CASA DI RIPOSO UMBERTO I E M. DI SAVOIA CARMAGNOLA

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CASA DI RIPOSO UMBERTO I E M. DI SAVOIA CARMAGNOLA DETERMINAZIONE N. 15 OGGETTO : AFFITTANZA DI TERRENI AGRICOLI. IL SEGRETARIO - DIRETTORE - richiamata la deliberazione del Collegio Commissariale n. 1 del 01.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di affittare per anni 5 terreni per una superficie totale di g.te p.si 21,88 censiti a Catasto al F. 40 n. 5, F. 42 nn. 13-17 - 20-21 -56 68 e F. 46 n.26; - che bandire un asta pubblica per il proseguo dell affittanza sarebbe nocivo agli interessi dell ente, da una parte a causa dei gravosi costi di pubblicazione del bando, dall altra in quanto il conduttore paga un canone di affitto superiore a quelli correnti; - visto che quest ultimo è disposto a continuare l'affittanza agraria offrendo un canone annuo di Euro 5.382,00; - vista la bozza di contratto di affittanza; - visto l art. 41 del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827; - visto il Regolamento di amministrazione dell Ente; DETERMINA 1) di cedere in affitto per anni 5, con decorrenza 11.11.2016 alla Società Agricola Albertino F.lli s.s. - Via Pochettino n. 40 - Carmagnola, i terreni specificati in premessa, verso un canone annuo di Euro 5.382,00; 2) di approvare la relativa bozza del contratto di affitto che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3) inviare la presente al Collegio Commissariale, ai sensi dell' art. 4 del Regolamento di amministrazione dell' Ente. Carmagnola, 12 settembre 2016

Si attesta la copertura finanziaria. Carmagnola, 12/09/2016 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio on line dell Ente per 15 giorni consecutivi dal 13/09/2016

SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO IN DEROGA PER AFFITTO FONDI RUSTICI, STIPULATA AI SENSI DELL' ART. 45 LEGGE N. 203/82 REPERTORIO N. Tra i sottoscritti: - Abrate Dott. Mauro nato a Carmagnola il 18.08.1964 e residente in Sommariva del Bosco Via Ravazzoli, 6 Segretario-Direttore dell' Ente, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse della Casa di Riposo Umberto I e M. di Savoia con sede in Carmagnola Via Del Porto, 60 - C.F. 84501530012 - P. Iva 03974210019 - nella presente in qualità di proprietaria concedente in affitto, da una parte; - Albertino Giovanni, nato a Carignano il 22.05.1973 residente a Carmagnola in Via Pochettino, 32 - C.F. = LBRGNN73E22B777A = in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Albertino F.lli s.s. C.F / P. IVA 08843130017 nella presente in qualità di affittuario, dall' altra parte. Le parti convengono e stipulano quanto segue: 1)La Casa di Riposo Umberto I e M. di Savoia concede in affitto nello stato di fatto in cui si trovano al sig. Albertino Giovanni, che accetta, fondi rustici siti nel Comune di Carmagnola, per un totale di g.te p.si 21,88, così censiti: Catasto Terreni - F. 40 n. 5, F. 42 nn. 13-17 - 20-21 -56-68, F. 46 n.26; 2) Il presente contratto di affitto avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 11.11.2016 e scadenza improrogabile al 10.11.2021. A tale scadenza l' affittuario dovrà lasciare liberi i terreni da persone e/o cose ed a completa disposizione della ditta proprietaria, senza alcun obbligo da parte di quest ultima di invio di disdette o preavvisi alla controparte, intendendosi date e accettate ora per allora. 3) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato anche ai fini del mantenimento dell attuale ordinamento colturale del fondo,

dell efficienza della dotazione immobiliare e della rete irrigua, consentendo pertanto, un economica conduzione del fondo anche a chi condurrà lo stesso successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale. Per quanto sopra la parte affittuaria s impegna nel corso del presente contratto a mantenere le iniziali condizioni di fertilità del fondo, con il limite del rispetto della destinazione agricola del bene e dell ordinamento colturale a seminativo. L inosservanza della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. 4) L'ammontare del canone d'affitto, è stabilito in Euro 5.382,00 ( Euro Cinquemilatrecentottantadue / 00 ) annue per tutta la superficie da corrispondersi in un unica soluzione entro e non oltre il 11 novembre di ogni annata agraria di riferimento. Dalla seconda annata agraria, il canone verrà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati assumendo quale base l indice del mese di settembre. 5) In deroga agli art. 16-17-18-19-20 della Legge 03.05.82 n. 203, l' affittuario rinuncia a chiedere alla proprietà lavori straordinari o migliorie sui fondi, dichiarando espressamente di rinunciare ai benefici derivanti dalle leggi in vigore e di quelle eventualmente emanate successivamente alla data della presente scrittura. 6) La manutenzione straordinaria dei fondi è a carico della ditta proprietaria mentre quella ordinaria resta a carico dell affittuario. 7) Gli oneri irrigui sono a totale carico del conduttore il quale rinuncia a qualsiasi indennizzo o risarcimento in caso di carenza o mancanza d acqua per abbassamento delle falde, siccità ecc, comunque per cause non imputabili alla volontà del concedente. 8) E' data facoltà all' affittuario di praticare sui fondi oggetto della presente scrittura quelle colture agrarie che riterrà più convenienti purchè la coltivazione dei fondi venga effettuata

da esperto agricoltore e, come suol dirsi da buon padre di famiglia ad eccezione per l' ultima annata agraria di locazione in cui è fatto divieto di coltivare ortaggi su tutta o su parte della presente e se, in quest' ultimo anno venisse attuata la coltivazione del mais è fatto obbligo all' affittuario di lasciare sui fondi gli stocchi. 9) Saranno motivo di automatica interruzione del contratto di affitto sia l' inosservanza dei termini di pagamento del canone di affitto e sia il subaffitto o la subconcessione, anche se parziale, dei terreni avuti in affittanza ( deroga all' art. 21 della Legge 203/82). 10)Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla Legge 203/82 citata. 11) Le spese di registrazione del contratto saranno a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna, e si richiede l' esenzione del bollo ai sensi dell' art. 25 tabella allegato B del DPR 642/72 come introdotto dall' art. 28 del DPR 955/82. Letto, confermato e sottoscritto. Carmagnola, lì PER LA CASA DI RIPOSO UMBERTO I E M. DI SAVOIA IL SEGRETARIO-DIRETTORE L' AFFITTUARIO...... Stipulata la presente convenzione privata ai termini dell' art. 45 della Legge 03.05.1982 n. 203 con l assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali e di categoria : Associazione della Proprietà Fondiaria Provincia di Torino per la parte proprietaria e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino per l' affittuario che a conferma di quanto sopra dichiarato si sottoscrivono:......