Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali.

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L.R. MOLISE 23 febbraio 1999, n. 9. Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali. TITOLO I Norme sulla salvaguardia Art. 1 Finalità. 1. La Regione Molise, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, con la presente legge tutela e salvaguardia la raccolta di piante spontanee di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili che in quanto tali sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente. Ogni modifica alla presente legge dovrà essere sottoposta al parere di enti di ricerca e associazioni protezionistiche. Art. 2 Disciplina della raccolta. 1. Nella regione Molise è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo, nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta giornaliera di piante alimentari, medicinali e ornamentali. 2. La raccolta delle quantità minime indicata negli elenchi di cui alla presente legge è consentita per uso personale, di cui non è necessario il rilascio di autorizzazione. La raccolta delle quantità massime è subordinata al rilascio di regolare permesso da parte delle autorità comunali, che ne dovranno dare comunicazione agli organi regionali di controllo. I permessi concessi dovranno rispettare un calendario settimanale, fissato in due giorni consecutivi. Art. 3 Piante alimentari. 1. La quantità di raccolta consentita di piante alimentari è la seguente: - Fragole (Fragaria vesca) min. 500 g.: max 1 Kg. - Lamponi (Rubes idoeus) 100 g. - More di rovo (ulmifolius Rubus) 1 Kg. - Sorbo domestico (Sorbus domestica) 2 Kg. - Asparago selvatico (Asparagus officinalis) (steli lunghi meno di 20 cm.) min. 1 Kg. - Origano(Origanum vulgare) (steli lunghi meno di 20 cm.) min. 500 g. - Rosmarino (Rosmarinus officinalis) (steli lunghi meno di 20 cm.) min. 500 g. - Ginepro (Juniperus communis) bacche min. 300 g.: max 1 Kg. - Mirto (Myrtus communis) - frutti min. 200 g.: max 1 Kg. - Cicoria (Cichorium intybus) min. 1 Kg.: max 2 Kg. - Spinacio di montagna (Chenopodium bonus enricus) min. 500 g.: max 2 Kg.

- Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare) - semi min. 100 g.: max 500 g. - Finocchio di mare (Crithmum maritimum) foglie 100 g. - Cappero (Cappari spinosa) - fiori 100 g. - Timo (Thymus longicaulis e tutte le altre specie del genere) min. 100 g. max 500 g. 2. È proibita comunque la raccolta delle seguenti specie alimentari: Ribes (Ribes alpinum, Ruva-crispa, R multiflorum); Corbezzolo (Arbutus unedo). Art. 4 Piante medicinali. 1. La quantità di raccolta consentita per le piante medicinali è la seguente: - Valeriana (Valeriana officinalis) - radici min. 100 g.: max 500 g. - Liquirizia (Glyerrhizia glabra) - radici min. 100 g.: max 500 g. - Achillea (Achillea millefolium A.collina) 300 g - Ruta (Ruta graveolens) 200 g. - Tarassaco comune (Taraxacum officinale) radici 200 g. - Rosa canina (frutti) min. 300 g.: max 1 Kg. 2. È vietata l'estirpazione delle piante sopraelencate, tranne quelle indicate per le radici. 3. È proibita comunque la raccolta delle seguenti specie medicinali: - Genziana (Genziana lutea, G.dinarica, G.verna G.ciliata); - Euphrasia (Euphrasia stricta e tutte le altre specie del genere); - Althaea officinalis, Uva orsina (Arctastaphylos uva - ursi). Art. 5 Piante ornamentali. 1. La quantità di raccolta consentita per le piante ornamentali è la seguente: - Muschi (tutte le specie) min. 200 g.: max 1 Kg. - Eryngium campestre 2 steli - Typha (Typha latifolia) - stelo 1 stelo - Pteridium aquilinum (Felce aquilina) raccolta libera 2. È vietata l'estirpazione delle piante sopraelencate, tranne che per la felce aquilina. I muschi dovranno essere raccolti mediante tagli con forbici a 2 cm. dal terreno. 3. La raccolta ad uso Commerciale delle suddette piante è subordinata al rilascio di un permesso. 4. È proibita comunque la raccolta delle seguenti specie ornamentali: - Giglio (Lilium bulbiferum, L.martagon, L.candidum) - Giglio di mare (Pancratium maritimum) - Narciso (Narcissus poeticus, N.tazetta)

- Pungitopo (Ruscus aculeatus) - Giaggiolo (Iris pseudacorus I. pseudopumila e tutte le altre specie del genere) - Agrifoglio (Ilex aquifolium) - Lentisco (Pistacia lentiscus) - Mirto (Mirtus communis) - Primula (P.vulgaris) - Ciclamino (Cyclamen neapolitanum, c.repandum) - Anemoni (Anemone bortensis, A.apennina). Art. 6 Deroghe per i residenti. 1. I comuni ricadenti in zone svantaggiate possono rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta delle piante elencate negli artt. 3-4 e 5, in quantità superiore a quelle massime consentite, ai cittadini residenti per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. Art. 7 Divieti assoluti di raccolta. 1. È vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle specie di piante che vengono indicate secondo le seguenti categorie: 1) Specie in via di Estinzione (E), 2) Specie Rare (R), 3) Specie Vulnerabili (V) incluse nell'allegato di cui all'allegato 1. Art. 8 Vigilanza. 1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana o locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Art. 9 Sanzioni. 1. Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre per coloro che ne sono provvisti, il ritiro per un anno del permesso. 2. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità dell'infrazione.

3. Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge. TITOLO II Incentivi alla coltivazione Art. 10 Incentivi. (2) [1. La Regione, per incentivare la messa a coltura di piante officinali e di quelle del sottobosco concede agli imprenditori agricoli, a titolo principale, singoli od associati, contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammissibile. 2. Le piante del sottobosco ammesse ai contributi di cui al comma 1 sono le seguenti: a) Fragoline di sottobosco b) Lampone c) Mirtillo d) More e) Ribes f) Uva spina 3. Le piante officinali ammesse ai contributi di cui al comma 1 sono le seguenti: a) Camomilla b) Origano c) Salvia]. (2) Articolo abrogato dall art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 81 della stessa legge). Art. 11 Incentivi ammessi a beneficio (3) [1. Gli interventi ammessi a beneficio di cui all'art. 9 comprendono:.

a) le opere di preparazione e sistemazione del terreno; b) la concimazione; c) l'acquisto del materiale di propagazione e di moltiplicazione (semenzai, vasi, terreno)]. (3) Articolo abrogato dall art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 81 della stessa legge). Art. 12 Procedimento per la concessione del contributo (4) [1. Gli interessati per ottenere il contributo in conto capitale devono presentare all'assessorato all'agricoltura una domanda dove si deve indicare: a) la quantità, la qualità e la provenienza delle piantagioni da porre a dimora certificate da vivai autorizzati; b) il costo complessivo degli interventi che possono fruire del contributo in conto capitale].. (4) Articolo abrogato dall art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 81 della stessa legge). TITOLO III Rimboschimento Art. 13 1. I nuovi impianti di rimboschimento e di giardini pubblici, la messa a dimora di piante in genere, per poter usufruire dei finanziamenti previsti a vari livelli dalla Regione Molise, devono utilizzare piante autoctone per fasce a secondo dell'altitudine e della latitudine come da allegato 2. (5) 2. I Comuni, le Province, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, gli Enti sub-regionali nella loro programmazione dovranno attenersi a quanto previsto dal presente articolo. 3. La Regione Molise, all'interno dei vivai gestiti direttamente, dovrà effettuare una programmazione con produzioni di piante autoctone, in modo tale da poter soddisfare le eventuali richieste di enti pubblici e dei privati per gestire i propri

programmi di rimboschimento, riforestazione e costituzione del verde in genere. (5) Comma così modificato dall art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 81 della stessa legge). TITOLO IV Norme finali Art. 14 Norma finanziaria. 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, da porsi a carico della competenza dell'esercizio 1999, troveranno copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999. Art. 15 Abrogazione. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali che siano incompatibili con la presente legge. Art. 16 Pubblicazione. 1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservarla come legge della Regione Molise.