COMUNE DI BOSCOREALE

Documenti analoghi
COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Regolamento per la disciplina del Mercato settimanale

COMUNE DI LIBERI (Provìncia di CASERTA)

Comune di Orbassano Provincia di Torino

Comune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

REGOLAMENTO MERCATO CIMITERO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FIERE LOCALI

Comune di Cingoli. Balcone delle Marche. tel fax

REGOLAMENTO DEL MERCATO L ANTICO BAULE DI ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO

COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti. Regolamento svolgimento fiera in occasione Festa Madonna delle Grazie

Servizio Polizia Locale e Sicurezza Urbana Ecologia Fiere Mercati Commercio

del Comune di Valguarnera Caropepe.

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE

Art. 3 Dimensionamento

COMUNE DI ASIAGO Provincia di VICENZA. Ufficio Comando Polizia Locale

Sportello Unico Attività Produttive IL DIRIGENTE RENDE NOTO REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

COMUNE DI TRINITA' Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

IL DIRIGENTE RENDE NOTO. Tipologia: Settore Alimentare; Settore Produttori Agricoli; Settore Non Alimentare;

CITTA DI ASTI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SERVIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

C O M U N E D I T R E M E Z Z I N A Provincia di Como

Bando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali

Allegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE

REGOLAMENTO DEL MERCATO DOMENICALE DEI PICCOLI ANIMALI

36 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del COMUNE DI PIAN DI SCO (Arezzo)

REGOLAMENTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER L ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUPPLICHE IN FASE SPERIMENTALE

FARMERS MARKET (Legge nr. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1065, Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e L.R. nr. 12 del 13 luglio 2012)

Comune di Torno REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTI

CITTA DI VIGEVANO. Servizio Sportello Unico Attività Produttive ORDINANZA N. 59/ 2016

COMUNE DI VAL BREMBILLA Provincia di Bergamo

C O M U N E D I G I U S S A G O

COMUNE DI VALLEDORIA ASSESSORATO ALLE FINANZE E POLIZIA LOCALE. Regolamento per il funzionamento di un mercato da svolgersi nel periodo estivo

COMUNE DI PIANEZZA Provincia di Torino DISCIPLINARE MERCATINO SPERIMENTALE DELL ANTIQUARIATO E DELL'USATO

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI VAL DI ZOLDO Provincia di Belluno

Comune di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEDICATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

COMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO INDICE NORME DI RIFERIMENTO. Art.1 Aree e posteggi. Art.2 Produttori agricoli. Art.3 Posteggi. Art.4 Criteri di assegnazione dei posteggi

COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como)

COMUNE DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Attività Produttive. Attività di vendita Commercio con concessione di posteggio nel mercato. Descrizione

Raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel Comune di Arezzo

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

DEL COMUNE DI IN QUALITÀ DI: P. I.V.A. (SE GIÀ ISCRITTO) C.A.P. TELEFONO

COMUNE DI CAMPOFRANCO Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO

Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA Medaglia D argento al Valor Civile

CITTÀ DI GROTTAGLIE PROVINCIA DI TARANTO. Servizio Attività Produttive

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Celle Ligure

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI TRECCHINA Provincia di Potenza. Attività Produttive e.mail:

Controlli sulle imprese di competenza della Polizia Locale - Art. 25 d.lgs. n. 33/2013.

Approvazione dei criteri di partecipazione ed assegnazione dei posteggi.

R E G O L A M E N T O I S T I T U Z I O N E E U B I C A Z I O N E M E R C A T O S U A R E E P U B B L I C H E

CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA Settore Amministrativo Sportello Unico

TITOLO I COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE CAPO I FONTI NORMATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

ITINERANTE O PRESSO POSTEGGIO MERCATALE

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano

1fc 21, / COMUNE DI SERRENTI Provincia del Medio Campidano REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI BARBERINO VAL D ELSA Provincia di Firenze

Allegato 1 DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO

CITTÀ DI POMEZIA. Servizio Attività Commerciali e S.U.A.P. CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SETTORE II Attività Commerciali e SUAP

ORDINANZA N. 27. Classificazione O / / 1 IL SINDACO

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE POSTI AUTO A PAGAMENTO

Comune di Lombriasco Provincia di Torino

MERCATINO DELL ANTIQUARIATO MINORE E DELLE COSE USATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE FIERE

COMUNE DI SAN ROBERTO Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE

Attività Produttive. Attività di vendita Distributori automatici. Descrizione

ART.25 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA... ART.26 SANZIONI... ART.27 AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO... ART.28 MODIFICHE AL REGOLAMENTO...

Vendita diretta al dettaglio da parte di produttori agricoli COMUNICAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

N.B. L attività potrà essere intrapresa soltanto dopo l ottenimento della concessione di posteggio. Il sottoscritto. nato a il.

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Città di Bari RIPARTIZIONE SVILUPPO ECONOMICO Largo Chiurlia, 27

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI

Comune di Dicomano Provincia di Firenze

CITTA DI ASTI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SERVIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Oggetto: regolamento per l assegnazione di posti auto - approvazione. Il Consiglio Comunale

COMUNE DI CREMA SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTARIA E COMMERCIALE SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP. Prot. n Crema 29 Marzo 2011

Comune di VEZZANO SUL CROSTOLO Provincia di REGGIO EMILIA

UNIONE DELL ALTO RENO Comune di Porretta Terme

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

ART. 1 PRESCRIZIONI GENERALI

Transcript:

Terra della Pietra Lavica REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI VENDITA PRESSO LA STRUTTURA MERCATALE Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 29/01/2013; Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 17/03/2016.

Art. 1 1. L esercizio del commercio su aree pubbliche nell ambito della struttura mercatale di Via Carlo Giordano (già Via Prolungamento Settetermini), durante lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, è disciplinato dalle norme di cui al D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e della Legge Regionale n. 1 del 9.01.2014. 2. L esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto, oltre alle norme prevista dal presente regolamento, alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Art. 2 1. La superficie complessiva dei posteggi è di mq.3679; 2. Il numero totale dei posteggi è pari a 126. 3. La dimensione dei posteggi è la seguente: n. 111 posteggi NON alimentari per una superficie complessiva di mq. 3287. Art. 3 1. L assegnazione dei posteggi vacanti avviene mediante bandi di gara, così come previsto dal Capo III della Legge Regionale n. 1 del 09.01.2014. 2. Prima di inviare alla Regione Campania comunicazione di disponibilità dei posteggi risultanti liberi a seguito di censimento effettuato a cura del Settore Supporto Amministrativo Ufficio commercio, o a seguito di decadenza, revoca o rinuncia, per la pubblicazione al BURC del bando di concorso, essi sono concessi per trasferimento agli operatori già assegnatari di posteggio, su domanda e secondo l ordine cronologico di presentazione. Art. 4 La concessione ha validità decennale. Per l assegnazione dei posteggi valgono i criteri previsti dall art.46 della Legge Regionale Campania n. 1/2014 nonché le norme di cui al presente Regolamento. Art. 5 1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione secondo le tariffe stabilite dal Comune. Art. 6 1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare assegnatario, o disponibile,è assegnato, per la durata di non utilizzazione, agli esercenti detti Spuntisti che ne fanno richiesta purché siano

titolari di Autorizzazioni Amm.ve per l esercizio delle attività di cui all art. 28, comma 1 lett. a) e b), D. L.gs n. 114/98, previo pagamento del canone applicato relativamente ai giorni della concessione. 2. Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell art. 28, comma 11, D. Lgs. n. 114/98, coloro che hanno il più alto numero di presenze, prescindendo dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l attività di vendita nei giorni in cui si sono presentati alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi. 3. Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate dalla Polizia Municipale. Art. 7 1. Il numero delle presenze è attestato dalla Polizia Municipale prima dell effettuazione di ogni mercato, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze. 2. Fra coloro che non può essere documentato il numero di presenze, o a parità di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l attività commerciale, data che viene desunta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese: Tale certificato deve essere presentato a cura del richiedente l assegnazione temporanea, qualora intenda far valere il titolo di priorità. 3. All assegnazione temporanea procede, a scelta dello spuntista e sulla base dei criteri sopraindicati, il personale addetto dell Ufficio Attività Produttive, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliere. Il personale addetto provvede al rilascio del permesso giornaliero ed alla trasmissione dello stesso alla Ripartizione Attività produttive per i provvedimenti di competenza. Art. 8 1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio: a. per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre)per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; b. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs 114/98, nel caso in cui cessi la partita iva o per mancata esibizione della visura della C.C.I.A.A su richiesta dell'ufficio commercio; c. in caso di mancato pagamento dei tributi comunali (canone cosap e tari) dovuti per un anno intero (in fase di prima applicazione dovranno essere regolarizzati eventuali tributi dovuti per gli anni precedenti concordando con l Ufficio competente, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente regolamento con deliberazione n. del 17/03/2016, le modalità di pagamento, con possibilità di rateizzo e senza superare il termine del 31 dicembre 2016); d. omesso inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio dell'autorizzazione; e. ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali; f. particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari ed addetti alla vigilanza o per turbativa; g. per non aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;

h. per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio; i. nei casi previsti dall art. 29 del D.Lgs. n. 114/98. 2. Dell'avviso del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della legge 241/1990 s.m.i., all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di giorni trenta dalla data del ricevimento del provvedimento. Art. 9 1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per eliminazione del posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. 2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell area del mercato stesso, con superficie non inferiore alla precedente. Art. 10 1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull area entro le ore 6:30, nel periodo estivo. L orario di vendita è stabilito dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nel periodo estivo. Nel periodo invernale l orario di accesso è fissato alle ore 7:00 e l orario di vendita è stabilito dalle ore 7:30 alle ore 14:00. 2. Il posteggio deve essere lasciato entro un ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti. 3. Qualora l operatore non sia presente al mercato entro l orario indicato al comma 1 e non abbia avvisato il presidio della Polizia Municipale del motivato ritardo, il relativo posteggio viene assegnato per l intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all art. 7. 4. Gli operatori Spuntisti devono essere presenti presso l Ufficio preposto entro le ore 7:30 nel periodo estivo ed entro le ore 8:00 nel periodo invernale. Art. 11 1. I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati da proprio fondo (Legge 59/63, integrata dal D.Lgs. n. 228/2001), sono utilizzabili dai concessionari esclusivamente per la vendita in misura prevalente dei prodotti del proprio fondo, pena la decadenza della concessione. 2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell impresa. 3. E motivo di decadenza la perdita del requisito della qualità di imprenditore agricolo. 4. Gli imprenditori agricoli non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi loro riservati e previsti dall art. 2.

5. L attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del D.Lgs. n. 114/98, alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e del presente regolamento di mercato. Art. 12 1. I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo. Art. 13 1. Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, aventi gli stessi requisiti ed in casi eccezionali, che comunque devono essere in possesso dell autorizzazione rilasciata al titolare: tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza in originale. Art. 14 1. Il Caposettore Supporto Amministrativo e Commercio può autorizzare lo scambio di posteggio fra operatori dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. 2. Il Caposettore Supporto Amministrativo e Commercio può, altresì, consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione del Bando di concorso. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio della priorità. Art. 15 1. E consentito l accesso dell automarket, del furgone e dell autovettura ad uso trasporto promiscuo, comunque intestati all assegnatario purchè non ecceda la superficie del posteggio concesso. Per la vendita dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi sono solo quelli in possesso di regolare autorizzazione sanitaria. Art. 16 1. I titolari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga. 2. I titolari di posteggio non possono, altresì, occupare lo spazio divisorio esistente tra un posteggio e l altro determinato nella misura di 0,50 m, in applicazione della L.R. 1/2014 che, pertanto, dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. 3. L eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di metri 2 (due) misurati nella parte più bassa.

4. E' fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare l'area occupata. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. 5. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito ed i rifiuti prodotti, differenziati secondo il regolamento di igiene urbana, dovranno essere lasciati all interno del posteggio raccolti in sacchetti diversi secondo la loro tipologia. 6. Nel caso l'operatore non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà sanzionato a norma di legge e del presente regolamento. Art. 17 1. Per le violazioni alle norme, che regolano il mercato settimanale, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del D.Lgs 114/98, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 (cento) ad un massimo di 500,00 (cinquecento). 2. Nel caso di violazioni reiterate (tre) alle norme del presente Regolamento, il Dirigente del SUAP potrà disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a quattro mercati. Art. 18 1. I titolari di autorizzazione del posteggio ed i nuovi eventuali altri assegnatari di punti vendita nell'area mercatale dovranno versare nelle casse del Comune, come cauzione, l'importo di 200,00 (duecento) o stipulare apposita polizza fideiussoria di pari importo. 2. Per il pagamento delle violazioni di cui all'art. 17 il Comune preleverà l'importo dalla cauzione di cui al precedente comma. 3. Nel caso di applicazione a quanto previsto al primo comma, i titolari di autorizzazione del posteggio dovranno integrare l'importo della cauzione fino al limite predetto o in contanti o a mezzo polizza fideiussoria di pari importo. Art. 19 1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, valgono le norme comunitarie, statali e regionali che disciplinano le attività del commercio su aree pubbliche.