Le attività agricole nei modelli Unico e Irap

Documenti analoghi
REDDITO D IMPRESA T.U.I.R. STRUTTURA DELLE NORME DOTT. PASQUALE MINUTOLI UNIVERSITA MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA GIURISPRUDENZA - ECONOMIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO

L'imprenditore agricolo e le società agricole nel nuovo Tuir - 2

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

IRPEF LA TASSAZIONE CATASTALE

RISOLUZIONE N. 158/E

Circolare N. 136 del 6 Ottobre 2016

La Fattoria Didattica. Inquadramento giuridico, assicurativo e fiscale (Villa Chiozza, 05 febbraio 2009)

Fabbricati rurali strumentali. Principale Normativa di riferimento FINO AL 30/11/2007 DAL 01/12/2007

Le agevolazioni Iva per le 'attività agricole connesse'

Il sottoscritto nato il nato a prov. codice fiscale residente in CAP comune prov.

COMUNICA INIZIO ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI PROVENIENTI IN MISURA PREVALENTE DALLA SUDDETTA AZIENDA AGRICOLA PER:

La prevalenza dal punto di vista fiscale

RISOLUZIONE N. 98 /E

CIRCOLARE 2/2010 SOCIETA AGRICOLE E TASSAZIONE CATASTALE

LE ATTIVITA AGRICOLE CONNESSE: DEFINIZIONE, REGOLE E CONCETTI

730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

L'imprenditore agricolo e le società agricole nel nuovo Tuir - 3

L'Imprenditore Agricolo è un soggetto economico, definito dal Codice Civile, che trova la prima propria definizione nella figura dell'imprenditore:

Opportunità normative per lo sviluppo dei Centri di Giardinaggio in Italia

Quali sono gli enti e le imprese produttori iniziali obbligati ad aderire al SISTRI che devono effettuare il versamento del contributo annuale

La Sicurezza in Agricoltura

Agenzia delle Entrate Circolare 15/11/2004 n. 44/E Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Il significato oggi di essere imprenditore agricolo

RISOLUZIONE N. 52/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Parere n. 72/ Applicabilità del contributo di costruzione previsto all art. 16 D.P.R. 380/01 a caso specifico

ALIQUOTA IVA APPLICABILE NEI CONCERTI MUSICALI

FISCALITÀ DELL IMPRESA AGRICOLA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Le modificazioni alle agevolazioni per l'agricoltura nel Dpr n. 601/1973

Corso di Diritto Commerciale

Redditi d'impresa: determinazione (Artt. 55, 56 e 83)

Le Figure professionali in agricoltura

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Vidimazione libri sociali: tassa annuale in scadenza

FILIERA CORTA ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE AGRICOLE

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

L'imprenditore agricolo e le società agricole nel nuovo Tuir - 1

Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

Circolare n. 3 del 13 marzo Irap/Costi-Autovetture/Agricoltura

Circolare n. 1-bis. del 10 gennaio Il regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali - Principali novità INDICE

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome DICHIARA

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell art. 18 del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente QUESITO

Azienda agraria Strumenti per la pianificazione e la strategia

CIRCOLARE N. 44/e INDICE

GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

STUDIO DE ALEXANDRIS Commercialisti Revisori Contabili Avvocati

Reddito Agrario e Imprenditore Agricolo

Anno 2016 RF266 DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ CONTRIBUENTI IN SEMPLIFICATA E NUOVO REGIME PER CASSA

Diritto Commerciale I. Lezione 28/09/2015

22/12/2016. NOVITA per le Partite IVA 2016 OPPORTUNITA E STRUMENTI. Il quadro al 1 Gennaio FORFAIT: Sintesi NOVITÀ 2016

RISOLUZIONE N. 99/E. Roma, 03 agosto 2006

Forfettari: la gestione delle rimanenze

l agenzia 2 informa GUIDA FISCALE PER IL SETTORE AGRICOLO (con note Confcooperative) AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio relazione esterne AGE NZIA DELLE

Regime di cassa per le imprese minori: il punto

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: il regime dei contribuenti minimi

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ. proprietà usufrutto uso enfiteusi superficie. Foglio Numero Sub Categoria Rendita Catastale

Col. t. ISSMI Corrado Loero Comandante Provinciale Lecco

Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016

che il suddetto fabbricato STRUMENTALE è da considerarsi rurale dal avendo, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

Diritto Tributario. IRES presupposto, soggetti passivi, aliquota e base imponibile

Il regime normale (o ordinario )

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CIA ALTA LOMBARDIA

L imprenditore agricolo

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo

Il regime di cassa, l Iri, l Ace e le altre novità fiscali. Dr. Nicola Forte

A) di avere la/il diritto di (barrare la casella che interessa)

Enti non commerciali: semplificazioni a confronto nei regimi contabili di tipo forfetario

DEFINIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA ART.2135 C.C.

REGIME FORFETTARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTATISTICHE

1. Modello Modello Unico ENC 3. IRAP. 1. Modello 770

Imprenditore Agricolo

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

L AZIENDA AGRICOLA. Il volume è disponibile anche in versione pdf. Le istruzioni per scaricare i file sono a pag. 287

NUOVO REGIME FORFETARIO 2016

Fiscalità della produzione di vegetali in serra

IRI Calcolo di convenienza. Realizzato da

I venerdì dell Avvocatura 2015/2016

RISOLUZIONE N. 127/E denominato Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007.

Agenzia delle Entrate. Risoluzione 25 maggio 2009, n.127/e

Fiscal Approfondimento

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CHIETI

La (Sub)fattispecie della Impresa Agricola: art c.c.

Anno 2014 N.RF014. La Nuova Redazione Fiscale SOCIETÀ AGRICOLE TORNANO APPLICABILI I REGIMI AGEVOLATI

Legge di stabilità 2015 Regime fiscale agevolato per autonomi

Alternatività IMU-IRPEF: tutto quello che le istruzioni di UNICO ancora non dicono

INFORMATIVE NOVITÀ DEL MOD. 730: QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Fisco e Vino. Guida agli adempimenti fiscali e alle agevolazioni per il settore vitivinicolo

LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO

Direzione Centrale Entrate. Roma, 27/06/2012

730, Unico 2014 e Studi di settore

Fiscal News N. 5. Nuovo regime contributivo per i forfettari. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

D.M. 14/03/12 art.8 Relazione illustrativa

Servizio di documentazione tributaria

MODELLO IRAP 2003 SOCIETÀ DI PERSONE

Transcript:

Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Le attività agricole nei modelli Unico e Irap Determinazione del reddito e del valore della produzione alla luce del nuovo articolo 56-bisdel Tuir Produzione di vegetali L'attività diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, genera reddito agrario, se la superficie adibita alla produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani, eccetera) non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; tale reddito agrario viene determinato, ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per la parte della superficie che rientra nei limiti dell'articolo 32 del Tuir, con conseguente compilazione del quadro RA presente all'interno del modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone ed Unico enti non commerciali. Ai fini Irap, il valore della produzione relativo alla superficie che rientra nei limiti dell'articolo 32 del Tuir, può essere determinato: come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti inerenti l'attività agricola, sempre soggetti a registrazione Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ dei modelli Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" e "attività commerciale" presenti nei quadri IQ commerciali. Le attività dirette alla produzione di vegetali danno luogo anche a reddito d'impresa, se eccedono il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, cioè se la superficie adibita alla produzione supera il doppio di quella del terreno su cui insiste la produzione stessa. Il reddito d'impresa relativo alla superficie eccedente può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste all'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG, nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione II del quadro RD dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali. In tal caso, il reddito d'impresa è rappresentato, in base al comma 1 dell'articolo 56-bis, dal reddito 1

agrario relativo alla superficie su cui insiste la produzione in proporzione alla superficie eccedente e si determina con la seguente proporzione: reddito d impresa relativo superficie eccedente alla : superficie eccedente (RD6) = ammontare reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione : determinato mediante l applicazione delle tariffe d estimo (RD7) superficie del terreno su cui insiste la produzione (RD5 colonna 2) Ai fini Irap, il valore della produzione relativo alla superficie eccedente può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie", "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa relativo alla superficie eccedente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario", "soggetti in regime forfetario" presenti nei quadri IQ dei modelli Unico suindicati. Il valore della produzione determinato forfetariamente è pari alla somma tra: reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir interessi passivi. Manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono generare un reddito agrario se hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e individuati dal decreto ministeriale del 19 marzo 2004 (sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004). Anche per questo tipo di attività è previsto che il reddito agrario venga determinato ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo con conseguente compilazione del quadro RA del modello Unico. Ai fini Irap, il valore della produzione può essere determinato: come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti sempre soggetti a registrazione Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ dei modelli Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" presente nelle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" e "attività commerciale" dei quadri IQ 2

commerciali. Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono anche dar luogo a reddito d'impresa se hanno per oggetto prodotti agricoli diversi da quelli specificati nel decreto ministeriale. Tale reddito d'impresa può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste dall'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione III del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 2 dell'articolo 56-bis, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Ai fini Irap, il valore della produzione realizzato attraverso le attività suindicate aventi per oggetto prodotti diversi da quelli specificati nel decreto ministeriale può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" o "attività commerciale" presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario", "soggetti in regime forfetario" presenti nel quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione, forfetariamente determinato, è pari alla somma tra: il reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir gli interessi passivi. Fornitura di servizi La terza ipotesi di attività agricole disciplinate dall'articolo 56-bis del Tuir è rappresentata dalla fornitura di servizi effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, vale a dire "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata". La fornitura di servizi (che in base alla circolare n. 44 del 2002 costituisce una attività agricola "connessa" alla principale se non assume per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale) genera un reddito d'impresa che, può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste dall'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione III del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 2 dell'articolo 56-bis, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 3

Ai fini Irap, il valore della produzione realizzato attraverso le attività di fornitura di servizi può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie", "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa prodotto dall'attività di fornitura di servizi, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario", "soggetti in regime forfetario", presenti nel quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione, forfetariamente determinato, è pari alla somma tra: il reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir gli interessi passivi. I regimi forfetari previsti dall'articolo 56-bis sono applicabili, in base al comma 4, alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società di persone e ai soggetti a questi equiparati (con esclusione delle società in accomandita semplice e in nome collettivo). Rimangono invece escluse le società di capitali e gli enti commerciali. Coltivazione del terreno e silvicoltura Non ci sono novità normative relativamente alle altre attività agricole previste nell'articolo 32 del Tuir, consistenti nelle attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura e nell'allevamento di animali. Nel primo caso (coltivazione del terreno e silvicoltura), l'attività agricola, se svolta da persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, produce un reddito agrario che viene determinato ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo, e dichiarato nel quadro RA del modello Unico. Ai fini Irap, il valore della produzione viene determinato come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti sempre soggetti a registrazione ai fini Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ di Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie", "attività commerciale", presenti nei quadri IQ commerciali. Allevamento di animali L'attività di allevamento di animali, disciplinata dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, generare reddito agrario se effettuata con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; tale reddito viene determinato ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe 4

d'estimo, con conseguente compilazione del quadro RA del modello Unico. Ai fini Irap, il valore della produzione relativo all'attività di allevamento di animali, effettuata nei limiti previsti dall'articolo 32, può essere determinato: come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti sempre soggetti a registrazione ai fini Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ dei modelli Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" e "attività commerciale", presenti nei quadri IQ commerciali. L'attività di allevamento di animali può dar luogo anche a reddito d'impresa se la stessa attività viene esercitata oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e, quindi, svolta con una quantità di mangime che per oltre il 75 per cento non viene ottenuta dal terreno. Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32, può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste dall'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione I del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 5 dell'articolo 56 del Tuir, è determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con il decreto del ministero dell'economia e delle Finanze 17 dicembre 2003 emesso di concerto con il ministero per le Politiche agricole e forestali (sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). Il reddito di allevamento di animali numero di animali allevati 0.058532 (valore medio relativo alla parte eccedente il eccedente il limite di cui alla del reddito = x limite di cui alla lett. b) del comma lett. b) del comma 2 dell art. agrario x 2 dell art. 32 32. (RD3) coefficiente ministeriale) Ai fini Irap, il valore della produzione realizzato attraverso un'attività di allevamento di animali che eccede i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione della sezione "imprese" o "società commerciali e finanziarie" o "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime 5

forfetario" o "soggetti in regime forfetario" presenti all'interno del quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione, forfetariamente determinato, è pari alla somma tra: il reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir gli interessi passivi. Flavio Ferrini pubblicato Mercoledì 1 Giugno 2005 6