DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 22/03/2016
Normativa di riferimento: Legge 24 novembre 1981, 689 Modifiche al sistema penale D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 INDICE articolo 1 Ambito di applicazione articolo 2 Procedimento articolo 3 Entità della sanzione articolo 4 Rateizzazione della sanzione articolo 5 Riscossione coattiva articolo 6 Disposizioni finali articolo 7 Entrata in vigore 2
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, salvo che la legge non disponga diversamente, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni alle fonti normative che attribuiscono ai Comuni la competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie. 2. Il presente regolamento disciplina altresì, secondo le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni accessorie o comunque interdittive. Art. 2 Procedimento 1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente art. 1 è disciplinata dalle Sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. 2. Il procedimento sanzionatorio, finalizzato all emissione dell ordinanza-ingiunzione motivata di pagamento od archiviazione al termine dello stesso, è gestito dal Responsabile del Servizio competente. 3. Qualora il Responsabile del Servizio, come individuato al comma precedente, rilevi una situazione di incompatibilità anche potenziale, nella gestione del procedimento ed all emissione dei relativi provvedimenti lo fa presente e la competenza passa al Segretario Generale del Comune ed in caso di vacanza, anche temporanea, al Responsabile di altro settore. 4. l ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di un anno, decorrente dalla data di ricezione del rapporto di cui all art. 17 della legge 689/81. Comunque non oltre i termini di prescrizione di cui alla Legge 689/81. Art. 3 Entità della sanzione 1. Al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: - mancato pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, nei modi e nei termini previsti dall art. 16 della L. 689/91; - presentazione da parte degli interessati di scritti difensivi e documenti, con facoltà di essere sentiti, così come previsto dall art. 18 della L. 689/81; il Responsabile del Servizio competente, se ritiene fondato l accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. 2. La determinazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e l applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si dovrà tenere conto i sotto elencati criteri: - gravità dell azione od omissione prevista dalla violazione, con valutazione della specifica norma violata e delle eventuali conseguenze nei confronti di altri soggetti (pubblici o privati), animali, o cose; - azioni messe in atto efficacemente dal soggetto per l eliminazione, riduzione od attenuazione delle conseguenze della violazione, ricavabili dal rapporto degli accertatori ai sensi dell art. 17 L. 689/81; - personalità e indole del trasgressore, eventualmente delineata nel rapporto o desumibile dagli scritti difensivi, oppure emergenti dall eventuale verbale di audizione personale; - condizioni economiche, che dovranno essere debitamente documentate nei modi di legge (denuncia dei redditi, ISEE ecc ); - reiterazione della violazione, così come previsto dall art. 8-bis della L. 689/81 che sarà tenuta in debita considerazione se il trasgressore, nei cinque anni precedenti, ha commesso un altra 3
violazione della stessa indole, considerando maggiormente grave la reiterazione specifica, ossia la violazione della medesima disposizione; 3. Nel caso il trasgressore e/o i soggetti solidalmente responsabili, non si avvalessero della facoltà di pagamento in modalità ridotta di cui all art. 16 della L. 689/91, e senza aver presentato il ricorso, l ordinanza ingiunzione dovrà prevedere una sanzione pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese di procedimento, amministrative e di notifica. 4. Nel caso di reiterazione della stessa infrazione, la misura della sanzione di cui al punto precedente, dovrà essere pari almeno ai due terzi del massimo edittale, oltre alle spese di procedimento, amministrative e di notifica. Art. 4 Rateizzazione della sanzione 1. Il soggetto obbligato al pagamento della sanzione amministrativa, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare richiesta di pagamento rateale della sanzione, documentando la stessa con l ultima dichiarazione dei redditi se soggetto economico o ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) se soggetto privato, insieme a ogni documentazione ritenuta provante delle condizioni economiche disagiate. 2. Non potrà essere richiesta la rateizzazione di una sanzione per la quale è già stato determinato con ordinanza-ingiunzione il pagamento di una somma inferiore alla misura ridotta prevista all art. 16 della L. 689/81. 3. Il Responsabile del Servizio competente, verificata la regolarità dell istanza, può disporre la rateizzazione a norma dell art. 26 della L. 689/81, con applicazione degli interessi legali. 4. Il mancato pagamento di una sola delle rate eventualmente accordate comporta il decadere del beneficio e l obbligo di pagare il restante in unica soluzione entro 30 giorni dallo scadere della rata non pagata, senza ulteriori avvisi. 5. Fatto salvo quanto già stabilito nei precedenti commi, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie di natura urbanistico/edilizia la richiesta di rateizzazione può essere presentata solo se la stessa sanzione superi 10.000,00 (diecimila/00), secondo quanto stabilito al successivo comma; 6. Qualora l istanza di cui al comma precedente fosse valutata positivamente, la rateizzazione sarà così graduata: - fino ad 50.000,00 (cinquantamila/00) la rateizzazione è concessa nella misura di numero 4 (quattro) rate di pari importo, la prima da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell atto di concessione della rateizzazione, le altre da pagarsi alla scadenza dei trimestri successivi, conteggiati dalla data del primo pagamento; - per importi superiori ad 50.000,00 (cinquantamila/00) e fino ad 150.000,00 (centocinquantamila/00) la rateizzazione è concessa nella misura di numero 6 (sei) rate di pari importo, la prima da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell atto di concessione della rateizzazione, le altre da pagarsi alla scadenza dei trimestri successivi, conteggiati dalla data del primo pagamento; - per importi superiori ad 150.000,00 (centocinquantamila/00) la rateizzazione è concessa nella misura di numero 10 (dieci) rate di pari importo, la prima da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell atto di concessione della rateizzazione, le altre da pagarsi alla scadenza dei trimestri successivi, conteggiati dalla data del primo pagamento; - la rateizzazione dovrà essere sempre garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all art. 1957 del codice civile per l intero ammontare della sanzione. 4
Art. 5 Riscossione coattiva 7. Il mancato pagamento dell ordinanza-ingiunzione, comporta automaticamente l iscrizione della somma dovuta a ruolo esattoriale, ai sensi dell art. 27 della L. 689/81. Art. 6 Disposizioni finali 1. Per quanto non disposto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento si applica per i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore. 5