LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti)

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Transcript:

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti) pagina 1

INDICE INDICE: La Previdenza di base Evoluzione storica Iscrizione e contributi Gestione Speciale Commercianti Il procedimento di iscrizione Contributi e modalità di versamento Contributi Volontari La riforma delle pensioni Pensione di vecchiaia Pensione anticipata Decorrenza delle prestazioni Introduzione del sistema contributivo L assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità Pensione di vecchiaia Pensione anticipata Pagina 2

LA PREVIDENZA DI BASE EVOLUZIONE PREVIDENZIALE Tappe Fondamentali 1898 istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza 1919 introduzione dell assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e l invalidità 1966 estensione dell assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, agli esercenti piccole imprese commerciali e agli ausiliari del commercio 1995 Legge Dini 2011 Decreto Legge 201 (convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) Pagina 3

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI - L. 613/1966 : introduzione obbligo contributivo per gli ausiliari del commercio - L. 662/96: estensione dell obbligo ad altre categorie di lavoratori (autonomi del terziario, soci di società di persone, soci di srl, ecc.) Pagina 4

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL IMPRESA Decorrenza: dal 1 aprile 2010 Procedura: esclusivamente telematica Finalità: utilizzo di un unico processo amministrativo per tutti gli adempimenti necessari Interfaccia: Ufficio Registro Imprese CCIAA Sportello Unico Pagina 5

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI CONTRIBUTI E MODALITA DI VERSAMENTO AUMENTO DEI CONTRIBUTI (DL 201/2011) - Dal 1/1/2012 contributo lavoratori autonomi e commercianti: + 1,30% - Incrementi successivi: + 0,45 % - Misura da raggiungere nel 2018: 24% Pagina 6

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI CONTRIBUTI E MODALITA DI VERSAMENTO (2) Aliquote contributive Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21,75 % 21,84 % 18,75 % 18,84 % Contributo 2013 calcolato su reddito minimale (. 15.357) titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni Artigiani 3.347,59 (3.340,15 IVS + 7,44 maternità) 2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 maternità) Commercianti 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 maternità 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 maternità) Pagina 7

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI CONTRIBUTI E MODALITA DI VERSAMENTO (3) Versamento massimo iscritti prima del 1 gennaio 1996. 16.876,38 per i commercianti (e quindi anche gli agenti) di qualunque età o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni;. 15.599,89 per i commercianti, qualora questi siano coadiuvanti /coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Versamento massimo iscritti dal 1 gennaio 1996. 22.164,07 per i commercianti (e quindi anche gli agenti) di qualunque età o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni;. 19.135,05 per i commercianti, qualora questi siano coadiuvanti /coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Pagina 8

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI CONTRIBUTI E MODALITA DI VERSAMENTO (4) Scadenza rate di pagamento del contributo minimo obbligatorio 1a rata: 16 maggio 2013 2a rata: 16 agosto 2013 3a rata: 16 novembre 2013 4a rata: 16 febbraio 2014 Gli acconti dei contributi 2013 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche L eventuale saldo è dovuto l anno successivo, quando il reddito conseguito è ormai noto Pagina 9

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI GESTIONE COMMERCIANTI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Scadenza rate di pagamento dei contributi consente ai lavoratori che hanno cessato l attività di raggiungere i requisiti per il diritto a pensione non è ammessa per quei soggetti che siano già titolari di pensione Requisiti domande presentate entro dal 1.1.2001 5 anni di contribuzione, anche non continuativi, oppure, in alternativa, almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda domande presentate dal 12.7.1997 al 31.12.2000 almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda Pagina 10

LA RIFORMA DELLE PENSIONI DECRETO MONTI (Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Obiettivi del provvedimento garantire il rispetto degli impegni internazionali e di quelli assunti nell ambito dell Unione Europea, soprattutto in termini di vincoli di bilancio e di stabilità economico-finanziaria, nonché a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico Principi e criteri alla base delle novazioni in ambito previdenziale maggiore equità tra generazioni, attraverso l abbattimento di alcuni privilegi (salvo alcune deroghe per le categorie più deboli); flessibilità nell accesso ai trattamenti previdenziali anche attraverso l introduzione di incentivazioni a proseguire la vita lavorativa; adeguamento dei requisiti previsti per l acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche alle variazione della speranza di vita; interventi di semplificazione e di armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali. Pagina 11

LA RIFORMA DELLE PENSIONI DECRETO MONTI (Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Principali novità introdotte a) introduzione, a partire dal 1 gennaio 2012, per tutti i lavoratori del sistema di calcolo contributivo b) parificazione dell età tra uomini e donne c) anzianità contributiva minima di almeno 20 anni d) è stata soppressa dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità, sostituita dalla pensione anticipata e) è stato abolito il meccanismo delle quote f) sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni Pagina 12

LA RIFORMA DELLE PENSIONI PENSIONE DI VECCHIAIA Lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31.12.2005 Requisito anagrafico lavoratrici iscritte all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti :ù 1. dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: 62 anni 2. dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 62 anni e 3 mesi* 3. dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 63 anni e 9 mesi* 4. dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 65 anni e 3 mesi** 5. dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020: 66 anni e 3 mesi** lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi 1. dal 1 gennaio 2012 al 31dicembre 2012: 63 anni e 6 mesi 2. dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 63 anni e 9 mesi* 3. dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 64 anni e 9 mesi* 4. dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 65 anni e 9 mesi** 5. dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020: 66 anni e 3 mesi** Pagina 13

LA RIFORMA DELLE PENSIONI PENSIONE DI VECCHIAIA (2) Lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.2005 Requisito anagrafico lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti : 1. dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: è richiesta una età di 66 anni 2. dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015: 66 anni e 3 mesi* 3. dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020: 66 anni e 3 mesi** Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomiù 1. dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: 66 anni di età 2. dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015: 66 anni e 3 mesi* 3. dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020: 66 anni e 3 mesi** Requisito contributivo: il diritto a pensione di vecchiaia si acquisisce con almeno 20 anni di anzianità contributiva Pagina 14

LA RIFORMA DELLE PENSIONI PENSIONE DI VECCHIAIA (3) Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 Tali soggetto possono conseguire il diritto a pensione se ricorre una delle seguenti condizioni: a. se l importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; b. compimento del 70 anno di età con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, a prescindere dall importo della pensione. Pagina 15

LA RIFORMA DELLE PENSIONI PENSIONE ANTICIPATA Dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità, prevista dalla previgente normativa, è stata sostituita dalla pensione anticipata Anche nel caso della pensione anticipata (la riforma distingue tra i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996. Pagina 16

LA RIFORMA DELLE PENSIONI PENSIONE ANTICIPATA (2) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 dal 1 gennaio 2012 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata qualora siano in possesso delle seguenti anzianità Decorrenza Uomini Donne 1 Dal 1/1/2012 al 31/12/2012 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 2 Dal 1/1/2013 al 31/12/2013 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 3 Dal 1/1/2014 al 31/12/2005 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 4 Dal 1 gennaio 2016 42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane) Pagina 17

LA RIFORMA DELLE PENSIONI PENSIONE ANTICIPATA (3) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 Disincentivazione per coloro che chiedono la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia I. Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di pensione relative alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011, una riduzione che è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all età di 62 anni. II. III. Tale percentuale, inoltre, qualora l anticipo della pensione sia superiore a due anni, viene poi elevata a 2 punti percentuali per ciascuno degli anni ulteriori. Tale riduzione, come previsto dalla normativa, si applica esclusivamente sulle quote di pensione che vengono calcolate con il metodo retributivo. Pagina 18

LA RIFORMA DELLE PENSIONI PENSIONE ANTICIPATA (4) Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 Possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere, alternativamente, di una delle seguenti condizioni: i. quando si è in possesso di una delle anzianità contributive già indicate per i Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso in cui l accesso alla pensione avvenga ad un età anagrafica inferiore a 62 anni); ii. al compimento del 63 anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un determinato importo soglia. Pagina 19

LA RIFORMA DELLE PENSIONI DECORRENZA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE a. Ai soggetti che a partire dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per l acquisizione o l accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, non si applicano le cd. finestre mobili; b. la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di età e di anzianità contributiva; c. la pensione anticipata, invece, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Pagina 20

LA RIFORMA DELLE PENSIONI ALTRI ASPETTI DELLA RIFORMA A. Introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive dal 1 gennaio 2012. B. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. C. Categorie di lavoratori cui si continua ad applicare la normativa previgente. D. Totalizzazione dei periodi assicurativi. E. Prestazioni Assistenziali. Pagina 21

L ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA E LA PENSIONE DI INABILITA ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA Requisiti I. Riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo a causa di infermità fisica o mentale. II. III. Anzianità contributiva di almeno 5 anni (265 contributi settimanali) di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è necessario cessare l attività Durata dell assegno I. L assegno di invalidità ha una validità di tre anni II. III. È automaticamente confermato dopo tre riconoscimenti consecutivi Al compimento dell età pensionabile viene trasformato d ufficio in pensione di vecchiaia Pagina 22

L ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA E LA PENSIONE DI INABILITA PENSIONE DI INABILITA Requisiti I. Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa a causa di infermità fisica o mentale. II. III. Anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. E richiesta la cessazione dell attività e la cancellazione dagli elenchi di categoria. Decorrenza dell assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità I. Presupposto il possesso dei requisiti richiesti, sia l assegno di invalidità, sia la pensione di inabilità decorrono dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. II. Entrambi sono soggetti a revisione revisione e vengono cacolati con gli stessi sistemi di calcolo (contributivo per i lavoratori che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il 31/12/1995, misto per tutti gli altri). Pagina 23