UNIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI DEL CENTRO ADRIATICO GRUPPO DI COORDINAMENTO SUI CONSIGLI GIUDIZIARI RELAZIONE DEL COORDINATORE AVV. ALBERTO MASSIGNANI ALL ASSEMBLEA DELL UNIONE SVOLTASI AD ASCOLI PICENO IL 26.09.2014 La presente relazione è suddivisa in tre parti riguardanti: - il ruolo degli avvocati quali componenti del Consiglio Giudiziario; - le possibilità di partecipazione e di intervento dei Consigli dell Ordine nell ambito dell attività dei Consigli Giudiziari; - le proposte per un ruolo più incisivo dell Avvocatura sull attività dei Consigli Giudiziari. RUOLO DEGLI AVVOCATI NEI CONSIGLI GIUDIZIARI La partecipazione degli avvocati ai Consigli Giudiziari è stata ammessa per la prima volta dall art. 4 comma 1 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (recante il titolo Istituzione del Giudice di Pace ) che recita testualmente: I magistrati onorari chiamati a ricoprire l ufficio del Giudice di Pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta formulata dal Consiglio Giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d intesa tra loro, dai consigli dell ordine degli avvocati e procuratori del distretto di Corte d Appello. In tal modo il Consiglio Giudiziario, fino a quel momento composto da soli magistrati, assumeva una composizione allargata alla partecipazione di cinque avvocati ( ai quali poi si aggiungerà anche un rappresentate dei Giudici di Pace) per occuparsi di tutte le problematiche relative ai Giudici di Pace ed in particolare del tirocinio, della formazione della graduatoria degli idonei, del giudizio alla conferma in servizio, del procedimento disciplinare e delle eventuali sanzioni da infliggere.
La successiva legge 22.7.1997 n. 276 istituiva i Giudici Onorari Aggregati (G.O.A.) ed anche in questo caso la competenza per tutte le problematiche riguardanti la loro carriera ( quali ad es. nomina, conferma in servizio, procedimento disciplinare) veniva attribuita alla competenza del Consiglio Giudiziario allargato all avvocatura. Infine un analoga previsione era contenuta nel decreto legislativo 19.2.1998 n. 51 (recante il titolo Norme per l istituzione del giudice unico di primo grado ) per le figure del Giudice Onorario di Tribunale e di Vice Procuratore Onorario, introdotte rispettivamente con gli articoli 42 bis e seguenti nonché con la modifica dell art. 71 della legge sull Ordinamento Giudiziario. A questo punto occorre passare alla legge 30.07.2007 n. 111, ossia alla cd. riforma Mastella (che ha modificato la riforma dell ordinamento giudiziario promossa dal precedente Ministro della Giustizia Castelli), in base alla quale i Consigli Giudiziari di Ancona, Campobasso, L Aquila e Perugia risultano così composti: - il Presidente della Corte di Appello ( che lo presiede) e il Procuratore Generale quali componenti di diritto; - quattro giudici e due pubblici ministeri; - due avvocati; - un professore universitario. In particolare il Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria (ossia con la partecipazione dei due avvocati e del professore universitario ) è competente ( art. 15 lettere a, d,e, del Decr. Del. n. 25/2006 come modificato dalla riforma Mastella) in materia di: - tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali; - vigilanza sull andamento degli uffici giudiziari del distretto, con potere di segnalare eventuali disfunzioni al Ministro della giustizia;
- pareri e proposte sull organizzazione e il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace. Come si può rilevare, ai Consigli Giudiziari con la partecipazione degli avvocati vengono attribuite competenze nuove e importanti per quanto riguarda l organizzazione e il funzionamento dell attività giudiziaria nel distretto; invece, per quanto riguarda la magistratura onoraria, occorre distinguere poiché: - per quanto riguarda i Giudici di Pace, la riforma Mastella ha previsto l istituzione, all interno del Consiglio Giudiziario, di una Sezione Autonoma ( ossia un organo collegiale anch esso presieduto dal Presidente della Corte e come componente di diritto il Procuratore Generale, mentre gli altri componenti sono due magistrati, due rappresentati dei Giudici di Pace, un rappresentate dell Avvocatura) destinata ad occuparsi di tutte le questioni che riguardano i Giudici di Pace e che nella precedente normativa erano attribuite ai Consigli Giudiziari in composizione allargata; - per quanto riguarda la competenza relativa agli altri magistrati onorari ( G.O.T., V.P.O e G.O.A.), la riforma Mastella ha creato un autentico vuoto normativo; in proposito si ricordi che tale riforma ebbe un iter parlamentare alquanto travagliato poichè il Governo Prodi aveva pochi voti di maggioranza al Senato, onde nel testo legislativo sono presenti numerose incongruenze e imprecisioni. Pertanto è sorta la questione se la competenza per G.O.T. e V.P.O. doveva essere attribuita al Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria oppure in composizione togata. In proposito il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto competente il Consiglio Giudiziario in composizione togata con la risoluzione del 10 settembre 2008 ( tra l altro adottata dal plenum con una maggioranza ristretta), nella quale si legge testualmente che appare preferibile che l intera materia della magistratura onoraria sia trattata dal Consiglio Giudiziario in composizione togata$. Resta auspicabile, de iure condendo, un intervento
legislativo che, in linea con quanto già previsto per i giudici di pace, consenta la partecipazione della componente non togata alle delibere in tema di magistratura onoraria. Tale presa di posizione è stata confermata dal C.S.M. con la circolare n. 8620 del 16.04.2009. POSSIBILITA DI PARTECIPAZIONE E DI INTERVENTO DEI CONSIGLI DELL ORDINE NELL ATTIVITA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI Diverse solo le possibilità e le occasioni di intervento dei Consigli dell Ordine nell ambito dell attività dei Consigli Giudiziari Innanzitutto occorre prendere in esame la circolare del C.S.M. relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014, nella quale è prevista un interlocuzione e un confronto con il Consiglio del Ordine per quanto riguarda: - la proposta di formazione della tabella (artt. 4, 5, 6. 3, 7.2); - il prospetto di organizzazione del lavoro nel periodo feriale (art. 12.3); - la procedura per le variazioni tabellari ( art. 13.1.); - l organizzazione delle sezioni distaccate del Tribunale ( art. 38.3). Analogamente la circolare del C.S.M. relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudici di pace per il triennio 2012-2014 ritiene auspicabile ai fini di un organica e coordinata valutazione delle esigenze complessive del servizio che le proposte di tabelle vengano trasmesse, a cura del Presidente della Corte di Appello, ai competenti Consigli dell Ordine prima di essere prese in esame dai Consigli Giudiziari. Vi sono poi i casi previsti dal D. Leg. n. 160/2006 ( come modificato dalla Riforma Mastella) che prevedono che: - in occasione della valutazione della professionalità dei magistrati, i Consigli Giudiziari debbano valutare le segnalazioni provenienti dai Consigli dell Ordine,
sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità ( art. 11 comma 4 lettera f); - i Consigli Giudiziari possano assumere informazioni su fatti specifici segnalati, tra gli altri, dai Consigli dell Ordine degli Avvocati ( art. 11 comma 5); - nel caso di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa, il Presidente della Corte di Appello o il Procuratore Generale possano acquisire anche le osservazioni del Presidente dell Ordine degli Avvocati. Inoltre assai importante è la previsione contenuta nella circolare n. P. 19244 del 3.8.2010 e successive modifiche ( ed in particolare nella parte recante il titolo Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ), in base alla quale nella procedura di conferma del magistrato nell incarico direttivo o semidirettivo dopo il primo quadriennio I Consigli Giudiziari invitano testualmente il Presidente del Consiglio dell ordine degli Avvocati, nel cui circondario è compreso l ufficio nel quale presta servizio il magistrato da confermare, a far pervenire, entro trenta giorni, osservazioni relative alle disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio, purché formalmente e tempestivamente segnalate al magistrato medesimo ai fini della loro eliminazione. Infine va citato il decreto legge 6.7.2011 n. 98 convertito in L. 6.7.2011 n. 155 che all art. 37 comma 1 recita testualmente: - I capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti ( comma 1); - Ai fini della valutazione per la conferma dell incarico direttivo ai sensi dell art. 45 del decreto legislativo 5.4.2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell Ordine degli Avvocati e sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura.
PROPOSTE PER UN RUOLO PIU INCISIVO DELL AVVOCATURA SULL ATTIVITÁ DEI CONSIGLI GIUDIZIARI Dopo aver elencato le possibilità di partecipazione e di intervento che, sulla base della legislazione vigente e delle circolari del C.S.M., sono a disposizione degli Avvocati componenti dei Consigli Giudiziari e dei Consigli dell Ordine, si passa ad avanzare alcune proposte finalizzate a rendere più incisivo il ruolo dell Avvocatura per quanto riguarda l attività dei Consigli Giudiziari. 1- In primo luogo è necessario che il regolamento del Consiglio Giudiziario contenga norme dirette a consentire una costante presenza e partecipazione dell Avvocatura riguardo al funzionamento di tale organo ed in proposito mi siano consentite le seguenti citazioni di alcuni articoli del Regolamento del Consiglio Giudiziario di L Aquila: 1 a - L atto di convocazione del Consiglio Giudiziario, contenente un unico ordine del giorno, con specifica indicazione delle pratiche da trattare nelle distinte composizioni del Consiglio e con l indicazione del relatore designato per ciascun argomento$deve essere inviato anche ai Consigli dell Ordine degli Avvocati del Distretto (art. 2 commi 2 e 4). In tal modo il Consiglio dell Ordine viene messo tempestivamente a conoscenza di tutti gli argomenti posti all o.d.g. di una riunione del Consiglio Giudiziario, ivi compresi quelli di competenza della composizione esclusivamente togata, (quali ad es. la valutazione di professionalità di un magistrato oppure la conferma di un magistrato che svolga funzioni direttive),onde sarà in grado di esprimere il proprio parere secondo quanto previsto dalla normativa citata in precedenza; 1b - Per ciascuna pratica inserita all ordine del giorno, il Presidente provvede a designare il relatore con le modalità previste nei commi successivi secondo criteri oggettivi e predeterminati$l assegnazione delle pratiche ai singoli componenti avviene a seconda
che si tratti di materie rientranti nella competenza del Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria ovvero in composizione togata (art. 4 commi 1 e 2). In altre parole, in base a questa norma gli avvocati componenti dei Consigli Giudiziari vengono nominati relatori di pratiche di competenza della composizione ordinaria (spesso delicate e importanti, come le proposte di tabelle degli uffici giudiziari giudicanti) secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla pari con i componenti togati. 1c - I consigli dell Ordine degli Avvocati del distretto hanno facoltà di far pervenire, prima di ogni riunione, memorie e osservazioni scritte sugli argomenti posti all ordine del giorno (art. 5 comma 3). Trattasi di una norma che rafforza la posizione dei Consigli dell Ordine nei confronti del Consiglio Giudiziario, rendendo possibile con quest ultimo un interlocuzione diretta e costante su qualsiasi argomento. 1d - Il Consiglio$svolge attività istruttoria ogniqualvolta ritenga di non disporre di sufficienti elementi di conoscenza per poter decidere sulle pratiche di sua competenza anche mediante$l audizione di$presidenti degli Ordini Forensi$ (art. 8 comma 1).Trattasi di una norma apparentemente di non particolare rilevanza, ma che in realtà si è rilevata di notevole efficacia, poiché consente al Presidente dell Ordine di chiedere di essere sentito dal Consiglio Giudiziario e di avere in tal modo un interlocuzione diretta con il Presidente della Corte di Appello, scavalcando per così dire il dirigente dell Ufficio Giudiziario del proprio foro; 1e - E facoltà dei componenti non togati assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata (art. 12 comma 2). Trattasi del c.d. diritto di tribuna (menzionato da una delibera datata 12.03.2009 del C.S.M. che ha consentito di introdurlo nei regolamenti dei Consigli Giudiziari) che, a quanto risulta, i componenti togati dei Consigli Giudiziari sono alquanto restii a concedere, ma che riveste un particolare interesse per l avvocato componente del Consiglio
Giudiziario, in quanto gli consente di fare un esperienza interessante e significativa assistendo alle discussioni ad es. in tema di valutazione di professionalità dei magistrati ed esercitando anche una forma sia pur lata di controllo qualora il Consiglio dell Ordine abbia fatto pervenire segnalazioni e/o pareri. ------ ----- Come si può rilevare, le sopracitate norme regolamentari attribuiscono all Avvocatura una presenza costante e un ruolo incisivo per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori del Consiglio Giudiziario; trattasi di norme che purtroppo sono scarsamente presenti nei regolamenti degli altri Consigli Giudiziari, onde occorrerebbe un azione di sensibilizzazione da parte dell Avvocatura non solo nei singoli Distretti, ma anche a livello nazionale nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e dell Associazione Nazionale Magistrati. 2- Inoltre sempre il Consiglio Giudiziario di L Aquila ha adottato alcune prassi, sia pur non codificate, che assumono una particolare importanza 2a- Innanzitutto il predetto Consiglio Giudiziario, per prassi costante ormai da molti anni, è solito acquisire il parere del Consiglio dell Ordine competente per territorio nei procedimenti di conferma in servizio di G.O.T., V.P.O. e Giudici di Pace. Trattasi di un parere che non è ben accetto dalla categoria, ma che si è rivelato uno strumento assai efficace a disposizione dei Consigli dell Ordine e che in alcuni casi ha indotto il Consiglio Giudiziario a negare la conferma anche in contrasto con il parere favorevole espresso dal Presidente del Tribunale. Ora, la prassi sopra citata è indubbiamente importante tenendo presente sia il crescente impiego dei magistrati onorari (ed in particolare dei GOT) nello svolgimento dell attività
giudiziaria, sia le frequenti lamentele dell avvocatura sulla loro capacità e sulla loro indipendenza; pertanto sarebbe auspicabile che venisse adottata anche dagli altri Consigli Giudiziari, in attesa di un intervento legislativo che la recepisca nella normativa vigente in materia. 2b- Occorre premettere che l art. 18 della legge sull Ordinamento Giudiziario prevede le situazioni di incompatibilità di sede dei magistrati giudicanti e requirenti per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense e che in base alla delibera del C.S.M. del 23.05.2007 e successive modificazioni il Consiglio Giudiziario è chiamato ad esprimere un motivato parere sui tali situazioni. In proposito è invalsa la prassi del Consiglio Giudiziario di L Aquila di chiedere il parere al Consiglio dell Ordine territorialmente competente, il quale dovrà esprimere le sue valutazioni sulla situazione di incompatibilità denunciata assumendo così un ruolo importante e delicato. Anche in questo caso la prassi sopra citata andrebbe fatta propria dagli altri Consigli Giudiziari; sarebbe tuttavia opportuno che venisse recepita (se non a livello legislativo, quanto meno) da una decisione del C.S.M. che prescrivesse ai Consigli Giudiziari di richiedere l anzidetto parere ai Consigli dell Ordine. 3- Infine vi è la questione della competenza del Consiglio Giudiziario in composizione togata per le pratiche riguardanti G.O.T. e V.P.O.; come si è detto in precedenza, è questa la direttiva assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura in due successive determinazioni. In tal modo agli Avvocati componenti dei Consigli Giudiziari è stata sottratta una importantissima competenza che era stata a loro attribuita dalla normativa vigente sino alla c.d. riforma Mastella; pertanto è indispensabile che questa competenza venga
attribuita ai Consigli Giudiziari in composizione ordinaria, anche in ragione -come si è detto in precedenza- del crescente impiego dei magistrati onorari nello svolgimento dell attività giudiziaria nonché delle perplessità spesso avanzate nei loro confronti dagli Avvocati. Ed allora, secondo quanto suggerito dal Consiglio Superiore della Magistratura, è necessario ricorrere allo strumento legislativo ed in proposito l avvocatura dovrebbe farsi promotore di un iniziativa in tal senso, ad esempio mediante un emendamento al recente Decreto Legge 12.09.2014 n. 132 del quale sta iniziando l esame presso la Commissione Giustizia del Senato. Pescara, 26 settembre 2014 Avv. Alberto Massignani