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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-A PROPOSTA DI LEGGE n. 559, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Introduzione dell articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio Presentata il 27 marzo 2013 (Relatore: VERINI) NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 24 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 559. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 559-A PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) La I Commissione, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante «Introduzione nel codice penale, concernente il reato di depistaggio e inquinamento processuale»; premesso che: il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza Legislativa esclusiva statale ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale, introdotto dall articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base, e dunque una gravità, diversa. A titolo esemplificativo, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter, che prevede una pena base della reclusione fino a 4 anni) quanto il delitto di depistaggio e inquinamento processuale (nuovo articolo 315, introdotto dall articolo 1, comma 1, che prevede una pena base della reclusione da due a Otto anni); in relazione al nuovo articolo 315 del codice penale (depistaggio e inquinamento processuale), si rileva altresì che la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, comporta nell ipotesi meno grave il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni); secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione discende il princìpio di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994); la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti della fattispecie incriminatrici, anche sotto il profilo della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili; la sentenza n. 394 del 2006, in particolare, ha rilevato che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell arbitrio, come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione; il richiamo all articolo 374 c.p., contenuto nel primo comma dell articolo 384-ter, appare ultroneo; infatti, con l abrogazione del secondo comma dell articolo 374, operata dall articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, residua nell articolo 374 il solo reato

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 559-A di frode nel processo civile e amministrativo, da cui non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi, esprime con le seguenti osservazioni: PARERE FAVOREVOLE 1) si valuti molto attentamente nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale introdotto dall articolo 1, comma 3, della proposta di legge che individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1989, n. 341 del 1994 e n. 394 del 2006); 2) alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione, si valuti altresì con molta attenzione la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, che comporta nell ipotesi meno grave il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni); 3) si valuti attentamente l opportunità di espungere dal nuovo articolo 384-ter c.p. il richiamo all articolo 374, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 559-A TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 559 Introduzione dell articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. TESTO DELLA COMMISSIONE Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. ART. 1. ART. 1. 1. Dopo l articolo 372 del codice penale è inserito il seguente: «ART. 372-bis. (Depistaggio). Il pubblico ufficiale che, richiesto dall autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all eversione dell ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall articolo 416-bis, dall articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci anni». 1. L articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente: «ART. 375. (Depistaggio e inquinamento processuale). È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un indagine o un processo penale: 1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; 2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento; 3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2». 2. Il secondo comma dell articolo 374 del codice penale è abrogato. 3. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all articolo 375 comporta l interdizione perpetua dai pubblici uffici. 4. Dopo l articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «ART. 383-bis. (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 375, la pena è della reclusione da tre a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 559-A venti anni se dal fatto deriva una condanna all ergastolo. Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, 377 e 377-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà: 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell esercizio delle funzioni; 2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416- ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico. Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio». 5. All articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell articolo 383- bis,».

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