 60 ore (macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7) con cadenza quinquennale. Per i vecchi RSPP, ossia coloro che hanno usufruito dell esonero della frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi, l obbligo di aggiornamento legato all esonero decorreva dal 14 febbraio 2007 e doveva essere completato entro il 14 febbraio 2012. Le linee guida del 25 luglio 2012 specificano che gli RSPP ed ASPP che non sono riusciti a completare l aggiornamento entro il 14 febbraio 2012, ed ogni qualvolta in futuro gli ASPP o RSPP non dovessero riuscire a completare l'aggiornamento nei 5 anni previsti, perderanno la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, gli RSPP o ASPP non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell'aggiornamento consentirà, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B (l unico dei tre moduli per il quale è richiesto l aggiornamento periodico) consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria "operatività". Per coloro che, invece, hanno usufruito dell esonero alla frequenza del modulo B come previsto dall art. 32, comma 5 D.Lgs. 81/08, perché in possesso di particolari lauree (soprattutto in ingegneria, ma non solo),

le linee guida definiscono che l aggiornamento quinquennale dovrà essere completato entro il 15 maggio 2013 per i laureati prima del 15 maggio 2008, mentre per i laureati in tempi successivi l obbligo di completare l aggiornamento scatta entro 5 anni dalla laurea. 6. FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO L ultima scheda è dedicata agli addetti della squadra di emergenza, ossia degli addetti al primo soccorso (regolati dal D.M. 388/03) e degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (regolati dal D.M. 10/03/1998). Si vuole semplicemente ricordare che ogni azienda deve avere un numero adeguato di addetti alle emergenze, numero che dipende da quanto emerge dalla valutazione dei rischi aziendale. Come indicazione di massima si consiglia di nominare e formare un numero ridondante di addetti alle emergenze considerando, oltre alle possibili assenze di componenti della squadra per vari motivi (ferie, malattie, pensionamenti, dimissioni) anche la presenza all interno dell azienda di turni lavorativi e di più ambienti non comunicanti tra di loro (ad esempio unità produttive separate tra loro, ubicazione in più piani dello stesso stabile. Gli addetti al primo soccorso devono frequentare un primo corso di formazione di 16 ore (per aziende appartenenti al gruppo A ) o di 12 ore (per aziende appartenenti ai gruppi B e C). Successivamente, con cadenza triennale è necessario frequentare un idoneo corso di aggiornamento. Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono frequentare un primo corso di formazione di 16 ore (per aziende ad alto rischio), 8 ore (per aziende a medio rischio). Per l Ateneo è preferibile uniformare la formazione alle 16 ore, anche se per le sedi amministrative, si potrebbe fare un corso di 8 ore. Successivamente, con cadenza preferibilmente triennale è necessario frequentare un idoneo corso di aggiornamento di durata variabile (rispettivamente di 8 ore, 5 ore e 2 ore per le azienda ad alto, medio e basso rischio). L obbligo di aggiornamenti della squadra antincendio è regolato dalla circolare ministeriale n 12653 del 23 febbraio 2011, che ha decretato la durata degli aggiornamenti, dimenticandosi però di stabilirne la frequenza. Molti Comandi dei VV.F. si sono espressi indicando che gli aggiornamenti devono avere cadenza triennale.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: OBBLIGATORIA PER TUTTI Il D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.) obbliga tutte le imprese all informazione/formazione di tutti i lavoratori (compresi i tirocinanti/stagisti) sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008). CHI DEVE ESSERE FORMATO PERCHÉ DEVE ESSERE FORMATO FORMAZIONE: come e a cura di chi SANZIONI DATORI DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI RSPP e ASPP Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in azienda TUTTI I DIPENDENTI ADDETTI ALL UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE I Datori di Lavoro hanno l obbligo di valutare i rischi e garantire la sicurezza e salute dei lavoratori (art. 17, D.Lgs. 81/08). I Datori di Lavoro (solo di aziende previste dall ALL. II, D.Lgs. 81/08), possono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi in azienda (art. 34, co.3 D.Lgs. 81/08). Il D.Lgs. 106/09 correttivo del D.Lgs. 81/08 ha inserito i dirigenti fra i soggetti con obbligo di formazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. D.Lgs. 81/08: il preposto sovrintende alla prevenzione ed alla protezione dai rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti. E dunque incaricato a richiedere l osservanza delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa. Occorre adeguata formazione Il RSPP può essere svolto anche da un dipendente dell azienda o da persone esterne in possesso dei requisiti necessari (art. 32 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro (art. 17, co. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08) deve designare i RSPP e ASPP che possono essere interni od esterni all azienda e possedere titolo di studio non inferiore al diploma e relativa formazione. Il Datore di lavoro art. 18 co. 1 let. l) deve provvedere all INFORMAZIONE / FORMAZIONE di TUTTI i dipendenti (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08). La formazione è connessa all attività dell azienda. Rientra tra la formazione obbligatoria prevista dall art. 71 co. 7 del D.Lgs. 81/08. In tutte le aziende o unità produttive è eletto/designato il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (art. 47, co. 2, D.Lgs. 81/08) che ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 10, D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione emergenza (art. 18, c.1, lett. b D.Lgs. 81/08 ). formazione, minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativa alle attività lavorative. Corsi di aggiornamento su quanto previsto nell accordo Stato-Regioni formazione svolta da centri di formazione accreditati (FORMARE) Formazione su quanto disposto dall art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 Effettuata anche da associazioni sindacali dei datori di lavoro (Federlazio attraverso FORMARE) Formazione su quanto disposto dall art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 Effettuata anche da organismi paritetici (EBLA) svolta (anche) da associazioni sindacali dei datori di lavoro (FEDERLAZIO attraverso FORMARE) (art. 32, 4. 3, D.Lgs. 81/2008) secondo quanto disciplinato dall Accordo Stato- Regioni-Prov. Autonome (mod. A B C e corsi di Aggiornamento). in collaborazione con gli organismi paritetici (EBLA) (art. 37, c. 12, D.Lgs. 81/08) - EBLA organizza corsi ad hoc da tenersi presso le Aziende che ne facciano richiesta. in collaborazione con gli organismi paritetici (EBLA) (art. 37, c. 12, D.Lgs. 81/08) in collaborazione con gli organismi paritetici (EBLA) (art. 37, c. 11 e 12, D.Lgs. 81/08) e deve essere di 32 ore di cui 12 specialistiche. È previsto un periodico corso di aggiornamento Varia secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio art. 37 co.9 del Dlgs. 81/08. Avviene a norma dell art. 7 e dell allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 ed a cura (anche) degli organismi paritetici (EBLA) datori di lavoro e dirigenti: arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro datore di lavoro dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro datore di lavoro dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro I RSPP e ASPP che non hanno i requisiti di cui all art. 32 del D.Lgs. 81/08 (equivale a mancata designazione) è previsto per datori di lavoro l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro datori di lavoro e dirigenti per la mancata informazione: Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro. datori di lavoro e dirigenti per la mancata formazione: Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro datori di lavoro e dirigenti arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro datori di lavoro e dirigenti arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro datori di lavoro e dirigenti: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

ADDETTI PRIMO SOCCORSO I LAVORATORI su: - ATTREZZATURE DI LAVORO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - VIDEOTERMINALI - AGENTI CANCEROGENI, CHIMICI E BIOLOGICI - TRASPORTO MERCI PERICOLOSE Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori addetti al primo soccorso (art. 18, co.1, lett. b D.Lgs. 81/08). È obbligo del datore di lavoro informare e formare i lavoratori sulle modalità di utilizzo di: impiego di ponteggi (Titolo IV art.136 co 6 e 7 D.Lgs. 81/08) accesso e posizionamento funi (Titolo IV art.116 co.2 e 3 D.Lgs. 81/08) dispositivi di protezione individuale (Titolo III art. 77 co.4 let. h D.Lgs. 81/08) movimentazione corretta dei carichi (Titolo VI art. 169 c. 2 D.Lgs. 81/08) videoterminali (Titolo VII artt. 174 e 177 D.Lgs. 81/08) agenti cancerogeni (Titolo IX art. 239 D.Lgs. 81/08) agenti chimici (Titolo IX art. 227 D.Lgs. 81/08) agenti biologici (Titolo X art. 278 D.Lgs. 81/08) trasporto merci pericolose (D.M. Min. Trasporti 1 marzo 2000, n. 127). Varia in base alle caratteristiche dell azienda e avviene (anche) in collaborazione con gli organismi paritetici (EBLA) e secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 EBLA organizza corsi ad hoc da tenersi presso le Aziende che ne facciano richiesta. datori di lavoro e dirigenti: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro datori di lavoro e dirigenti: Montaggio dei ponteggi arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro Accesso e posizionamento con funi arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro DPI, arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro MMC, arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 750 a 4.000 euro VDT arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 750 a 4.000 euro Agenti cancerogeni e Agenti chimici, arresto fino a sei mesi o con l ammenda da 2.000 a 4.000 euro Agenti biologici arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro