Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione COM (2008) 311 finale

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FED. UNI Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione COM (2008) 311 finale Giornata organizzata in collaborazione Unsider-IGQ

Regolamento Legge EU Diventa legge, contemporaneamente, in tutti gli Stati Membri Direttamente appilicabile Gli Stati Membri devono attivarsi per la corretta e tempestiva applicazionea

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - COM(2008) 311 definitivo La Commissione propone di sostituire la direttiva 89/106/CEE del Consiglio con un regolamento che definisca meglio gli obiettivi della normativa comunitaria e ne faciliti l attuazione semplificando i meccanismi destinati a diminuire gli oneri amministrativi delle imprese, soprattutto delle PMI. Il nuovo Regolamento è coerente con il quadro giuridico per la commercializzazione dei prodotti (Decisione n. 768/9 luglio 2008) e ne riprende anche le definizioni

Nuovo Regolamento - Tempistica Pubblicazione della Bozza del nuovo Regolamento 23 maggio 2008 Consultazione della Commissione con Parlamento Europeo e le Organizzazioni Comunitarie In corso Approvazione da parte del Parlamento Europeo Aprile 2009 (Scadenza P.E.) Entrata in vigore 2011

Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione Definizioni Prodotto da costruzione: indica qualsiasi prodotto, o insieme di prodotti, costruito e commercializzato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, con il risultato che lo smantellamento del prodotto riduce la prestazione dell opera di costruzione e lo smantellamento o la sostituzione del prodotto costituiscono operazioni di costruzione. Costruzioni: significa lavori e opere edili e di genio civile. Caratteristiche essenziali: indica le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni.

Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione Definizioni Messa a disposizione sul mercato (commercializzazione): la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l uso sul mercato comunitario nel corso di un attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario. Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

Definizioni Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo. Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto. Operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l importatore e il distributore.

Definizioni Specificazione tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare. Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all articolo 6 di tale direttiva. Specifiche tecniche armonizzate: indica le norme armonizzate e i documenti Europei di Valutazione.

Definizioni Tipo di prodotto: indica la prestazione di un prodotto da costruzione, prodotto a partire da una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione. Controllo della produzione in fabbrica: significa il controllo interno e permanente della produzione in una fabbrica.

Definizioni Richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell utilizzatore finale. Ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura. Marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l apposizione. Normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione Quadro giuridico - Principi Generali I prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile. All atto dell immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile. Gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili.

Motivazione e obiettivi della proposta I prodotti da costruzione sono prodotti intermedi destinati a essere incorporati nei lavori di costruzione. I concetti di sicurezza o d interesse generale si applicano dunque ai prodotti da costruzione solo se contribuiscono a soddisfare i requisiti delle opere in cui vanno incorporati. L obiettivo del regolamento non è quello di definire la sicurezza dei prodotti ma quello di garantire che, riguardo alle loro prestazioni, siano fornite informazioni affidabili. Il presente regolamento fissa le norme per descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l uso del marchio CE su tali prodotti.

Marchio CE Il marchio CE ha in questa proposta il significato specifico di attestare che le informazioni allegate al prodotto sono state ottenute in conformità al regolamento proposto e che, pertanto, esse vanno considerate precise ed affidabili. Il marchio CE per i prodotti da costruzione implica la notifica di informazioni sulle prestazioni del prodotto, che accompagna la commercializzazione del prodotto stesso; le stesse informazioni devono inoltre essere state ottenute in base alle disposizioni del regolamento.

Sussidiarietà La proposta si fonda su un chiaro principio di ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra Unione e Stati membri nel campo delle costruzioni. Spetta agli Stati membri garantire che le opere edili e di ingegneria civile sul proprio territorio siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni e rispettino al tempo stesso altri requisiti fondamentali nell interesse del bene comune.

Requisiti di base delle costruzioni e caratteristiche essenziali del prodotto Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione vanno elencate in specifiche tecniche armonizzate concernenti i requisiti di base delle costruzioni Requisiti di base delle costruzioni 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza nell impiego 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Requisito fondamentale Uso sostenibile delle risorse naturali Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca quanto segue: (a) La riciclabilità delle costruzioni, dei loro materiali e delle loro parti dopo demolizione; (b) La durata delle costruzioni; (c) L uso nelle costruzioni di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Valutazione e verifica della costanza della prestazione Si valuta la prestazione dichiarata, verificandone la costanza, dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali in conformità a uno dei sistemi indicati nell allegato V. La Commissione stabilirà quale sistema sia applicabile a un dato prodotto da costruzione, o a una data famiglia di prodotti da costruzione, secondo i criteri che seguono: (a) l importanza del ruolo del prodotto rispetto ai requisiti di base delle costruzioni; (b) la natura del prodotto; (c) l effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nel periodo in cui il prodotto viene impiegato; (d) i possibili difetti di fabbricazione del prodotto. Il sistema così scelto verrà indicato nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

Sistemi di valutazione e verifica - CPD SISTEMA Sistema 4 FPC Prove complem. ITT Prod PROVE Audit testing Iniziale su FPC ISPEZIONI Perman. su FPC Sistema 3 ON Sistema 2 Sistema 2+ Sistema 1 Prod Prod Prod ON ON Sistema 1+ ON ON ON ON

Sistemi di valutazione e verifica Nuovo Regolamento SISTEMA FPC Prove complem. ITT PROVE Audit testing Iniziale su FPC ISPEZIONI Perman. su FPC Sistema 5 Prod Sistema 4 ON Sistema 3 Prod Prod Sistema 2 Sistema 1 Prod ON ON ON ON

I costruttori : Obblighi dei costruttori Redigeranno la documentazione tecnica richiesta descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi alla attestazione della prestazione dichiarata Redigeranno la dichiarazione di prestazione (ex dichiarazione di conformità) e apporranno il marchio CE in conformità agli articoli 7 e 8. Conserveranno, per ogni famiglia di prodotti da costruzione, la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per il periodo fissato dalla Commissione in base al ciclo di vita e al ruolo del prodotto nelle ostruzioni.

Obblighi dei costruttori I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Si dovrà tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate. I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto lo impedisce, essi forniscono le informazioni prescritte sull imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

Dichiarazione di prestazione 1. N.... (codice unico di identificazione del prodotto) 2. Nome o marchio di identificazione e indirizzo del costruttore (del suo Mandatario) 3. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore: 4. Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità): 5. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7. 6. L organismo notificato... (eventualmente nome e codice) ha effettuato... (descrizione dell intervento) e ha rilasciato... (il certificato di conformità del prodotto, il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, eventualmente, le relazioni di prova): 7. Dichiarazione di prestazione (elenco, livelli o classi e riferimento alla specifica tecnica corrispondente/documentazione tecnica specifica usate per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali dichiarate): Nome della caratteristica essenziale dichiarata Livello o classe di prestazione della caratteristica essenziale dichiarata Riferimento alla specifica tecnica armonizzata/documentazione tecnica specifica 8. Firmato a nome e per conto di:.. (luogo e data del rilascio) (nome e cognome, funzione) (firma)

Obblighi dei Mandatari I costruttori possono nominare, mediante un mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Se il costruttore nomina un mandatario, questi svolge almeno i seguenti compiti (a) Tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione di autorità nazionali di sorveglianza. (b) Fornisce, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione; (c) Coopera con le autorità competenti, se queste lo richiedono, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.

Obblighi degli importatori Nel commercializzare un prodotto da costruzione nella Comunità gli importatori applicheranno scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento. Prima di commercializzare un prodotto, l importatore si assicura che: Il costruttore abbia valutato e verificato la costanza della prestazione dichiarata. Il costruttore abbia redatto la documentazione tecnica. Gli importatori: Redigono la dichiarazione di prestazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. Verificano che il prodotto sia munito del marchio CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e che il costruttore abbia rispettato i requisiti di cui all articolo 10, paragrafi 4) e 5). Indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

Obblighi degli importatori Gli importatori: Garantiscono che, quando un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione. Conservano per il periodo di cui all articolo 10, paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione, tenendola a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, a richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniranno loro l informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Obblighi dei distributori Prima di commercializzare un prodotto, i distributori verificano che rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte in una lingua di facile comprensione per gli utenti dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato e che il produttore e l importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all articolo 10, paragrafi 4) e 5), e rispettivamente all articolo 12, paragrafo 3). Un distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione. A tal fine, il distributore informerà il costruttore o l importatore nonché le autorità di sorveglianza del mercato, se il prodotto presenta dei rischi.

Obblighi dei distributori Il distributore garantisce che, quando un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione. I distributori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui lo hanno commercializzato, sottolineando in particolare i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte. I distributori, su richiesta delle autorità nazionali competenti, forniranno loro l informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Se un importatore, o un distributore, commercializza un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio di fabbrica o ne modifica uno già in commercio in misura tale da influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato, ai fini del presente regolamento, un costruttore e sarà perciò soggetto agli obblighi del costruttore ai sensi dell articolo 10.

Autorità notificanti e organismi notificati Notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione ai sensi del presente regolamento. Designazione dell Autorità notificante Gli Stati membri designano un autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie a valutare e notificare gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della dichiarazione di prestazione ai fini del presente regolamento, nonché di controllare gli organismi notificati, riguardo alla conformità con quanto previsto all articolo 33.

Requisiti relativi agli organismi notificati L organismo notificato parteciperà ad attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito ai sensi del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Requisiti relativi agli organismi notificati L'organismo notificato si assume l intera responsabilità delle mansioni eseguite da eventuali subappaltatori o filiali. Le attività possono essere subappaltate o fatte eseguire da una filiale solo con il consenso del cliente. Per ragioni tecniche, economiche o logistiche, è possibile che gli organismi notificati decidano di effettuare, o di far effettuare sotto la loro direzione, le prove di cui all allegato V nello stabilimento di produzione, usando l apparecchiatura di prova del laboratorio interno del costruttore, o, con l autorizzazione preventiva di quest ultimo, in un laboratorio pubblico o privato, usando l apparecchiatura di prova di tale laboratorio. Prima di effettuare tali prove, l organismo notificato controllerà se l apparecchiatura di prova sia munita di un adeguato sistema di calibratura e se esso sia operativo.

La Commissione: Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati Assegna un numero di identificazione a ogni organismo notificato. Essa assegna un solo numero, anche se l organismo è notificato con diversi atti comunitari. Rende pubblico l elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. Provvede all aggiornamento di tale elenco.

Obblighi degli organismi notificati sul piano operativo Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione vanno effettuate in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. L attività degli organismi notificati terrà conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, della complessità tecnologica relativa dei prodotti da costruzione e del tipo di produzione - se di serie o no.

Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia Procedura applicabile ai prodotti che comportano rischi a livello nazionale Se le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri hanno preso provvedimenti ai sensi dell articolo 18 del regolamento (CE) n.... o hanno sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto da costruzione non soddisfi le prestazioni dichiarate e/o rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti, di cui al presente regolamento, tutelati in quanto di pubblico interesse, esse effettueranno, insieme agli operatori economici interessati, una valutazione del prodotto interessato che investa tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano con le autorità di sorveglianza di mercato in tutti i modi che si rendono necessari.

Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia Procedura applicabile ai prodotti che comportano rischi a livello nazionale Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all operatore economico interessato opportuni interventi correttivi per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, ritirarlo o richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio. Le autorità di sorveglianza di mercato informano l organismo notificato competente. Se le autorità di vigilanza del mercato ritengono che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi che esse hanno chiesto all operatore economico di prendere.

Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia Procedura applicabile ai prodotti che comportano rischi a livello nazionale Gli Stati membri, diversi da quello che avvia la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni altra informazione a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la disposizione nazionale notificata, delle loro obiezioni. Se, entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro nei confronti del prodotto da costruzione interessato, la misura sarà ritenuta giustificata. Gli Stati membri fanno sì che, riguardo al prodotto da costruzione interessato, siano adottati adeguati provvedimenti restrittivi come il ritiro immediato del prodotto dal loro mercato.