FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 371 BIS C.P.)

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1 I DELITTI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO

2 Indice 1 FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 371 BIS C.P.) FALSE DICHIARAZIONI AL DIFENSORE (ART. 371 TER C.P.) FALSA TESTIMONIANZA (ART. 372 C.P.) FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE (ART. 373 C.P.) LA CAUSA SPECIALE DI ESTINZIONE DELLA PUNIBILITÀ EX ART 376: LA RITRATTAZIONE FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ARTT. 378 E 384, 1 COMMA, C.P.) di 11

3 1 False informazioni al Pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.) Risponde di tale delitto chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal Pubblico Ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito (art 371 bis c.p.). La legge n. 332 del 1995 ha aggiunto un altro comma all art. 371 bis che dispone: Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Presupposto del reato è che il soggetto rivesta la qualità di informatore, e cioè di persona che possa riferire circostanze utili ai fini delle indagini e venga, in tale veste, sentito dal Pubblico Ministero, ai sensi dell art. 362 c.p.p. La condotta consiste nel rendere dichiarazioni false ovvero tacere,in tutto o in parte, ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si viene sentiti. Il dolo richiesto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di rendere la falsa dichiarazione ovvero di tacere, in tutto o in parte, ciò che si sa. Il dolo è escluso dall errore o dalla dimenticanza. Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha reso le sue dichiarazioni,ritratta il falso o manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Il delitto è aggravato nelle ipotesi di cui all art. 375 c.p.. Sono altresì applicabili gli artt. 376e 384 c.p.. La pena è della reclusione fino a 4 anni. 3 di 11

4 2 False dichiarazioni al difensore (art. 371 ter c.p.). L art. 371 ter c.p., introdotto dalla legge n. 397 del 2000, punisce chiunque, richiesto dal difensore o dai soggetti legittimati, di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, non avvalendosi della facoltà di non rispondere, renda dichiarazioni false. Quanto alla condotta, si traduce nel rendere dichiarazioni false, il che può realizzarsi sia affermando come veri accadimenti, situazioni o circostanze non realmente verificatesi, sia negando la verità di fatti realmente accaduti. Il reato è punibile a titolo di dolo generico,consistente nella coscienza e volontà di rendere false dichiarazioni, a prescindere dalla finalità perseguita. Sono applicabili gli artt. 375, 376 e 384 c.p. già in precedenza analizzate. La pena, per l ipotesi semplice, è la reclusione fino a 4 anni. 4 di 11

5 3 Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) Art 372 c.p. : Chiunque, deponendo come testimone innanzi all Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali e interrogato, e punito con la reclusione da due a sei anni. Il soggetto attivo del reato è indicato dall art 372ccome colui che depone come testimone innanzi all Autorità giudiziaria; si tratta dunque di un reato proprio visto che la condotta incriminata non può essere realizzata da chi non rivesta la qualifica di testimone. Normalmente assume la predetta qualifica il soggetto, diverso dalle parti o dall imputato, che rende al giudice una dichiarazione di scienza intorno a fatti rilevanti ai fini della decisione della causa. Va sottolineato che esistono, oltre ad ipotesi di divieto di testimonianza giustificati da situazioni di incompatibilità, casi in cui la legge riconosce a determinati soggetti la facoltà di astenersi dal testimoniare :si pensi ad esempio ai prossimi congiunti dell imputato, agli avvocati e procuratori, ai medici. La testimonianza deve essere resa dinnanzi all Autorità giudiziaria :quest ultima,ai fini dell art 372, ricomprende la giurisdizione civile, penale o amministrativa e tanto il giudice ordinario che il giudice speciale. La condotta tipica è legislativamente prevista nelle tre forme seguenti, le prime due attive e la terza omissiva: 1)affermazione del falso 2)negazione del vero 3)reticenza (consistente quest ultima nel tacere, in tutto o in parte, ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si e interrogati). Basta, ai fini della punibilita, che sussista una sola delle tre forme di condotta menzionate: il testimone cioè è ugualmente punibile sia che affermi il falso, sia che negli il vero, sia che taccia (in tutto o in parte) ciò che sa. L elemento soggettivo è costituito dal dolo generico :si richiede, pertanto, che questi abbia la coscienza e volontà di affermare il falso, negare il vero o tacere in tutto o in parte cio di cui è a conoscenza. 5 di 11

6 Il reato si consuma nel momento in cui l esame testimoniale sia stato portato a compimento con l esame testimoniale sia stato portato a compimento con l esaurimento delle domande rivolte al teste. Il tentativo non è configurabile, trattandosi di reato uni sussistente. L art.375 prevede tre circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dalla falsa testimonianza derivi una condanna alla reclusione o all ergastolo :le pene sono aumentate in ragione della crescente gravità delle conseguenze della falsa testimonianza. 6 di 11

7 4 Falsa perizia o interpretazione (Art. 373 c.p.) Art. 373 c.p. : Il perito o l interprete che, nominato dall Autorità giudiziaria, da parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell articolo precedente. La condanna importa, oltre l interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall arte. La norma incriminatrice configura un reato proprio, visto che l illecito in questione puo essere realizzato soltanto da chi riveste la specifica qualifica di perito o di interprete. E da aggiungere che, in base all art 64 c.p.c., il quale estende le norme del codice penale relative ai periti al consulente tecnico, l incriminazione in esame si riferisce anche a quest ultimo. La condotta tipica consiste nel dare pareri o interpretazioni mendaci, ovvero nell affermare fatti non conformi al vero. Si applica la speciale causa di non punibilità prevista dall art. 384, comma 2. 7 di 11

8 5 La causa speciale di estinzione della punibilità ex art 376: la ritrattazione Ai sensi dell articolo 376, nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. Recentemente, la Cassazione ha ribadito la tesi, già espressa in passato, secondo cui la ritrattazione opera come causa di non punibilità solo in presenza di due condizioni: occorre che essa avvenga nello stesso processo in cui il teste ha prestato il suo ufficio, e nei termini previsti dall art 376 c.p. Essa deve, sia formalmente che sostanzialmente, essere tale da distruggere gli effetti della falsa dichiarazione : occorre cioè, la ritrattazione del falso e la manifestazione del vero. E altresì richiesto che la ritrattazione sia volontaria, pur se non necessariamente spontanea. 8 di 11

9 6 Favoreggiamento personale (artt. 378 e 384, 1 comma, c.p.) Risponde di favoreggiamento personale chiunque, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa menzione dell ultimo comma dell art. 378 si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. Il favoreggiamento personale presuppone che: - sia stato commesso un reato; - l agente non vi abbia partecipato. Secondo la giurisprudenza l aiuto è qualsiasi atteggiamento, positivo o negativo, che miri ad intralciare,rallentare o rendere vana l opera di investigazione dell Autorita ( Cass ). E responsabile di favoreggiamento : chi abbia reso false dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria in sede di sommarie indagini per sviarle; colui che abbia creato un falso alibi all imputato oppure abbia convalidato il falso alibi dato dall imputato; il medico il quale, determinatosi a prestare assistenza sanitaria in favore di persona latitante, assuma a questo scopo cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dall interessato per sottrarsi alle ricerche delle forze di polizia ( Cass n. 2998). Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene prestato l aiuto. Il tentativo è configurabile. Il dolo previsto è generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto, con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l aiuto può sviare le indagini dell autorità. Il fine avuto di mira dall agente è irrilevante, per cui risponde di favoreggiamento anche chi ha prestato aiuto perché mosso da pietà. 9 di 11

10 Si applica la scriminante ex art 384, comma1. Il reato è aggravato quando il delitto commesso dall aiutato è quello di associazione di tipo mafioso. Per quanto riguarda le pene applicabili occorre distinguere: - se per il reato antecedente la legge commina la pena dell ergastolo o della reclusione, l autore del favoreggiamento è punito con la reclusione fino a 4 anni; - se il reato antecedente è un delitto punito con la sola multa o una contravvenzione, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro. 10 di 11

11 25.7 Favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). Risponde di tale delitto chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e fuori dal caso della ricettazione, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. I presupposti del favoreggiamento reale sono identici a quelli del favoreggiamento personale. La condotta consiste nell aiutare taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Trattasi di fattispecie sussidiaria, con conseguente esclusione del reato quando la condotta favoritrice assume i connotati dei diversi reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Per la consumazione basta l aiuto. Il dolo è generico e richiede la volontà di aiutare qualcuno con la consapevolezza che costui ha commesso un reato e che l aiuto prestato può generare la definitiva acquisizione dei vantaggi tratti dalla precedente attività delittuosa. Al favoreggiamento reale non si applica la causa di esclusione della pena di cui al primo comma dell art. 384 c.p..si applica, invece, la circostanza aggravante speciale di cui all art. 7 della legge antimafia. Per quanto riguarda la pene applicabili: se il reato antecedente è un delitto, la pena è della reclusione fino a 5 anni. se il reato antecedente è una contravvenzione, la pena è della multa da cinquantuno a milletrentadue euro. Se ricorre l aggravante speciale, le pene suddette sono aumentate fino a un terzo;alla pena è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 11 di 11

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