ESTRATTO ARTICOLI DECRETI MINISTERIALI 269/2010 RIGUARDANTI GLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE

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ESTRATTO ARTICOLI DECRETI MINISTERIALI 269/2010 RIGUARDANTI GLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE Art. 4 Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali 1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attivita' che si intendono svolgere e per le quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato dipendente; d) informatore autorizzato dipendente. 3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attivita', autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovra' essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo 257- ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione. Art. 5 Qualita' dei servizi di investigazione privata e di

informazione commerciale 1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita', di cui all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita' d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata: a.i): attivita' di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse; a.ii): attivita' di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attivita' aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta' professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; a.iii): attivita' d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; a.iv): attivita' di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa' di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita' professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa' di assicurazioni; a.v): attivita' d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere

nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327- bis del medesimo Codice; a.vi): attivita' previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai punti da a.i), a.ii), a.iii) e a.iv) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attivita' di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. b) informazioni commerciali: b.i): attivita', richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle societa' anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b.i) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente,

l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalita' di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilita', affidabilita' o capacita' economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche. Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate 1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata e' subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Art. 7 Aggiornamento dei requisiti tecnico- professionali 1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 260- quater del regolamento di esecuzione e sentito l'ente nazionale di unificazione. Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualita' dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati. 2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria e' fissata in trentasei mesi.

3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive. 4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di piu' autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attivita' in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale. 5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrera' in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 dicembre 2010. Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 72.