CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE (PINTO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIAMPI)

Documenti analoghi
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE PUGLIA. << Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 >>

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

N DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio V

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

15 241/ PREMESSO CHE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

Consiglio. Regionale

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, e

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

SENATO DELLA REPUBBLICA

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSENZA

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. DECRETO 6 giugno Promozione delle societa' di trasformazione urbana. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

Maurizio Martina Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGE DI STABILITA' 2016 LE MISURE DI WELFARE E SANITA'

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

LEGGE DI STABILITÀ APPROFONDIMENTI

RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO RISULTATI 2009

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VI UFFICIO X

per maggiori info vai su:

Art.30 Controlli sui circoli privati

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 184 del 05/11/2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a cent

Legge Finanziaria ( art.11, l. n. 468)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RISOLUZIONE N.42/E. Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Regione Lazio. DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione. 17/02/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 14 Pag.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

Source: (page consulted on the 19 th of Jan 2010)

Art Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Decreto Sblocca Italia: sgravi fiscali per gli investimenti in reti a banda larga

A.C Partecipazione dell Italia a Banche multilaterali di sviluppo

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE CALABRIA, IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Regione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Territorio interessato: Specchio acqueo marino antistante la regione FVG

Associazione Generale Cooperative Italiane

COMUNE DI LACONI. Provincia di Oristano

PO FEAMP. CRITERI DI AMMISSIBILITA DELLE OPERAZIONI ARTICOLI 30, 31, 33, 34, 43 (commi 1 e 3) e 69 DEL REG. (UE) N. 508/2014 ITALIA

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DECRETO : /2016. (15A02325)

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

SEZIONE I Personale dal IV al X livello

SENATO DELLA REPUBBLICA

DM 07/08/1996. Decreto Ministeriale 7 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 25 settembre, n. 225). Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento.

Deliberazione 24 novembre EEN 12/11

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Info Mese Settembre Contratto Repertorio NOTA MENSILE SETTEMBRE 2010

Oggetto: CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

COMUNE DI CAMPONOGARA

Articolo 30 - Imprese sottoposte ad iscrizione.

FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020

Relazione illustrativa

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE SICILIANA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Popolazione, offerta di lavoro, valore aggiunto, consumi e demografia delle imprese a L Aquila

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

SENATO DELLA REPUBBL1C

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3528 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (PINTO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIAMPI) Misure in materia di pesca e di acquacoltura Presentato il 4 aprile 1997 ONOREVOLI DEPUTATI! Si prevede innanzitutto il finanziamento del V Piano triennale della pesca e dell acquacoltura per l ulteriore importo di lire 10 mila milioni per l anno 1997, di lire 35 mila milioni per l anno 1998 e di lire 45 mila milioni per l anno 1999 sì da assicurare la prevista dotazione finanziaria di 270 mila milioni per il Piano. Obiettivi qualificanti del V Piano triennale sono l adeguamento dell apparato produttivo ed organizzativo del settore; il potenziamento dell acquacoltura in generale e della maricoltura in particolare; la salvaguardia dei livelli occupazionali. Quanto al primo obiettivo si prevede, tra l altro, il congelamento della capacità di pesca in alcune aree particolarmente sensibili, la revisione dell attuale normativa in materia di abilitazione alla pesca entro determinate distanze dalla costa, l assegnazione di compiti gestionali in favore di consorzi, il decentramento di alcune competenze relative alla pesca locale alle amministrazioni regionali. Circa il potenziamento dell acquacoltura si prevede di consolidare il sistema dell acquacoltura, sviluppando le tecniche di produzione alternativa, le pratiche di maricoltura, l introduzione di tecnologie innovative. Per quanto riguarda il terzo obiettivo, pur in presenza di una riduzione dello sforzo di pesca, si ritiene che le produzioni alternative, con particolare riferimento a quelle acquicole, e una gestione oculata

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3528 della fascia costiera possano consentire il raggiungimento dell obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali. Nell ambito della struttura produttiva nazionale, la pesca delle vongole rappresenta un segmento di notevole rilievo, sia in termini sociali che economici e produttivi. Gli addetti al settore alla fine del 1994 risultavano circa 1950, mentre la produzione al 1993 è stata stimata in circa 35 mila tonnellate, cioè l 8,2 per cento del totale nazionale, seppure lo stesso dato in termini di valore (93 miliardi) rappresenta solo il 3,02 per cento a causa del limitato prezzo unitario di vendita all ingrosso (lire/ chilogrammi 2440). Nel corso degli anni il settore è stato caratterizzato da una fase di forte crescita iniziale della produzione, cui ha fatto seguito una drammatica caduta in anni più recenti. Infatti, a seguito della forte pressione esercitata dalla domanda negli anni settanta, le categorie produttive hanno da un lato prodotto una forte intensificazione dello sforzo di pesca, dall altro hanno sviluppato una notevole pressione in favore di una politica più liberale in termini di rilascio delle autorizzazioni alla pesca delle vongole. Ancora nel 1974 operavano in Adriatico solo trecentottantaquattro vongolare, che erano diventate seicentosettantasei nel 1984 e ottocentootto nel 1994. A fronte di tale dinamica si è invece registrata una tendenza negativa continua e sostenuta dei livelli produttivi che dalle 100 mila tonnellate stimate nel 1984, hanno raggiunto le attuali 38 mila tonnellate, pur all interno di fluttuazioni annuali e differenziate per area geografica. La contestuale produzione normativa a difesa della risorsa, che ha agito sia sui fattori di produzione che sulle limitazioni quantitative allo sfruttamento, non ha potuto conseguire gli obiettivi previsti e ciò soprattutto a causa dell esistenza di ampi margini di profitto iniziali goduti dall armamento, che sono andati progressivamente diminuendo a causa della progressiva rarefazione della risorsa. Va rilevato che non tutte le aree sono state interessate in eguale misura dalla riduzione dei banchi di vongole; alcune aree sono oggi caratterizzate da uno stato di crisi, mentre altre, seppure attraversano un periodo di difficoltà, si ritiene possano essere in grado di avviare un programma di sviluppo senza incidere necessariamente sull attuale consistenza della flotta. Le indagini biologiche realizzate dagli istituti di ricerca con il contributo finanziario reso disponibile con i fondi della legge n. 41 del 1982 nell ambito dei programmi di valutazione delle risorse hanno, inoltre, consentito la elaborazione degli indici di biomassa, totale e commerciale, della vongola «Chamelea gallina». I risultati di tali studi confermano che la pesca viene esercitata su organismi del primo e secondo anno di età con riflessi sulla ricostituzione degli stock, tenuto conto del fatto che il rapporto fra la biomassa commerciale di vongole (lunghezza maggiore di 25 millimetri) e quella totale (lunghezza maggiore di 10 millimetri) risulta essere di circa 1:3. In relazione alle più recenti stime di biomassa, ottenute a seguito delle indagini scientifiche effettuate ad hoc, risulta il permanere di uno stato di crisi nei compartimenti di S. Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli e Molfetta, mentre nei compartimenti di Monfalcone, Manfredonia e Venezia si denota una situazione di sofferenza. Analoga sofferenza si denota, per quanto riguarda il Tirreno, nei compartimenti di Roma e di Napoli. L andamento che ha caratterizzato l evoluzione del settore dedito alla pesca delle vongole impone l adozione di una strategia articolata che consenta di razionalizzare in modo definitivo l intera attività di sfruttamento della risorsa, pur nell ambito dei vincoli sociali ed economici esistenti. In altri termini, gli obiettivi che si intendono perseguire possono essere così sintetizzati: a) assicurare le condizioni per incrementare la biomassa pescabile, mediante azioni di ripopolamento ed accrescimento della risorsa; b) garantire la continuità di lavoro e la stabilità di reddito per gli addetti ope-

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3528 ranti nel settore vongole, mediante uno sfruttamento stabile, razionale e responsabile della risorsa. Le misure di intervento specifiche da introdurre sono: a) un premio di ritiro da corrispondere a ciascuna impresa di pesca dietro cancellazione della autorizzazione alla pesca con draga idraulica dalla licenza di pesca; b) introduzione di strumenti di gestione in grado di responsabilizzare gli stessi produttori e limitare l azione dello Stato al solo controllo della equità e della efficacia delle misure adottate in sede periferica. In ultima analisi, il processo di decentramento, che comunque prevede un contributo finanziario iniziale in favore dei consorzi di gestione per la realizzazione delle iniziative di sviluppo e accrescimento delle risorse, comporterà l introduzione di forme gestionali improntate a criteri di tipo imprenditoriale ed in grado di trasferire sui consorzi di gestione la totale responsabilità di produzione del reddito per i propri associati.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3528 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362). Il Piano per la gestione dei molluschi bivalvi, finanziato con il presente disegno di legge, prevede la seguente articolazione finanziaria in funzione delle due misure di cui si compone. Si prevede la corresponsione di un premio per il ritiro della autorizzazione per la pesca con draga idraulica nella misura di lire 250 milioni per ciascuna unità ritirata a parziale risarcimento dei mancati guadagni determinati dalla cessazione dell attività di pesca delle vongole. Il costo è calcolato in 15.500 milioni di lire (62 imbarcazioni ritirate 250 milioni = 15.500 milioni). Ad esso vanno aggiunte le indennità per l equipaggio (12 milioni per ciascun membro dell equipaggio per tre persone di media per 62 imbarcazioni = 2.232 milioni). Si prevede l assegnazione di un contributo di avviamento a ciascun consorzio di gestione dei molluschi costituito. Tale contributo, corrisposto a seguito della approvazione di un piano consortile, è determinato in funzione del numero totale di imbarcazioni aderenti al consorzio. Il contributo sarà erogato secondo i criteri e le percentuali previste dal quinto piano triennale 1997-1999 per gli accordi di programma. Per quanto riguarda il piano triennale della pesca e dell acquacoltura approvato dal CIPE lo scorso 21 marzo 1997, si provvede ad integrare la dotazione del piano attualmente fissata in 90 mila milioni per il 1997 e 45 mila milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 fino all importo di 270 mila milioni che costituisce la dotazione finanziaria del piano medesimo. Alla copertura dell ulteriore onere di 90 mila milioni si provvede con la dotazione della tabella A allegata alla legge finanziaria 1997 (10 mila milioni per il 1997, 34 mila milioni per il 1998 e 40 mila milioni per il 1999) e del fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (1.000 milioni per il 1998 e 5 mila milioni per il 1999).

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3528 DISEGNO DI LEGGE ART. 1. 1. Per l attuazione del V Piano nazionale della pesca e dell acquacoltura 1997-1999, di cui all articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e all articolo 3, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l ulteriore spesa di lire 10 mila milioni per l anno 1997, di lire 35 mila milioni per l anno 1998 e di lire 45 mila milioni per l anno 1999. 2. All onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 10 mila milioni per l anno 1997, quanto a lire 34 mila milioni per l anno 1998 e quanto a lire 40 mila milioni per l anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l anno finanziario 1997, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 1.000 milioni per l anno 1998 e quanto a lire 5 mila milioni per l anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. 3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l anno 1997 la spesa di lire 25 mila milioni finalizzata al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, nonché per contributi ai consorzi di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalità ivi indicate. 4. Per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2003, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell articolo 1 del

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3528 decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107. 5. All onere derivante dall attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. 6. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2 e 5,sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni della presente legge. 8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA

DDL13-3528 Lire 500