SISTEMA DI OFFERTA DEL CREDITO COOPERATIVO. Mutuo Assicurato TARIFFA TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE ED INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE



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SISTEMA DI OFFERTA DEL CREDITO COOPERATIVO Mutuo Assicurato TARIFFA TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE ED INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

SOMMARIO GLOSSARIO NOTA INFORMATIVA 1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ PAG 13 1.1 DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO PAG 13 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 2.1 DEFINIZIONE DELLA GARANZIA PAG 13 2.2 PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA POLIZZA PAG 13 2.2.1COPERTURE ASSICURATIVE PAG 13 2.2.2 ESCLUSIONI PAG 14 2.3 BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI PAG 14 2.4 DECORRENZA DEL CONTRATTO PAG 14 2.5 DESTINATARI PAG 14 2.6 CESSAZIONE DELLA GARANZIA PAG 15 2.7 PAGAMENTO DEL PREMIO PAG 15 2.8 RISCATTO E PRESTITI PAG 15 2.9 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PAG 15 2.10 DENUNCIA DEI SINISTRI PAG 15 2.11 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI PAG 15 2.12 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ASPETTI LEGALI E FISCALI PAG 16 2.13 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI PAG 16 2.14 LEGISLAZIONE APPLICABILE PAG 16 2.15 LINGUA UTILIZZABILE PAG 16 3 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO PAG 16 3.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ PAG 16 3.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO PAG 16 CONDIZIONI DI POLIZZA PAG 17 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ PAG 17 2 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO PAG 17 3 CONTRAENZA DEL CONTRATTO E BENEFICIARI PAG 17 4 DESTINATARI PAG 17 5 PRESTAZIONI PAG 17 6 COPERTURA ASSICURATIVA PAG 17 7 ESCLUSIONI DELL'ASSICURAZIONE PAG 18 8 CESSAZIONE DELLA GARANZIA PAG 18 9 PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PAG 18 10 TASSE ED IMPOSTE PAG 18 11 RISCATTO E PRESTITI PAG 19 12 PRESCRIZIONE PAG 19 13 FORO COMPETENTE PAG 19 14 DISPOSIZIONI FINALI PAG 19 1

Mutuo Assicurato Tariffa temporanea di gruppo Caso morte ed invalidità totale e permanente GLOSSARIO Società Contraente Assicurato Beneficiario Convenzione Appendice Appendice Elenco Nominativi Certificato di Assicurazione Premio Capitale Assicurato Polizza Prestazioni Sinistro Età contrattuale ISVAP BCC La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita "BCC Vita S.p.A" Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo S.C.R.L., persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società in nome e per conto degli Assicurati, raccogliendo i premi e pagandoli alla Società Persona fisica sulla vita della quale viene stipulato il contratto di assicurazione. In base all'età, sesso, stato di salute ed abitudini di vita dell'assicurato, viene calcolato il premio. Persona fisica o giuridica che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi del decesso dell'assicurato Convenzione assicurativa stipulata tra Contraente la Società Documento che attesta ogni accordo particolare successivo alla stipula del contratto, oppure ogni variazione delle condizioni del contratto Appendice che elenca i dati contrattuali di tutti gli Assicurati Documento sottoscritto dall'assicurato in cui vengono riassunte le caratteristiche della copertura assicurativa a lui riferite Somma che l'assicurato versa ogni anno alla Società per il tramite del Contraente al fine di beneficiare delle prestazioni di Polizza. Somma pagata dalla Società, nel caso il decesso dell'assicurato si verifichi entro la durata contrattuale Documento sottoscritto dalla Società che prova l'esistenza del contratto Impegni assunti dalla Società nei confronti di ciascun Assicurato nel caso di decesso Il decesso dell'assicurato Età dell'assicurato determinata ad anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Banche di Credito Cooperativo 2

Tariffa temporanea di gruppo Caso morte ed invalidità totale e permanente NOTA INFORMATIVA PREMESSA L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolamentata da specifiche disposizioni emanate dall'isvap. La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'isvap. Tale nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. 1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1.1 Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo BCC Vita S.p.A. è una Società per Azioni con Sede Legale, Sede Operativa e Direzione Generale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento N 2091 del 29 maggio 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002. La Compagnia ha Sede Legale in Roma (00184), Via Massimo D'Azeglio, 33 e Sede Operativa e Direzione Generale in Milano (20132),Via Carlo Esterle, 11. BCC Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche "Società". 2 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto descritto nella presente Nota Informativa è la forma di assicurazione che garantisce la liquidazione di un capitale in caso di premorienza dell'assicurato o di sopravvenuta invalidità totale e permanente durante il periodo di durata contrattuale. Tale contratto è particolarmente adatto a coloro che vogliono garantire sicurezza e tranquillità economica alla propria famiglia, consentendo ad esempio il completamento dei programmi finanziari intrapresi (mutui, prestiti) o il pagamento delle spese sanitarie dovute al sopraggiungere dell' invalidità totale e permanente. 2.1 - Definizione della garanzia Previo pagamento del premio annuo per la durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato nel caso di morte o di sopravvenuta invalidità totale e permanente (uguale o superiore al 66% e per età) dell'assicurato durante il periodo di durata contrattuale. Tale garanzia viene prestata per l'assicurazione, del rischio di morte per qualsiasi causa e d'invalidità totale e permanente per qualsiasi causa, delle persone che hanno sottoscritto un contratto di mutuo chirografario, ipotecario, ipotecario 1 casa, prestito al consumo o finanziamento fondiario, in seguito denominato per brevità "prestito", concesso dalle Banche di Credito Cooperativo (successivamente indicate come "BCC") facenti parte della Federazione Contraente che abbiano aderito alla presente Convenzione, ovvero che si siano accollate uno di tali prestiti ammissibili all'assicurazione. I Clienti assicurabili non devono avere, al momento della sottoscrizione o dell'eventuale rinnovo di polizza, un'età superiore ai 75 anni (70 ai fini dell' invalidità totale e permanente). 2.2 - Prestazioni derivanti dalla Polizza Per ciascun Assicurato, la prestazione assicurativa è sempre pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data del sinistro, con i limiti specificati nel seguente art. 2.2.1. In seguito con la denominazione "debito residuo" si farà riferimento alla prestazione assicurativa come sopra specificata. I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista all'interno del paragrafo "Pagamento delle Prestazioni". 2.2.1 Coperture assicurative Le coperture assicurative vengono prestate, per qualunque causa, in caso di morte o di invalidità permanente e totale (uguale o superiore al 66% e per età) dell'assicurato, nel corso della durata contrattuale. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che, per sopravvenuta malattia o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità di esercitare la propria professione o mestiere. Per la copertura morte da malattia ed invalidità 3

Mutuo Assicurato Tariffa temporanea di gruppo Caso morte ed invalidità totale e permanente permanente e totale per malattia, è prevista una carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. L'Assicuratore corrisponde alla Contraente un indennizzo pari al debito residuo alla data del sinistro, aumentato della quota di interessi maturata dalla scadenza della rata immediatamente precedente il sinistro fino al giorno del sinistro stesso. Per ciascun Assicurato, il capitale massimo assicurabile, per il complesso dei contratti di prestito da lui stipulati con la BCC, non può superare l'importo di Euro 206.583,00 (duecentoseimilacinquecentottantatre/00); nei casi in cui l'importo finanziato su uno o più contratti assicurati sia superiore a detto importo, il capitale assicurato viene comunque limitato a Euro 206.583,00. Salvo quanto precisato nel paragrafo seguente, il sinistro è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. 2.2.2 Esclusioni Sono esclusi dalle coperture soltanto i sinistri causati da: a) dolo da parte del Contraente o dell'assicurato nei confronti della Compagnia; b) partecipazione attiva dell'assicurato ad azioni delittuose o dolose anche tentate; c) partecipazione dell'assicurato ad azioni di guerra, guerre civili, atti di terrorismo e rivoluzioni, fatte salve quelle derivanti dall'adempimento degli obblighi richiesti dalla Legge italiana; d) partecipazione dell' Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; e) incidente di volo, se l'assicurato si trovi a bordo di un aeromobile non autorizzato a volare o pilotato da persona non munita di regolare brevetto o, in ogni caso, se l'assicurato si trovi a bordo di un aeromobile in qualità di membro dell'equipaggio; f) suicidio dell'assicurato nei primi due anni dall'entrata in vigore della presente copertura; g) decesso entro 5 anni dalla Data di Decorrenza causato da sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o da altra patologia ad essa connessa; h) uso non terapeutico di sostanze alcoliche, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili; i) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti. 2.3. Beneficiario delle prestazioni Beneficiaria delle prestazioni è la BCC che ha erogato il prestito. Gli importi versati dall'assicuratore alla BCC verranno da quest'ultima computati a credito dell'assicurato, o degli aventi causa, al fine dell'estinzione del debito. 2.4 - Decorrenza del contratto L'assicurazione entra in vigore e pertanto ha decorrenza: alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso; a condizione che: sia stato pagato il premio; la Società abbia rilasciato: - la Polizza; - il Certificato di Assicurazione. 2.5 - Destinatari Ammissibili all'assicurazione sono coloro che sottoscrivono un prestito presso le BCC (persona fisica, artigiani o società di persone) e non hanno ancora compiuto 75 anni (70 ai fini della copertura per invalidità permanente e totale) alla data della stipula del contratto di prestito concesso dalla BCC o a quella dell'accollo di un prestito già esistente. Per accollante si intende la persona fisica che si è assunta il debito nascente dal prestito contratto da un precedente cliente, già assicurato o meno, o da una Cooperativa od Impresa Edilizia. Per una stessa operazione di prestito possono essere assicurate più persone, a condizione che siano cointestatarie di un prestito contratto ovvero accollato congiuntamente oppure, nel caso di società di persone, i Soci previsti dallo Statuto al momento del sinistro, salvo esplicita richiesta da far pervenire alla Compagnia. In questi casi l'assicuratore, garantisce, per ciascun Assicurato, l'ammontare totale coperto con i limiti previsti all'art. 2.2.1., diviso per il numero di Assicurati previsti per quella stessa operazione. Ciascun Assicurato dovrà firmare una dichiarazione di accettazione della copertura assicurativa. 4

Nel caso ci fossero ulteriori richieste da parte dell'assicuratore quali informazioni, esami o visite mediche, queste dovranno essere soddisfatte entro due mesi dalla data di erogazione del prestito o dalla data dell'intervenuto accollo. Il mancato rispetto di detto termine comporterebbe la non ammissione all'assicurazione stessa. 2.6 - Cessazione della garanzia La garanzia ha termine per ciascun Assicurato: alla data prevista per il pagamento dell'ultima rata di rimborso fissata dal contratto di prestito; alla fine del mese di compimento del 75esimo anno d'età (70esimo per la copertura di invalidità permanente e totale); in caso di cessazione del pagamento dei premi; in caso di estinzione anticipata del prestito qualunque ne sia il motivo; in caso di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa, fermo restando i requisiti previsti dagli artt. 2.4 e 2.5; in caso di liquidazione per sinistro (decesso o sopravvenuta invalidità permanente e totale); in caso di sospensione del pagamento delle rate di rimborso del prestito. In questi casi nulla è più dovuto dalla Società. 2.7 - Pagamento del premio Le prestazioni assicurate dalla polizza vengono garantite dalla Società a condizione che il Contraente paghi regolarmente alla Società il Premio, derivante dai singoli premi lordi di assicurazione di competenza di ogni singola BCC aderente alla Convenzione, che saranno ricalcolati di anno in anno e addebitati pro rata temporis all'assicurato. Ad ogni inizio anno viene determinato il relativo premio annuo - determinato in maniera distinta e separata per ogni singolo Assicurato - in funzione del capitale assicurato. 2.8 - Riscatto e prestiti Il presente contratto non prevede il riscatto e la concessione di prestiti per tutta la sua durata. 2.9 - Pagamento delle prestazioni Per il pagamento del capitale assicurato da parte della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento. 2.10 - Denuncia dei sinistri I documenti che gli aventi causa dell'assicurato dovranno fornire sono i seguenti: in caso di decesso: - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte; - eventuale verbale della polizia od altra Autorità competente; in caso di invalidità permanente e totale: - certificato medico rilasciato dal medico legale o dall'inail che attesti lo stato d'invalidità permanente e totale di grado superiore al 66%. L'Assicuratore si riserva inoltre il diritto di richiedere agli aventi causa, tramite la BCC, ulteriore documentazione atta ad una corretta valutazione del sinistro. Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro all'assicuratore non sono a carico dell'assicuratore. In caso di sinistro, è necessario che venga fornita dalla Contraente copia del contratto di prestito e della dichiarazione di accettazione della copertura assicurativa. 2.11 Liquidazione dei sinistri La liquidazione dei sinistri verrà effettuata alla BCC ove è stato stipulato il contratto entro l'ultimo giorno del mese, con data valuta il giorno 15 del mese stesso per tutti i sinistri la cui documentazione completa sia giunta all'assicuratore entro l'ultimo giorno del mese precedente. La Società si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto sopra. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. 5

Mutuo Assicurato Tariffa temporanea di gruppo Caso morte ed invalidità totale e permanente La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso tale termine, sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'agenzia cui è appoggiata la polizza, se anteriore. 2.12 - Indicazioni generali relative agli aspetti legali e fiscali Legali Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Fiscali Regime fiscali dei premi (*) I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Regime fiscale delle somme assicurate (*) Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'irpef. (*) Misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa. 2.13 - Regole relative all'esame dei reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Gestione Portafoglio - Sezione Reclami,Via Carlo Esterle, 11-20132 MILANO - telefax 02/89078949 - indirizzo e-mail: reclami@bccvita.bcc.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti,Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 2.14 - Legislazione applicabile Al contratto si applica la Legge italiana. 2.15 - Lingua utilizzabile Il contratto viene redatto in lingua italiana: le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. 3.INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 3.1 - Informazioni relative alla Società La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati: Denominazione Sociale Forma giuridica Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale. 3.2 - Informazioni relative al Contratto La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11-20132 Milano, ogni tipo di informazione relativa al contratto. 6

CONDIZIONI DI POLIZZA 1. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge. 2. DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o la reticenza del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute. 3. CONTRAENZA DEL CONTRATTO E BENEFICIARI Nella presente Polizza Collettiva Temporanea Caso Morte ed Invalidità Permanente, il Contraente è la figura che provvede al pagamento dei premi alla Società. I Beneficiari cui corrispondere la prestazione assicurativa vengono indicati nel Certificato di Assicurazione o in apposita Appendice; in caso di mancata designazione esplicita, i Beneficiari risulteranno essere gli eredi legittimi e/o testamentari. Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. La designazione dei Beneficiari - fatta eccezione per quelle irrevocabili e quelle previste da esplicite disposizioni testamentarie - può essere revocata o modificata in qualsiasi momento tramite apposita comunicazione scritta alla Società. 4. DESTINATARI Sono ammissibili all'assicurazione tutti coloro che, avendo sottoscritto un prestito presso le BCC (persona fisica, artigiani o società di persone),alla data di stipula del contratto non hanno ancora compiuto 75 anni (70 ai fini della copertura per invalidità permanente e totale) ed hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione prevista. I soggetti sopra menzionati verranno di seguito indicati come "Assicurati". Per una stessa operazione di mutuo possono essere assicurate contemporaneamente più persone (o Soci, nel caso di società di persone), a condizione che siano tutte cointestatarie del mutuo stesso, fino ad un massimo di 206.583,00 per persona; in questi casi l'assicurazione garantisce, per ciascun Assicurato, l'ammontare totale coperto diviso per il numero di assicurati previsti per quella stessa operazione. 5. PRESTAZIONI In caso di sinistro, gli eredi devono darne immediata comunicazione alla Banca che provvederà, entro e non oltre il termine di prescrizione, a notificarlo per iscritto all'assicuratore. La Compagnia corrisponderà alla BCC l'ammontare del credito vantato dalla Banca stessa al momento del decesso, nei limiti del capitale assicurato; l'eventuale capitale eccedente sarà liquidato agli eredi. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, salvo i casi indicati nel paragrafo "Esclusioni dell'assicurazione". 6. COPERTURA ASSICURATIVA Per ciascun Assicurato, il capitale massimo assicurabile non può superare l'importo di 206.583,00 per il complesso dei contratti di mutuo da lui stipulati con la BCC; nei casi in cui l'importo finanziato su uno o più contratti assicurati sia superiore a detto importo, il capitale assicurato viene comunque limitato a Euro 206.583,00. Le coperture assicurative vengono prestate, per qualunque causa, in caso di morte o di invalidità permanente e totale (uguale o superiore al 66% e per età) dell'assicurato, nel corso della durata contrattuale. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che, per sopravvenuta 7

Mutuo Assicurato Tariffa temporanea di gruppo Caso morte ed invalidità totale e permanente malattia o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità di esercitare la propria professione o mestiere. Per la copertura morte da malattia ed invalidità permanente e totale per malattia, è prevista una carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. L'Assicuratore corrisponde alla Contraente un indennizzo pari al debito residuo alla data del sinistro, aumentato della quota di interessi maturata dalla scadenza della rata immediatamente precedente il sinistro fino al giorno del sinistro stesso. 7. ESCLUSIONI DELL'ASSICURAZIONE Sono esclusi dalle coperture soltanto i sinistri causati da: a) dolo da parte del Contraente o dell'assicurato nei confronti della Compagnia; b) partecipazione attiva dell'assicurato ad azioni delittuose o dolose anche tentate; c) partecipazione dell'assicurato ad azioni di guerra, guerre civili, atti di terrorismo e rivoluzioni, fatte salve quelle derivanti dall'adempimento degli obblighi richiesti dalla Legge italiana; d) partecipazione dell' Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; e) incidente di volo, se l'assicurato si trovi a bordo di un aeromobile non autorizzato a volare o pilotato da persona non munita di regolare brevetto o, in ogni caso, se l'assicurato si trovi a bordo di un aeromobile in qualità di membro dell'equipaggio; f) suicidio dell'assicurato nei primi due anni dall'entrata in vigore della presente copertura; g) decesso entro 5 anni dalla Data di Decorrenza causato da sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o da altra patologia ad essa connessa; h) uso non terapeutico di sostanze alcoliche, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili; i) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; 8. CESSAZIONE DELLA GARANZIA La garanzia ha termine per ciascun Assicurato: alla data prevista per il pagamento dell'ultima rata di rimborso fissata dal contratto di prestito; alla fine del mese di compimento del 75esimo anno d'età (70esimo per la copertura di invalidità permanente e totale); in caso di cessazione del pagamento dei premi; estinzione anticipata del prestito qualunque ne sia il motivo; in caso di accollo da parte di altri soggetti con conseguente trasferimento della copertura assicurativa, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 2.4; in caso di liquidazione per sinistro (decesso o sopravvenuta invalidità permanente e totale); in caso di sospensione del pagamento delle rate di rimborso del prestito. In questi casi nulla è più dovuto dalla Società. 9. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE I documenti che gli aventi causa dell'assicurato dovranno fornire ai fini del pagamento della prestazione sono i seguenti: in caso di decesso: - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte; - eventuale verbale della polizia od altra Autorità competente; in caso di invalidità permanente e totale: - certificato medico rilasciato dal medico legale o dall'inail che attesti lo stato d'invalidità permanente e totale di grado superiore al 66%. L'Assicuratore si riserva inoltre il diritto di richiedere agli aventi causa, tramite la BCC, ulteriore documentazione atta ad una corretta valutazione del sinistro. Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro all'assicuratore non sono a carico dell'assicuratore. In caso di sinistro, è necessario che venga fornita dalla Contraente copia del contratto di prestito e della dichiarazione di accettazione della copertura assicurativa. 10.TASSE ED IMPOSTE Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. 8

. 11. RISCATTO E PRESTITI Il presente contratto non prevede il riscatto e la concessione di prestiti per tutta la sua durata. 12. PRESCRIZIONE Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura, annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia, avendo cura di non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigendo le prestazioni assicurate nei termini di Legge. L'articolo 2952 dei Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'assicurato ecc.). 13. FORO COMPETENTE Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio. 14. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di polizza valgono le disposizioni di Legge. v B C C M i t a S AGENZIA DELLE ENTRATE M IL A NO I L A 2. p. A N O BCC Vita SpA Compagnia di assicurazioni vita del Credito Cooperativo Società controllata da ICCREA Holding S.p.A. Capitale 21.000.000,00 int. vers. - Registro Imprese Roma REA n. 995376 Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-06-2002 Codice fiscale e Partita Iva 06868981009 Sede legale Via Massimo D Azeglio, 33 00184 Roma Sede Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949 9

Direzione Generale via Carlo Esterle, 11-20132 Milano telefono 02 466275 - fax 02 89078949 www.bccvita.it e-mail: info@bccvita.bcc.it Codice Modello n. 4C02