REGIONE UMBRIA Servizio Caccia e Pesca

Documenti analoghi
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE

APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE DEROGHE REGIONE PER REGIONE

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017. Articolo 1 (Caccia programmata)

DECRETO N Del 20/07/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI SIENA Area POLITICHE DELL AMBIENTE SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE E RISERVE NATURALI

DELIBERAZIONE N. 44/21 DEL

DECRETO N Del 29/09/2016

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2013/2014

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE ADDESTRAMENTO CANI E GARE CINOFILE N. 37/99 e s.m.i.

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2014/2015. Articolo 1 (Caccia programmata)

Quadro principale i di riferimento

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA VENATORIA DELLA CACCIA AL CINGHIALE E DELLA ISCRIZIONE DELLE SQUADRE CINGHIALISTE. Art.

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 26 DELIBERAZIONE 21 giugno 2016, n. 602

Provincia di Benevento Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico Venatoria del Cinghiale - BOZZA -

REGOLAMENTO PER LA CACCIA E LA PESCA NELL AREA CONTIGUA ALLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE PADULE DI FUCECCHIO

DECRETO N Del 23/11/2016

PROVINCIA DI PISA. Cinghiale. Premessa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TORDO SASSELLO Turdus iliacus. Stato giuridico. Stato di conservazione. Convenzione di Berna. Allegato III. Convenzione di Bonn.

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

Definizioni Scarico: Scarico esistente: c)

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Prontuario sanzioni amministrative settore MEDICINALI VETERINARI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

CINGHIALE PIANO DI GESTIONE E CALENDARIO VENATORIO NELLE AREE NON VOCATE DELLA REGIONE TOSCANA

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

PROVINCIA DI BOLOGNA SEGRETERIA GENERALE

CESENA Turdus pilaris. Stato giuridico. Stato di conservazione. Convenzione di Berna. Allegato III. Convenzione di Bonn.

Art. 1 Finalità. Art. 2 Durata e validità

Regolamento n. 29. Art. 1 Appostamenti fissi di caccia - Definizione. Art. 2 Appostamenti fissi di caccia con richiami vivi - Definizione

CORSI DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI ALLA L.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.

51 - legge re alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 Calendario

DECRETO N Del 20/06/2016

Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)

Transcript:

La normativa di riferimento della Regione Umbria per gli interventi in deroga è contenuta nel titolo V bis della Legge Regionale 17 maggio 1994 n. 14 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il titolo si compone di quattro articoli: 34 bis 34 ter 34 quater 34 quinquies

ARTICOLO 34 bis 1. Le Province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando: a) le specie oggetto del prelievo in deroga; b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati; c) i soggetti abilitati; d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo; e) con riferimento all art.9 comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale; f) i controlli sul numero massimo di capi prelevabili stabilito e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto; g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.. 1bis. L'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.

Art. 34-ter 1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'istituto nazionale per la fauna selvatica. 2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Art. 34-quater 1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo. 2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva. Art. 34-quinquies 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla commissione europea della relazione prevista dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

PERUGIA TERNI 2008 lett a) DIR 79/409/CEE Art. 19 legge 157/92 2009 lett a) DIR 79/409/CEE Art. 19 legge 157/92 2010 Art. 19 legge 157/92 lett a) DIR 79/409/CEE (dal 18 ottobre) Art. 19 legge 157/92

MODALITA PRELIEVO PROVINCIA PERUGIA AGOSTO Aziende agricole nominativamente autorizzate DAL 18 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE: VIGNETI ULIVETI E FRUTTETI E IN PROSSIMITA DEGLI STESSI IN UN RAGGIO DI 100 MT. SOLO IN PRESENZA DI FRUTTO PENDENTE DOVE SONO GIA STATI MESSI IN ATTO SISTEMI DISSUASIVI DA APPOSTAMENTO CALIBRO NON SUPERIORE AL DODICI AUTORIZZAZIONE NOMINATIVA

MODALITA PRELIEVO PROVINCIA TERNI VIGNETI E IN PROSSIMITA DEGLI STESSI IN UN RAGGIO DI 100 MT DAL 15 AGOSTO AL 15 OTTOBRE; ULIVETI E IN PROSSIMITA DEGLI STESSI IN UN RAGGIO DI 100 MT DAL 15 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE; SOLO IN PRESENZA DI FRUTTO PENDENTE; DA APPOSTAMENTO; AUTORIZZAZIONE NOMINATIVA;

STORNO INDICE INVERNALE

STORNO INDICE ESTIVO

NEL 2010 E STATO AVVIATO UN MONITORAGGIO DELLA SPECIE ATTRAVERSO LA MAPPATURA DEI DORMITORI E DEI SITI DI NIDIFICAZIONE