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La presente nota è finalizzata ad agevolare l attività dei Presidenti e dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

Transcript:

Schema di regolamento concernente la disciplina del procedimento di indizione e di svolgimento dei referendum sulle proposte di istituzione delle città metropolitane, ai sensi dell articolo 23, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell articolo 119 della Costituzione, che prevede, tra l altro, norme transitorie per le città metropolitane; Considerato che l articolo 23, comma 5, della legge citata demanda ad apposito regolamento la disciplina del procedimento di indizione e di svolgimento dei referendum sulle proposte di istituzione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, delle città metropolitane; Visto, altresì, l articolo 24 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, che, al comma 10, richiama l applicabilità di alcune disposizioni del citato articolo 23 ai fini dell istituzione della città metropolitana di Roma Capitale; Considerato che con decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono state introdotte le disposizioni fondamentali, ai sensi dell articolo 24 della legge richiamata, dell ordinamento di Roma Capitale; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, le cui disposizioni sono da osservarsi, in quanto compatibili, nella disciplina normativa del procedimento referendario; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; Sentito il parere della Conferenza Unificata Stato regioni città autonomie locali di cui all articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del..; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell adunanza del. ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...; Sulla proposta del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale; il seguente regolamento: Emana 1

Art. 1 (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni) 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di indizione e di svolgimento dei referendum sulle proposte di istituzione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, e Reggio Calabria, delle città metropolitane, in attuazione dell articolo 23, commi 2, 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell articolo 24, comma 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) legge : la legge 5 maggio 2009, n. 42; b) città metropolitane : le città metropolitane che possono essere istituite nelle aree metropolitane in cui sono compresi i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma; c) enti locali proponenti : la provincia e i comuni appartenenti alla provincia stessa così come individuati, secondo le distinte ipotesi dei soggetti cui compete l iniziativa propositiva, dall articolo 23, comma 2 della legge, in combinato disposto con l articolo 24, comma 10 della legge medesima, e dall articolo 2 del presente regolamento; d) popolazione : la popolazione residente nella provincia e in ciascuno dei comuni della provincia medesima in base ai risultati dell ultimo censimento ufficiale; e) referendum : il referendum da indire e svolgere su ogni proposta di istituzione di città metropolitana; f) provincia : l ambito territoriale al cui interno opera la proposta di istituzione della città metropolitana e che inoltre costituisce la circoscrizione elettorale ai fini dello svolgimento del referendum. Art. 2 (Iniziativa referendaria, enti locali proponenti e deliberazioni consiliari) 1. La proposta di referendum sull istituzione della città metropolitana, spetta agli enti indicati dall articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 5 maggio 2009, n. 42. 2. La richiesta di referendum sulla proposta di istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell articolo 24, comma 10 della legge, spetta a Roma Capitale congiuntamente alla Provincia di Roma. 3. La richiesta è corredata di copia autentica delle deliberazioni, identiche per l oggetto, rispettivamente, dei consigli provinciale e comunali, secondo le distinte ipotesi di cui ai commi 1 e 2. 4. Le deliberazioni consiliari di cui al comma 3 devono contenere la riproduzione testuale del quesito referendario nonché la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso delegato supplente ai fini del deposito della richiesta referendaria e di ogni successivo adempimento del procedimento. Art. 3 2

(Quesito referendario) 1. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso, a seconda dei casi, con la formula: a) Volete che sia istituita la città metropolitana di (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria o Roma Capitale) e che di tale ente faccia parte integrante l intero territorio della provincia di (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria o Roma)? ; b) Volete che sia istituita la città metropolitana di (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria o Roma Capitale) e che di tale ente facciano parte integrante i seguenti comuni della provincia di (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria o Roma): (indicazione dei comuni di cui trattasi)?. Art. 4 (Deposito della richiesta di referendum) 1. La richiesta di referendum è depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, non oltre trenta giorni dopo l ultima delle deliberazioni consiliari di cui all articolo 2, commi 3 e 4, da uno dei delegati, effettivo o supplente, designati da tutti gli enti locali proponenti con le medesime deliberazioni. La Corte di Cassazione dà notizia dell avvenuto deposito con apposito avviso pubblicato, entro cinque giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il delegato al deposito di cui al comma 1 elegge domicilio in Roma, ai fini delle comunicazioni e di ogni altro adempimento del procedimento di competenza dell Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione di cui all articolo 6. 3. La medesima richiesta di referendum, in ulteriore copia autentica, entro il termine di sette giorni dal deposito di cui al comma 1, è parimenti depositata, da uno dei delegati di cui allo stesso comma 1, presso l ufficio di presidenza del consiglio regionale della regione interessata, ai fini dell acquisizione del parere di cui al successivo articolo 5. 4. L ufficio di presidenza del consiglio regionale rilascia al delegato idonea attestazione della data di avvenuto deposito ai sensi del comma 3. 5. Il delegato al deposito di cui al comma 3 elegge domicilio nell ambito del territorio della regione interessata, ai fini delle comunicazioni e di ogni altro adempimento del procedimento di competenza della regione stessa. Art. 5 (Acquisizione del parere della regione) 1. Sulla proposta di istituzione della città metropolitana, oggetto della richiesta di referendum, la regione interessata, con deliberazione del consiglio regionale, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dal deposito di cui al precedente comma 3 dell articolo 4, ai sensi dell articolo 23, comma 4, della legge. 2. La deliberazione del consiglio regionale con la quale, entro il termine di cui al comma 1, viene espresso parere, favorevole o contrario, sulla proposta di 3

istituzione della città metropolitana viene comunicata e trasmessa in copia conforme all originale, entro quindici giorni dalla data della deliberazione stessa, al delegato degli enti locali proponenti, presso il domicilio da quest ultimo eletto ai sensi dell articolo 4, comma 5. 3. Il delegato degli enti locali proponenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 oppure entro quindici giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, deposita presso la cancelleria della Corte di Cassazione l attestazione rilasciata dall ufficio di presidenza del consiglio regionale ai sensi del comma 4 dell articolo 4 e, laddove comunicata e trasmessa in copia, la deliberazione del consiglio regionale recante l espressione del parere stesso, favorevole o contrario alla proposta di istituzione della città metropolitana. Art. 6 (Costituzione dell Ufficio centrale per il referendum) 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito l Ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vicepresidente. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria della Corte di Cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte medesima. 3. Per la validità delle operazioni dell Ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vicepresidente e di sedici consiglieri. Art. 7 (Esame della richiesta referendaria da parte dell Ufficio centrale per il referendum) 1. L Ufficio centrale per il referendum, entro trentacinque giorni dal deposito della richiesta di referendum di cui all articolo 4, comma 1, accerta preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti: a) che l iniziativa referendaria provenga dagli enti locali proponenti in base ad una delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 2, e che, quindi, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), siano raggiunti il numero minimo percentuale di comuni proponenti rispetto al numero complessivo di comuni della provincia e la percentuale minima di popolazione residente nei comuni stessi, comunque considerando anche la popolazione del comune capoluogo, rispetto alla popolazione complessiva nell ambito della provincia interessata; b) che la richiesta referendaria sia formulata con deliberazioni, di identico oggetto, dei consigli provinciale e comunali di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di deposito e che le deliberazioni consiliari stesse rechino gli elementi prescritti all articolo 2 comma 3; c) che il quesito referendario sia conforme alle prescrizioni dell articolo 3. 2. L Ufficio centrale per il referendum decide con ordinanza sulla legittimità della richiesta referendaria, contestando ai delegati degli enti locali proponenti le eventuali illegittimità o irregolarità e assegnando un termine di cinque giorni 4

per eventuali controdeduzioni oppure un termine non superiore, nel massimo, a trenta giorni per il deposito di ulteriore documentazione a sanatoria di irregolarità rilevate dall esame dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 3. L Ufficio centrale per il referendum si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta referendaria con ordinanza adottata entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai delegati degli enti locali proponenti ai sensi del comma 2 oppure, qualora il deposito del parere della regione non sia ancora intervenuto, entro i successivi trenta giorni dal deposito del parere stesso da parte del delegato degli enti locali proponenti, ai sensi del comma 3 dell articolo 5. 4. Le ordinanze dell Ufficio centrale per il referendum sono notificate ai delegati degli enti locali proponenti ai sensi degli articoli da 137 a 148 del codice di procedura civile e degli articoli da 47 a 49 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 5. L ordinanza definitiva dell Ufficio centrale per il referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell interno ed è affissa all albo della Corte di Cassazione e pubblicata, entro cinque giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Con l ordinanza che dichiara legittima la richiesta referendaria l Ufficio centrale individua altresì l oggetto del referendum, da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, con la seguente formulazione: Referendum sulla proposta di istituzione della città metropolitana di (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria o Roma Capitale). 7. Con la medesima ordinanza, prevista dal precedente comma 6, l Ufficio centrale per il referendum, in relazione all esito del parere espresso dalla regione o alla mancata espressione di esso, ai sensi dell articolo 23, comma 4, della legge, dichiara che il referendum è senza quorum di validità, nel caso che il parere della regione sia favorevole o che non sia stato espresso nel termine prescritto dalla legge, oppure dichiara che il referendum ha un quorum di validità del trenta per cento degli aventi diritto al voto, nel caso che il predetto parere sia contrario alla proposta di istituzione della città metropolitana. Art. 8 (Indizione del referendum ed elettorato attivo) 1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla comunicazione dell ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto stesso di indizione. 2. Il decreto di indizione del referendum reca inoltre l indicazione, in conformità ai contenuti dell ordinanza dell Ufficio centrale ai sensi dell articolo 7, comma 7, se il referendum stesso ha o non ha il quorum di validità del trenta per cento degli aventi diritto al voto. 3. Il referendum è indetto nel territorio della provincia nell ambito della quale, ai sensi degli articoli 23, commi 2, 3 e 4, e 24, comma 10, della legge, opera la proposta di istituzione della città metropolitana. 5

4. Sono elettori nella consultazione referendaria tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni della provincia. 5. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 223 del 1967. 6. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Art. 9 (Schede e modalità di voto) 1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B, allegate al presente regolamento e relative, rispettivamente, alla parte interna e a quella esterna della scheda stessa. 2. Le schede di voto contengono il quesito formulato a norma dell'articolo 3, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e riproducono l oggetto del referendum come individuato ai sensi dell articolo 7, comma 6. 3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. Art. 10 (Uffici di sezione per il referendum) 1. L Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e alle operazioni dell Ufficio provinciale, di cui all articolo 11, e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente, di ognuno dei partiti o gruppi politici che, alla data di indizione del referendum, hanno propri eletti nel consiglio regionale in carica della regione interessata nonché i rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente, dei delegati designati dagli enti locali proponenti ai sensi dell articolo 2, comma 4. 3. Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi e per l Ufficio provinciale, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico ovvero da parte dei delegati designati dagli enti locali proponenti nonché, per l'ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o regionale del partito o gruppo politico ovvero da parte dei delegati designati dagli enti locali proponenti. Art. 11 (Costituzione e adempimenti dell ufficio provinciale per il referendum) 6

1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, entro quaranta giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum, è costituito l Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo. 3. Sulla base dei verbali di votazione e di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, l ufficio provinciale per il referendum, dopo aver provveduto al riesame e all eventuale assegnazione dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, dà atto del numero degli elettori della provincia, del numero dei votanti e dei risultati rispettivamente conseguiti dalla risposta affermativa e dalla risposta negativa al quesito referendario. 4. Di tutte le operazioni svolte, l ufficio provinciale per il referendum redige verbale in tre copie autentiche, delle quali una resta depositata presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi; una viene inviata, per mezzo di corriere speciale, all Ufficio centrale per il referendum; una viene trasmessa alla prefettura della provincia. 5. I delegati designati dagli enti locali proponenti hanno la facoltà di prendere cognizione e di trarre copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale. Art. 12 (Adempimenti dell Ufficio centrale per il referendum e proclamazione dei risultati) 1. L Ufficio centrale per il referendum, ricevuto dall ufficio provinciale per il referendum il verbale di cui all articolo 11, comma 4, procede in pubblica adunanza ai seguenti adempimenti preliminari: a) decide sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati all ufficio provinciale o allo stesso Ufficio centrale per il referendum; b) accerta il numero complessivo degli aventi diritto al voto; c) accerta il numero complessivo degli aventi diritto che hanno partecipato alla votazione; d) accerta, infine, il numero dei voti validi favorevoli e quello dei voti validi contrari al quesito referendario. 2. Ove occorra, l Ufficio centrale per il referendum può richiedere all ufficio provinciale per il referendum la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali degli uffici di sezione e degli altri documenti depositati presso la cancelleria del tribunale. 3. Ai fini della conseguente proclamazione dei risultati, l Ufficio centrale per il referendum procede anche tenendo conto della dichiarazione effettuata ai sensi dell articolo 7, comma 7, sull esito del parere espresso dalla regione sulla proposta di istituzione della città metropolitana. 4. Qualora il parere della regione sia contrario alla proposta di istituzione della città metropolitana, l Ufficio centrale per il referendum dichiara valido il 7

referendum se il numero dei partecipanti alla votazione sia pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto e dichiara approvata la proposta referendaria se il numero dei voti validi attribuiti alla risposta affermativa al quesito è maggiore rispetto al numero dei voti validi attribuiti alla risposta negativa. In caso contrario, il referendum è dichiarato non valido oppure la proposta referendaria è dichiarata respinta. 5. Qualora il parere della regione sia favorevole alla proposta di istituzione della città metropolitana oppure qualora il parere stesso non sia stato espresso, l Ufficio centrale per il referendum dichiara approvata la proposta referendaria se il numero dei voti validi attribuiti alla risposta affermativa al quesito è maggiore rispetto al numero dei voti validi attribuiti alla risposta negativa. In caso contrario, la proposta referendaria è dichiarata respinta. 6. Di tutte le operazioni svolte, l Ufficio centrale per il referendum redige verbale in quattro copie autentiche, delle quali una resta depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; le altre vengono trasmesse al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell interno. Art. 13 (Pubblicazione del risultato del referendum) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri dà, entro cinque giorni, notizia del risultato del referendum mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 14 (Imputazione e riparto delle spese) 1. Le spese per lo svolgimento dei referendum disciplinati dal presente regolamento sono a carico degli enti locali proponenti con i seguenti criteri, a seconda delle distinte ipotesi di soggetti proponenti di cui all articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 5 maggio 2009, n. 42: nella ipotesi di cui alla lettera a), le spese sono a carico della provincia e del comune capoluogo nella misura percentuale del cinquanta per cento per ciascun ente; nella ipotesi di cui alla lettera b), le spese sono a carico del comune capoluogo e degli altri comuni proponenti, in proporzione alla rispettiva popolazione; nella ipotesi di cui alla lettera c), le spese sono per il cinquanta per cento a carico della provincia e per il restante cinquanta per cento a carico dei comuni proponenti, in proporzione alla rispettiva popolazione. 2. Il riparto delle spese tra gli enti locali proponenti viene reso esecutivo con decreto del prefetto della provincia interessata. 3. Dall attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 15 (Propaganda) 1. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 8

1956, n. 212, e successive modificazioni, e nell articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. 2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della citata legge n. 212 del 1956 ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici che, alla data di indizione del referendum, hanno propri eletti nel consiglio regionale in carica della regione interessata e ai delegati designati dagli enti locali proponenti ai sensi dell articolo 2, comma 4. 3. In ogni caso, ai fini della assegnazione degli spazi di propaganda di cui all articolo 1, primo e secondo comma, della citata legge n. 212 del 1956, deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione. Art. 16 (Norme applicabili) 1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, e del testo unico delle leggi per l elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 2. Per le disposizioni penali si applica l articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 3. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459. Art. 17 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9