COMUNE DI RIETI. Regolamento per la gestione degli. oggetti rinvenuti

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DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI. (Norme di riferimento: artt c.c.) ART. 1 Oggetto del Regolamento

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COMUNE DI RIETI Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5.4.. del 17 ott.2005

DISPOSIZIONI GENERALI - premessa - Nell'ambito del Settore Finanziario, é incardinato l'ufficio Economato, che tra le sue competenze é prevista anche la gestione degli Oggetti Rinvenuti, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile - Libro 111 - sezione 1, artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite. L'Ufficio ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza, nel territorio del Comune di Rieti. Articolo 1 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE OGGETTO RINVENUTO 1) Registrazione oggetto Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'ufficio Economato dovrà essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento. Tale verbale sarà redatto in modo comprensibile dall'ufficio stesso e sottoscritto da chi deposita l'oggetto, con chiara indicazione delle generalità del ritrovatore e suo recapito e/o dell' Ente depositante. Le registrazioni potranno avvenire su registro informatico o manuale e al ritrovatore verrà consegnata copia del verbale. 2) Oggetti privi di valore Verranno annotati su un apposito registro numerato tutti gli oggetti eccetto chiavi, sciarpe, libri, agendine, occhiali ovvero oggetti minuti privi di valore secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto. Su tale registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato. 3) Custodia oggetti privi di valore Gli oggetti privi di valore saranno custoditi e messi a disposizione dello smarritore che ne fa richiesta per il riconoscimento. Sarà apposta la data di consegna al solo fine di consentire l'eventuale distruzione dopo un periodo massimo di giacenza di 90 (novanta) giorni. Le chiavi e gli occhiali verranno distrutti dopo una giacenza di 1 (uno) anno dalla data di deposito. Della avvenuta distruzione verrà compilato apposito verbale.

4) Oggetti deperibili Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'ufficio provvede, dopo 48 ore massime di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, quali motivi di igiene ovvero quando l'oggetto sia chiaramente inservibile per l'evidente stato di cattiva conservazione. 5) Casi particolari Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l'ufficio provvederà ad avvisare le competenti autorità di P.S. anche per via telefonica ai numeri attivati presso i corpi di Polizia competenti per materia. 6) Consegna da parte di Enti o società Qualora la consegna delle cose ritrovate avvenga tramite incaricati di Pubblici Servizi, Aziende di Trasporto, Società o Enti, le stesse devono essere accompagnate da appositi elenchi o verbali in duplice copia contenenti la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento. Fatta verifica degli oggetti depositati, una copia di tali elenchi o verbali sarà allegata al verbale di consegna, mentre la seconda copia verrà restituita vistata per ricevuta da parte dell'addetto all'ufficio. ARTICOLO 2 PREMIO AL RITROVATORE A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari a un decimo (1/10) della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale prezzo eccede 5,20 il prezzo del sovrappiù é solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio é fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C. deve provvedere, sotto la propria responsabilità, al pagamento della somma prevista per legge al rinvenitore. Fatto salvo a quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, l'ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore. ARTICOLO 3 CONTROLLO DEL CONTENUTO DI OGGETTI L'Ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. Tale operazione é d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura dovrà essere fatta dalle Forze dell'ordine. Dell'apertura e delle eventuali operazioni eseguite dovrà essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dall'agente di P.S. incaricato, sarà allegato al verbale di consegna dell'oggetto.

ARTICOLO 4 OGGETTI DI VALORE - CUSTODIA Gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche ecc., saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'economo Comunale. Il denaro verrà invece versato alla Tesoreria Comunale che ne rilascerà ricevuta. La valuta straniera di facile negoziazione sarà cambiata in euro e versata con le modalità di cui sopra. ARTICOLO 5 ARMI E MUNIZIONI E' di esclusiva pertinenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge n. 110 del 18.4.1975 e successive integrazioni o modificazioni, eventualmente rinvenute nel territorio del Comune di Rieti. Nel caso di presentazione di simili oggetti, il responsabile dell'ufficio chiamerà i vigili urbani o le forze dell'ordine, anche telefonicamente ai numeri attivati presso i citati corpi di Polizia. ARTICOLO 6 RICONSEGNA DI OGGETTI DA PARTE DI TERZI L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità che si possano verificare quando la riconsegna a terzi degli oggetti é effettuata da altri Organi od Enti. ARTICOLO 7 CASI PARTICOLARI Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le biciclette, i ciclomotori, i motoveicoli e simili. 1) Mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico Presso l'ufficio Oggetti Smarriti verranno depositati solo i mezzi iscritti al P.R.A. che risultino negativi al controllo furto; il suddetto controllo dovrà essere effettuato dagli agenti della Polizia Municipale. Qualora il mezzo risulti rubato verrà consegnato al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti previsti per legge. Nel caso la ricerca dia esito negativo il mezzo sarà introdotto come oggetto reperito e seguirà la prassi prevista dagli art. 927 e seguenti del Codice Civile. Qualora si presenti, durante il periodo di giacenza del mezzo, ai sensi dell'art. 929 C.C., il proprietario per il ritiro, l'ufficio dovrà accertarsi, oltre che dell'identità dello stesso, anche dei

dati propri del veicolo (attraverso l'esibizione del certificato di conformità o altri documenti comprovanti la proprietà, oltre alla denuncia sporta presso le autorità di P.S.) Un mese prima della scadenza prevista dall'art. 929 del C.C. sarà fatto un ulteriore accertamento sul furto del veicolo; se risulterà negativo verrà invitato il ritrovatore, il quale potrà ritirare il mezzo nei termini previsti dal presente Regolamento. All'atto del ritiro del mezzo da parte del ritrovatore, ai fini di procedere alla volturazione del mezzo, l'ufficio rilascerà allo stesso ricevuta numerata del registro di giacenza. 2) Restituzione documenti Qualora si tratti di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Rieti, l'ufficio é tenuto ad inviare comunicazione agli interessati affinché si presentino per il ritiro, ma non a predisporre ricerche anagrafiche qualora gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo. I documenti appartenenti a stranieri e i passaporti saranno inviati alla Questura di Rieti. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo raccomandata A/R. Qualora trattasi di documenti contenuti all'interno di portafogli, libretti, o simili si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purché di dimensioni ridotte. Per quanto concerne infine i documenti contenuti in borse con altri oggetti, sarà comunicato all'interessato il ritrovamento e il deposito presso l'ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta e di copia della carta d'identità del proprietario, oppure spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario. Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'ufficio provvederà ad inviare gli stessi all'istituto emittente affinché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'emittente. 2 a) giacenza dei documenti Tutti i documenti resteranno a disposizione degli interessati al ritiro per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna all'ufficio, dopo di che si provvederà all'invio degli stessi tramite appositi elenchi, ai vari uffici che li hanno rilasciati. 3) Targhe Qualora vengano depositate all'ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili, immatricolati al P.R.A. si procederà come segue: 3 a) veicoli immatricolati in Provincia di Rieti Per le targhe di veicoli immatricolati nella Provincia di Rieti, l'ufficio fará accertamento al P.R.A. attraverso l'ufficio della Polizia Municipale per risalire al proprietario. Per la riconsegna al proprietario si seguiranno le medesime procedure previste al punto 2 del presente articolo per la restituzione dei documenti. Le targhe non ritirate entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna all'ufficio, verranno inviate all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. 3 b) veicoli immatricolati in altre Province

Le targhe di veicoli immatricolati in altre province saranno inviate, con raccomandata A/R, agli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competenti per territorio. ARTICOLO 8 PUBBLICITÁ DEL RITROVAMENTO Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazioni effettuate mensilmente all'albo Pretorio del Comune. Quanto affisso all'albo verrà pubblicato anche sul sito informatico dell'ente. ARTICOLO 9 ACCESSO AL PUBBLICO Il pubblico non potrà accedere ai locali adibiti all' Ufficio e al Magazzino, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non potranno, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti ritrovati. L'Ufficio non é tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati. ARTICOLO 10 RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e da copia del documento d'identità di quest'ultimo. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di P.S. Non é ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono. L'Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui é stato consegnato l'oggetto. Provvederà inoltre ad informare il proprietario sulla opportunità di segnalare il ritrovamento all'ufficio od il Comando presso il quale é stato denunciato il furto di quanto ritirato. La sottoscrizione del verbale di restituzione vale ai sensi del D.P.R.445/2000, come autocertificazione della qualità di proprietario. ARTICOLO 11 RESTITUZIONE AL RITROVATORE

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo Pretorio del Comune senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo potrà ritirare entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'avviso di ritiro inviatogli. La consegna dell'oggetto al ritrovatore é subordinata all'accertamento della sua identità personale. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore e quelle relative al premio dovuto non si applicano ai Pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblici servizi e quant'altri destinati ad attività pubbliche, qualora la cosa sia ritrovata durante l'attività di servizio, sia all'esterno che all'interno anche di vetture pubbliche. ARTICOLO 12 TARIFFE Sia il proprietario, sia il ritrovatore, ritirando l'oggetto depositato, devono pagare le spese occorse, come previsto dall'art. 929 C.C., ultimo comma, versando al Comune, tramite lo sportello di Cassa Economale, una somma a titolo di diritto di giacenza. L'importo viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale. ARTICOLO 13 ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE Decorsi i termini previsti dall'art. 11 del presente Regolamento senza che alcuno si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo diverrà di proprietà dell'amministrazione Comunale. Qualora il ritrovatore sia un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per cose ritrovate durante l'esercizio delle sue funzioni e sia trascorso il tempo previsto senza che il proprietario ne abbia richiesto la restituzione, il bene passerà di proprietà dell'amministrazione Comunale. L'Ufficio, qualora il bene di proprietà dell'amministrazione sia stato o meno oggetto di perizia atta a riconoscerne un valore, può, con provvedimento dirigenziale: a) destinarlo ad usi dell'amministrazione, con criteri di efficacia, efficienza ed economicità; b) disporne la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti nel territorio; c) conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la loro distruzione; d) disporne l'alienazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni. ARTICOLO 14 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore dal 1^ gennaio 2006.

Si riporta la normativa di riferimento: art. 927 C.C. - Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile (c.c.1257) deve restituirla al proprietario (c.c. 930), e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco (c.c 928) del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.(c.c.930;c.p. 647 comma l; c.n.501). Art. 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento. Il Sindaco rende nota la consegna (c.c. 927) per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. - (c.c. 931; c.p. 647 comma 1). Art. 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata (c.c. 922). Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo,devono pagare le spese occorse (c.c. 931, 1152; c.p. 647, n.1). Art. 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. (c.c. 927). Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù é solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio é fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (c.c. 931,988). Art. 647 C.P. - appropriazione delle cose smarrite E' punito a querela della persona offesa, con reclusione fino a un anno, e con multa da 6,20 a 61,97, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose ritrovate.