EMISSIONE DELLA NUOVA SERIE B96 DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI.

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Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue Modena Servizio Fiscale e Societario Alle Cooperative associate Loro sedi Modena, 2 ottobre 2012 Circ.FS/154/MT/pl Arch.RNS F146 Oggetto: RIDUZIONE DELLA MISURA MASSIMA DEL TASSO DI INTERESSE SUL PRESTITO DA SOCI E DEL DIVIDENDO. INALTERATA LA SOGLIA DI DEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI SUL PRESTITO DA SOCI EMISSIONE DELLA NUOVA SERIE B96 DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI. La Cassa Depositi e Prestiti ha reso nota, con comunicato pubblicato in G.U. n. 228 del 29/9/2012, l emissione, a decorrere dal 1 ottobre 2012, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari 1. Tale comunicazione è avvenuta ai sensi dell art. 6 del D.M. 6 ottobre 2004, che delega la Cassa Depositi e Prestiti a definire le condizioni di emissione dei buoni fruttiferi postali. Il tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi viene ridotto, rispetto alla precedente emissione (6,50%) al 6,00 per cento. Ne consegue che anche il tasso di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche, nonché quello relativo al dividendo, diminuiscono, dal 1 ottobre 2012, all 8,50 per cento 2 3 4 5. 1 Le condizioni della nuova serie di buoni fruttiferi postali sono consultabili sul sito Internet http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/risparmiatori/rendimentivigenti/index.htm. 2 Per approfondimenti sul limite di raccolta del prestito sociale si veda anche la ns. circ. prot. n. FS012 del 20/01/2010. 3 Per quanto riguarda il limite della quota sociale (o dell ammontare complessivo delle azioni) che ciascun socio, persona fisica, può possedere, dall 1 gennaio 2004, si fa rinvio all art. 2525, comma 2, del codice civile, ricordando altresì che, il suddetto limite di importo (euro centomila) può essere superato/elevato: - in caso di versamento del capitale sociale attraverso conferimenti di beni in natura o di crediti; - fino al due per cento del capitale sociale, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, qualora disposto dall atto costituivo; - per effetto delle rivalutazioni disposte ai sensi dell art. 7, L. 31 gennaio 1992, n. 59; - per eventuale erogazione del ristorno mediante aumento delle quote o con l emissione di nuove azioni, ai sensi dell art. art. 2545-sexies, comma 3 del codice civile. Per le cooperative a mutualità non prevalente, l importo di cui all art. 2525 c.c. può essere incrementato anche per attribuzione delle riserve divisibili, ai sensi dell art. 2545-quinquies c.c. (nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario, qualora l attribuzione sia prevista dall atto costitutivo e deliberata dall assemblea), ancorché queste ultime cooperative com è noto - non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali derivanti dall attribuzione della rivalutazione gratuita di cui all art. 7, L. 59/1992 e non sono sottoposte a limitazioni nella distribuzione del dividendo. Le limitazioni di importo della quota sociale (o dell ammontare complessivo delle azioni), sopra elencate, non si applicano ai soggetti diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi.

Rimane invece inalterato, rispetto alla precedente emissione, il tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi, che resta stabilito nella misura dell 1,00 per cento. Di conseguenza anche il limite deducibile degli interessi sul prestito da soci persone fisiche resta lo stesso: anche dal 1 ottobre 2012 la soglia di è fissata nell 1,90% (1,00% dei buoni postali fruttiferi + 0,90) 6. Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei tassi e dei buoni fruttiferi postali, delle relative soglie massime di interesse e di dividendo erogabili dalle cooperative, nonché delle soglie di degli interessi sul prestito sociale nei vari periodi nel corso del 2011 e del 2012. 4 Le modalità di tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, di cui al D. Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, in vigore dall 1/1/2004, si differenziano a seconda che si tratti di utili percepiti in regime d impresa o meno. Gli utili percepiti da persone fisiche non imprenditori subiranno una differente tassazione a seconda che la partecipazione detenuta dal socio sia qualificata o non qualificata. Con riferimento alle partecipazioni qualificate (superiori al 25%) l art.47 del TUIR, prevede che gli utili distribuiti ai soci detentori di tali partecipazioni, da parte di società residenti, concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (D.M. 2 aprile 2008) del loro ammontare. Per quanto riguarda le partecipazioni non qualificate, non è più ammessa la rinuncia del socio all applicazione della ritenuta a titolo d imposta, prevedendosi, l assoggettamento degli utili alla sola ritenuta (a titolo d imposta), nella misura del 12,50% (art.27, comma 1, D.P.R. 600/1973). Dal 1 gennaio 2012 tale misura è elevata al 20% (art. 2, comma 6, d.l. n. 138/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 148/2011). Per quanto riguarda, invece, gli utili percepiti da persone fisiche imprenditori, ai sensi dell art. 59 del TUIR, che rimanda al precedente art.47, concorreranno - indipendentemente dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazione qualificata o non qualificata - solo in parte alla formazione del reddito d impresa, nella misura pari al 49,72% (D.M. 2 aprile 2008) del loro ammontare. 5 Sui dividendi distribuiti alle cooperative sociali, qualora esenti ai sensi dell art.10 o dell art.11, comma 1, primo periodo, D.P.R. 601/1973, si applica la ritenuta a titolo d imposta del 27%. Dal 1 gennaio 2012 tale misura è ridotta al 20% (art. 2, comma 6, d.l. n. 138/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 148/2011). 6 Per ulteriori approfondimenti si vedano ns. circ. prot. n.fs079 del 16/05/2005 e n. FS107 del 20/7/2005.

Emissione A Periodo B C 2011 Serie B75 1/1 31/1/2011 4,70% 7,20% 1,10% 2,00% GU 304 del 31/12/10 Serie B76 1/2 28/2/2011 5,00% 7,50% 1,25% 2,15% GU 24 del 31/1/11 Serie B77 1/3 31/3/2011 5,00% 7,50% 1,25% 2,15% GU 48 del 28/2/11 Serie B78 1/4 30/4/2011 5,35% 7,85% 1,40% 2,30% GU 74 del 31/3/11 Serie B79 1/5 31/5/2011 5,20% 7,70% 1,35% 2,25% GU 99 del 30/4/11 Serie B80 1/6 30/6/2011 5,10% 7,60% 1,35% 2,25% GU 125 del 31/5/11 Serie B81 1/7 31/7/2011 5,45% 7,95% 1,55% 2,45% GU 150 del 30/6/11 Serie B82 1/8 31/8/2011 5,75% 8,25% 1,65% 2,55% GU 176 del 30/7/11 Serie B83 1/9 30/9/2011 5,20% 7,70% 1,40% 2,30% GU 202 del 31/8/11

Emissione A Periodo B C Serie B84 GU 228 del 30/9/11 Serie B85 GU 254 del 31/10/11 Serie B86 GU 279 del 30/11/11 1/10 31/10/2011 1/11 30/11/2011 1/12 31/12/2011 6,00% 8,50% 1,80% 2,70% 6,00% 8,50% 1,80% 2,70% 7,00% 9,50% 2,40% 3,30% Emissione A Periodo B C 2012 Serie B87 1/1 31/1/2012 6,50% 9,00% 2,00% 2,90% GU 304 del 31/12/11 Serie B88 1/2 29/2/2012 6,50% 9,00% 1,75% 2,65% GU 24 del 31/1/12 Serie B89 1/3 31/3/2012 6,50% 9,00% 1,75% 2,65% GU 50 del 29/2/12 Serie B90 1/4 30/4/2012 5,75% 8,25% 1,25% 2,15% GU 77 del 31/3/12

Emissione A Periodo B C Serie B91 1/5 31/5/2012 5,75% 8,25% 1,25% 2,15% GU 100 del 30/4/12 Serie B92 1/6 30/6/2012 6,10% 8,60% 1,45% 2,35% GU 126 del 31/5/12 Serie B93 1/7 31/7/2012 6,10% 8,60% 1,45% 2,35% GU 151 del 30/6/12 Serie B94 1/8 31/8/2012 6,25% 8,75% 1,50% 2,40% GU 177 del 31/7/12 Serie B95 1/9 30/9/2012 6,50% 9,00% 1,00% 1,90% GU 203 del 31/8/12 Serie B96 GU 228 del 29/9/12 1/10 31/10/2012 6,00% 8,50% 1,00% 1,90% Cordiali saluti. Servizio Fiscale societario