FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO Corso di formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti
Accessi, ispezioni e verifiche dott. Giancarlo Grossi
RIFERIMENTI NORMATIVI IMPOSTE SUI REDDITI Articolo 33, DPR 600/73 IVA Articolo 52, DPR 633/72 Norme Complementari Articolo 12, L. 212/2000 Articolo 35, L. 07/01/1929, n. 4 3
ACCESSO Potere di entrare in un luogo e di soffermarvisi, anche senza il consenso di chi ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi le operazioni richieste dalle esigenze ispettive Atto autoritativo reale (il cui oggetto è il luogo e non la persona) Appartiene alla fase istruttoria del procedimento amministrativo di accertamento tributario Obbliga il soggetto destinatario a subire la presenza attiva dei verificatori presso luoghi di sua pertinenza 4
CARATTERISTICHE DELL'ACCESSO Atto strumentale e propedeutico al procedimento di accertamento e non provvedimento amministrativo autonomo Atto da eseguire anche se il soggetto destinatario dovesse opporsi (atto autoritativo ed esecutivo) Da portarsi a compimento senza rallentamenti o rinvii, anche se dovuti ad esigenze personali del soggetto sottoposto a controllo 5
VINCOLI DELL'ACCESSO Le operazioni di accesso devono essere eseguite: (articolo 12, c.1, L. 212/2000 - Statuto del Contribuente) Sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo Durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati Con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività del contribuente ed alle sue relazioni commerciali e professionali 6
Graduazione della potestà di accesso e delle sue modalità di esercizio Diritto all'inviolabilità del domicilio Tutela del segreto professionale Interesse collettivo al pagamento delle imposte sancito dall'articolo 53 della Costituzione Graduazione della potestà di accesso e delle modalità del suo esercizio 7
TIPOLOGIE DI ACCESSO In locali destinati esclusivamente all'esercizio di attività commerciali o agricole In locali destinati esclusivamente all'esercizio di attività professionali In locali utilizzati promiscuamente per l'esercizio di attività economiche ed a fini abitativi In locali adibiti esclusivamente ad abitazione Luoghi diversi dai precedenti, non direttamente riconducibili al contribuente 8
LOCALE Qualsiasi spazio chiuso e delimitato rispetto al mondo esterno, nella diretta ed esclusiva disponibilità, anche temporanea, di un determinato soggetto e sottratto al libero ingresso di altri individui Concetto esteso a luoghi diversi dagli immobili (autovetture, natanti, etc ), ma sottoposti all'esclusivo controllo di una persona e potenzialmente destinabili anche a luogo di esercizio di attività lavorative N.B. Accesso legittimo soltanto se i luoghi sono funzionalmente collegati all attività economica svolta 9
REGIME AUTORIZZATIVO In locali destinati ad esclusivo esercizio di attività commerciali o agricole Autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell Ufficio procedente Capo Ufficio se Agenzia delle Entrate Comandante di Reparto se Guardia di Finanza 10
REGIME AUTORIZZATIVO L'ordine di accesso deve indicare Nominativo dei funzionari incaricati Scopo ed oggetto della visita Locali nei quali dovrà essere svolta l'attività L'accesso può essere effettuato in qualunque ora di apertura dei locali nei quali si svolge l'attività L'accesso dev'essere finalizzato esclusivamente all'accertamento dei tributi e/o alla repressione delle violazioni tributarie 11
REGIME AUTORIZZATIVO In locali destinati ad esclusivo esercizio di attività professionali Autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell Ufficio procedente Capo Ufficio se Agenzia delle Entrate Comandante di Reparto se Guardia di Finanza 12
CONDIZIONI PER L'ACCESSO Soltanto in presenza del titolare dello studio o di persona da esso delegata (tutela del segreto professionale) Procura speciale, conferita in forma scritta e fatta constare nel processo verbale di accesso e verifica Costituisce "attribuzione sostitutiva della presenza del titolare" Consente al delegato di opporre il segreto professionale N.B. Per motivi di eccezionale urgenza, la delega può essere conferita anche verbalmente, ma va fatta risultare dal processo verbale giornaliero di constatazione 13
CONDIZIONI PER L'ACCESSO STUDI PROFESSIONALI CON PIU' TITOLARI Individuare i locali di pertinenza esclusiva del professionista sottoposto ad accesso Astenendosi dal compiere qualsiasi attività nei locali di pertinenza degli altri professionisti N.B. Se i locali sono di uso comune è necessaria la presenza dei professionisti contitolari 14
REGIME AUTORIZZATIVO In locali utilizzati promiscuamente per l'esercizio di attività economiche ed a fini abitativi Autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell Ufficio procedente Autorizzazione preventiva rilasciata dal Procuratore della Repubblica N.B. Necessaria al fine di garantire il diritto all inviolabilità del domicilio (articolo 14, Costituzione) 15
ABITAZIONE (Circolare 1/98 GdF) Centro effettivo della vita domestica della persona Non può essere considerato abitazione il locale utilizzato per il saltuario pernottamento o per la consumazione di pasti Se i locali destinati all'esercizio dell'attività economica sono separati da quelli destinati ad abitazione, l'autorizzazione della Magistratura occorre soltanto per l'accesso in questi ultimi 16
REGIME AUTORIZZATIVO In locali adibiti esclusivamente ad abitazione Autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell Ufficio procedente Autorizzazione preventiva rilasciata dal Procuratore della Repubblica Subordinata all esistenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie 17
"GRAVI INDIZI" DI VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE Non esiste definizione normativa Giurisprudenza e dottrina prevalenti Tutte le situazioni in cui l'a.f. è in possesso di informazioni dalle quali scaturisca il "forte sospetto" che il contribuente abbia commesso violazioni delle leggi tributarie??? Eseguibile sulla generalità dei contribuenti o limitata ai titolari di redditi d'impresa e/o professionali 18
ISPEZIONE DOCUMENTALE Analisi dei libri e registri obbligatori, nonchè delle scritture in essi riportate e dei documenti a supporto (c.d.: pezze d'appoggio) RICERCA Serie di attività finalizzate al reperimento degli atti e documenti necessari per eseguire le ispezioni documentali e le verificazioni CONTROLLO Complesso di attività finalizzate a verificare il rispetto della normativa tributaria sotto l'aspetto formale e sostanziale 19
ISPEZIONE DOCUMENTALE Verificare gli adempimenti di natura formale, anche di quelli previsti da leggi speciali Valutare l'attendibilità della contabilità nel suo complesso Appurare il rispetto delle norme tributrie di carattere sostanziale (determinazione della base imponibile, quantificazione delle imposte, corretto versamento di queste ultime) 20
Mancata esibizione di libri e documenti contabili Irrogazione di sanzioni Precluso utilizzo della documentazione non esibita, non posseduta o sottratta a controllo a favore del contribuente in sede di accertamento o nella fase del contenzioso Salvo cause di forza maggiore, temporanea indisponibilità o altri motivi non imputabili al contribuente N.B. Devono sussistere un elemento soggettivo (condotta volontaria) ed uno oggettivo (mancata esibizione o rifiuto) (Cassazione, SS.UU., n. 45 dell'8/10/99) 21
CONTROLLO Complesso di attività finalizzate a verificare il rispetto della normativa tributaria sotto l'aspetto formale e sostanziale FORMALE Ha per oggetto la contabilità. E' finalizzato all'individuazione di violazioni formali e ad appurare l'attendibilità dell'impianto contabile nel suo complesso SOSTANZIALE Ha per oggetto l'applicazione delle norme tributarie. E' finalizzato all'individuazione di violazioni sostanziali 22
CONTROLLO SOSTANZIALE Svolgimento di importanti attività d'indagine Completezza e precisione della contabilità Veridicità delle rilevazioni contabili Esattezza delle registrazioni effettuate sui libri contabili Corretta applicazione delle norme tributarie 23
CONTROLLO SOSTANZIALE Controlli di coerenza interna Controlli di coerenza esterna Controlli sulla esatta interpretazione ed applicazione della normativa tributaria Controlli sulle procedure aziendali e contabili 24
CONTROLLI DI COERENZA INTERNA Svolti sull'impianto contabile Finalizzati ad appurarne il grado complessivo di attendibilità Eseguiti attraverso l'esercizio del potere di ispezione documentale 25
CONTROLLI DI COERENZA ESTERNA Hanno per oggetto fatti e accadimenti che trovano diretta o indiretta rappresentazione nelle scritture contabili Finalizzati a verificare la corrispondenza tra le risultanze delle scritture contabili e la realtà esterna Eseguiti attraverso l'esercizio del potere di ispezione documentale, di indagine presso terzi, nonchè di tutti gli altri poteri d'indagine attribuiti dalla legge 26
Controlli sulla esatta interpretazione ed applicazione della normativa tributaria Hanno per oggetto le norme tributarie applicate nell'esercizio dell'attività e nella determinazione delle imposte dovute Finalizzati a verificare la correttezza dell'iter interpretativo seguito dal contribuente nell'applicazione delle norme tributarie Eseguiti attraverso l'esercizio del potere di ispezione documentale 27
CONTROLLI SULLE PROCEDURE AZIENDALI E CONTABILI Hanno per oggetto le procedure decisionali e di contabilizzazione adottate dal soggetto sottoposto a controllo Finalizzati all'individuazione dell'esistenza di procedure inerenti la rilevazione dei fatti di gestione ed alla verifica della loro capacità di rappresentarli correttamente nelle scritture contabili Eseguiti attraverso l'esercizio del potere di ispezione documentale 28
VERIFICAZIONI Accertamenti di carattere oggettivo svolti nel corso dell'ispezione documentale attraverso riscontri tra la documentazione contabile, le rilevazioni effettuate sui libri obbligatori e le risultanze che emergono dall'esame della realtà fattuale DIRETTE Svolte attraverso l'osservazione diretta delle situazioni di fatto e dei documenti effettuata dai verificatori INDIRETTE Ricostruzione in via presuntiva dell'attività economica oggetto di controllo 29
VERIFICA Definizione non contenuta in norme di legge, ma nella Circolare 1/98 del 20/10/1998 emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza ed intitolata Istruzione sull attività di verifica Indagine di polizia amministrativa finalizzata a: Prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie Qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa viene sottoposto 30
CLASSIFICAZIONE DELLE VERIFICHE / 1 In relazione all oggetto del controllo GENERALE Esame degli aspetti salienti della posizione fiscale del soggetto in riferimento ai principali tributi PARZIALE Esame degli aspetti salienti della posizione fiscale del soggetto in riferimento ad un singolo tributo 31
CLASSIFICAZIONE DELLE VERIFICHE / 2 In relazione al criterio di scelta dei soggetti D INIZIATIVA Soggetti individuati dai reparti territoriali della GdF e/o dagli uffici periferici dell Agenzia delle Entrate sulla base di elementi che evidenziano una potenziale pericolosità fiscale del contribuente CENTRALIZZATE Disposte dalle strutture centrali della GdF e/o dell Agenzia delle Entrate a sorteggio, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente con apposito decreto, o nei confronti delle imprese di più rilevanti dimensioni 32
FASI DELLA VERIFICA PROGRAMMAZIONE PREPARAZIONE ESECUZIONE Accesso presso il contribuente Ricerca ed acquisizione di libri contabili, registri e documenti Ispezione documentale e contabile Redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione CONTROLLO 33
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Articolo 12, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) COMMA 1 Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi destinati ad attività commerciali devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo Gli interventi ispettivi devono svolgersi durante l orario ordinario di esercizio dell attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell attività stessa, nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati e specificamente riportati nel verbale giornaliero di verifica 34
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Articolo 12, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) COMMA 2 Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda. Il contribuente dev'essere reso edotto della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria, nonchè dei diritti che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche e degli obblighi che scaturiscono dall'avvio di una verifica N.B. Il diritto del contribuente ad essere informato va bilanciato con le esigenze di riservatezza tipiche dell'indagine fiscale (Circolare n. 250400 del 17/08/2000, Comando Generale GdF) 35
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Articolo 12, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) COMMI 3 e 4 Il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato presso l'ufficio dei verificatori o presso lo studio del professionista che (eventualmente) lo assiste o rappresenta Nel processo verbale delle operazioni di verifica va dato atto delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista 36
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Articolo 12, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) COMMA 5 La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 nei casi di particolare complessità dell'indagine (individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio) Decorso tale periodo, i verificatori possono tornare nella sede del contribuente solo per specifiche ragioni o per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica N.B. Circolare n. 250400 del 17/08/2000 Comando Generale GdF e Circolare 27/06/2001, n. 64/E, Agenzia delle Entrate 37
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Articolo 12, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) COMMA 6 Se il contribuente ritiene che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge può rivolgersi al Garante del contribuente 38
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Articolo 12, L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) COMMA 7 Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, il contribuente può comunicare le proprie osservazioni e richieste all'ufficio entro 60 giorni L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza N.B. La Cassazione ha da ultimo sancito che l'avviso di accertamento emanato prima dei 60 giorni, in assenza di particolare e motivata urgenza, è nullo (Sezioni Unite, n. 18184 del 29/07/2013) 39