Provvedimento del Sindaco n 21 dell 01/04/2010 OGGETTO: Disciplina orari e aperture festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa. IL SINDACO VISTA la L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, ed in particolare l articolo 80 Orari degli esercizi di commercio al dettaglio ; VISTO il D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R, Regolamento di attuazione della suddetta normativa la cui entrata in vigore rende applicabile le norme previste dalla L.R. 28/2005 anche in materia di commercio in sede fissa; VISTO l articolo 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla competenza generale in materia di orari attribuita al Sindaco al fine di contemperare ed equilibrare le esigenze di tutti i soggetti interessati, residenti, turisti, imprese e lavoratori del settore; PRESO ATTO che la Regione Toscana, aveva inserito il Comune di Volterra nell elenco regionale dei comuni a prevalente economia turistica e città d arte e che tale riconoscimento è stato riconfermato successivamente con decreto n 2 170 del 12/05/2006 della Regione Toscana - Dipartimento dello Sviluppo Economico Servizio Promozione Economica, Commercio e Agriturismo; PRESO ATTO che, con l entrata in vigore del Codice Regionale del Commercio, l inserimento nell elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica non costituisce più presupposto per l applicazione di deroghe all osservanza degli orari stabiliti dalla normativa regionale; CONSTATATO che, se pure la normativa regionale non preveda attualmente specifiche deroghe per i Comuni a prevalente economia turistica, tale circostanza non modifichi la sostanza delle cose che vede l economia territoriale ancora fortemente incentrata sul turismo; RITENUTO CHE, nella determinazione degli orari del settore commercio, non si possa prescindere dal fatto che la gran parte dell economia del Comune di Volterra è fondata sul turismo e che tale aspetto impone la necessità di dare dei servizi continuativi alla collettività;
RITENUTO CHE alla luce di quanto sopra detto questa Amministrazione intende, in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 28/2005, garantire in via continuativa agli operatori commerciali la massima libertà in materia di determinazione degli orari di apertura e chiusura della propria attività in considerazione del fatto che il turismo è oggi più che mai un elemento essenziale per l economia comunale e, come tale, impone di fornire agli operatori commerciali le massime opportunità nell esercizio dell attività per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro sia dei residenti che delle persone che quotidianamente sono presenti nel comune; RITENUTO opportuno emanare un ordinanza che disciplini gli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa in linea con i principi e le disposizione stabilite dalla nuova normativa e che individui le deroghe e gli obblighi così come richiamati all art. 80 del Codice del commercio; VISTE le risultanze della ricognizione della situazione esistente in merito alle aperture domenicali e festive nonché degli orari praticati dagli esercenti così come richiesto dall art. 7 del Regolamento 15/R/2009; VISTO il protocollo d intesa per la concertazione siglato con le Organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti; PRESO ATTO dell unanimità delle posizioni acquisite in sede di concertazione tenutasi in data 3 marzo 2010 ai sensi dell articolo 80, comma 2, della L.R.28/2008 con le modalità di cui all articolo 7 del Regolamento n.15/r/2009, OR D I N A TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto dell ordinanza e sua validità 1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di cui al Capo III della L.R. 28/2005, presenti nel territorio comunale di Volterra. 2. L ordinanza ha validità fino al 31/12/2010 ed è tacitamente prorogata di anno in anno nel caso in cui nessuno dei partecipanti alla concertazione rilevi motivi di revisione; 3. Nell ipotesi di abrogazione o modifica delle disposizioni di legge alla base della presente ordinanza, questa trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina. 4., in occasione di feste e manifestazioni locali, può emanare ordinanze transitorie in deroga alla presente ordinanza.
Articolo 2 Pubblicizzazione degli orari e giorni di chiusura Gli orari di apertura, così come i giorni di chiusura, devono essere resi noti al pubblico mediante l apposizione di un cartello ben visibile o altri mezzi idonei all informazione con le modalità previste rispettivamente dagli artt. 85 e 90 della LR 28/2005; TITOLO II - ESERCIZI COMMERCIALI Articolo 3 - Sfera di applicazione delle disposizioni 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa. 2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano all attività di vendita effettuata: dalle farmacie; dalle rivendite esclusive di generi di monopolio; dagli imprenditori agricoli (articolo 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228); da artigiani ed industriali nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; da pescatori e cacciatori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività; da chi vende i prodotti direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; da chi vende le proprie opere d'arte o d'ingegno. dagli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; dagli esercizi di vendita posti all'interno di sale cinematografiche. 3. Le disposizioni non si applicano inoltre negli esercizi specializzati (la prevalenza è determinata in base al volume di affari) nella vendita di: prodotti di gelateria e gastronomia; prodotti di rosticceria e pasticceria; bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili; fiori, piante e articoli da giardinaggio; mobili; libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette; opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe; cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale. Articolo 4 - Orario degli esercizi 1. Il titolare è libero di determinare l orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio fino ad un massimo di tredici ore giornaliere nell ambito della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22:00. Nei mesi compresi tra Marzo e Settembre (compresi) l attività di vendita può essere protratta fino alle ore 24,00 sempre nel rispetto delle tredici ore giornaliere. 2. La scelta dell orario può essere differente nei vari giorni della settimana, secondo le esigenze dell operatore, purchè resa chiaramente nota nel cartello di cui all art. 2.
3. Il rispetto dell orario di vendita, liberamente scelto, deve in ogni caso essere inteso come divieto di apertura prima dell ora scelta ed indicata nel cartello ovvero di chiusura dopo l ora scelta ed indicata nel cartello. 4. L obbligo di chiusura all orario previsto si assolve con la chiusura della porta di ingresso ferma la facoltà di servire, fino ad esaurimento, la clientela già entrata nell esercizio. 5. Tutti gli esercizi del settore alimentare devono garantire almeno una giornata di apertura al pubblico quando ricorrano più di due festività consecutive. Nelle circostanze del presente comma gli esercizi commerciali sono tenuti a comunicare al Comune il giorno di apertura. 6. Qualora, a causa delle scelte di orario da parte dei titolari, si determini uno stato di grave carenza di servizio ai cittadini, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può stabilire fasce obbligatorie di apertura sia per singole zone del territorio comunale sia in relazione a specifiche tipologie di esercizio. Articolo 5 - Scelta dell orario e pubblicità di orario 1. Il titolare può diversificare l orario di apertura e di chiusura dell esercizio tra periodo estivo (in cui è in vigore l ora legale) e periodo invernale (in cui è in vigore l ora solare). 2. Per esigenze di carattere statistico amministrativo i titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare ogni variazione agli orari agli uffici comunali competenti. Articolo 6 - Turno di chiusura 1. Il titolare può effettuare, a sua scelta, una mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 2. Il turno di chiusura deve essere indicato nel cartello dell orario o tramite altri mezzi idonei. 3. Il titolare che ha optato per il turno di chiusura può aprire comunque l esercizio ogni qualvolta lo ritenga necessario. Articolo 7 - Apertura domenicale e festiva. 1. Il titolare di esercizio di vicinato al dettaglio può derogare, a sua scelta, all obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura nelle festività del 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre. 1. Il titolare che opta per la deroga deve dare preventiva comunicazione dell apertura al pubblico con le modalità di cui al precedente art. 2. 2. Le medie strutture di vendita possono derogare all obbligo della chiusura domenicale limitatamente alla fascia oraria 08,00-14,00. Limitatamente alle domeniche di dicembre e nella giornata dell 8 dicembre è ammessa l apertura giornaliera. Permane l obbligo di chiusura nelle festività del 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre. 3. Le grandi strutture di vendita possono derogare all obbligo di chiusura festiva nelle domeniche di dicembre ed in ulteriori 8 domeniche durante il resto dell anno previa comunicazione al Comune.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 8 Revisione orari Gli orari della presente ordinanza possono essere oggetto di verifica ed eventuale modifica sulla base delle esigenze dell Amministrazione o su richiesta motivata delle Organizzazioni di categoria. Articolo 9 - Sanzioni Le violazioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione sono punite ai sensi dell'articolo 102 della L.R. 28/2005. Articolo 10 - Entrata in vigore 1. La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. 2. La Polizia Municipale gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sulla sua osservanza. Articolo 11 - Abrogazione di norme precedenti 1. La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali emanate in tema di orari e aperture domenicali e festive degli esercizi. AVVISA Contro il presente provvedimento, ai sensi dell art.3 u.c. della Legge n 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della conoscenza del presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. Dal Palazzo Municipale 01/04/2010 IL SINDACO Marco Buselli